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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/07/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 2590/2025 promossa da c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Donatella Poggi, con domicilio in Biella, galleria Leonardo da Vinci 2;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti:
Voglia l'On. Tribunale adito - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 17 Dicembre 2005 con rito concordatario in Cossato (BI) trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cossato al n. 15 Serie A, Parte I Anno 2005; - Ordinare al Comune di Cossato (BI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-
Contestualmente omologando le seguenti CONDIZIONI 1) Il Figlio ormai maggiorenne Per_1 non è ad oggi economicamente autosufficiente in quanto ha frequentato il quinto anno del liceo scienze umane in Cossato e vive con la madre nella ex casa coniugale. 2) la casa familiare, con il mobilio di arredo presente, sita in Cossato alla Via dei Partigiani n.66, e di esclusiva proprietà del
Sig. sarà assegnata alla moglie a titolo gratuito. Per espressa decisione delle parti la Sig.ra Pt_2 continuerà a vivere nella ex casa coniugale a titolo gratuito anche dopo la sopraggiunta Pt_1 indipendenza economica del figlio e fino alla data di estinzione del mutuo fissata al 2032. Per_1
Il Sig. continuerà ad abitare nel fabbricato accessorio alla casa familiare munito di accesso Pt_2 autonomo;
3) Il Sig. s'impegna inoltre a pagare per intero e senza rivalsa sulla Sig.ra Pt_2 cointestataria del contratto di mutuo finalizzato all'acquisto della casa familiare, le rate a Pt_1 scadere per la somma mensile di € 320,00 (trecentoventi/00) oltre alla TARI dell'immobile fino alla data di scadenza 2032; 4) il padre provvederà al versamento in favore della madre dell'assegno di contributo al mantenimento per il figlio nella misura di €270,00 (duecentosettanta/00) Per_1 mensili;
5) Tale somma è da corrispondersi mensilmente entro il giorno 20 con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio;
6) Le altre spese scolastiche, quelle mediche, sportive e ludiche saranno suddivise tra i genitori nella misura del
50% a carico del padre e del 50 % in capo alla madre fino al sopraggiungere della stabile indipendenza economica del figlio;
7) Il Sig. riconosce di dover restituire la somma Per_1 Pt_2 di € 25.000,00 (venticinquemila/00) alla a titolo di rimborso di somme mutuate in corso di Pt_3 matrimonio per l'acquisto del mobilio e dei lavori di ristrutturazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito. Le parti contestualmente riconoscono l'avvenuto pagamento della somma di € 9.320,00 (novemilatrecentoventi/00) al Giugno 2025 per il titolo sopraddetto;
la somma residua di €15.680,00 (quindicimilaseicentottanta/00) verrà restituita alla mogli con la seguente modalità: - Pagamento con rate mensili dell'importo di € 100,00 (cento/00) ciascuna con decorrenza dal mese successivo a quello del pagamento di cui al capo che precede fino al raggiungimento della somma riconosciuta. Al reperimento da parte del Figlio maggiorenne di un'attività Per_1 lavorativa e quindi quando verrà meno il suo diritto al mantenimento da parte del padre, il Sig.
si impegna ad aumentare il predetto importo mensile da €100,00 ad €200,00 (duecento/00); Pt_2
- Le parti concordano altresì che il Sig. tratterrà il mobilio costituente gli arredi della ex Pt_2 casa coniugale al momento del rilascio dell'immobile da parte della Sig.ra 8) Le spese Pt_1 legali afferenti alla presente procedura sono suddivise tra le parti. 9) Le parti reciprocamente si esonerano dall'esibizione dei documenti di estratto conto. per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
hanno contratto matrimonio concordatario in Cossato Parte_1 Parte_2 il 17 dicembre 2005, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, anno 2025, parte I, numero 15.
Dall'unione è nato il figlio a Biella il 9 luglio 2006. Persona_2
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con decreto di omologa del Tribunale di Biella del
19 marzo 2014. Con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile in data 8 luglio 2016 le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate. Fra le parti è intervenuta una nuova separazione giudiziale con decreto di omologa del Tribunale dell'11 ottobre 2022.
Con ricorso congiunto depositato il 24 giugno 2025 le parti hanno chiesto una pronuncia di divorzio alle condizioni da queste stabilite.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta l'11 ottobre 2022, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio. Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 2590 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cossato il 17 dicembre 2005, atto trascritto nei Registri degli atti di Parte_2 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, anno 2025, parte I, numero
15;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cossato, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 16/07/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 2590/2025 promossa da c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Donatella Poggi, con domicilio in Biella, galleria Leonardo da Vinci 2;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti:
Voglia l'On. Tribunale adito - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 17 Dicembre 2005 con rito concordatario in Cossato (BI) trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cossato al n. 15 Serie A, Parte I Anno 2005; - Ordinare al Comune di Cossato (BI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-
Contestualmente omologando le seguenti CONDIZIONI 1) Il Figlio ormai maggiorenne Per_1 non è ad oggi economicamente autosufficiente in quanto ha frequentato il quinto anno del liceo scienze umane in Cossato e vive con la madre nella ex casa coniugale. 2) la casa familiare, con il mobilio di arredo presente, sita in Cossato alla Via dei Partigiani n.66, e di esclusiva proprietà del
Sig. sarà assegnata alla moglie a titolo gratuito. Per espressa decisione delle parti la Sig.ra Pt_2 continuerà a vivere nella ex casa coniugale a titolo gratuito anche dopo la sopraggiunta Pt_1 indipendenza economica del figlio e fino alla data di estinzione del mutuo fissata al 2032. Per_1
Il Sig. continuerà ad abitare nel fabbricato accessorio alla casa familiare munito di accesso Pt_2 autonomo;
3) Il Sig. s'impegna inoltre a pagare per intero e senza rivalsa sulla Sig.ra Pt_2 cointestataria del contratto di mutuo finalizzato all'acquisto della casa familiare, le rate a Pt_1 scadere per la somma mensile di € 320,00 (trecentoventi/00) oltre alla TARI dell'immobile fino alla data di scadenza 2032; 4) il padre provvederà al versamento in favore della madre dell'assegno di contributo al mantenimento per il figlio nella misura di €270,00 (duecentosettanta/00) Per_1 mensili;
5) Tale somma è da corrispondersi mensilmente entro il giorno 20 con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio;
6) Le altre spese scolastiche, quelle mediche, sportive e ludiche saranno suddivise tra i genitori nella misura del
50% a carico del padre e del 50 % in capo alla madre fino al sopraggiungere della stabile indipendenza economica del figlio;
7) Il Sig. riconosce di dover restituire la somma Per_1 Pt_2 di € 25.000,00 (venticinquemila/00) alla a titolo di rimborso di somme mutuate in corso di Pt_3 matrimonio per l'acquisto del mobilio e dei lavori di ristrutturazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito. Le parti contestualmente riconoscono l'avvenuto pagamento della somma di € 9.320,00 (novemilatrecentoventi/00) al Giugno 2025 per il titolo sopraddetto;
la somma residua di €15.680,00 (quindicimilaseicentottanta/00) verrà restituita alla mogli con la seguente modalità: - Pagamento con rate mensili dell'importo di € 100,00 (cento/00) ciascuna con decorrenza dal mese successivo a quello del pagamento di cui al capo che precede fino al raggiungimento della somma riconosciuta. Al reperimento da parte del Figlio maggiorenne di un'attività Per_1 lavorativa e quindi quando verrà meno il suo diritto al mantenimento da parte del padre, il Sig.
si impegna ad aumentare il predetto importo mensile da €100,00 ad €200,00 (duecento/00); Pt_2
- Le parti concordano altresì che il Sig. tratterrà il mobilio costituente gli arredi della ex Pt_2 casa coniugale al momento del rilascio dell'immobile da parte della Sig.ra 8) Le spese Pt_1 legali afferenti alla presente procedura sono suddivise tra le parti. 9) Le parti reciprocamente si esonerano dall'esibizione dei documenti di estratto conto. per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
hanno contratto matrimonio concordatario in Cossato Parte_1 Parte_2 il 17 dicembre 2005, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, anno 2025, parte I, numero 15.
Dall'unione è nato il figlio a Biella il 9 luglio 2006. Persona_2
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con decreto di omologa del Tribunale di Biella del
19 marzo 2014. Con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile in data 8 luglio 2016 le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate. Fra le parti è intervenuta una nuova separazione giudiziale con decreto di omologa del Tribunale dell'11 ottobre 2022.
Con ricorso congiunto depositato il 24 giugno 2025 le parti hanno chiesto una pronuncia di divorzio alle condizioni da queste stabilite.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta l'11 ottobre 2022, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio. Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 2590 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cossato il 17 dicembre 2005, atto trascritto nei Registri degli atti di Parte_2 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, anno 2025, parte I, numero
15;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cossato, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 16/07/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore