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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/07/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
r.g.n. 736/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Pisce' Giudice relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice ha emesso la presente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 736/2023, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. DANIELE CONTRISCIANI Parte_1 ricorrente
E
con il patrocinio dell'avv. MARIA TERESA CELANI Controparte_1
Resistente
Avv. ANDREA CAPORALE, in qualità di curatore speciale della minore nata a Persona_1
Sant'Omero il 14.2.2022
Nonché
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
1 Con ricorso del 17.4.2023, promuoveva ricorso nei confronti di al Parte_1 Controparte_1 fine di regolare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale della figlia nata Persona_1 il 14.2.2022 a Sant'Omero (TE), chiedendo l'affidamento condiviso, con collocamento presso di sé in abitazione sita in Martinsicuro di cui sarebbe nuda proprietaria (della quale non indicava l'indirizzo), rinunciando all'assegnazione della casa familiare di Martinsicuro, via Ischia n. 23, ed una somma di 550 euro mensili a titolo di mantenimento per la bambina, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Teramo.
Riferiva di avere avuto una relazione sentimentale con l'odierno resistente, interrotta nell'ottobre 2022, quando il le avrebbe portato via la bambina dicendole che l'avrebbe rivista solo previo ordine CP_1 giudiziale.
Si costituiva in giudizio il 6.7.2023 contestando l'avversa ricostruzione dei fatti, Controparte_1 eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale ordinario “in merito all'affidamento, collocazione e modalità di visita della minore poiché sul punto pende procedimento rgvg Persona_1
1121/23 del Tribunale per in minori di l'Aquila che ha già provveduto a sospendere la madre dalla responsabilità genitoriale collocando la minore presso il padre e Persona_1 Controparte_1 conferendo al Servizio Sociale l'incarico di stabilire un calendario di visite” e, in via riconvenzionale subordinata, chiedendo il rigetto del ricorso avversario con obbligo a carico della di versare, Parte_1 quale contributo al mantenimento della figlia, € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione in suo favore della casa familiare sita in Martinsicuro via Ischia n.23, quale genitore collocatario. Dava atto, altresì, della pendenza innanzi al Tribunale per i Minori de l'Aquila del procedimento rgvg 1121/2022, promosso su sua iniziativa, in cui la ricorrente era stata sospesa dalla responsabilità genitoriale non solo sulla piccola ma anche sulla primogenita (nata da una Per_1 Per_2 precedente relazione) con decreto del 30.3.2023, con il quale era stata anche disposta la collocazione della figlia presso l'abitazione paterna e la prosecuzione del giudizio per l'eventuale decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Instaurato il contraddittorio, alla prima udienza del 27.11.2023, il Giudice relatore disponeva l'estensione del contraddittorio al curatore speciale della minore, Avv. Andrea Caporale, già nominato nel procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni de L'Aquila, costituitosi in giudizio il 21.3.2024 e richiedeva un accertamento tramite i Servizi Sociali del Comune di Martinsicuro.
Alla successiva udienza del 25.3.2024, il resistente, vista la relazione dei Servizi Sociali del 18.3.2024 - in cui si evidenziava una presenza altalenante della ricorrente nella vita della figlia e l'incapacità della stessa di recepire e tutelare le esigenze primarie della minore, tanto da suggerire l'adozione della formula dell'affido esclusivo in favore del resistente – questi domandava, per la prima volta, l'affido esclusivo della bambina, cui aderiva il curatore speciale e si opponeva la parte ricorrente, sostenendo l'inammissibilità della richiesta in quanto costituente una domanda nuova.
2 All'esito dei plurimi accertamenti effettuati sul nucleo familiare dai Servizi Sociali territorialmente competenti, la causa è giunta all'odierna decisione.
In via preliminare, occorre disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale sulle domande di affidamento, collocazione e modalità di visita della minore poiché, a dire del Persona_1
sul punto pende procedimento rgvg 1121/22 del Tribunale per i minori di l'Aquila, che avrebbe CP_2 già provveduto a sospendere la madre dalla responsabilità genitoriale.
Il Collegio osserva, in tema di riparto di competenze tra Tribunale minorile e Tribunale ordinario nel regime antecedente alla cd. RI IA (atteso che il procedimento presso il Tribunale minorile risulta instaurato nel 2022), che sui provvedimenti limitativi ed ablativi della responsabilità genitoriale, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che l'art. 38 disp. att. c.c., comma 1, (come modificato dalla L. n. 219 del 2012, art. 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2013) dev'essere interpretato nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., la competenza è attribuita al tribunale per i minorenni, a meno che non sia pendente un giudizio di separazione o di divorzio o un giudizio di cui all'art. 316 c.c.: ove, infatti, le azioni volte ad ottenere la pronuncia dei predetti provvedimenti siano proposte successivamente a queste ultime domande, o anche congiuntamente, la relativa competenza spetta, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello (cfr. Cass., Sez. VI, 11/02/2021, n. 3490; 14/01/2016, n. 432; 26/01/2015, n. 1349). Tale competenza, avente carattere derogatorio rispetto a quella spettante in via ordinaria al giudice minorile, trova giustificazione nella connessione oggettiva e soggettiva esistente tra le predette domande, che determina l'attrazione di quelle relative ai provvedimenti ablativi e limitativi alla competenza del giudice investito della controversia inerente alla crisi del nucleo familiare, in tal modo soddisfacendosi l'esigenza di concentrazione delle tutele, volta ad evitare che in riferimento ad un'identica situazione conflittuale possano essere aditi organi giudiziali diversi ed assunte decisioni contrastanti ed incompatibili, e scoraggiandosi anche un'eventuale utilizzazione a fini dilatori o di disturbo delle azioni previste a tutela degl'interessi dei figli minori.
Per effetto di tale ripartizione, la competenza in ordine ai provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale resta disciplinata dal criterio della prevenzione, nel senso che al tribunale per i minorenni restano attribuiti i soli procedimenti promossi senza che sia pendente un giudizio di separazione o divorzio o ex art. 316 c.c. o promossi anteriormente alla proposizione della relativa domanda (la quale, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., non può comportarne la sottrazione al giudice competente), mentre, laddove il giudizio concernente la crisi familiare sia stato promosso anteriormente o contestualmente, la competenza resta unitariamente attribuita al giudice cui spetta la cognizione della domanda di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c..
3 Peraltro, essendo la competenza del tribunale per i minorenni circoscritta ai provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, l'applicazione dello art. 5 c.p.c., che impone la prosecuzione dei relativi procedimenti dinanzi al predetto giudice, ove la domanda sia stata proposta anteriormente all'instaurazione del giudizio riguardante il conflitto familiare, non comporta anche l'attrazione di quest'ultimo alla competenza del giudice specializzato. Sebbene infatti, al pari di quanto accade nell'ipotesi di preventiva proposizione della domanda di separazione o di divorzio o di quella ex art. 316 c.c., possano ravvisarsi indubbie interrelazioni o interferenze tra i due tipi di procedimento, il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una vis attractiva in favore dello stesso impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando la necessità di tener conto, nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato, destinate inevitabilmente a ripercuotersi sul regime dell'affidamento dei figli e sulla disciplina dei rapporti tra gli stessi ed i genitori (cfr.
Cass., sez. VI, 10/06/2021, n. 16338; Cass., Sez. VI, 22/11/2016, n. 23768; 31/03/2016, n. 6249; 29/07/2015,
n. 15971).
In tal senso depone chiaramente la disciplina dettata dall'art. 38 disp. att. c.c., la quale, nell'estendere la competenza del tribunale ordinario alla domanda di adozione dei provvedimenti riguardanti il figlio nato fuori del matrimonio, in precedenza ritenuta spettante alla competenza del tribunale per i minorenni, si limita ad escludere la competenza di quest'ultimo in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 330 c.c. e ss., in riferimento all'ipotesi in cui al momento della proposizione della relativa domanda sia già pendente un giudizio ex art. 316 c.c., ma nulla dispone in ordine all'ipotesi inversa, che resta pertanto soggetta alla disciplina generale.
In applicazione di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire in questa sede, il giudice competente a provvedere in ordine ai provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., dev'essere individuato nel Tribunale minorile, mentre il giudice competente a provvedere in ordine all'affidamento del figlio nato dall'unione ed alla disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario, nonchè alla determinazione del contributo dovuto da quest'ultimo per il mantenimento della minore, dev'essere individuato nell'adito Tribunale.
Invero, il tribunale minorile si è già pronunciato, prima dell'instaurazione del presente giudizio, sulla sospensione della responsabilità genitoriale in capo alla disponendo, in via d'urgenza, il Parte_1 collocamento della bambina presso il resistente e proseguendo l'istruttoria in ordine alla decadenza della potestà genitoriale. Procedimento sui cui esiti, tuttavia, le parti non hanno reso edotto questo Tribunale.
Al contrario, questo Tribunale, sulla scorta dei principi sopra enunciati, è competente a decidere sulle restanti domande (affidamento, diritto di visita e mantenimento).
Sempre in via preliminare, occorre disattendere l'eccezione con cui la ricorrente ha dedotto l'inammissibilità della domanda di affido esclusivo, in quanto proposta dal resistente solo in occasione dell'udienza del
4 25.3.2024, dopo aver preso visione della relazione dei Servizi Sociali che suggerivano tale forma di affidamento.
Pare sufficiente rammentare che, ai sensi dell'art. 473bis. 19 c.p.c., le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli minori, ancor più considerando che, nella specie, alcuna lesione del diritto di difesa può essere lamentata dalla ricorrente, avendo il Giudice relatore provveduto, all'esito della predetta udienza, a sollecitare il contraddittorio sulla questione, assegnando termine per il deposito di memorie difensive.
Passando al merito, il Tribunale ritiene di dover accogliere la richiesta di affido esclusivo della minore da parte del resistente, essendo emersa, dagli accertamenti condotti dai Servizi Sociali territorialmente competenti e dall'istruttoria effettuata presso il tribunale minorile (il quale, come anticipato, ha pronunciato la sospensione della responsabilità genitoriale materna), lo stato di completo disinteresse morale e materiale della verso la figlia mostrando da due anni un “reale stato di abbandono della Parte_1 Per_1 minore”, registrando altresì uno scarso interesse della donna nel mantenimento dei rapporti con la piccola, la quale si limiterebbe a contattarla, in maniera infrequente, tramite telefono.
Tale atteggiamento scarsamente collaborativo è ulteriormente aggravato dalla sua perdurante irreperibilità, tale da rendere particolarmente difficoltosa la gestione delle incombenze quotidiane relative alla vita della minore. Sul punto, i Servizi Sociali hanno segnalato che la donna risulta irreperibile dall'agosto 2024 e che parrebbe essersi allontanata in Calabria, ove avrebbe portato a termine la sua terza gravidanza con persona della quale non sono note le generalità.
Tanto premesso in fatto, il Collegio osserva che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.lgs. 154/2013 (ex art.155, terzo comma, c.c.), come regola, costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. All'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma, c.c.).
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con "provvedimento motivato" (art.337- quater come introdotto dal d.lgs. 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte che la deroga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(cfr. Cass. nn. 1777 e 5108/2012, 24526/2010, 16593/2008).
Ne discende che il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del
5 genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione
(Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, n.31902).
Nel caso in esame, la carenza e l'inidoneità genitoriale della madre, tali da giustificare l'affidamento esclusivo del figlio al padre, sono rappresentati dalla sistematica violazione degli obblighi di sostegno morale della minore, manifestata dalla volontà di non curare i rapporti con la figlia e dai costanti allontanamenti verso località ignote. In particolare, tale condotta, oltre ad impedire il sereno e fisiologico evolversi del rapporto madre-figlia, pare foriero di pregiudizievoli conseguenze sulla gestione della minore, come evidenziato nelle relazioni dei Servizi Sociali, essendo evidente che l'irreperibilità della donna impedisce al padre di adempiere a pieno ai doveri connessi alla responsabilità genitoriale, rendendo finanche impossibile
(per il necessario consenso della donna) l'assunzione di iniziative nell'interesse di . Per_1
A quanto detto si aggiunga che la ricorrente, nel presente giudizio, non ha offerto alcun elemento che potesse sconfessare le allegazioni avversarie circa la sua inidoneità genitoriale.
Le condotte serbate dalla sono elementi che assumono un rilievo determinante in ordine alla Parte_1 valutazione della carenza educativa, in quanto l'affido condiviso presuppone la costante collaborazione tra genitori nel percorso di crescita, educativo e formativo di un minore, che, nella specie, appare essere stato carente. In questo contesto va precisato che l'affido esclusivo non esclude la possibilità per il genitore di vedere il figlio, ma ha esclusivamente la funzione di consentire al genitore affidatario esclusivo di esercitare la responsabilità genitoriale nell'interesse della prole, sul presupposto di avere un rapporto consolidato con il figlio e di conoscere e comprendere i suoi bisogni. Interesse quest'ultimo che rischierebbe di essere pregiudicato dall'adozione di misure differenti rispetto all'affido esclusivo in favore del padre.
D'altra parte, il ricorrente ha dimostrato piena capacità genitoriale, come emerso dalle relazioni dei Servizi
Sociali, che hanno evidenziato che la minore appare ben accudita e serena e vede nel padre una valida figura di riferimento.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene dunque opportuno disporre l'affido esclusivo della minore al padre, con collocamento presso lo stesso, ritenendo trattarsi della scelta maggiormente rispondente all'interesse di Per_1
Quanto al diritto di visita della madre, tenuto conto della relazione sociale e dell'attuale irreperibilità della donna, il Collegio ritiene di rimettere al Servizio Sociale del Comune di Martinsicuro la redazione di un calendario di incontri protetti madre-figlia, con cadenza almeno settimanale, da tenere presso i locali del
Servizio stesso.
6 Quanto al contributo materno al mantenimento della minore, il Tribunale ritiene congruo l'importo concordato dalle parti all'udienza del 27.11.2023, pari a € 100,00 mensili, stante la precarietà lavorativa della donna, cui occorre aggiungere il 50% delle spese straordinarie.
Nulla in ordine all'assegnazione della casa familiare in favore del resistente collocatario della minore, in quanto la ricorrente ha spontaneamente rilasciato l'immobile in corso di causa.
Le spese di lite, considerati gli esiti del giudizio, vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, così provvede:
1) dispone l'affidamento esclusivo della minore al padre resistente con collocazione Persona_1 presso la sua abitazione, sita in Acquasanta Terme frazione Santa Maria n. 165;
2) dispone che la modalità di frequentazione madre-figlia potrà avvenire, a decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza, esclusivamente in modalità “protetta” presso la sede e sotto la vigilanza dei Servizi
Sociali competenti per territorio, con cedenza almeno settimanale;
2) demanda ai Servizi Sociali la calendarizzazione e l'attivazione degli incontri tra madre e figlia;
3) dispone che la ricorrente versi al resistente un assegno mensile di € 100,00, oltre 50% di spese straordinarie, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con rivalutazione Istat annuale;
3) condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del resistente, che liquida in € 2833,00 per onorari di difesa, oltre spese generali, Cnap ed Iva come per legge.
Teramo, 11.7.2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Silvia Fanesi Dott.ssa Erika Capanna Piscè
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