Articolo 121 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 120Articolo 128
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1 maggio 2004
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10 ottobre 2023
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18 dicembre 2025
Articolo 121 Accordi con le fondazioni bancarie 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilita' sociale nel settore dell'arte e delle attivita' e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica puo' concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.
Entrata in vigore il 18 dicembre 2025
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