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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/09/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 731/2023 R.G.
promosso da
(p.i. n. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Bono ed elettivamente domiciliata in Via O. Iannella, 18- Ascoli Piceno presso e nello studio della medesima
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., pi. ,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Filiaggi ed elettivamente domiciliato in Ascoli
Piceno, via Dino Angelini 73, presso lo studio del medesimo
APPELLATO
e
(p.iva ), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Flajani e Giovanni Flajani ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dei medesimi
APPELLATA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 30 aprile 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 453/23 pubblicata ex art. 281 sexies
c.p.c. dal Tribunale di Ascoli Piceno il 10/07/2023 (rg 613/2020)
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 453 del 10/07/2023 (rg n. 613/2020) il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava la domanda proposta dalla ditta nei Parte_1
confronti della , proprietaria e custode della strada oggetto di causa, CP_1
con la quale domanda deduceva che in data 21.01.2020, alle ore 1,30 circa, Parte_2
mentre era alla guida dell'automezzo con semirimorchio tg. F0022549 di
[...]
Part proprietà della transitando lungo la Via della Pioggia, nell'immettersi su Via dei
Mutilati del Lavoro di Ascoli Piceno, dopo essere stato costretto a passare sulle molteplici disconnessioni del manto stradale impossibili da evitare, incappava in una buca di notevoli dimensioni, non visibile a causa della mancanza di adeguata illuminazione, riportando la rottura dell'assale del 3° asse sollevabile e l'inclinazione della ruota destra dell'asse sollevabile, ovvero danni che quantificava in € 7.070,53.
Compensava le spese di lite tra tutte le parti, compresa la Compagnia assicuratrice
[...]
chiamata in giudizio dalla convenuta per essere da Controparte_3
questa manlevata e garantita.
Avverso l'impugnata sentenza propone appello la Parte_1
, deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per
[...]
chiedere, in riforma della gravata pronuncia, l'accoglimento della domanda attore con conseguente condanna della e dunque della CP_1 Controparte_3
per quanto di sua competenza al pagamento, in favore
[...]
dell'attrice/appellante, della complessiva somma di € 7.070,00 oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 13/11/2023, si è costituita in giudizio la
, contestando le motivazioni Controparte_2
del gravame, per chiedere, in via preliminare, accertarsi e dichiarare l'inammissibilità
e/o la manifesta infondatezza dell'appello; in ogni caso, il rigetto dell'appello ex adverso proposto in quanto infondato, confermando per l'effetto la gravata sentenza;
in via gradata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto alla garanzia del , accertarsi e dichiarare la sussistenza della CP_1
convenuta franchigia e per l'effetto condannare alla manleva solo per le somme eccedenti l'importo di € 5.000,00. Con vittoria di spese e compensi come per legge.
Con comparsa di risposta, depositata il 20/12/2023, si è costituita in giudizio la
, Controparte_4 [...]
contestando le motivazioni del gravame, per chiederne il rigetto in CP_1
quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente rigetto delle domande attrici oppure, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle medesime domande, dichiarare la tenuta a garantire e Controparte_3
manlevare la e per l'effetto condannarla al pagamento di tutte quelle CP_1
eventuali somme accertate e riconosciute in favore dell'attrice che comunque dovessero essere messe a carico della convenuta, con esonero di quest'ultima dal pagamento delle spese processuali;
con vittoria di spese, e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 18/01/2024 la Corte fissava la data del 30/04/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 30/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la gravata sentenza per violazione dell'art. 2051 c.c. e relativo onere probatorio.
Censura, precisamente, la parte della sentenza che afferma che l'istruzione probatoria non ha confermato che la rottura (dell'asse del mezzo) sia stata provocata proprio dalla
“carente manutenzione della strada che presenta inside tali da compromettere la viabilità e la salute degli utenti delle strade” nonché nella parte in cui afferma che “Le allegazioni di parte attrice sono rimaste sfornite di un adeguato supporto probatorio con la conseguenza che non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra “res” e danno.
Deduce, quindi, che il primo giudice ha ritenuto che il complesso degli elementi emersi nel corso del procedimento non ha condotto all'accertamento del duplice requisito della non visibilità ed imprevedibilità della situazione pericolosa, non essendosi riscontrata alcuna situazione di pericolo occulto per l'utente della strada di media avvedutezza, facendo quindi riferimento a requisiti che vengono richiesti in caso si voglia applicare la responsabilità ex art. 2043 CC, mai invocata dalla difesa appellante;
che il primo giudice ha ritenuto che lo stato dei luoghi fosse ben noto alla stessa attrice, essendo la sede della ditta ubicata lungo la strada per cui è causa, e quindi anche al [...] , conducente dell'automezzo e socio della ditta, ma omette di considerare Parte_2
che è stato documentalmente provato che lo stato (degradato) dei luoghi era ben noto anche al che non si è mai premurata, nonostante le numerose denunce CP_1
intervenute negli anni, di riparare e mettere in sicurezza la strada, unica via di accesso al sito della ( come si dirà in seguito); che secondo il Tribunale Parte_1
l'eziologia dell'evento è riconducibile non già ad un modo d'essere pericoloso della strada ovvero ad omessa adozione di cautele, quanto piuttosto, a difetto di quel dovere generale di attenzione e di prudenza che (per il principio di autoresponsabilità) fa capo ad ogni consociato.
Con il secondo motivo censura la gravata sentenza per mancata motivazione in ordine al teste Tes_1
Deduce, a tal fine, che il primo Giudice ha ritenuto inutile la testimonianza del teste oculare per il solo fatto di essere dipendente della ditta attrice, senza però Tes_1
definirlo inattendibile e senza evidenziare alcun elemento che potesse far ritenere il teste inattendibile;
che, invero, il teste ha specificato che con un Tes_1
autoarticolato lungo 18 metri (soprattutto carico) si può evitare la prima buca ma difficilmente le altre ed ha confermato di avere visto personalmente – dopo aver illuminato la zona con i propri fari ( non mediante illuminazione pubblica) – l'asse dentro la grossa buca, ciò nonostante il teste di controparte avesse Tes_2
testimoniato che al momento del sinistro non vi sono state segnalazioni sul malfunzionamento dell'impianto; che in tema di responsabilità civile si ricorre al criterio della causalità adeguata, sebbene si preferisca ricorrere al concetto di probabilità statistica, nel senso che quando non è possibile dimostrare con assoluta certezza il nesso causale tra un fatto e l'evento dannoso, il giudice può ritenere ugualmente sussistente il rapporto di causalità quando la probabilità che dall'azione sia scaturito l'evento dannoso sia molto alta;
che la percentuale di probabilità non è ovviamente definita da nessuna legge ma dovrà essere il giudice a stabilire se il danno sia una verosimile conseguenza della condotta, secondo la regola del “più probabile che non”.
Deduce, infine, che per quanto riguarda gli enti pubblici l'obbligo di mantenimento in sicurezza delle strade concorre con l'obbligo per il cittadino di prestare la dovuta attenzione, facendo quando possibili percorsi alternativi (cita Cass. n. 2481/2018); che la difesa dell'attore/appellante ha dimostrato, attraverso l'escussione del teste che era l'unica via di accesso o uscita della ditta verso la via principale (via Tes_1
del Commercio) e, mediante produzione documentale, l'incuria ed il ritardo di intervento del custode per la rimozione dello stato di pericolo e quindi la sua negligenza, nonostante le lettere di richiesta di indennizzo, circostanza che il primo giudice ha utilizzato invece per motivare il rigetto della domanda (conoscenza dello stato dei luoghi e prevedibilità).
L'esame dei motivi, suscettibili di trattazione congiunta per ragioni di connessione, consente di predicare la loro infondatezza.
Varrà premettere che, secondo la Suprema Corte (cfr Cassazione civile sez. III,
02/11/2023, n.30394) la prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale di cui all'art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e
l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa.
Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree destinate alla circolazione pedonale o dei veicoli e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti.
Nella specie, la mancata specifica allegazione e, a maggior ragione, la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'incidente, è stata correttamente considerata dal giudice del merito decisiva al fine di escludere che potesse ritenersi fornita dall'attrice la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Facendo buon governo della richiamata pronuncia, condivisa da questa Corte, la rivalutazione delle allegazioni delle parti e del materiale probatorio acquisito in primo grado consente di confermare la gravata sentenza laddove ha ritenuto non provato il nesso causale.
Va premesso che la nell'atto introduttivo del primo grado, Parte_1
affermava che … in data 21/01/2020 alle ore 1,30 ca in Ascoli Piceno il
Sig. alla guida dell'automezzo con semirimorchio tg. F0022549 di Parte_2
proprietà della ditta istante, transitava lungo la Via della pioggia quando, nell'immettersi su Via dei Mutilati del lavoro, dopo essere stato costretto a passare sulle molteplici rotture del manto stradale, impossibili da evitare con un grosso automezzo, incappava in una delle ultime buche di notevoli dimensioni - resa invisibile dalla mancanza di adeguata illuminazione – e constava la rottura dell'assaòe del 3° asse sollevabile e la inclinazione della ruota dx dell'asse sollevabile .
Inoltre, a fronte della costituzione della società convenuta, che nella propria comparsa ha specificatamente contestato all'attrice … stando anche a quanto riferito dalla stessa attrice, (“transitava in Via della Pioggia quando nell'immettersi in Via Mutilati del
Lavoro”), la buca “di notevoli dimensioni” in questione, che di notevoli dimensioni non è come si evince solo esaminando la fotografia “77” allegata e indicata dalla stessa controparte (doc. n.9), si sarebbe trovata all'intersezione tra Via della Pioggia
e Via dei Mutilati del Lavoro (doc. n.10), per cui è chiaro che la velocità, in presenza appunto di una intersezione è o deve essere moderata;
e se la velocità fosse stata adeguata alla situazione dei luoghi certamente non si sarebbero prodotti i pretesi e presunti danni lamentati dall'attrice per cui, anche sotto tale aspetto, ne discende che la condotta di guida del presunto danneggiato è sufficiente ad interrompere il nesso causale tra cosa custodita e l'evento di danno escludendo la presunzione di responsabilità per cose in custodia in capo all'ente convenuto … l Parte_1
avrebbe dovuto, mediante deposito della prima memoria ex art. 183 co. VI cpc, deputata alla definitiva formazione del thema decidendum e quindi del thema probandum, specificare la dinamica dell'occorso, in particolare indicando la velocità con cui l'automezzo con semirimorchio procedeva e, più in generale, come il mezzo avesse interagito con la strada, precisamente la buca di notevoli dimensioni, da provocare la rottura dell'assale del 3° asse sollevabile e l'inclinazione della ruota destra dell'asse sollevabile. Nulla di tutto è stato fatto.
Il difetto di allegazione dei fatti costitutivi della domanda attrice, come appena descritto, è stato poi seguito dall'inadeguatezza dei mezzi di prova della stessa parte che ha omesso sia di produrre documentazione fotografica del mezzo incidentato, eventualmente scattata nell'immediatezza del sinistro o comunque prima della sua riparazione, sia di chiedere la prova testimoniale del soggetto che l'ha riparato che, partendo dalla descrizione della rottura, avrebbe potuto in qualche modo spiegare come la stessa fosse stata provocata dal passaggio del mezzo sulla strada dissestata, ovvero che l'evento dannoso era stato concretamente provocato dalla buca. Del resto, non può ritenersi sufficiente la deposizione del teste che, avendo incrociato il mezzo Tes_1
condotto dal a sinistro avvenuto, non ha assistito alla relativa dinamica. Pt_1
Né può ritenersi provato che la strada non fosse adeguatamente illuminata, motivo per cui l'autista non si sarebbe avveduto della buca, atteso che il ha riferito di Tes_1
aver illuminato con i suoi fari il punto in cui l'asse si trovava dentro la buca, presumibilmente al fine di capire cosa fosse successo al mezzo, ma non che la strada non fosse illuminata ai fini della sua visibilità e percorribilità. In conclusione, considerato lo stato dei luoghi, evincibile dal materiale fotografico, e la conoscenza dei medesimi sia da parte dei soci della che da parte Parte_1
dei suoi dipendenti dichiara: … con le auto riusciamo il più delle volte a Tes_1
passare ma con un autoarticolato lungo 18 metri (soprattutto carico) si può evitare la prima buca ma difficilmente le altre), che consente di ritenere superata anche l'asserita carenza di illuminazione della strada che comunque non è stata provata, l'adozione della normale cautela da parte dell'autista, precisamente di una velocità bassa o comunque adeguata alla presenza delle buche, avrebbe consentito al di procedere Pt_1
più lentamente con conseguente prevedibilità ed evitabilità, attraverso l'adozione della normale diligenza, della situazione di possibile pericolo. Nulla di tutto ciò è stato allegato e/o provato.
L'appello, in definitiva, va respinto e le spese del grado, liquidate come in dispositivo (liquidazione tabellare ai valori minimi con esclusione della fase istruttoria tenuto conto dell'attività in concreto espletata), seguono la soccombenza.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti del Controparte_5
, dell e della
[...] Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 453/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata
[...]
in data 10/07/2023, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del grado che liquida in favore di ciascuna in complessivi € 1984,00, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Ancona, così deciso li 04 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 731/2023 R.G.
promosso da
(p.i. n. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Bono ed elettivamente domiciliata in Via O. Iannella, 18- Ascoli Piceno presso e nello studio della medesima
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., pi. ,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Filiaggi ed elettivamente domiciliato in Ascoli
Piceno, via Dino Angelini 73, presso lo studio del medesimo
APPELLATO
e
(p.iva ), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Flajani e Giovanni Flajani ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dei medesimi
APPELLATA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 30 aprile 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 453/23 pubblicata ex art. 281 sexies
c.p.c. dal Tribunale di Ascoli Piceno il 10/07/2023 (rg 613/2020)
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 453 del 10/07/2023 (rg n. 613/2020) il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava la domanda proposta dalla ditta nei Parte_1
confronti della , proprietaria e custode della strada oggetto di causa, CP_1
con la quale domanda deduceva che in data 21.01.2020, alle ore 1,30 circa, Parte_2
mentre era alla guida dell'automezzo con semirimorchio tg. F0022549 di
[...]
Part proprietà della transitando lungo la Via della Pioggia, nell'immettersi su Via dei
Mutilati del Lavoro di Ascoli Piceno, dopo essere stato costretto a passare sulle molteplici disconnessioni del manto stradale impossibili da evitare, incappava in una buca di notevoli dimensioni, non visibile a causa della mancanza di adeguata illuminazione, riportando la rottura dell'assale del 3° asse sollevabile e l'inclinazione della ruota destra dell'asse sollevabile, ovvero danni che quantificava in € 7.070,53.
Compensava le spese di lite tra tutte le parti, compresa la Compagnia assicuratrice
[...]
chiamata in giudizio dalla convenuta per essere da Controparte_3
questa manlevata e garantita.
Avverso l'impugnata sentenza propone appello la Parte_1
, deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per
[...]
chiedere, in riforma della gravata pronuncia, l'accoglimento della domanda attore con conseguente condanna della e dunque della CP_1 Controparte_3
per quanto di sua competenza al pagamento, in favore
[...]
dell'attrice/appellante, della complessiva somma di € 7.070,00 oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 13/11/2023, si è costituita in giudizio la
, contestando le motivazioni Controparte_2
del gravame, per chiedere, in via preliminare, accertarsi e dichiarare l'inammissibilità
e/o la manifesta infondatezza dell'appello; in ogni caso, il rigetto dell'appello ex adverso proposto in quanto infondato, confermando per l'effetto la gravata sentenza;
in via gradata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto alla garanzia del , accertarsi e dichiarare la sussistenza della CP_1
convenuta franchigia e per l'effetto condannare alla manleva solo per le somme eccedenti l'importo di € 5.000,00. Con vittoria di spese e compensi come per legge.
Con comparsa di risposta, depositata il 20/12/2023, si è costituita in giudizio la
, Controparte_4 [...]
contestando le motivazioni del gravame, per chiederne il rigetto in CP_1
quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente rigetto delle domande attrici oppure, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle medesime domande, dichiarare la tenuta a garantire e Controparte_3
manlevare la e per l'effetto condannarla al pagamento di tutte quelle CP_1
eventuali somme accertate e riconosciute in favore dell'attrice che comunque dovessero essere messe a carico della convenuta, con esonero di quest'ultima dal pagamento delle spese processuali;
con vittoria di spese, e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 18/01/2024 la Corte fissava la data del 30/04/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 30/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la gravata sentenza per violazione dell'art. 2051 c.c. e relativo onere probatorio.
Censura, precisamente, la parte della sentenza che afferma che l'istruzione probatoria non ha confermato che la rottura (dell'asse del mezzo) sia stata provocata proprio dalla
“carente manutenzione della strada che presenta inside tali da compromettere la viabilità e la salute degli utenti delle strade” nonché nella parte in cui afferma che “Le allegazioni di parte attrice sono rimaste sfornite di un adeguato supporto probatorio con la conseguenza che non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra “res” e danno.
Deduce, quindi, che il primo giudice ha ritenuto che il complesso degli elementi emersi nel corso del procedimento non ha condotto all'accertamento del duplice requisito della non visibilità ed imprevedibilità della situazione pericolosa, non essendosi riscontrata alcuna situazione di pericolo occulto per l'utente della strada di media avvedutezza, facendo quindi riferimento a requisiti che vengono richiesti in caso si voglia applicare la responsabilità ex art. 2043 CC, mai invocata dalla difesa appellante;
che il primo giudice ha ritenuto che lo stato dei luoghi fosse ben noto alla stessa attrice, essendo la sede della ditta ubicata lungo la strada per cui è causa, e quindi anche al [...] , conducente dell'automezzo e socio della ditta, ma omette di considerare Parte_2
che è stato documentalmente provato che lo stato (degradato) dei luoghi era ben noto anche al che non si è mai premurata, nonostante le numerose denunce CP_1
intervenute negli anni, di riparare e mettere in sicurezza la strada, unica via di accesso al sito della ( come si dirà in seguito); che secondo il Tribunale Parte_1
l'eziologia dell'evento è riconducibile non già ad un modo d'essere pericoloso della strada ovvero ad omessa adozione di cautele, quanto piuttosto, a difetto di quel dovere generale di attenzione e di prudenza che (per il principio di autoresponsabilità) fa capo ad ogni consociato.
Con il secondo motivo censura la gravata sentenza per mancata motivazione in ordine al teste Tes_1
Deduce, a tal fine, che il primo Giudice ha ritenuto inutile la testimonianza del teste oculare per il solo fatto di essere dipendente della ditta attrice, senza però Tes_1
definirlo inattendibile e senza evidenziare alcun elemento che potesse far ritenere il teste inattendibile;
che, invero, il teste ha specificato che con un Tes_1
autoarticolato lungo 18 metri (soprattutto carico) si può evitare la prima buca ma difficilmente le altre ed ha confermato di avere visto personalmente – dopo aver illuminato la zona con i propri fari ( non mediante illuminazione pubblica) – l'asse dentro la grossa buca, ciò nonostante il teste di controparte avesse Tes_2
testimoniato che al momento del sinistro non vi sono state segnalazioni sul malfunzionamento dell'impianto; che in tema di responsabilità civile si ricorre al criterio della causalità adeguata, sebbene si preferisca ricorrere al concetto di probabilità statistica, nel senso che quando non è possibile dimostrare con assoluta certezza il nesso causale tra un fatto e l'evento dannoso, il giudice può ritenere ugualmente sussistente il rapporto di causalità quando la probabilità che dall'azione sia scaturito l'evento dannoso sia molto alta;
che la percentuale di probabilità non è ovviamente definita da nessuna legge ma dovrà essere il giudice a stabilire se il danno sia una verosimile conseguenza della condotta, secondo la regola del “più probabile che non”.
Deduce, infine, che per quanto riguarda gli enti pubblici l'obbligo di mantenimento in sicurezza delle strade concorre con l'obbligo per il cittadino di prestare la dovuta attenzione, facendo quando possibili percorsi alternativi (cita Cass. n. 2481/2018); che la difesa dell'attore/appellante ha dimostrato, attraverso l'escussione del teste che era l'unica via di accesso o uscita della ditta verso la via principale (via Tes_1
del Commercio) e, mediante produzione documentale, l'incuria ed il ritardo di intervento del custode per la rimozione dello stato di pericolo e quindi la sua negligenza, nonostante le lettere di richiesta di indennizzo, circostanza che il primo giudice ha utilizzato invece per motivare il rigetto della domanda (conoscenza dello stato dei luoghi e prevedibilità).
L'esame dei motivi, suscettibili di trattazione congiunta per ragioni di connessione, consente di predicare la loro infondatezza.
Varrà premettere che, secondo la Suprema Corte (cfr Cassazione civile sez. III,
02/11/2023, n.30394) la prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale di cui all'art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e
l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa.
Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree destinate alla circolazione pedonale o dei veicoli e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti.
Nella specie, la mancata specifica allegazione e, a maggior ragione, la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'incidente, è stata correttamente considerata dal giudice del merito decisiva al fine di escludere che potesse ritenersi fornita dall'attrice la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Facendo buon governo della richiamata pronuncia, condivisa da questa Corte, la rivalutazione delle allegazioni delle parti e del materiale probatorio acquisito in primo grado consente di confermare la gravata sentenza laddove ha ritenuto non provato il nesso causale.
Va premesso che la nell'atto introduttivo del primo grado, Parte_1
affermava che … in data 21/01/2020 alle ore 1,30 ca in Ascoli Piceno il
Sig. alla guida dell'automezzo con semirimorchio tg. F0022549 di Parte_2
proprietà della ditta istante, transitava lungo la Via della pioggia quando, nell'immettersi su Via dei Mutilati del lavoro, dopo essere stato costretto a passare sulle molteplici rotture del manto stradale, impossibili da evitare con un grosso automezzo, incappava in una delle ultime buche di notevoli dimensioni - resa invisibile dalla mancanza di adeguata illuminazione – e constava la rottura dell'assaòe del 3° asse sollevabile e la inclinazione della ruota dx dell'asse sollevabile .
Inoltre, a fronte della costituzione della società convenuta, che nella propria comparsa ha specificatamente contestato all'attrice … stando anche a quanto riferito dalla stessa attrice, (“transitava in Via della Pioggia quando nell'immettersi in Via Mutilati del
Lavoro”), la buca “di notevoli dimensioni” in questione, che di notevoli dimensioni non è come si evince solo esaminando la fotografia “77” allegata e indicata dalla stessa controparte (doc. n.9), si sarebbe trovata all'intersezione tra Via della Pioggia
e Via dei Mutilati del Lavoro (doc. n.10), per cui è chiaro che la velocità, in presenza appunto di una intersezione è o deve essere moderata;
e se la velocità fosse stata adeguata alla situazione dei luoghi certamente non si sarebbero prodotti i pretesi e presunti danni lamentati dall'attrice per cui, anche sotto tale aspetto, ne discende che la condotta di guida del presunto danneggiato è sufficiente ad interrompere il nesso causale tra cosa custodita e l'evento di danno escludendo la presunzione di responsabilità per cose in custodia in capo all'ente convenuto … l Parte_1
avrebbe dovuto, mediante deposito della prima memoria ex art. 183 co. VI cpc, deputata alla definitiva formazione del thema decidendum e quindi del thema probandum, specificare la dinamica dell'occorso, in particolare indicando la velocità con cui l'automezzo con semirimorchio procedeva e, più in generale, come il mezzo avesse interagito con la strada, precisamente la buca di notevoli dimensioni, da provocare la rottura dell'assale del 3° asse sollevabile e l'inclinazione della ruota destra dell'asse sollevabile. Nulla di tutto è stato fatto.
Il difetto di allegazione dei fatti costitutivi della domanda attrice, come appena descritto, è stato poi seguito dall'inadeguatezza dei mezzi di prova della stessa parte che ha omesso sia di produrre documentazione fotografica del mezzo incidentato, eventualmente scattata nell'immediatezza del sinistro o comunque prima della sua riparazione, sia di chiedere la prova testimoniale del soggetto che l'ha riparato che, partendo dalla descrizione della rottura, avrebbe potuto in qualche modo spiegare come la stessa fosse stata provocata dal passaggio del mezzo sulla strada dissestata, ovvero che l'evento dannoso era stato concretamente provocato dalla buca. Del resto, non può ritenersi sufficiente la deposizione del teste che, avendo incrociato il mezzo Tes_1
condotto dal a sinistro avvenuto, non ha assistito alla relativa dinamica. Pt_1
Né può ritenersi provato che la strada non fosse adeguatamente illuminata, motivo per cui l'autista non si sarebbe avveduto della buca, atteso che il ha riferito di Tes_1
aver illuminato con i suoi fari il punto in cui l'asse si trovava dentro la buca, presumibilmente al fine di capire cosa fosse successo al mezzo, ma non che la strada non fosse illuminata ai fini della sua visibilità e percorribilità. In conclusione, considerato lo stato dei luoghi, evincibile dal materiale fotografico, e la conoscenza dei medesimi sia da parte dei soci della che da parte Parte_1
dei suoi dipendenti dichiara: … con le auto riusciamo il più delle volte a Tes_1
passare ma con un autoarticolato lungo 18 metri (soprattutto carico) si può evitare la prima buca ma difficilmente le altre), che consente di ritenere superata anche l'asserita carenza di illuminazione della strada che comunque non è stata provata, l'adozione della normale cautela da parte dell'autista, precisamente di una velocità bassa o comunque adeguata alla presenza delle buche, avrebbe consentito al di procedere Pt_1
più lentamente con conseguente prevedibilità ed evitabilità, attraverso l'adozione della normale diligenza, della situazione di possibile pericolo. Nulla di tutto ciò è stato allegato e/o provato.
L'appello, in definitiva, va respinto e le spese del grado, liquidate come in dispositivo (liquidazione tabellare ai valori minimi con esclusione della fase istruttoria tenuto conto dell'attività in concreto espletata), seguono la soccombenza.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti del Controparte_5
, dell e della
[...] Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 453/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata
[...]
in data 10/07/2023, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del grado che liquida in favore di ciascuna in complessivi € 1984,00, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Ancona, così deciso li 04 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu