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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente dott.ssa Maria Cultrera Giudice dott.ssa Floriana Lupo Giudice rel. est nel giudizio di omologazione della proposta di concordato preventivo portante il n. P.U.
258-1/2023 promosso
DA
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in Palermo, Via Parte_1 P.IVA_1
Mercadante n. 4, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo Enna al n. REA PA-130098, in persona dell'Amministratore unico, legale rappresentante pro tempore Parte_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'avv. Valentina
Alaimo ( , dall'avv. Emanuele Pisciotta Email_1
e dall'avv. Francesco Paolo Di Trapani Email_2
, per procura in calce al ricorso ex artt. 44 e 54 CCII Email_3
PROPONENTE
(C.F: Controparte_1
), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via M. Stabile
182, è domiciliata ex lege;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 24 gennaio 2025
OPPONENTE:
letti gli atti;
sentito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che, in data 12 dicembre 2023, “ ha chiesto la concessione Parte_1
del termine massimo di sessanta giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo ex artt. 84 e ss. CCII (ovvero, alternativamente, ex artt. 57 e ss. CCII), dell'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e dei documenti di cui all'art. 39, commi
1 e 2 CCII e, contestualmente, la concessione delle misure protettive ai sensi e per gli effetti di cui al disposto degli artt. 54, commi 2 e 4, nonché dell'art. 44, comma 1, CCII;
dato atto che, ai sensi dell'art. 40, comma 3, CCII, la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi, contenente richiesta di misure protettive, è stata comunicata dalla
Cancelleria al Registro delle Imprese, ove è stata iscritta in data 13 dicembre 2023;
verificata l'osservanza della previsione di cui all'art. 120-bis, comma 1, CCII, in quanto la domanda è stata deliberata e sottoscritta dall'amministratore unico della società proponente, a seguito di autorizzazione della compagine assembleare, Parte_2
giusta determina risultante da verbale redatto dal notaio di Palermo in data Persona_1
9 aprile 2024 (Rep. n. 4402; racc. n. 2990), depositato in pari data nel Registro delle Imprese;
ritenuta la sussistenza della competenza territoriale di questo ufficio giudiziario ex artt.
27 e 28 CCII, posto che il centro degli interessi principali dell'impresa – da presumersi coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese – si trova a Palermo da oltre un anno prima del deposito del ricorso;
rilevato che, con decreto depositato il 20 dicembre 2023, il Tribunale – verificata la tempestività della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e la completezza della documentazione prodotta – ha fissato in giorni sessanta, decorrenti
2 dalla data di deposito del ricorso, il termine perentorio per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione necessaria di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII (o alternativamente, ex artt.
57 e ss. CCII, per il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti), procedendo contestualmente alla nomina dei Commissari Giudiziali;
dato atto che, con decreto ex art. 55, comma 3, CCII emesso in data 21 dicembre 2023, in accoglimento della richiesta formulata da “ ai sensi del precedente art. 54, Parte_1
comma 4, è stata disposta la conferma delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo (divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società debitrice o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
sospensione delle prescrizioni e mancata verificazione delle decadenza nei confronti della società debitrice;
non pronunciabilità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice), per la durata di quattro mesi con decorrenza dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda cd.
“con riserva” ex art. 44, comma 1 (avvenuta il 13 dicembre 2023); considerato che, con provvedimento del 9 febbraio 2024, il Tribunale, in accoglimento dell'istanza depositata dalla società proponente, ha prorogato di ulteriori giorni 60 il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, CCII, onerando la società di adempiere gli obblighi informativi, con periodicità mensile, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c) CCII;
rilevato che, in data 9 aprile 2024, ha depositato il piano ex art. 78 Parte_1
CCII, inclusivo della proposta ex art. 84 CCII, nonché della proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 CCII;
evidenziato che, su istanza depositata in data 10-12 aprile 2024, con la quale la società proponente ha richiesto di “prorogare sino al termine massimo di durata le misure protettive concesse con decreto del 21.12.2023”, con decreto del 18 aprile 2024, la durata delle suddette misure è stata prorogata di ulteriori quattro mesi da questo Tribunale, previo parere favorevole dei Commissari Giudiziali;
visto il parere depositato il 26 aprile 2024 con il quale i Commissari Giudiziali - esaminati il piano ex art. 78 CCII inclusivo della proposta ex art. 84 CCII, nonché della
3 proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 CCII, depositati dalla società proponente il 9 aprile 2024 - hanno sollevato numerosi rilievi e hanno chiesto chiarimenti e integrazioni al fine di poter esprimere compiutamente il loro motivato parere;
visto il successivo provvedimento del 30 aprile 2024 con cui il Tribunale ha assegnato alla società proponente termine di giorni quindici per il deposito di chiarimenti e/o integrazioni in merito a quanto analiticamente rilevato dai commissari giudiziali nel citato parere del 26 aprile 2024; letta la memoria ex art. 47, comma 4, secondo cpv, CCII depositata dalla società proponente in data 14 maggio 2024; il piano ex art. 78, CCII inclusivo della proposta ex art. 84, CCII, nonché della proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88, CCII, integrato a seguito del provvedimento reso dal Tribunale in data 30 aprile
2024 e l'integrazione della relazione di attestazione ex art. 87, comma 3, CCII;
vista la successiva nota depositata in data 3 giugno 2024 con la quale i Commissari
Giudiziali “…hanno dato atto e constatato che, con l'integrazione depositata in data 14.5.24, la società aveva fornito la maggior parte dei chiarimenti e delle informazioni richieste. Parte_1
Hanno tuttavia rilevato (in sintesi): 1) La non immediata intellegibilità dei flussi finanziari provenienti dalla soc. come rappresentati in seno al piano ex art. 78 CCII;
2) una non Parte_3
convincente quantificazione dell'importo previsto per la tassazione dell'eventuale sentenza di omologa del Concordato;
3) perplessità circa la prevista tempistica di soddisfazione delle spese prededucibili;
4) errata collocazione (in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.) della quota parte del 25% del compenso dell'advisor finanziario 5) la sussistenza, in seno alla CP_2 Controparte_3
relazione ex art. 84 comma 3 CCII, di talune apparenti criticità relative, soprattutto, alle indagini espletate dal professionista Attestatore sugli atti di straordinaria amministrazione posti in essere dalla Proponente nel quinquennio anteriore al deposito della domanda di concordato (a sostegno della positiva valutazione circa la preferibilità della proposta formulata rispetto all'alternativa liquidatoria)”;
richiamato il decreto del 4 giugno 2024 con cui il Tribunale – rilevata la persistenza di
“…talune rilevanti opacità che, probabilmente, andranno chiarite e/o emendate… affinché possa formularsi un parere favorevole circa l'ammissibilità ex art. 47 comma 2 CCII della proposta” - ha fissato l'udienza di convocazione della società proponente in camera di consiglio ai sensi
4 dell'art. 47, comma 4, CCII, assegnando alla stessa termine fino al 21 giugno 2024 per dedurre su quanto evidenziato dai Commissari Giudiziali nel parere reso il 3 giugno 2024 e successivo termine a questi ultimi fino al 3 luglio 2024 per il deposito del loro parere;
letta la memoria ex art. 47, comma 4, secondo cpv, CCII;
il piano ex art. 87 CCII inclusivo della proposta ex art. 84 CCII, nonché della proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 CCII, integrato a seguito dei provvedimenti resi dal Tribunale nelle date 30 aprile e 4 giugno 2024; l'integrazione della relazione di attestazione ex art. 87, comma 3, CCII depositati dalla società proponente il 19 giugno 2024, nonché l'allegato “b” a detta relazione e, cioè, la “risposta alla richiesta di chiarimenti di cui al
Decreto del Tribunale di Palermo del 4.6.24”;
letto il parere sulla proposta di concordato trasmesso dai Commissari Giudiziali in data 2 luglio 2024, con cui questi ultimi hanno dato atto che, con l'integrazione fornita, la
Proponente ha “chiarito i flussi finanziari della posti a fondamento del Piano di Parte_3
continuità; quantificato, come da indicazione dei Commissari, in euro 53 mila l'importo stimato per la tassazione della sentenza di omologazione;
anticipato al trentesimo giorno successivo all'omologazione la tempistica di pagamento e/o accantonamento delle somme necessarie al pagamento delle spese prededucibili, con particolare riferimento ai compensi dei Commissari
Giudiziali ed all'imposta di registro;
recepito la rinuncia alla quota non prededucibile del compenso dell'advisor finanziario pari al 25% del credito (avente rango chirografario in quanto vantato da società di capitali); integrato la relazione di attestazione del professionista indipendente” e hanno espresso parere favorevole all'ammissibilità della proposta di concordato preventivo (in ultimo) formulata in data 19.6.24 da “ ; Parte_1
rilevato che, con decreto del 22 luglio 2024, il Tribunale – verificata l'ammissibilità della proposta (in ultimo) formulata in data 19 giugno 2024 e la fattibilità del piano – ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, fissando le operazioni di voto dei creditori tra il 2 dicembre 2024 (data iniziale) e il 9 dicembre 2024 ore 10,00 (data finale); considerato che, su istanza depositata dalla società proponente in data 29 luglio 2024, con decreto del successivo 30 luglio 2024 il Tribunale – acquisito il parere favorevole dei
Commissari Giudiziali – ha prorogato la durata delle misure protettive di ulteriori quattro mesi, con decorrenza dal 13 agosto 2024;
5 evidenziato che, su istanza dei Commissari Giudiziali del 9 settembre 2024, in data 11 settembre 2024 è stata autorizzata la nomina dell'arch. al fine di Persona_2
verificare la coerenza, puntualità e completezza delle stime redatte dal consulente della società proponente in ordine agli assets costituenti l'azienda della società (costituiti dai seguenti immobili: 1) Viale Regione Siciliana N.O. 7510, Foglio 54 part. 1742 sub14, cat. A/10, valutato euro 116.300,00; 2) Via Pitrè nn. 141/B- 141/C, Foglio 54 part. 665 sub 6, cat. C/1 C/1, valutato euro 230.860,00; 3) Via Palchetto n.10, Foglio 54 part. 665 sub 9, cat. C/3, valutato euro
66.140,00; 4) Via Palchetto 12, Foglio 54 part. 971 sub 7, cat. C/1, valutato euro 50.000,00; 5) Via
Mercadante 2, Foglio 54 part. 973 sub 1, cat. C/2, valutato euro 10.300,00; 6) Via Mercadante 4, Foglio
54 part. 973 sub 6, cat. A/4, valutato euro 29.400,00), nonché con riferimento alla consistenza patrimoniale immobiliare dell'Amministratore Unico della società, Parte_2
[costituita da 1) Piena proprietà di Via Pitrè n. 143/A – 143/B, Foglio 54 part. 662 sub 14 e sub 15, cat. C/3, valutato euro 250.000,00; 2) Quota di 1/3 di proprietà indivisa di via Palchetto n. 8/a, foglio
54 part. 665 sub 5, valutata euro 45.500,00; 3) Quota di 1/3 di proprietà indivisa di a. edificio a due elevazioni sito in via I. Gioè n. 6, costituito dai seguenti immobili: i) foglio 14 particella 140 sub 4 – part. 1760 sub 6 (cat. c/6); ii) foglio 14 particella 1760 sub 3, cat.A/2; iii) foglio 14 particella 1760 sub
4, cat. A/2; b. edificio a tre elevazioni sito in via Gioè n. 6, costituito dai seguenti immobili: foglio 14, particella 140 sub 3 e 1759 sub 2 Cat. A/2; ii) foglio 14, particella 140 sub 2 e 1759 sub 3 cat. a/2; iii) foglio 14, particella 1759 sub 4 cat. A/2; iv) foglio 14 particella 1759 sub 5 cat. A/2; v) foglio 14 particella 1759 sub 6 cat. a/2; c. Corpo di collegamento tra i due edifici a e b costituito da un lastrico, foglio 14, part. 1760 sub 5, con sottostante immobile, posto al piano terra al foglio 14 part. 1760 sub
7, cat. C/2), Quota complessivamente valutata euro 293.500,00] e ciò al fine di “supportare la
“preferibilità” della soluzione concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria”; considerato che, in data 17 ottobre 2024, i Commissari Giudiziali hanno depositato la relazione particolareggiata ex art. 105, commi 1 e 2, CCII nella quale premettendo che
“…l'aleatorietà dei flussi, al pari delle diversità delle stime dei valori attivi e passivi involge in via esclusiva il profilo di fattibilità economica del piano, quest'ultimo rimesso alla valutazione dei creditori chiamati a votarlo, resta fermo che compito degli scriventi commissari è quello di rendere edotti gli stessi affinché, valutati rischi e vantaggi, possano esprimere un consenso realmente informato” hanno rilevato che “…la Proposta di concordato preventivo formulata dalla Parte_4
[...] ed il Piano alla stessa allegato, assolvano alle condizioni prescritte dagli articoli 84 e seguenti
[...]
CCII e che il Concordato sia suscettibile di omologazione” ritenendo che “…il Piano concordatario appare fattibile e che, infine, l'alternativa liquidatoria non si ravvisa più conveniente per i creditori ma, al contrario, comporterebbe, per gli stessi un soddisfacimento in misura inferiore a quella conseguibile mediante l'attuazione del concordato proposto”; rilevato che, in data 15 novembre 2024, i Commissari Giudiziali hanno depositato la relazione ex art. 107, comma 3, CCII nella quale hanno, preliminarmente, dato atto che, nelle more, non è pervenuta alcuna proposta concorrente e che la società debitrice non ha integrato la proposta ex art. 84 CCII depositata in data 19-20.6.2024; hanno illustrato il contenuto della relazione ex art. 105 CCII, allegando l'elenco dei creditori legittimati al voto con l'indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;
hanno richiamato e confermato integralmente le conclusioni di cui alla citata Relazione ex art. 105 CCII, precisando unicamente, con riferimento alle perplessità esposte a pag. 63 della suddetta relazione, che in data 8.11.2024 è pervenuta offerta irrevocabile di acquisto per l'importo di € 116.300,00, avente ad oggetto il seguente cespite di proprietà della società proponente: immobile sito in
Palermo, Viale Regione Siciliana N.O. 7510, Foglio 54 part. 1742 sub 14, cat. A/10; considerato che, in data 25 novembre 2024, i Commissari Giudiziali hanno depositato la propria relazione definitiva ex art. 107, comma 6, CCII nella quale hanno confermato integralmente le considerazioni e le conclusioni esposte in seno alla relazione ex art. 105
CCII, come illustrate ai creditori ai sensi dell'art. 107, comma 3, CCII in data 15.11.24, pur rilevando (i) che, con pec del 15.11.2024, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha trasmesso
“dichiarazione di credito n. 3” senza alcuna osservazione né precisazione e che la società debitrice, su loro richiesta, ha rappresentato che trattasi di crediti già compresi nel passivo esposto salvo irrilevanti differenze;
(ii) che, con pec del 22/11/2024, ha precisato CP_4
il suo credito rilevando che il finanziamento n. 8684356, difformemente da come esposto in proposta (e inserito in conformità nella relazione dei Commissari Giudiziali) sarebbe assistito per l'80% da garanzia MCC per la quale sarebbe stata attivata l'escussione in data
28.3.23; osservato che, a seguito della suddetta precisazione di ai sensi dell'art. 107, CP_4
commi 4 e 5. CCII, i Commissari Giudiziali hanno provveduto alla trasmissione delle citate
7 osservazioni alla società debitrice, oltre che ai creditori e al Giudice delegato, rilevando che
“…la garanzia MCC di cui alle predette osservazioni non risulta né dalle informazioni della centrale rischi a far data dal 2021 né, ancor oggi, risulta documentata dalla Banca. Pur tuttavia, ove dovesse accertarsi la esistenza di detta garanzia, fermo restando che non verrebbe modificato il diritto di voto oggi comunque spettante a in assenza di formale escussione, il fabbisogno concordatario CP_4
varierebbe in aumento di circa 51 mila euro per il transito del credito asseritamente garantito (102k pari all'80% di 128k) da classe 17, soddisfatta al 32,86%, a classe 6 soddisfatta al 100% e, per la parte non garantita, da classe 17 a classe 18 (soddisfatta nella misura del 4,5%); variazione comunque ritenuta non significativa ai fini della prognosi di fattibilità del piano (v. pag. 84 della relazione ex art. 105 CCII ove è indicato il surplus costituente di fatto il fondo rischi)”; evidenziato che per tutte le summenzionate relazioni sono state effettuate le comunicazioni previste dalla legge;
rilevato che, con relazione ex art. 110 CCII depositata il 10 dicembre 2024, i Commissari
Giudiziali hanno comunicato che, all'esito delle operazioni di voto (tenutesi tra il 2 e il 9 dicembre 2024 con modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata inviata alla pec della procedura) è stata raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli soltanto in 5 classi su
18 e, segnatamente, nelle classi 1, 2, 3, 5 e 14 e che, pertanto, non è stata raggiunta l'unanimità delle classi ex art. 109, comma 5, CCII;
dato atto che, con istanza depositata in data 16 dicembre 2024, i procuratori della società proponente – preso atto del mancato raggiungimento dell'unanimità delle Classi ex art. 109, comma 5, CCII - hanno chiesto al Tribunale di omologare, ai sensi e per gli effetti di cui 112
CCII, il concordato in oggetto, sussistendone i presupposti previsti ex lege per le ragioni meglio esplicitate nella citata istanza;
considerato che, con decreto del 19 dicembre 2024, il Tribunale ha, pertanto, fissato ex art. 48 CCII l'udienza di comparizione delle parti e dei Commissari Giudiziali per il giorno
24 gennaio 2025, con assegnazione del termine perentorio fino a dieci giorni prima dell'udienza per la presentazione di eventuali opposizioni da parte dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato, del termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito del motivato parere dei Commissari Giudiziali e fino a due giorni prima dell'udienza per il
8 deposito di memoria da parte della società ricorrente (il decreto è stato iscritto nel Registro delle Imprese e comunicato, a cura della Cancelleria, al P.M.); rilevato che, con memoria di costituzione dell'8 gennaio 2025, l' Controparte_5
di Palermo, in persona del legale rappresentate pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, si è opposta all'omologa della proposta di concordato preventivo depositata da Parte_1
considerato che, in data 8 gennaio 2025, i Commissari Giudiziali hanno depositato il parere motivato prescritto dall'art. 48, comma 2, CCII, in cui hanno espresso parere favorevole all'omologazione del concordato, ai sensi dell'art. 112 CCII, ribadendo le conclusioni già rassegnate nella Relazione ex art. 105 CCII e, segnatamente, “che il Piano concordatario appare fattibile e che, infine, l'alternativa liquidatoria non si ravvisa più conveniente per i creditori ma, al contrario, comporterebbe, per gli stessi un soddisfacimento in misura inferiore a quella conseguibile mediante l'attuazione del concordato proposto”; vista la memoria ex art. 48, comma 2, CCII depositata il 17 gennaio 2025 con la quale la società proponente ha contestato i motivi di opposizione mossi, sotto vari profili, dall' e ha insistito nell' omologa del concordato ai sensi e per gli effetti Controparte_1
di cui agli articoli 112 e 88 CCII;
rilevato che, all'udienza del 24 gennaio 2025, i legali della società proponente hanno insistito in quanto dedotto nella memoria ex art. 48 CCII e, quanto ai rilievi dell'
[...]
, ne hanno contestato il contenuto rilevandone l'inconferenza; hanno, infine, CP_1
ribadito l'applicazione del cram down fiscale alla presente fattispecie, mentre i Commissari giudiziali hanno precisato che le eccezioni sollevate da non sono Controparte_1
idonee a mutare il contenuto della relazione in atti alla quale si sono riportati e, quanto alla situazione patrimoniale e reddituale di hanno ribadito che vi è una prospettiva Parte_3
di produzione di flussi che consentirà di sostenere quanto previsto nel piano industriale, in misura maggiore rispetto alla prospettiva della liquidazione giudiziale;
hanno, infine, rilevato che ci sono elementi di discontinuità rispetto al pregresso, tenuto conto anche che i soci mettono a disposizione di dei cespiti propri;
Parte_3
considerato, infine, che con decreto del 26 febbraio 2025, il Tribunale, a seguito di istanza depositata dalla società proponente ai sensi dell'art. 94, comma 6, CCII, con il parere
9 favorevole dei Commissari Giudiziali – ravvisata la sussistenza dei presupposti applicativi della summenzionata disposizione normativa id est le ragioni di urgenza, tenuto conto degli elementi di criticità evidenziati dai Commissari Giudiziali nella Relazione ex art. 105 CCII e il rischio della compromissione irreparabile delle ragioni dei creditori e, segnatamente, delle ragioni del creditore il cui soddisfacimento è connesso alla liquidazione CP_6
dell'immobile di Via Regione Siciliana N.O. n. 751 (prevista nel terzo anno successivo alla omologazione del concordato) - ha autorizzato la società proponente, alla vendita dell'immobile sito in Palermo, Via Regione Siciliana N.O. n. 751 in favore di Parte_5
per il prezzo di € 116.300,00, alle condizioni dettagliatamente indicate nel
[...]
provvedimento del Collegio del 14 febbraio 2025.
OSSERVA
In punto di diritto è opportuno premettere che, in tema di giudizio di omologazione del concordato preventivo, l'art. 112, comma 1, CCII, prescrive: “Il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura;
b) l'esito della votazione;
c) l'ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare
l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”.
Tanto premesso, si osserva che – come emerge dalla dettagliata esposizione effettuata in premessa – sono state rispettate tutte le norme procedurali, dalla fase di presentazione della domanda fino a quella dell'omologazione.
Quanto alla regolarità della domanda, risulta rispettato il disposto di cui agli artt. 82 e 83
c.p.c. (applicabili alla procedura di concordato preventivo, vista la natura giurisdizionale della domanda di ammissione al concordato preventivo e la sua idoneità ad incidere sui diritti della ricorrente), in quanto la società ricorrente sta in giudizio con il ministero di tre difensori muniti di valida procura alle liti;
Persistono, inoltre, le condizioni di ammissibilità del concordato, già verificate in sede di dichiarazione di apertura della procedura.
10 E infatti:
- appare rispettato il requisito di competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 27 e 28 CCII, trattandosi di società la cui sede principale, coincidente fino a prova contraria con la sede legale (v. Cass., SS.UU., 5945/2013; Cass., SS.UU.,
15872/2013; Cass. 23719/2014: Cass. 6686/2012; Cass. 12557/2012; nonché, da ultimo,
Cass., SS.UU., 5688/2015) è sempre stata ubicata in Palermo, oggi in via Mercadante
n. 4;
- sono, inoltre, sussistenti i presupposti soggettivi di ammissione alla procedura di concordato preventivo, di cui agli artt. 84 e 121 CCII trattandosi di società commerciale, verificata anche la natura dell'attività caratteristica svolta;
- non risulta, inoltre, che la predetta società sia stata già dichiarata fallita ovvero ammessa a procedure di concordato preventivo, né che abbia presentato precedenti istanze ex art. 161, comma 6, L. Fall. ovvero ex art. 84 CCII;
- la Proponente appare dotata di un profilo dimensionale non corrispondente al paradigma delineato nell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, non avendo il possesso congiunto dei requisiti indicati dal suddetto comma, come si evince dai bilanci depositati;
- sussiste il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma
1, lett. b) C.C.I.I., alla luce della documentazione allegata in atti;
- la domanda è stata formalmente approvata dal liquidatore ex art. 120 bis CCII, (v. verbali dell'Organo di Amministrazione redatti dal notaio del 14.5.24 Persona_1
n. di rep. 4540 e n. di racc. 3084, e del 19.6.24 n. di rep. 4702 e n. di racc. 3199).
È stata prodotta, unitamente alla proposta concordataria, tutta la documentazione richiesta dalla legge e segnatamente:
a) un piano avente il contenuto prescritto dall'art. 87, comma 1, CCII (ossia: 1.
l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico- finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
2. una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza e l'indicazione delle strategie d'intervento;
3. il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di
11 liquidazione giudiziale;
4. le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti;
5. la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
nonché il piano industriale contenente le modalità e tempi di adempimento della proposta;
6. le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;
7. le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
8. le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;
9. le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;
b) una relazione (integrata due volte) redatta da un professionista indipendente (dott.
), attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ai sensi Persona_3
dell'art. 44, comma, 1, lett. a) e dell'art. 87, comma 3, CCII, nonché la sussistenza del
“trattamento non deteriore” di cui all'art. 88, comma 2, CCII;
c) i documenti di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII in formato digitale (ossia:
1. scritture contabili e fiscali obbligatorie;
2. dichiarazioni dei redditi concernenti gli ultimi tre esercizi, dichiarazioni IRAP, dichiarazioni annuali IVA e bilanci relative ai medesimi periodi;
3. una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
4. uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
5. una certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
6. l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
7. una dichiarazione relativa ai soggetti che vantano diritti reali su cose in possesso della società;
8. una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, CCII compiuti nel quinquennio anteriore);
d) la relazione prevista dall'art. 84, comma 5, CCII redatta dal professionista indipendente con riferimento al soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali;
nonché l'attestazione relativa ai crediti
12 tributari e contributivi, avente ad oggetto la sussistenza di un trattamento non deteriore, vertendosi nell'ambito di concordato in continuità aziendale.
Il contenuto del piano, inoltre, risulta conforme alle previsioni formali e sostanziali di cui all'art. 87, 1° e 2° comma, C.C.I.I. e, in particolare, sono state esplicitate le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, contenendo altresì l'illustrazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, nonché le azioni eventualmente proponibili solo in caso di apertura della liquidazione giudiziale.
La società debitrice ha, inoltre, adempiuto al versamento tempestivo del fondo spese previsto nel decreto di apertura del concordato ex art. 47 comma 1 lett. d).
****
Quanto all'esito della votazione [lett b) dell'art. 112, 1° comma, C.C.I.I.], va dato atto che le votazioni si sono regolarmente svolte e che il concordato non è stato approvato giacché
l'unanimità non è stata raggiunta, avendo votato favorevolmente soltanto 5 classi sulle 18 classi ammesse al voto e, segnatamente, le classi 1, 2, 3, 5 e 14;
*****
Per ciò che concerne il contenuto della proposta e del piano, deve rilevarsi che la società ha fornito una dettagliata esposizione della composizione del passivo concordatario, pari a complessivi € 5.069.363,90.
La proposta di concordato, da qualificarsi come concordato in continuità aziendale indiretta con assuntore, prevede la prosecuzione dell'attività caratteristica d'impresa in capo alla (C.F. e P. IVA: - con sede legale in Palermo, Via Giuseppe Parte_3 P.IVA_3
Pitrè n. 141), che ha sottoscritto la proposta per conferma delle obbligazioni ivi previste, alla quale, al verificarsi della condizione sospensiva della definitiva omologazione dello stesso, saranno attribuite, quale assuntrice del concordato, le attività e le passività della società proponente, con efficacia liberatoria per la società stessa.
La proposta, inoltre, in ossequio al disposto di cui all'art. 84, comma 6, CCII, primo periodo [“Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione…”, cd. absolute priority rule] e fino alla concorrenza del valore di liquidazione del patrimonio della società proponente, stimato in
13 € 1.028.122,77, prevede il soddisfo integrale dei creditori privilegiati nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e dei relativi privilegi.
In particolare, il Piano prevede:
- la liquidazione da parte della degli immobili aziendali reputati non più Parte_3
funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa e, segnatamente, le unità immobiliari site in Palermo, Viale Regione Siciliana Nord Ovest n. 7510 e Via Mercadante nn. 2 e 4, entro il terzo anno successivo all'omologazione del concordato.
Con riferimento a tale previsione del Piano, si evidenzia però, come già illustrato precedentemente, che con decreto del 26 febbraio 2025, il Tribunale, ha autorizzato la società proponente, alla vendita dell'immobile sito in Palermo, Via Regione Siciliana N.O. n. 751 in favore di per il prezzo di € 116.300,00, che sarà versato da quest'ultimo Parte_5
in un conto dedicato acceso dal Notaio rogante l'atto di trasferimento e destinato al pagamento tempestivo in favore del creditore secondo le previsioni già contemplate CP_6
nel piano concordatario e, segnatamente, € 50.000,00 per l'estinzione del debito ” Pt_6
portato dalla cartella di pagamento n. 29620090075841445000 e la differenza, pari ad €
66.300,00, per l'estinzione del debito di secondo e terzo grado sempre nei confronti di CP_6
con l'espressa previsione, parimenti accettata dalla società proponente, che il Tribunale procederà alla cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul citato immobile solo successivamente alla stipula dell'atto definitivo di vendita, alla riscossione del prezzo e successivamente al pagamento delle somme dovute ad [cfr. dichiarazione di assenso CP_6
della società proponente e dell'acquirente del 20 febbraio 2025, allegata alla nota di deposito autorizzata della società proponente del 24 febbraio 2025, in atti].
- l'intervento di nuova finanza da parte dei soci della società, Parte_2 [...]
per complessivi € 180.000,00 che saranno resi disponibili per il Pt_7 Parte_8
ceto creditorio entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva omologazione
(intervento sospensivamente condizionato alla definitiva omologazione del concordato e operato a beneficio dei creditori destinatari della finanza esterna inclusi nella Classi nn. 10,
14, 15 e 17);
- la soddisfazione in denaro delle passività nell'arco temporale di 8 anni dalla data della definitiva omologazione del concordato, nella misura proposta per le singole classi
14 attraverso i flussi finanziari scaturenti dalla continuità aziendale in capo all'assuntore (per
€ 2.102.185), oltre alle risorse attese dalla liquidazione degli assets di cui sopra (per € 106.000 ca.), dei crediti (per € 17.000 ca.) e della liquidità di al momento dell'omologa Parte_3
(per € 205.899 ca.), e all'intervento non sinallagmatico da parte dei soci (per € 180.000,00).
In sintesi, la proposta di concordato in continuità aziendale indiretta con assuntore, prevede l'integrale pagamento:
- delle prededuzioni (per importi complessivamente pari ad € 219.110 inclusivi dell'imposta di registro stimata per la sentenza di omologazione, dei compensi dei
Commissari Giudiziali, del 75% dei compensi dei professionisti che assistono la società proponente) entro 30 giorni dalla definitiva omologazione;
dei crediti in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2 c.c., relativi ai compensi dei professionisti legali che assistono la Società nella procedura e dell'attestatore, pari ad ulteriori € 32.500 che saranno soddisfatti: quanto al credito del professionista attestatore, secondo tempistiche omogenee a quelle previste per i creditori inclusi nella classe 3 (professionisti in privilegio); quanto ai crediti residui degli advisors legali, alle scadenze delle relative obbligazioni contrattuali fissate al quarto anno dall'omologazione.
I creditori concorsuali sono stati suddivisi, oltre alla classe non votante (classe “0” fondo
TFR dipendenti, che saranno soddisfatti entro 30 giorni dalla data di avvenuta esigibilità del credito) in ulteriori 18 classi chiamate ad esprimere il voto, di seguito esposte con l'indicazione del relativo trattamento:
- Classe 1 (dipendenti per TFR già esigibile): tale classe accoglie i crediti per complessivi
€ 42.820,02 derivanti da rapporti di lavoro dipendente (dunque privilegiati ex art. 2751-bis,
n. 1, c.c.) che verranno integralmente pagati entro 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione anche con il riconoscimento degli interessi al saggio legali maturati dalla scadenza sino all'effettivo pagamento.
- Classe 2 (lavoratori dipendenti con T.F.R. destinato ex D. Lgs. 252/2005 alla previdenza complementare presso ZA : tale classe accoglie i crediti Controparte_7
privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., pari ad € 34.851,45 che verranno pagati integralmente, con l'aggiunta degli interessi legali maturati come sopra, entro 180 giorni dalla definitiva
15 omologazione e con previsione di incremento della sorte capitale del credito applicando il tasso legale;
- Classe 3 (professionisti): tale classe accoglie i crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., pari complessivamente ad € 21.435,00, che verranno pagati integralmente, con l'aggiunta degli interessi legali maturati come sopra, entro 24 mesi a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;
- Classe 4 (imprese artigiane): tale classe accoglie il credito di € 4.060,00, privilegiato ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. che verrà pagato integralmente, con l'aggiunta degli interessi legali maturati come sopra, entro 24 mesi a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;
- Classe 5 (banca ipotecaria Credit Agricole Italia S.p.A.): tale classe accoglie il credito, pari ad € 142.000,00, assistito da ipoteca di primo grado sull'immobile sito in Via Pitrè nn.
141-143 vantato da Credit Agricole Italia S.p.A.; è previsto il pagamento integrale in due tranches di pari importo al secondo ed al terzo anno dalla definitiva omologazione del concordato anche con riconoscimento del tasso di interesse legale;
- Classe 6 (Mediocredito Centrale): tale classe accoglie il credito di € 371.884,05, privilegiato ex art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 e ss.mm.ii., scaturente dall'escussione della garanzia di cui alla predetta normativa a seguito di risoluzione per inadempimento e conseguente revoca della odierna ricorrente dai contratti di finanziamento stipulati con d Intesa Sanpaolo S.p.a.; é, altresì, ricompreso nella presente voce il credito Controparte_8
connesso al contratto di finanziamento in essere con Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con garanzia del fondo pubblico, la cui escussione si prevede sostanzialmente certa, essendosene già verificati i presupposti;
il suddetto credito sarà pagato integralmente, con l'aggiunta degli interessi legali maturati come sopra al terzo anno successivo alla definitiva omologazione.
- Classe 7 (INPS, ed Agenzia delle Entrate-Riscossione ipotecari): i Controparte_1
crediti ivi inclusi, pari ad € 115.270,86 sono assistiti da privilegio speciale immobiliare
(vantato in forza di iscrizione ipotecaria di 2° grado eseguita da Agenzia delle Entrate-
Riscossione in favore di INPS e , nonché del medesimo agente per la Controparte_1
riscossione per aggi ed oneri di riscossione) sull'immobile sito in Viale Regione Siciliana
16 N.O. n. 1750 (Fg. 54, pt. 1742, sub. 14), nonché da ipoteca di primo grado sugli immobili di via Palchetto 10/12, di valore capiente, al netto dell'estinzione dell'ipoteca di primo grado iscritta a garanzia di debiti di terzi, sino ad € 115.270,86. Se ne prevede il pagamento integrale, sino a concorrenza di € 67.754,23 per INPS, € 46.716,94 per Controparte_1
ed € 979,02 per Agenzia delle Entrate-Riscossione al terzo anno successivo alla definitiva omologazione.
Con riferimento alla soddisfazione dei creditori ricompresi nella suddetta classe, valga quanto detto precedentemente con riferimento all'autorizzazione resa dal Tribunale con decreto del 26 febbraio 2025.
- Classe 8 (INPS e INAIL in privilegio generale mobiliare): tale classe accoglie la quota parte dei crediti vantati dall'INPS e dall'INAIL con il privilegio di cui agli artt. 2753 e 2778,
n. 1, c.c., che verranno pagati integralmente sino a concorrenza del valore dell'attivo patrimoniale mobiliare della ricorrente per come realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (e, dunque, per € 78.073,80) entro il 4° anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.
- Classe 9 (INPS, INAIL degradati a chirografo ex art. 84, comma 5, CCII): tale classe accoglie la quota dei crediti degli enti previdenziali ab origine privilegiati e degradati per incapienza nel valore di liquidazione del patrimonio della Società.
Tali crediti, pari ad € 719.540,82, saranno soddisfatti, mediante il surplus concordatario in misura percentuale pari al 7,82% in quattro ratei annuali di importo omogeneo, con decorrenza dal 5° anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e fino al termine finale di esecuzione.
- Classe 10 (Fornitori per crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto): tale classe accoglie i crediti vantati dai fornitori con il privilegio speciale mobiliare di cui agli artt. 2758, comma 2, c.c., che non trovano capienza nel valore di liquidazione del patrimonio della società e vengono degradati per insussistenza dei beni sui quali il relativo privilegio insiste (come da Relazione ex art. 84, comma 5 CCII).
Saranno soddisfatti, mediante il surplus concordatario in misura percentuale pari al
7,77%, oltre che mediante l'intervento di nuova finanza dei soci (da ritenersi, pur se non
17 espressamente previsto per il concordato in continuità, distribuibili in deroga agli artt. 2740
e 2741 c.c.), nella misura del 87,23% e, pertanto, per una quota percentuale complessiva pari al 95% in quattro ratei annuali di importo omogeneo, con decorrenza dal 5° anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e fino al termine finale di esecuzione;
- Classe 11 (crediti dell' degradati a chirografo ex art. 84, comma 5, Controparte_1
CCII): tale classe accoglie la quota dei crediti erariali ab origine privilegiati e degradati per incapienza nel valore di liquidazione del patrimonio della società. Tali crediti, pari ad €
1.842.724,49, saranno soddisfatti, mediante il surplus concordatario in misura percentuale pari al 7,72% in quattro ratei annuali di importo omogeneo, con decorrenza dal 5° anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e fino al termine finale di esecuzione.
- Classe 12 (altri enti degradati a chirografo): tale classe accoglie i crediti, pari ad €
274.620,55, vantati dal Comune di Palermo con il privilegio di cui agli artt. 2752 c.c. e ad €
1.614,20 vantati da Agenzia delle Entrate-Riscossione e garantiti da ipoteca sugli immobili sociali, che non trovano capienza nel valore di liquidazione del patrimonio della società e che saranno soddisfatti, mediante il surplus concordatario, nella misura del 7,67% in quattro ratei annuali di importo omogeneo, con decorrenza dal 5° anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e fino al termine finale di esecuzione;
- Classe 13 (crediti di INPS, INAIL ed chirografari ab origine): tale Controparte_1
classe accoglie la quota dei crediti erariali collocati ab origine in chirografo. Tali crediti, pari ad € 230.009,91, saranno soddisfatti, mediante il surplus concordatario in misura percentuale pari al 4,50% in quattro ratei annuali di importo omogeneo, con decorrenza dal 5° anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e fino al termine finale di esecuzione.
- Classe 14 (Professionisti chirografari): tale classe accoglie i crediti vantati da professionisti per fatture emesse oltre l'ultimo biennio del rapporto professionale e, dunque, ab origine chirografari.
Tali crediti, pari ad € 21.049,32 saranno soddisfatti, mediante il surplus concordatario, nella misura del 4,50%, oltre che mediante l'intervento di nuova finanza dei soci, nella
18 misura del 90,50% e, pertanto, per una quota percentuale complessiva pari al 95% in quattro ratei annuali di importo omogeneo, con decorrenza dal 5° anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e fino al termine finale di esecuzione.
- Classe 15 (Fornitori): tale classe accoglie i crediti vantati da terzi per forniture ab origine chirografari.
Tali crediti, per complessivi € 96.437,52, saranno soddisfatti, mediante il surplus concordatario, nella misura del 4,50%, oltre che mediante l'intervento di nuova finanza dei soci, nella misura del 45,50% e, pertanto, per una quota percentuale complessiva pari al 50% in quattro ratei annuali di importo omogeneo, con decorrenza dal 5° anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e fino al termine finale di esecuzione.
Classe 16 (altri enti chirografari ab origine): tale classe accoglie i crediti vantati dall'Agente della Riscossione per oneri di riscossione, oltre che dalla Regione Siciliana, Camera di
Commercio, Commissione Tributaria di Palermo, con originaria collocazione chirografaria.
Tali crediti, complessivamente ascendenti ad € 171.990,33, saranno soddisfatti nella misura del 4,50% mediante il surplus concordatario, in 4 ratei annuali di importo omogeneo, con decorrenza dal 5° anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e fino al termine finale di esecuzione.
- Classe 17 (banche chirografarie): tale classe accoglie i crediti vantati da banche ab origine chirografari non assistiti da garanzia pubblica del MCC, complessivamente di importo pari ad € 347.517,39.
Tali crediti saranno soddisfatti, mediante il surplus concordatario, nella misura del 4,50%, oltre che mediante l'intervento di nuova finanza dei soci, nella misura del 28,36% e, pertanto, per una quota percentuale complessiva pari al 32,86% in 4 ratei annuali di importo omogeneo, con decorrenza dal 5° anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e fino al termine finale di esecuzione.
- Classe 18 (banche chirografarie per finanziamenti con garanzia statale del MCC): tale classe accoglie i crediti vantati da banche per contratti di finanziamento assistiti da garanzia statale per l'80% (MPS S.p.a.) e per il 90% (Intesa Sanpaolo S.p.a.) del Mediocredito Centrale,
19 avuto riguardo alla quota eccedente tale garanzia. Tali crediti assurgono a complessivi €
49.048,00.
I suddetti crediti saranno soddisfatti, mediante il surplus concordatario, nella misura del 4,50% in 4 ratei annuali di importo omogeneo, con decorrenza dal quinto anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e fino al termine finale di esecuzione.
Va rilevata la non alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione e la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 85 CCII, posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse.
Il Tribunale osserva che la suesposta suddivisione in classi assicura che il valore di liquidazione sia distribuito, in conformità all'art. 84, comma 6 C.C.I.I., nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e che, riguardo alla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, i crediti inseriti in una classe ricevano un trattamento più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore e pari a quello delle classi dello stesso grado;
inoltre, in ossequio al disposto di cui all'art. 84, comma 5, C.C.I.I., per i creditori muniti di privilegio è stata prevista una soddisfazione non inferiore al valore di liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione, come attestato dal professionista indipendente.
Ed infatti, il valore del patrimonio della società è integralmente assorbito dai crediti in prededuzione e da quelli compresi nelle prime otto classi (assistiti da privilegi di grado superiore rispetto ai crediti delle classi successive).
Occorre, inoltre, evidenziare che la valutazione del Tribunale in ordine alla corretta formazione delle classi (art. 112, comma 1, lett. d, CCII) attiene non al merito delle scelte del debitore nel configurare una determinata classe, ma al rispetto dei principi che sovraintendono al classamento dei creditori, relativi all'omogeneità della posizione giuridica e di interessi economici (art. 2, lett. r), CCII).
L'omogeneità della posizione giuridica “riguarda la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l'eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la
20 presenza o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo” [cfr. Cass. ord. n. 9378/2018 secondo cui “l'omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell' entità del credito rispetto all' indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati
o dell' eventuale interesse a proseguire il rapporto con l' imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione”].
Viene altresì in rilievo la norma dettata dall'art. 85, 2° comma, C.C.I.I., che dispone che
“la suddivisione in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento”, nonché il 3° comma della medesima disposizione a tenore del quale “nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria” e che “i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione, perché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 109 comma 5, sono suddivisi in classi”.
E', inoltre, prevista nel Piano – nell'ipotesi in cui i flussi di cassa previsti dal Piano non dovessero parzialmente realizzarsi - la costituzione di un fondo rischi generico di €
150.000,00, nonché la costituzione in favore dei creditori concordatari di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. della durata di 10 anni sugli immobili già di proprietà della
OR (che verranno trasferiti ad in forza della sentenza di omologazione del Pt_3
concordato preventivo), da iscrivere, entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologazione, in favore dei creditori concordatari (con obbligo di depositare documentazione comprovante l'adempimento nei successivi 10 giorni); mentre, rispetto alla ipotesi originaria del Piano, anche al fine di tenere conto dei rilievi mossi dai Commissari
Giudiziali, la nuova versione del Piano non prevede più la garanzia ipotecaria sui beni immobili di proprietà dei soci (siti anch'essi in Palermo, via Pitrè e via Palchetto), parte dei quali costituiscono il compendio immobiliare ove viene esercitata l'attività.
Risulta, altresì, rispettata la condizione, prevista dalla lett. e) dell'art. 112, 1° comma,
C.C.I.I., della parità di trattamento all'interno di ciascuna classe, essendo prevista la stessa percentuale di soddisfazione del credito per tutti i creditori rispettivamente inseriti.
21 Come già evidenziato, è stata prodotta la relazione redatta dal professionista indipendente a mente dell'art. 84, comma 5, CCII, con riferimento al soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali;
nonché la relazione relativa ai crediti tributari e contributivi, avente ad oggetto la sussistenza di un trattamento non deteriore, vertendosi nell'ambito di concordato in continuità aziendale.
In particolare, il professionista ha attestato:
1. la sostanziale veridicità dei dati esposti nella Proposta, nel Piano e nella documentazione allegata dando atto che quanto rappresentato dalla società rispecchia la Parte_1
situazione patrimoniale, economica e finanziaria in cui la medesima attualmente si trova;
2. la ragionevole fattibilità del Piano su cui si basa la proposta di concordato che la società
[...]
ntende sottoporre ai propri creditori, dando atto che lo stesso appare attendibile, Parte_1
sostenibile e coerente in quanto si fonda su ipotesi realistiche e pertanto i risultati ivi previsti debbono ritenersi ragionevolmente conseguibili;
3. che il piano in continuità indiretta è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale;
4. la soddisfazione dei crediti tributari e contributivi rispetta i requisiti previsti dall'art.88 CCII
[cfr. Relazione ex art. 87, comma 3, CCII, seconda integrazione del 20 giugno 2024].
Le superiori attestazioni sono state oggetto di positiva valutazione da parte dei
Commissari Giudiziali i quali, nella Relazione ex art. 105 CCII, hanno rilevato che “…la
Proposta di concordato preventivo formulata dalla ed il Piano alla stessa allegato, Parte_1
assolvano alle condizioni prescritte dagli articoli 84 e seguenti CCII e che il Concordato sia suscettibile di omologazione. Tale conclusione deriva dalla considerazione che il Piano concordatario appare fattibile e che, infine, l'alternativa liquidatoria non si ravvisa più conveniente per i creditori ma, al contrario, comporterebbe, per gli stessi un soddisfacimento in misura inferiore a quella conseguibile mediante l'attuazione del concordato proposto”.
A questo punto è utile rammentare i seguenti principi di diritto enunciati dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite, nella vigenza della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), in ordine
22 alla valutazione del piano di concordato: “In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene
l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro” (Cass. civ., sez. un., n. 1521/2013).
Secondo una successiva pronuncia di legittimità, “in tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta)” (Cass. civ. n. 9061/2017).
E invero, “la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi” (Cass. civ. n. 11522/2020).
In tale solco si colloca il summenzionato art. 47, comma 1, lett. b), CCII, laddove circoscrive il sindacato del Tribunale sulla fattibilità del piano alla non manifesta inidoneità
23 del medesimo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali.
Nel caso specifico, invero, il Collegio ritiene di condividere le considerazioni espresse, nel parere del 2 luglio 2024, dai Commissari Giudiziali, i quali hanno valutato positivamente la fattibilità del piano di concordato proposto da “ e l'ammissibilità della Parte_1
proposta di concordato preventivo (in ultimo) formulata in data 19 giugno 2024, considerazione ribadite nella Relazione ex art. 105 CCII.
E infatti, nella citata Relazione, i Commissari Giudiziali - dopo avere esaminato il valore di liquidazione del patrimonio in ipotesi di liquidazione giudiziale (nel dettaglio, si rimanda all'analitica disamina effettuata dai Commissari Giudiziali alle pagine da 69 a 74 della
Relazione, in atti), stimato dal professionista indipendente della società debitrice in €
1.024.539 [parametro indispensabile al fine di verificare che il soddisfacimento dei creditori non sia inferiore rispetto a quello realizzabile nello scenario liquidatorio (art. 84 c. 1 CCII) anche nell'ambito del “trattamento dei crediti tributari e contribuitivi” di cui all'art. 80 CCII ed in relazione alla falcidia dei crediti privilegiati incapienti (art. 84 c. 5 CCII) e che delimita il perimetro applicativo della regola della priorità assoluta (art. 84
c. 6 CCII)] e avendone confermato la sua congruità – con precipuo riferimento alla fattibilità del piano di concordato hanno rilevato che “Il confronto tra i flussi attivi ed i pagamenti previsti nel piano, adeguati ai debiti stimati dagli scriventi, conduce ad una sostanziale fattibilità”, ritenendo che “…la Proposta di concordato preventivo formulata dalla ed il Piano alla stessa Parte_1
allegato, assolvano alle condizioni prescritte dagli articoli 84 e seguenti CCII e che il Concordato sia suscettibile di omologazione…il Piano concordatario appare fattibile e che, infine, l'alternativa liquidatoria non si ravvisa più conveniente per i creditori ma, al contrario, comporterebbe, per gli stessi un soddisfacimento in misura inferiore a quella conseguibile mediante l'attuazione del concordato proposto”.
*****
Ciò premesso, devono a questo punto esaminarsi le contestazioni sollevate dall'
[...]
con la memoria di costituzione dell'8 gennaio 2025. CP_1
L'opponente, preliminarmente, ha eccepito “…un utilizzo distorto dell'istituto della transazione fiscale, la cui ratio, come è noto, è la salvaguardia dell'impresa in crisi per cause esogene all'impresa stessa”.
24 Tale assunto non merita di essere condiviso in quanto destituito di alcun supporto normativo;
ed invero, come correttamente eccepito dalla difesa della società proponente, esula dal perimetro normativo dell'art. 88 CCII il vaglio sulla sussistenza del requisito di c.d. meritevolezza, dovendosi, invece, valutarsi al fine dell'ammissibilità della proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi, il rispetto dei criteri di formazione delle classi e il conseguente trattamento dei creditori in esse acclusi, oltre che, per le procedure di concordato preventivo in continuità, la sussistenza di un trattamento dei crediti oggetto di proposta ex art. 88 CCII “non deteriore” rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 88, comma 4, CCII).
La seconda censura attiene invece alla ritenuta non fattibilità del piano asseritamente conseguente all'aleatorietà dei risultati attesi dalla gestione dell'attività d'impresa ad opera dell'assuntore Parte_3
Al riguardo, è sufficiente affermare, per respingere la suddetta censura, che sia l'Attestatore che i Commissari Giudiziali hanno espresso, sul punto, parere positivo sull'adeguatezza dei flussi attivi al soddisfacimento dei pagamenti previsti nel piano, seppure con le cautele sottese ad ogni giudizio di carattere prognostico, pervenendo ad un giudizio di sostanziale fattibilità del piano.
Del pari inconducenti sono le considerazioni svolte dall' sulle Controparte_1
asserite commistioni gestorie tra “ ed così come quelle relative alle diverse Parte_1 Pt_3
attività professionali svolte dalle socie di che non interferiscono in alcun modo sulla Pt_3
valutazione che il Tribunale è chiamato ad effettuare ai sensi dell'art. 88 CCII.
Ed ancora inconferenti risultano essere le considerazioni espresse dall'opponente in merito ai profili di responsabilità dell'organo amministrativo della società proponente, segnalati in alcuni passaggi della relazione ex art. 105 CCII, la cui ventilata sussistenza è stata, comunque, oggetto di puntuale disamina da parte dei Commissari Giudiziali, ai fini della valutazione comparativa tra lo strumento concordatario e lo scenario liquidatorio.
In ultimo, non merita di essere condivisa la doglianza relativa alla errata valorizzazione contabile degli immobili aziendali e all'esiguità dell'importo riconosciuto all'Agenzia delle
Entrate.
25 Quanto al primo profilo, è sufficiente rilevare che i suddetti valori si basano su perizie giurate redatte su incarico della società proponente che sono state sostanzialmente condivise dal tecnico incaricato dai Commissari Giudiziali;
quanto alla seconda censura, si rileva che l'importo offerto all' risulta coerente con le regole Controparte_1
dell'absolute e della relative priority rule e che, come già evidenziato, il trattamento proposto risulta conforme all'art. 88 CCII in quanto non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria
[cfr. pagg. 90 e 91 della Relazione dell'Attestatore del 19.06.2024, il quale rileva che: “…Il piano e la Proposta redatti dalla OR siano la soluzione maggiormente satisfattiva dei crediti tributari e previdenziali. Infatti, al pari di quanto accade per la generalità dei crediti muniti di privilegio, a norma dell'articolo 84, comma 5, CCII, il primo presupposto della falcidiabilità dei crediti tributari è costituito dall'oggettiva incapienza del valore di realizzo dei beni sui quali insiste la causa di prelazione determinato dallo scrivente nella Perizia. In funzione del valore a cui lo scrivente è pervenuto, si è potuta individuare la quota del credito che può essere soddisfatta a seguito del realizzo dell'attivo e, per differenza, la quota residua che è stata degradata al chirografo per incapienza dell'attivo. Dal confronto tra l'ipotesi concordataria e quella liquidatoria, è emerso che la prima consente all'amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali una soddisfazione non inferiore (rectius almeno pari) rispetto alla seconda. Tale conclusione si basa sul dato letterale dell'articolo 88 CCII. In quanto, all'esito della comparazione tra il pagamento proposto con la domanda di concordato e quanto ricavabile nell'alternativa liquidatoria, i benefici che ne traggono i creditori tutti e in special modo in questa sede,
i creditori qualificati (Erario e Istituti di Previdenza ed Assistenza) è comunque superiore. Questo avviene mediante il maggior apporto patrimoniale della prospettiva concordataria rispetto a quella liquidatoria, ove i creditori risulterebbero soddisfatti in misura maggiore dello scenario della Liquidazione Giudiziale, visto il totale assorbimento delle risorse dell'attivo patrimoniale dai soli creditori ipotecari e di rango superiore, nello specifico i dipendenti, professionisti, artigiani, e solo parzialmente INAIL e quindi possibile sostenere che la percentuale Controparte_9 CP_10
offerta porta ad una migliore valorizzazione che, verosimilmente, permetterà una migliore soddisfazione dei creditori qualificati, se non addirittura una possibilità di soddisfo cosa che, per le ragioni correttamente illustrate nella Proposta della OR e nella presente Attestazione, nello scenario della Liquidazione Giudiziale non avverrebbe per l'evidente incapienza dell'Attivo patrimoniale della debitrice”].
Sulla base delle superiori considerazioni, il Tribunale ritiene che le contestazioni sollevate siano infondate e che l'opposizione debba conseguentemente essere respinta.
*****
26 Quanto all'esito della votazione [lett b) dell'art. 112, 1° comma, C.C.I.I.], va dato atto che le votazioni si sono regolarmente svolte e che il concordato non è stato approvato giacché
l'unanimità delle classi ex art. 109, comma 5, CCII non è stata raggiunta, avendo votato favorevolmente, come detto, soltanto in 5 classi su 18 e, segnatamente:
• Classe 1: Lavoratori dipendenti con privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per TFR già esigibile);
• Classe 2: Lavoratori dipendenti con privilegio generale mobiliare ex art. 2751, bis, n. 1 c.c. per TFR destinato ex D.Lgs 252/2005 a previdenza complementare presso ZA assicurazioni S.p.A.;
• Classe 3: professionisti con privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
• Classe 5: Banca Ipotecaria Credit Agricole Italia S.p.A.;
• Classe 14: professionisti chirografari.
Ciò posto, in caso di dissenso di anche una delle classi, la proposta di concordato preventivo in continuità può essere omologata ove sussistano anche le condizioni previste dall'art. 112, 2° comma, lettere a), b), c), d), C.C.I.I.
In particolare, occorre congiuntamente che: "a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito"; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione".
Il Tribunale osserva che, nel caso di specie, ricorrono tutti gli elementi per l'applicazione delle suddette norme e, in particolare: quanto al requisito di cui alla lettera a) - il piano e la proposta rispettano la Absolute Priority
Rule, poiché l'intero valore di liquidazione stimato è distribuito nel rispetto della
27 graduazione delle cause legittime di prelazione, in quanto destinato alla integrale soddisfazione (comprensiva di interessi legali maturati dalla scadenza alla effettiva soddisfazione): i) delle prededuzioni;
ii) della classe 1 che accoglie i dipendenti per TFR già esigibile che godono di privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c.;
iii) della classe 2 che accoglie i lavoratori dipendenti con T.F.R. destinato ex D.Lgs.
252/2005 alla previdenza complementare presso ZA Assicurazioni S.p.A. e dunque munito di privilegio ex art. 2751-bis n. 1, c.c.; iv) della classe 3 che accoglie i professionisti che vantano crediti privilegiati ex art. 2751- bis n. 2 c.c.;
v) della classe 4 che comprende le imprese artigiane che vantano crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 5 c.c.; vi) della classe 5 che accoglie il credito di Credit Agricole Italia S.p.A. per la quota parte di credito assistito da ipoteca di primo grado sull'immobile sito in Via Pitrè nn. 141-143; vii) della classe 6 che comprende Mediocredito Centrale per il credito privilegiato ex art. 9,
c. 5, D.Lgs. 123 del 1998 e ss.mm.ii., scaturente dall'escussione della garanzia di cui alla predetta normativa a seguito di risoluzione per inadempimento e conseguente revoca della debitrice dai contratti di finanziamento stipulati con Intesa Sanpaolo S.p.a., Controparte_8
nonché (con un elevato grado di probabilità) Monte dei Paschi di Siena S.p.a.; viii) della classe 7, che comprende INPS, ed Agenzia delle Entrate- Controparte_1
Riscossione per crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare in forza di: a) iscrizione ipotecaria di 2° grado eseguita da Agenzia delle Entrate Riscossione in favore di INPS e
, nonché del medesimo agente per la riscossione per aggi ed oneri di Controparte_1
riscossione, sull'immobile sito in Viale Regione Siciliana N.O. n. 1750 (Fg. 54 Pt. 1742 sub.
14); b) ipoteca di primo grado sugli immobili di via Palchetto 10/12; ix) della classe 8 che comprende INPS e INAIL per crediti muniti di privilegio di cui agli artt. 2753 c.c. e 2778 n.1 c.c. [cfr. pagine 9/10 e la tabella di cui alla pagina 83 della Relazione ex art. 105
CCII, in atti, nonché pagina 6 del parere dei Commissari Giudiziali dell'8 gennaio 2025].
Quanto alla condizione di cui alla lettera b), si osserva che il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti (4, 6, 7, 8,
28 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 18) ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiori;
infatti, nella Proposta concordataria l'eccedenza generata dalla continuità indiretta è destinata alle classi dalla 9 alla 18 che comprendono creditori privilegiati incapienti sul valore di liquidazione e i creditori chirografari, per una soddisfazione in percentuale oscillante tra il
7,82% (classe 9) e il 4,50% (classi da 13 a 18), nel rispetto della distribuzione del valore eccedente quello della liquidazione, in applicazione della regola della c.d. priorità relativa dettata dall'art.84, comma 6, CCII [cfr. la citata tabella di cui alla pagina 83 della Relazione ex art. 105
CCII, nonché pagina 6 del parere dei Commissari Giudiziali dell'8 gennaio 2025].
Quanto alla condizione di cui alla lettera c), è possibile affermare che nessun creditore avrà una soddisfazione superiore a quella del proprio credito, come ribadito dai
Commissari Giudiziali nel parere reso in data 8 gennaio 2025 a seguito dell'istanza ex art. 112 CCII depositata dalla società proponente il 16 dicembre 2024.
Infine, quanto alla condizione di cui alla lettera d) del 2° comma dell'art. 112 C.C.I.I., che integra l'ipotesi di c.d. omologa trasversale (c.d. cross class cram down) tenuto conto che, come già detto, la proposta non è stata approvata dalla maggioranza delle classi, occorre valutare l'applicabilità nel caso di specie, della disciplina del Cram down.
E' noto che, ai sensi dell'art. 88, comma 2 bis, CCII, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, rientra tra i poteri del Tribunale l'omologazione del concordato preventivo anche a fronte del voto negativo ovvero della mancata espressione del voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.
Come già evidenziato, l' e l'INPS hanno espresso voto negativo, Controparte_1
mentre l'INAIL non ha espresso alcun voto;
tali creditori qualificati, destinatari di proposta di trattamento dei crediti ex art. 88 CCII, sono inseriti nelle Classi 7, 8, 9, 11 e 13 e, pertanto,
l'approvazione di tali Classi è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza
29 delle Classi (10 su 18), di cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione
(nella specie: classi 1, 2 e 3).
Come precisato dalla società proponente e come attestato dal Professionista indipendente
“la soddisfazione dei crediti tributari e contributivi rispetta i requisiti previsti dall'art.88 CCII” [cfr. pag. 95 II^ integrazione Relazione di attestazione ex art. 87 CCIII del 20.06.2024, in atti], in quanto “Dal confronto tra l'ipotesi concordataria e quella liquidatoria, è emerso che la prima consente all'amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali una soddisfazione in non inferiore (rectius: almeno pari) rispetto alla seconda. Tale conclusione si basa sul dato letterale dell'articolo 88 CCII. In quanto, all'esito della comparazione tra il pagamento proposto con la domanda di concordato e quanto ricavabile nell'alternativa liquidatoria, i benefici che ne traggono i creditori tutti ed in special modo in questa sede, i creditori qualificati (Erario e Istituti di Previdenza ed Assistenza) è di comunque superiore. Questo avviene mediante il maggiore apporto patrimoniale della prospettiva concordataria rispetto a quella liquidatoria, ove i creditori risulteranno soddisfatti in misura maggiore dello scenario della Liquidazione Giudiziale, visto il totale assorbimento delle risorse dell'attivo patrimoniale dai soli creditori ipotecari e di rango superiore, nello specifico i dipendenti, professionisti, artigiani,
Mediocredito Centrale e solo parzialmente INAIL e questa sede risulta quindi possibile CP_11
sostenere che la percentuale offerta porta ad una migliore valorizzazione che, verosimilmente, permetterà una migliore soddisfazione dei creditori qualificati, se non addirittura una possibilità di soddisfo cosa che, per le ragioni correttamente illustrate nella Proposta della OR e nella presente Attestazione, nello scenario della Liquidazione Giudiziale non avverrebbe per l'evidente incapienza dell'Attivo patrimoniale della debitrice” [cfr. pag. 91 II^ integrazione Relazione di attestazione cit.].
Sulla base di tali premesse, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 112 e 88
CCII, la società proponente ha chiesto l'omologazione del concordato in oggetto in forza del c.d. cram dawn fiscale rilevando che “…la portata di tale norma appare generale (e non limitata ai soli concordati liquidatori, come erroneamente ritenuto da taluni Tribunali), e ciò a fortiori alla luce della novella di cui al c.d. Terzo decreto correttivo al CCIII di cui al D.Lgs n. 136/2024, il quale ha esplicitato, anche recependo i migliori indirizzi sul punto formatisi nella giurisprudenza di merito
(Tribunale di Napoli, 24 aprile 2024; Tribunale di Spoleto 29.12.2023) ed in Dottrina (per tutti si veda Giulio Andreani “La Transazione Fiscale” pp. 181 ss, 2024, Ed. terza, anche CP_12
30 con riferimento all'aderenza di tale orientamento con la Direttiva Insolvency), l'applicabilità di tale meccanismo al concordato in continuità aziendale”.
Come correttamente rilevato dai Commissari Giudiziali nel parere reso in data 8 gennaio
2025 sul tema è sorto, sia in dottrina che in giurisprudenza un acceso dibattito, poiché, secondo la tesi restrittiva, si è ritenuto che la lettura combinata degli artt. 88, comma 2 bis ante correttivo, 109, I° e V comma, nonché 112, II comma, CCII non consentirebbe di ritenere il cd. Cram down fiscale e previdenziale, previsto dall'art. 88, II° CCII per il concordato preventivo liquidatorio, ammissibile anche per il concordato preventivo in continuità aziendale in assenza di una norma specifica che lo preveda, considerato che il legislatore sul punto nulla ha stabilito laddove, con gli artt. 109, V° e 112, II° CCII, ha disciplinato specificatamente l'approvazione del concordato preventivo in continuità aziendale (cfr. in tal senso, Trib. Vicenza 29.10.24, Trib. di Lucca 18 luglio 2023 e Corte di Appello di Firenze
31 ottobre 2023).
Secondo tale impostazione (restrittiva) l'art. 112, comma 2, CCII contiene disposizioni sostitutive di quelle racchiuse nell'art. 88 comma 2 -bis CCII in quanto detta norma richiama il solo art. 109 comma 1, CCII, con la conseguente possibilità di omologazione "forzosa" unicamente per il concordato liquidatorio.
Di contro, secondo la tesi estensiva - alla quale il Collegio ritiene di dovere aderire in ragione principalmente della stessa ratio sottesa all'introduzione dell'istituto del Cram down, id est la necessità di contrastare il rischio di un voto espresso (o addirittura non espresso) che vada contro l'interesse dell'Erario rispetto a ipotesi concordatarie suscettibili di tenere insieme l'interesse dell'erario e l'interesse, parimenti rilevante, alla continuità e sostenibilità dell'impresa - non vi sarebbe motivo di ritenere applicabile tale regola al concordato liquidatorio e non a quello in continuità nell'ambito del quale i valori di conservazione dell'azienda sono decisamente più marcati.
Ed invero, come correttamente affermato dai Commissari Giudiziali nel parere reso in data 8 gennaio 2025, l'art. 88, comma 2, CCII fa riferimento non solo al concordato liquidatorio ma anche al concordato in continuità giacché stabilisce che “L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche la
31 convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore ”.
Occorre, inoltre, evidenziare che nonostante l'art. 88, comma 2 bis, CCII richiami il solo comma 1 dell'art. 109 CCII (che disciplina il concordato liquidatorio) e non il comma 5 della citata disposizione (che si riferisce al concordato in continuità), l'art. 109, comma 1, CCII a propria volta: (i) fa salvo – e dunque rinvia – quanto previsto dal comma 5 della stessa disposizione per l'approvazione del concordato in continuità aziendale;
(ii) il comma quinto dell'art. 109 CCII (richiamato dall'art. 109, comma 1, CCII) a propria volta rinvia all'art. 112, comma 2, CCII.
Ed allora, “l'incipit dell'articolo 88 CCII secondo cui “Fermo restando quanto previsto per il concordato in continuità dall'art. 112, comma 2” ben può essere interpretato non solo come sostitutivo, bensì, come integrativo dell'art. 88 CCII, nel senso che le due norme potrebbero combinarsi tra loro purché siano rispettate tutte le condizioni previste da entrambe;
in sostanza, secondo tale tesi, il “fermo restando” significa che l'insieme delle regole dettate dall'art. 112 comma
2 si aggiunge all'insieme delle regole di cui al comma 2-bis dell'art. 88” [cfr. pag. 4 del parere dei
Commissari Giudiziali dell'8 gennaio 2025 in adesione a recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, sentenza 10.7.24 in osservatorio -insolvenza.it; Tribunale di Napoli, sentenza 24 aprile 2024 e il Tribunale di
Spoleto, 29.12.23, il caso.it) e a parte della dottrina, Andreani “La Transazione Fiscale” pp. 181 ss.,
[...]
]. CP_13
Nello stesso senso si è espressa la Corte di Appello di Bari, con la sentenza del 4.12.24 secondo cui “con le modifiche apportate all'art. 88 CCI dall'art. 21 co. 4 D.lgs. n. 136/2024 si è precisato ulteriormente che, una volta riscontrato il carattere non deteriore della proposta di transazione fiscale, il tribunale possa provvedere all'omologazione del concordato se l'approvazione da parte dell'amministrazione finanziaria è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi, come previsto dall'art. 112 co. 2 lett. d), oppure se la maggioranza è conseguita escludendo dal calcolo le classi dei medesimi creditori pubblici. Orbene, tale modifica normativa, con la quale il legislatore sembra aver perseguito lo scopo di porre fine agli animati contrasti dottrinali e giurisprudenziali sorti sulla questione sopra esposta, quantunque applicabile alle proposte di transazione fiscale presentate successivamente all'entrata in vigore del cd. "Terzo
Decreto Correttivo", costituisce, comunque, un non trascurabile indice normativo suscettibile di
32 ineludibile valorizzazione nell'interpretazione del previgente testo dell'art. 88 CCI, nel senso dell'ammissibilità del "Cram down " anche per il concordato in continuità aziendale”.
Inoltre, come attestato dal Professionista indipendente, Dott. “la Persona_3
soddisfazione dei crediti tributari e contributivi rispetta i requisiti previsti dall'art.88 CCII” [cfr. pag.
95 della seconda integrazione della Relazione di attestazione ex art. 87 CCIII del 20.06.2024, cit.] in quanto
“(...) per tutte le Classi in cui sono ricompresi i creditori qualificati, il trattamento previsto risulta sicuramente migliore rispetto all'alternativa liquidatoria”.
In conclusione, il Piano e la Proposta rispettano la Absolute Priorità Rule, poiché l'intero valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
il Piano e la Proposta rispettano la Relative Priorità Rule, poiché il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiori;
i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751 -bis, n. 1 c.c. sono soddisfatti in ogni caso nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione ex art. 84, comma 7, CCII;
nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
la Proposta, in virtù dell'applicazione dell'art. 88, comma 2 bis, CCI, è stata approvata dalla maggioranza delle Classi, di cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione (classi 1, 2 e 3); l' e Controparte_1
l'INPS, hanno manifestato voti negativi mentre l'INAIL non ha espresso alcun voto;
i suddetti creditori, destinatari di proposta di trattamento dei crediti ex art. 88 CCII, sono inseriti nelle Classi 7, 8, 9, 11 e 13 e, pertanto, l'approvazione di tali Classi è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle Classi (10 su 18); i Commissari Giudiziali, nella Relazione ex art. 105 CCII, hanno concluso ritenendo “che il Piano concordatario appare fattibile e che, infine, l'alternativa liquidatoria non si ravvisa più conveniente per i creditori ma, al contrario, comporterebbe, per gli stessi un soddisfacimento in misura inferiore a quella conseguibile mediante l'attuazione del concordato proposto”.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, ricorrono pertanto tutti i presupposti di cui agli artt. 112 e 88 CCII, dovendosi dunque procedere alla omologa della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta depositata da “ . Parte_1
P.Q.M.
33 Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali, in composizione collegiale, visti gli artt. 9, 48, 88, 112, 1° e 2° comma, 113 e 118, C.C.I.I. così dispone:
RIGETTA
l'opposizione proposta da;
Controparte_1
OMOLOGA
La proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, depositata da
[...]
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in Palermo, Via Mercadante n. 4, Parte_1 P.IVA_1
iscritta al Registro delle Imprese di Palermo Enna al n. REA PA-130098, in persona dell'Amministratore unico, legale rappresentante pro tempore Parte_2
RISERVA
a) la nomina del comitato dei creditori al giudice delegato, su indicazione da parte dei
Commissari Giudiziali di una rosa di creditori tra quelli più rappresentativi;
DISPONE
b) che la Società consegni ai Commissari Giudiziali, con cadenza trimestrale, un'adeguata informativa scritta, controfirmata dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo, sullo stato di avanzamento del piano concordatario;
c) dispone che la società informi prontamente per iscritto i Commissari Giudiziali di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario, nonché di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;
d) dispone che i Commissari Giudiziali, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informino i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art. 119
C.C.I.I. qualora questi ultimi non procedano direttamente;
e) dispone che la società provveda ai riparti parziali secondo le modalità e i tempi stabiliti nel piano concordatario, previo parere del comitato dei creditori e dei Commissari
Giudiziali e preventiva comunicazione al giudice delegato;
f) dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate, a cura del legale rappresentante, in libretti di deposito indicanti il nominativo del beneficiario;
34 g) dispone che i Commissari Giudiziali sorveglino l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferiscano al giudice e al comitato dei creditori ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
per tali fini i Commissari Giudiziali sono autorizzati ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione indiretta dell'attività di impresa, con facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali e redigano ogni sei mesi, successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9 e lo trasmettano ai creditori;
h) riserva al G.D. il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.
Si dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 48 comma 5 C.C.I.I., notificata, a cura del Cancelleria, alla ricorrente e al Pubblico Ministero e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, nonché comunicata ai Commissari Giudiziali, che cureranno la comunicazione ai creditori.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
il Giudice rel. est. La Presidente
Floriana Lupo Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice rel. dott.ssa Floriana Lupo e dalla Presidente dott.ssa Maria Letizia Barone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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