Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/04/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6324/2020 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 10.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 6324/2020 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma al Corso Trieste n. 36/A, presso lo studio dell'avv. Donato Santoro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di Parte_1 madre del minore , premesso che quest'ultimo, a causa di Persona_1 un ceppo di legno non visibile, e non segnalato cadde, in data 1° settembre
2019, mentre percorrevano la via Beato Giuseppe Maria Leone sita nel
Comune di , ha convenuto quest'ultimo in giudizio al Controparte_1 fine di sentirlo condannare, ex art. 2051 cod. civ. al risarcimento dei danni
- Seconda Sezione civile -
subiti dal figlio a causa della caduta.
Il , benché ritualmente convenuto in Controparte_1 giudizio, non si è costituito e, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
Nelle foto in atti, vi è raffigurato il ceppo di legno nel quale è inciampato il minore e la riproduzione fotografica è dimostrativa del fatto che il dislivello creato dal ceppo rispetto al manto stradale non può ritenersi visibile ed evitabile, dovendosi quindi escludere che la caduta possa imputarsi alla colpevole inavvedutezza del danneggiato (Cass. civ. n. 16034/2023): il ceppo, infatti, sembra essere un tronco di albero tagliato a livello del manto stradale, tale da manifestarsi, all'apparenza, al passante, in perfetta planarità rispetto al manto stradale.
Inoltre, il nesso eziologico tra la caduta e la cosa in custodia è dimostrato dalle testimonianze rilasciate nel corso del processo.
La teste , ha dichiarato: “Conosco la signora Testimone_1 Pt_1
, perché i nostri figli andavano a scuola insieme. Ci siano trovate a
[...] fare delle vacanze nelle stesso periodo a , eravamo Controparte_1 appena arrivate, era il 1 settembre 2019. In particolare, io l'ho raggiunta al lido di cui non ricordo esattamente il nome, perché mio figlio voleva incontrarsi con la figlia. Siccome non riuscivo a trovarla ci siamo telefonate
e ci siamo viste in una strada parallela a quella dove lei aveva preso la casa in affitto. Dopo esserci incontrate, mentre stavamo chiacchierando il bambino è inciampato su un grosso tronco che fuoriusciva dal letto del marciapiede e tutto il contorno del marciapiede era molto disconnesso. A seguito della caduta ha riportato delle lesioni alla spalla per cui si è reso necessario l'intervento del 118 allertato dai vigili che sono intervenuti sui luoghi di causa. Il bambino ha dovuto mettere il gesso e lo ha tenuto per
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tutta la vacanza. La nostra vacanza è durata una settimana e poi il bambino ha continuato il suo percorso riabilitativo. Preciso che la signora ha Pt_1 due figli, un maschio e una femmina. Mio figlio frequentava la stessa scuola delle femminuccia. Preciso che il bambino che si è fatto male si chiama
, figlio della . I vigili intervenuti hanno constatato il Persona_1 Pt_1 punto dove era avvenuta la caduta.”
La teste deve considerarsi particolarmente attendibile, dal momento che ha rilasciato una deposizione ricca di particolari, priva di contraddizione e coerente con la documentazione in atti.
In atti, infatti, risulta sia il verbale di intervento del 118 del 1.9.2019, ove
è riportata diagnosi sul posto di “trauma contusivo alla spalla sx a seguito di caduta accidentale per strada”; sia la relazione di accesso al pronto soccorso, che reca data di accettazione del 1° settembre 2019 alle ore
11.08, con ipotesi diagnostica di “trauma spalla sin accidentale con limitazione funzionale lieve a carico della stessa” e ipotesi alle dimissioni di
“frattura spalla sinistra”, conformemente alla RX eseguita presso il medesimo Pronto Soccorso.
Dunque, anche l'ora dell'accesso in Pronto soccorso (h. 11.08) è coerente con quanto riferito dalla teste, ossia con la circostanza che il bambino è inciampato mentre le famiglie amiche si stavano recando al mare.
La coerenza eziologica tra il danno lamentato e la dinamica del sinistro è stata confermata anche dalla relazione di CTU, che si condivide poiché lineare e precisa, a firma del dott. , il quale ha ritenuto Persona_2 congrue le spese mediche sostenute per l'importo di € 103,03 e ha stimato
ITP al 75% per 30 giorni;
ITP al 50% per 20 giorni;
e postumi permanenti al 5%.
L'evento di danno, quindi, risulta imputabile al ai sensi dell'art. CP_1
2051 cod. civ., poiché eziologicamente riconducibile alla strada in custodia.
I danni conseguenza vanno liquidati, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (11 anni, 5 mesi e 25 giorni), secondo le Tabelle del Tribunale di Milano (cfr. Cass. civ. n. 12408 del 07/06/2011) in €
12.113,53 (di cui € 8.273,00, a titolo di danno biologico permanente ed €
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3.737,50 a titolo di danno biologico temporaneo), già aggiornato al 2024, con ulteriore rivalutazione all'attualità, pari all'importo di € 12.295,23.
Tale somma, dovuta a titolo di valore, già rivalutata all'attualità, non va invece maggiorata degli interessi compensativi, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, non avendo l'attrice né allegato né provato che, qualora avessero avuto l'immediata disponibilità di tale somma, avrebbero potuto impiegarla in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ. Sez. Un.
1712/1995; Cass. civ. n. 12452/2003; Cass. civ. n. 22347/2007; Cass. civ.
n. 3268/2008; Cass. civ. n. 22347/2010; Cass. civ. n. 32794/2019; Cass. civ. n. 1111/2020; Cass. civ. n. 33600/2021; Cass. civ. n. 9612/2022; Cass. civ. n. 37475/2022; Cass. civ. n. 4938/2023).
Ne deriva, quindi, la condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma, già rivalutata all'attualità, pari all'importo di €
12.295,23, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
Non può trovare accoglimento la personalizzazione massima del danno biologico, tra l'altro richiesta solo in sede di precisazione delle conclusioni, non avendo parte attrice allegato nemmeno un elemento da cui poter presumere che abbia subito conseguenze anomale rispetto ai normali pregiudizi sofferti da qualsiasi soggetto della sua stessa età, per cui non è possibile ritenere che la fattispecie in esame si differenzi da casi consimili di invalidità dello stesso grado (Cfr. Cass. 15733/2022; Cass. 28982/2019).
All'accoglimento della domanda segue la condanna del convenuto, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore dell'attrice, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del
2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore del decisum non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ.
n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. per l'importo richiesto di € 4.100,00 oltre accessori
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(Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Donato
Santoro, dichiaratosi anticipatario.
Quanto alle spese di CTU, le stesse, già liquidate nel decreto pronunciato ex art. ex art. 169 d.p.r. 115/02, si pongono, solo nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico del convenuto, ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del CTU, con la sola conseguenza che la parte richiesta del pagamento da parte del c.t.u., se diversa da quella onerata, pur dovendo pagare in favore del CTU quanto richiesto, potrà nondimeno agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della parte onerata (Cass. civ. n. 10804/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) in accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma, già rivalutata all'attualità, pari all'importo di € 12.295,23, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
c) condanna il convenuto al rimborso, in favore dell'attrice, delle spese di lite, pari all'importo di € 270,00, dovuto a titolo di esborsi ed €
4.100,00 dovuto a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Donato Santoro, dichiaratosi anticipatario;
d) pone le spese di CTU, già liquidate con decreto pronunciato ex art. 169 d.p.r. 115/02 in data 12.1.2023, definitivamente a carico del convenuto.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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