Articolo 107 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 106Articolo 108
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19 aprile 1942
Art. 107.

Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II del titolo VI del libro V del codice si applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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