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Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02493/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00595 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02493/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2493 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale unico eredi di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Beghin e Fabio Beghin, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza di condanna n. 1443/2025, pubblicata il 24 marzo 2025, pronunciata dal Tribunale di Venezia.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 02493/2025 REG.RIC.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. BE ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in epigrafe, notificato il 9 dicembre 2025 e depositato il 16 dicembre
2025, il ricorrente agisce per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 1443/2025, pubblicata il 24 marzo 2025, pronunciata dal Tribunale di Venezia, chiedendo al
Ministero della Salute di corrispondergli la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale “per un totale di € 534.876,92 ivi inclusi gli interessi legali sulle somme dovute sino al saldo effettivo, incluse le spese legali e rimborso spese vive come liquidate nella sentenza, oltre interessi legali sino al saldo effettivo sulle somme dovute”.
Il ricorrente espone di aver notificato il 23 luglio 2025 la sentenza in epigrafe presso il domicilio digitale dell'Amministrazione soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa pronuncia è passata in giudicato, come da certificato di non proposta impugnazione del 3 novembre 2025 prodotto in causa.
Lamenta, in proposito, l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, per l'esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.
Proprio perché la pronuncia in epigrafe non è stata spontaneamente eseguita dal
Ministero soccombente, il ricorrente chiede che venga ordinato a quest'ultimo di conformarsi al giudicato e che venga nominato un Commissario ad acta per il caso di sua perdurante inerzia.
2. Il Ministero della Salute, benché correttamente intimato, non si è costituito in giudizio. N. 02493/2025 REG.RIC.
3. Con nota depositata in giudizio il 19 febbraio 2026, i difensori del ricorrente hanno dichiarato “che nelle more è intervenuto da parte del Ministero della Salute il pagamento a favore del ricorrente di quanto spettante in forza della sentenza n.
1443/2025 del Tribunale di Venezia e pertanto non vi è più interesse da parte ricorrente alla decisione del ricorso”.
4. Alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Tenuto conto di quanto dichiarato dal difensore di parte ricorrente, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Al riguardo, deve rammentarsi che, in virtù del principio della domanda, il ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla pronuncia sul merito, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione sulla permanenza dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite
(ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3614).
Peraltro, nel caso di specie s'impone una pronuncia di rito improcedibilità del ricorso anziché una pronuncia di merito di cessazione della materia del contendere posto che la parte ricorrente si è limitata a dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, senza produrre la prova in giudizio dell'effettiva soddisfazione del credito nascente da giudicato.
6. Le spese di giudizio, quantificate nella somma complessiva di euro 800,00
(ottocento/00), vengono compensate per il 50%, mentre per il restante 50% sono poste a carico del Ministero della Salute, in considerazione della soccombenza virtuale: il credito nascente da giudicato è stato infatti ottemperato dallo stesso Ministero soltanto N. 02493/2025 REG.RIC.
dopo la proposizione del ricorso, nonostante in precedenza il ricorrente avesse notificato il titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e fosse decorso il termine di legge concesso a quest'ultima per eseguire il pagamento.
Tuttavia il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824): e, nel caso di specie, tali ragioni sono individuabili proprio nell'adempimento spontaneo, seppur tardivo, da parte del
Ministero, valutabile come un comportamento di tipo conciliativo finalizzato alla definizione del contenzioso e per tale motivo apprezzabile sul piano della regolamentazione delle relative spese
6.1. Giova altresì evidenziare che, a norma dell'articolo 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese di giudizio; infatti l'obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per l'importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre
2024, n. 9533).
6.2. Ne deriva che il Ministero debba essere condannato a pagare a favore della parte ricorrente le spese di lite in misura pari a € 400,00 (quattrocento/00), oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con clausola di distrazione come da richiesta.
P.Q.M. N. 02493/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa per il 50% le spese di giudizio, ponendole per la residua parte a carico del
Ministero della Salute soccombente, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 400,00 (quattrocento/00), oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AS, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
BE ON, Referendario, Estensore N. 02493/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE ON RD AS
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00595 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02493/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2493 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale unico eredi di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Beghin e Fabio Beghin, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza di condanna n. 1443/2025, pubblicata il 24 marzo 2025, pronunciata dal Tribunale di Venezia.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 02493/2025 REG.RIC.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. BE ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in epigrafe, notificato il 9 dicembre 2025 e depositato il 16 dicembre
2025, il ricorrente agisce per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 1443/2025, pubblicata il 24 marzo 2025, pronunciata dal Tribunale di Venezia, chiedendo al
Ministero della Salute di corrispondergli la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale “per un totale di € 534.876,92 ivi inclusi gli interessi legali sulle somme dovute sino al saldo effettivo, incluse le spese legali e rimborso spese vive come liquidate nella sentenza, oltre interessi legali sino al saldo effettivo sulle somme dovute”.
Il ricorrente espone di aver notificato il 23 luglio 2025 la sentenza in epigrafe presso il domicilio digitale dell'Amministrazione soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa pronuncia è passata in giudicato, come da certificato di non proposta impugnazione del 3 novembre 2025 prodotto in causa.
Lamenta, in proposito, l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, per l'esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.
Proprio perché la pronuncia in epigrafe non è stata spontaneamente eseguita dal
Ministero soccombente, il ricorrente chiede che venga ordinato a quest'ultimo di conformarsi al giudicato e che venga nominato un Commissario ad acta per il caso di sua perdurante inerzia.
2. Il Ministero della Salute, benché correttamente intimato, non si è costituito in giudizio. N. 02493/2025 REG.RIC.
3. Con nota depositata in giudizio il 19 febbraio 2026, i difensori del ricorrente hanno dichiarato “che nelle more è intervenuto da parte del Ministero della Salute il pagamento a favore del ricorrente di quanto spettante in forza della sentenza n.
1443/2025 del Tribunale di Venezia e pertanto non vi è più interesse da parte ricorrente alla decisione del ricorso”.
4. Alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Tenuto conto di quanto dichiarato dal difensore di parte ricorrente, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Al riguardo, deve rammentarsi che, in virtù del principio della domanda, il ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla pronuncia sul merito, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione sulla permanenza dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite
(ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3614).
Peraltro, nel caso di specie s'impone una pronuncia di rito improcedibilità del ricorso anziché una pronuncia di merito di cessazione della materia del contendere posto che la parte ricorrente si è limitata a dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, senza produrre la prova in giudizio dell'effettiva soddisfazione del credito nascente da giudicato.
6. Le spese di giudizio, quantificate nella somma complessiva di euro 800,00
(ottocento/00), vengono compensate per il 50%, mentre per il restante 50% sono poste a carico del Ministero della Salute, in considerazione della soccombenza virtuale: il credito nascente da giudicato è stato infatti ottemperato dallo stesso Ministero soltanto N. 02493/2025 REG.RIC.
dopo la proposizione del ricorso, nonostante in precedenza il ricorrente avesse notificato il titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e fosse decorso il termine di legge concesso a quest'ultima per eseguire il pagamento.
Tuttavia il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824): e, nel caso di specie, tali ragioni sono individuabili proprio nell'adempimento spontaneo, seppur tardivo, da parte del
Ministero, valutabile come un comportamento di tipo conciliativo finalizzato alla definizione del contenzioso e per tale motivo apprezzabile sul piano della regolamentazione delle relative spese
6.1. Giova altresì evidenziare che, a norma dell'articolo 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese di giudizio; infatti l'obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per l'importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre
2024, n. 9533).
6.2. Ne deriva che il Ministero debba essere condannato a pagare a favore della parte ricorrente le spese di lite in misura pari a € 400,00 (quattrocento/00), oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con clausola di distrazione come da richiesta.
P.Q.M. N. 02493/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa per il 50% le spese di giudizio, ponendole per la residua parte a carico del
Ministero della Salute soccombente, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 400,00 (quattrocento/00), oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AS, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
BE ON, Referendario, Estensore N. 02493/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE ON RD AS
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.