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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 22/11/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
2867/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
OR OL Presidente
Valeria Monti Giudice
TT AG Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2867/2023 promossa con ricorso depositato in data 29/10/2024
DA
( ) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PREVIDI ALDA;
CONTRO
rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. LAERTIBONI ANDREA:
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
1 – Disporre l'affido condiviso dei figli minori e Per_1 Persona_2 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
il venerdì e un giorno nel weekend o il sabato o la domenica, l'intera giornata senza pernottamento;
3 – Porre a carico del padre un assegno mensile per il concorso nel mantenimento di entrambi i figli pari ad Euro 200,00 (duecento/00) da corrispondersi alla madre entro il 15 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Mantova del seguente schema: spese mediche: (da documentare), che non richiedono preventivo accordo;
a) visite specialistiche, prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) , che richiedono il preventivo accordo;
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari, spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo, a) tasse iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed università, imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento, d) trasporto pubblico (autobus e treno). Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università, imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria (pubblico e/o privato). Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo – scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo di accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatorio dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso:
4 – Disporre che l'assegno unico venga corrisposto al 100%, per entrambi i figli, alla madre.
Spese compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha formulato ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (n. 14/08/2019) Persona_3 e (n. 19/02/2021), nati da relazione more uxorio col Persona_2 resistente.
2 Parte resistente si è costituita, chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Nelle more, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, come indicate in epigrafe, non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Appare tuttavia opportuno, considerate le fragilità personali e di coppia delle parti, emerse dalle osservazioni demandate ai Servizi Sociali, disporre che i Servizi medesimi proseguano nel fornire al nucleo tutti gli strumenti di sostegno in essere e nel monitorare il nucleo per almeno un ulteriore anno, riferendo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
Si provvede come da separato decreto in merito alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa le condizioni indicate in epigrafe;
2) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti proseguano nel fornire al nucleo tutti gli strumenti di sostegno in essere e nel monitorare il nucleo per almeno un ulteriore anno, riferendo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Si comunichi ai Servizi Sociali – Controparte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del tribunale di Mantova il 21/11/2025
La Giudice relatrice
TT AG
Il Presidente
OR OL
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – Disporre che i minori possano incontrare il padre con visite infrasettimanali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
OR OL Presidente
Valeria Monti Giudice
TT AG Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2867/2023 promossa con ricorso depositato in data 29/10/2024
DA
( ) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PREVIDI ALDA;
CONTRO
rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. LAERTIBONI ANDREA:
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
1 – Disporre l'affido condiviso dei figli minori e Per_1 Persona_2 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
il venerdì e un giorno nel weekend o il sabato o la domenica, l'intera giornata senza pernottamento;
3 – Porre a carico del padre un assegno mensile per il concorso nel mantenimento di entrambi i figli pari ad Euro 200,00 (duecento/00) da corrispondersi alla madre entro il 15 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Mantova del seguente schema: spese mediche: (da documentare), che non richiedono preventivo accordo;
a) visite specialistiche, prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) , che richiedono il preventivo accordo;
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari, spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo, a) tasse iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed università, imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento, d) trasporto pubblico (autobus e treno). Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università, imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria (pubblico e/o privato). Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo – scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo di accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatorio dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso:
4 – Disporre che l'assegno unico venga corrisposto al 100%, per entrambi i figli, alla madre.
Spese compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha formulato ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (n. 14/08/2019) Persona_3 e (n. 19/02/2021), nati da relazione more uxorio col Persona_2 resistente.
2 Parte resistente si è costituita, chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Nelle more, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, come indicate in epigrafe, non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Appare tuttavia opportuno, considerate le fragilità personali e di coppia delle parti, emerse dalle osservazioni demandate ai Servizi Sociali, disporre che i Servizi medesimi proseguano nel fornire al nucleo tutti gli strumenti di sostegno in essere e nel monitorare il nucleo per almeno un ulteriore anno, riferendo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
Si provvede come da separato decreto in merito alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa le condizioni indicate in epigrafe;
2) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti proseguano nel fornire al nucleo tutti gli strumenti di sostegno in essere e nel monitorare il nucleo per almeno un ulteriore anno, riferendo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Si comunichi ai Servizi Sociali – Controparte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del tribunale di Mantova il 21/11/2025
La Giudice relatrice
TT AG
Il Presidente
OR OL
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – Disporre che i minori possano incontrare il padre con visite infrasettimanali