Sentenza breve 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 06/06/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 02018/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01474/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DI
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pianese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento nr. prot. 133754 datato 27.03.2025, con cui la Questura di Milano ha rigettato la richiesta di conversione del titolo di soggiorno originariamente rilasciato per minore età, inoltrata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il presente ricorso il signor -OMISSIS-, cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento, in epigrafe meglio specificato, con cui la Questura di Milano ha rigettato la richiesta di conversione del titolo di soggiorno originariamente rilasciato al ricorrente per minore età.
2. A sostegno del gravame il ricorrente ha lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, violazione del diritto al contradditorio e alla difesa, violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere per insufficiente motivazione e carenza di istruttoria.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate per resistere al ricorso.
4. In data 20.05.2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato il decreto prot. 0211848 del 19.05.2025 con cui la Questura di Milano, alla luce della documentazione versata agli atti del presente giudizio e dell’utilità della stessa ai fini del riesame della posizione del ricorrente, ha ritenuto di revocare in autotutela il decreto nr. 0133754 del 27.03.2025 impugnato nel presente giudizio.
5. Con successiva memoria, anche il ricorrente ha confermato l’intervenuta revoca del provvedimento sub iudice , insistendo tuttavia per la concessione della tutela cautelare e precisando, altresì, che in data 22.05.2025 la Questura di Milano lo ha convocato al fine integrare la restante documentazione e ha preannunciato il prossimo rilascio del permesso di soggiorno.
6. Alla camera di consiglio del 4.06.2025, la causa è passata in decisione previo avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti.
7. Come anticipato alle parti, ritiene il Collegio che la causa possa essere definita con sentenza ex art. 60 c.p.c., poiché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo più il ricorrente, alla luce della revoca in autotutela del provvedimento impugnato, alcun interesse alla coltivazione dell’impugnativa, né tantomeno alla concessione di una misura cautelare che non potrebbe produrre alcun risultato, essendo l’atto lesivo ormai venuto meno.
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia e della limitata attività difensiva connessa all’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Caccamo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.