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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/06/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 24 febbraio 2023 ed iscritta al n. 498 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (CF: ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dal proc. dom. avv. Daniela Coviello del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore in Oggiono, via Lazzaretto 26/3, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (CF: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.10.1968, rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Milena Porro e Jessica Danelli del foro di
Como ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dei difensori in Erba (CO), via Leopardi 7/D,
giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Il 1° marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così pronunciare:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 15.07.1993, in Rio De Janeiro, tra Parte_1
e , regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di Introbio il 13/8/1993 parte II° Controparte_1
serie C;
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Introbio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio;
3) Spese di lite compensante.
OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 9):
4) In conformità al disposto della normativa brasiliana in materia, disporre che la OR Parte_2
perda, ai sensi dell'art. 143-bis c.c., il cognome del marito e riacquisisca il nome da nubile
[...] Controparte_1
[...]
5) I figli e sono entrambi maggiorenni e provvedono a regolamentare direttamente Persona_1 Persona_2
con il padre le modalità di visita e di frequentazione con quest'ultimo;
6) Revocare, con decorrenza per dal marzo 2016 e per dal febbraio 2021, il contributo al Per_2 Persona_1
mantenimento in favore dei figli e in quanto economicamente indipendenti e prendere atto che nulla Persona_1 Per_2
è più dovuto dal OR a titolo di contributo al mantenimento per i figli, salvo quanto indicato alla condizione 7); Pt_1
7) Confermare che l'immobile innanzi costituente casa coniugale e sito in Introbio (LC) Via Vittorio Emanuele II n° 2, di
proprietà del Sig. , resterà in proprietà esclusiva di quest'ultimo, con tutti gli arredi ivi presenti, secondo Parte_1
quanto già pattuito in sede di separazione sul punto;
8) Accertare e dichiarare che le parti non hanno reciprocamente diritto ad assegno divorzile e sono, in ogni caso,
economicamente indipendenti ed autosufficienti;
9) Dare atto che le parti, a definizione dei reciproci rapporti di dare-avere (arretrati del OR a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento dei figli, indennità per occupazione dell'immobile da parte della OR da giugno CP_1
2022 ad agosto 2023, liquidazione una tantum in favore della SI.ra , nonché ogni ulteriore questione economica CP_1
eventualmente sorta sino alla data di sottoscrizione delle presenti condizioni), hanno concordato che il OR versi Pt_1
alla OR la somma omnicomprensiva di € 15.000,00= (euro quindicimila/00), di cui € 12.000,00= (euro CP_1
pagina 2 di 6 dodicimila/00) a titolo di arretrati mantenimento per i figli ed € 3.000,00= (euro tremila/00) a titolo assegno una tantum in
favore della OR;
CP_1
10) Dare, altresì, atto che la somma di € 10.000,00= (euro diecimila/00) è già stata versata dal OR mediante Pt_1
assegno circolare n. 056196665-01 del 20/10/2023 e che la somma di € 3.000,00= (euro tremila/00) è già stata versata dal
OR al gennaio 2025 mediante n. 15 rate mensili dell'importo di € 200,00 ciascuna;
Pt_1
11) Dare atto che la residua somma di euro 2.000,00= (duemila/00), rispetto all'importo di euro 15.000,00 di cui al punto
9), verrà versata dal SI. in favore della SI.ra mediante rate mensili da € 200,00 ciascuna, entro e non Pt_1 CP_1
oltre il giorno 20 di ogni mese, con versamento dell'ultima rata entro il 20.11.2025;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
12) Dare atto che, in caso di vendita della ex casa coniugale, sita in Introbio, via Vittorio Emanuele II, 2, il OR Pt_1
verserà in un'unica soluzione, entro 5 giorni dall'avvenuta vendita, l'eventuale saldo residuo di cui al punto 11) in favore
della SI.ra . Il SI. per il tramite del proprio difensore, si impegna sin da ora a dare notizia dell'avvenuta CP_1 Pt_1
vendita dell'immobile al difensore della SI.ra ; CP_1
13) In caso di mancato pagamento da parte del SI. anche di una sola delle rate concordate al punto 11), la Pt_1
OR sarà libera di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine accordato, con conseguente facoltà di CP_1
quest'ultima di pretendere l'immediato pagamento di tutte le somme ancora dovute dal OR Pt_1
14) La OR dà atto che il OR ha rimborsato l'importo di euro 329,82= (trecentoventinove/82), pari CP_1 Pt_1
al 50% di n. 4 F24 noti alle parti e intestati alla OR , relativi all'imposta di registro annuale per la locazione CP_1
commerciale delle attività innanzi condotte dalle parti;
15) Le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento delle condizioni quivi concordate e precisate, hanno definito ogni
questione di natura economico patrimoniale e non fra le medesime intercorse e, pertanto, dichiarano di nulla aver più a
pretendere reciprocamente, per qualsivoglia ragione e/o titolo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 24.2.2023, , coniugato con Parte_1
a seguito di matrimonio civile contratto a Rio de Janeiro (Brasile) il Controparte_1
15.7.1993 (e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Introbio), ha chiesto al Tribunale di pronunciarne lo scioglimento, atteso che la convivenza fra i coniugi non era più ripresa dopo la pagina 3 di 6 comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione consensuale,
con omologa del 23.6.2016.
Il ricorrente ha precisato che dal matrimonio sono nati due gemelli e in data Per_1 Per_2
17.9.1996), collocati, all'epoca della separazione, presso la madre nella casa familiare di Introbio, via
Vittorio Emanuele II n. 2 di proprietà esclusiva del ricorrente, onerato altresì del concorso nel loro mantenimento con l'importo mensile di euro 350,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Dal momento che i figli avevano raggiunto l'indipendenza economica e che la moglie svolgeva un'attività lavorativa, il ha chiesto la pronuncia sullo status, senza riconoscimento di Pt_1
assegni.
2. - Si è costituita in giudizio la quale ha riconosciuto Controparte_1
l'indipendenza economica dei figli, ma si è riservata di agire per il recupero del mantenimento e delle spese straordinarie non pagate dal nel corso del 2018 per il figlio e dal 2016 sino al 2021 per la Pt_1
figlia.
Quanto alla casa familiare, preso atto della volontà manifestata dal giugno 2022 dal ricorrente di riottenerne il possesso, la convenuta ha rappresentato come i figli abbiano ottenuto un finanziamento per l'acquisto di un nuovo immobile, sicché l'intero nucleo familiare sarebbe stato in grado di rilasciare l'immobile entro la prima settimana del mese di agosto 2023.
In relazione alla propria situazione lavorativa, la ha ricordato come negli accordi Controparte_1
separativi si fosse stabilito che avrebbe continuato ad esercitare il proprio lavoro di vendita al minuto di pane e generi alimentari aprendo una ditta individuale e continuando ad occupare i locali utilizzati dal
UZ DO e C. parte dei quali sarebbero stati utilizzati Parte_3 Parte_4
dal marito per l'attività di panificio. Di fatto, i locali si sono dimostrati inadeguati alle norme urbanistico-sanitarie e la resistente ha accusato un'ingravescenza della propria patologia, già presente all'epoca della separazione (le è stata riconosciuta un'invalidità pari al 70 %), che le ha impedito di lavorare. Solo da settembre 2020 ha ripreso a lavorare presso la mensa di una casa di riposo con uno stipendio mensile pari a circa 800,00 euro: stante la differenza reddituale rispetto al marito, pensionato,
ha chiesto un assegno di divorzio di euro 300,00.
pagina 4 di 6 3. - All'udienza presidenziale del 31.5.2023 le parti hanno chiesto un rinvio per tentare una conciliazione. L'accordo è stato raggiunto con previsione di un assegno divorzile una tantum a carico del che però non era in grado di versarlo in unica soluzione. Pt_1
Rimessa la causa innanzi al Giudice Istruttore, la resistente ha preso atto del regolare versamento da parte del marito delle rate mensile della somma concordata e, in data 1.3.2025, la causa
è passata in decisione su conclusioni congiunte.
Il fascicolo è stato rimesso dalla Cancelleria al Giudice Istruttore in data 21.5.2025.
4. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione sia stata omologata e si sia protratta senza interruzioni per almeno sei mesi (prima tre anni) a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione – autorizzata all'udienza presidenziale dell'8.6.2016 avanti al Tribunale di Lecco e poi omologata il successivo 23/27.6.2016 (cfr. doc. 4 del ricorrente) – i coniugi non si sono riconciliati.
Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
5. - In merito all'accordo fra le parti di definizione dei reciproci rapporti di dare-avere
“(arretrati del OR a titolo di contributo al mantenimento dei figli, indennità per Pt_1
occupazione dell'immobile da parte della OR da giugno 2022 ad agosto 2023, CP_1
liquidazione una tantum in favore della SI.ra , nonché ogni ulteriore questione economica CP_1
eventualmente sorta sino alla data di sottoscrizione delle presenti condizioni)” in termini di pagamento da parte del della somma di euro 15.000,00 (“di cui € 12.000,00 a titolo di arretrati Pt_1
mantenimento per i figli ed € 3.000,00 a titolo assegno una tantum in favore della OR ” e CP_1
già versata per euro 13.000,00), il Collegio valuta positivamente l'accordo. Dà atto, poi, che le parti hanno riconosciuto il venir meno dei presupposti per il contributo del al mantenimento in Pt_1
favore dei figli con decorrenza da marzo 2016 per e da febbraio 2021 per . Per_2 Persona_1
6. - Spese di giudizio integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
Per Questi Motivi
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile tra (CF: ), nato a Parte_1 C.F._1
Lecco il 4.11.1956, e (CF: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Janeiro (Brasile) il 28.10.1968, contratto a Rio de Janeiro il 15.7.1993 e trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Introbio al n. 3 Parte II Serie C degli atti di matrimonio dell'anno 1993;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Introbio di procedere all'annotazione della presente sentenza;
OMOLOGA
le condizioni concordate fra le parti e sopra riportate.
Spese di causa interamente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di conSIlio del 22 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 24 febbraio 2023 ed iscritta al n. 498 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (CF: ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dal proc. dom. avv. Daniela Coviello del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore in Oggiono, via Lazzaretto 26/3, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (CF: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.10.1968, rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Milena Porro e Jessica Danelli del foro di
Como ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dei difensori in Erba (CO), via Leopardi 7/D,
giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Il 1° marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così pronunciare:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 15.07.1993, in Rio De Janeiro, tra Parte_1
e , regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di Introbio il 13/8/1993 parte II° Controparte_1
serie C;
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Introbio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio;
3) Spese di lite compensante.
OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 9):
4) In conformità al disposto della normativa brasiliana in materia, disporre che la OR Parte_2
perda, ai sensi dell'art. 143-bis c.c., il cognome del marito e riacquisisca il nome da nubile
[...] Controparte_1
[...]
5) I figli e sono entrambi maggiorenni e provvedono a regolamentare direttamente Persona_1 Persona_2
con il padre le modalità di visita e di frequentazione con quest'ultimo;
6) Revocare, con decorrenza per dal marzo 2016 e per dal febbraio 2021, il contributo al Per_2 Persona_1
mantenimento in favore dei figli e in quanto economicamente indipendenti e prendere atto che nulla Persona_1 Per_2
è più dovuto dal OR a titolo di contributo al mantenimento per i figli, salvo quanto indicato alla condizione 7); Pt_1
7) Confermare che l'immobile innanzi costituente casa coniugale e sito in Introbio (LC) Via Vittorio Emanuele II n° 2, di
proprietà del Sig. , resterà in proprietà esclusiva di quest'ultimo, con tutti gli arredi ivi presenti, secondo Parte_1
quanto già pattuito in sede di separazione sul punto;
8) Accertare e dichiarare che le parti non hanno reciprocamente diritto ad assegno divorzile e sono, in ogni caso,
economicamente indipendenti ed autosufficienti;
9) Dare atto che le parti, a definizione dei reciproci rapporti di dare-avere (arretrati del OR a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento dei figli, indennità per occupazione dell'immobile da parte della OR da giugno CP_1
2022 ad agosto 2023, liquidazione una tantum in favore della SI.ra , nonché ogni ulteriore questione economica CP_1
eventualmente sorta sino alla data di sottoscrizione delle presenti condizioni), hanno concordato che il OR versi Pt_1
alla OR la somma omnicomprensiva di € 15.000,00= (euro quindicimila/00), di cui € 12.000,00= (euro CP_1
pagina 2 di 6 dodicimila/00) a titolo di arretrati mantenimento per i figli ed € 3.000,00= (euro tremila/00) a titolo assegno una tantum in
favore della OR;
CP_1
10) Dare, altresì, atto che la somma di € 10.000,00= (euro diecimila/00) è già stata versata dal OR mediante Pt_1
assegno circolare n. 056196665-01 del 20/10/2023 e che la somma di € 3.000,00= (euro tremila/00) è già stata versata dal
OR al gennaio 2025 mediante n. 15 rate mensili dell'importo di € 200,00 ciascuna;
Pt_1
11) Dare atto che la residua somma di euro 2.000,00= (duemila/00), rispetto all'importo di euro 15.000,00 di cui al punto
9), verrà versata dal SI. in favore della SI.ra mediante rate mensili da € 200,00 ciascuna, entro e non Pt_1 CP_1
oltre il giorno 20 di ogni mese, con versamento dell'ultima rata entro il 20.11.2025;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
12) Dare atto che, in caso di vendita della ex casa coniugale, sita in Introbio, via Vittorio Emanuele II, 2, il OR Pt_1
verserà in un'unica soluzione, entro 5 giorni dall'avvenuta vendita, l'eventuale saldo residuo di cui al punto 11) in favore
della SI.ra . Il SI. per il tramite del proprio difensore, si impegna sin da ora a dare notizia dell'avvenuta CP_1 Pt_1
vendita dell'immobile al difensore della SI.ra ; CP_1
13) In caso di mancato pagamento da parte del SI. anche di una sola delle rate concordate al punto 11), la Pt_1
OR sarà libera di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine accordato, con conseguente facoltà di CP_1
quest'ultima di pretendere l'immediato pagamento di tutte le somme ancora dovute dal OR Pt_1
14) La OR dà atto che il OR ha rimborsato l'importo di euro 329,82= (trecentoventinove/82), pari CP_1 Pt_1
al 50% di n. 4 F24 noti alle parti e intestati alla OR , relativi all'imposta di registro annuale per la locazione CP_1
commerciale delle attività innanzi condotte dalle parti;
15) Le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento delle condizioni quivi concordate e precisate, hanno definito ogni
questione di natura economico patrimoniale e non fra le medesime intercorse e, pertanto, dichiarano di nulla aver più a
pretendere reciprocamente, per qualsivoglia ragione e/o titolo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 24.2.2023, , coniugato con Parte_1
a seguito di matrimonio civile contratto a Rio de Janeiro (Brasile) il Controparte_1
15.7.1993 (e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Introbio), ha chiesto al Tribunale di pronunciarne lo scioglimento, atteso che la convivenza fra i coniugi non era più ripresa dopo la pagina 3 di 6 comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione consensuale,
con omologa del 23.6.2016.
Il ricorrente ha precisato che dal matrimonio sono nati due gemelli e in data Per_1 Per_2
17.9.1996), collocati, all'epoca della separazione, presso la madre nella casa familiare di Introbio, via
Vittorio Emanuele II n. 2 di proprietà esclusiva del ricorrente, onerato altresì del concorso nel loro mantenimento con l'importo mensile di euro 350,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Dal momento che i figli avevano raggiunto l'indipendenza economica e che la moglie svolgeva un'attività lavorativa, il ha chiesto la pronuncia sullo status, senza riconoscimento di Pt_1
assegni.
2. - Si è costituita in giudizio la quale ha riconosciuto Controparte_1
l'indipendenza economica dei figli, ma si è riservata di agire per il recupero del mantenimento e delle spese straordinarie non pagate dal nel corso del 2018 per il figlio e dal 2016 sino al 2021 per la Pt_1
figlia.
Quanto alla casa familiare, preso atto della volontà manifestata dal giugno 2022 dal ricorrente di riottenerne il possesso, la convenuta ha rappresentato come i figli abbiano ottenuto un finanziamento per l'acquisto di un nuovo immobile, sicché l'intero nucleo familiare sarebbe stato in grado di rilasciare l'immobile entro la prima settimana del mese di agosto 2023.
In relazione alla propria situazione lavorativa, la ha ricordato come negli accordi Controparte_1
separativi si fosse stabilito che avrebbe continuato ad esercitare il proprio lavoro di vendita al minuto di pane e generi alimentari aprendo una ditta individuale e continuando ad occupare i locali utilizzati dal
UZ DO e C. parte dei quali sarebbero stati utilizzati Parte_3 Parte_4
dal marito per l'attività di panificio. Di fatto, i locali si sono dimostrati inadeguati alle norme urbanistico-sanitarie e la resistente ha accusato un'ingravescenza della propria patologia, già presente all'epoca della separazione (le è stata riconosciuta un'invalidità pari al 70 %), che le ha impedito di lavorare. Solo da settembre 2020 ha ripreso a lavorare presso la mensa di una casa di riposo con uno stipendio mensile pari a circa 800,00 euro: stante la differenza reddituale rispetto al marito, pensionato,
ha chiesto un assegno di divorzio di euro 300,00.
pagina 4 di 6 3. - All'udienza presidenziale del 31.5.2023 le parti hanno chiesto un rinvio per tentare una conciliazione. L'accordo è stato raggiunto con previsione di un assegno divorzile una tantum a carico del che però non era in grado di versarlo in unica soluzione. Pt_1
Rimessa la causa innanzi al Giudice Istruttore, la resistente ha preso atto del regolare versamento da parte del marito delle rate mensile della somma concordata e, in data 1.3.2025, la causa
è passata in decisione su conclusioni congiunte.
Il fascicolo è stato rimesso dalla Cancelleria al Giudice Istruttore in data 21.5.2025.
4. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione sia stata omologata e si sia protratta senza interruzioni per almeno sei mesi (prima tre anni) a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione – autorizzata all'udienza presidenziale dell'8.6.2016 avanti al Tribunale di Lecco e poi omologata il successivo 23/27.6.2016 (cfr. doc. 4 del ricorrente) – i coniugi non si sono riconciliati.
Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
5. - In merito all'accordo fra le parti di definizione dei reciproci rapporti di dare-avere
“(arretrati del OR a titolo di contributo al mantenimento dei figli, indennità per Pt_1
occupazione dell'immobile da parte della OR da giugno 2022 ad agosto 2023, CP_1
liquidazione una tantum in favore della SI.ra , nonché ogni ulteriore questione economica CP_1
eventualmente sorta sino alla data di sottoscrizione delle presenti condizioni)” in termini di pagamento da parte del della somma di euro 15.000,00 (“di cui € 12.000,00 a titolo di arretrati Pt_1
mantenimento per i figli ed € 3.000,00 a titolo assegno una tantum in favore della OR ” e CP_1
già versata per euro 13.000,00), il Collegio valuta positivamente l'accordo. Dà atto, poi, che le parti hanno riconosciuto il venir meno dei presupposti per il contributo del al mantenimento in Pt_1
favore dei figli con decorrenza da marzo 2016 per e da febbraio 2021 per . Per_2 Persona_1
6. - Spese di giudizio integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
Per Questi Motivi
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile tra (CF: ), nato a Parte_1 C.F._1
Lecco il 4.11.1956, e (CF: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Janeiro (Brasile) il 28.10.1968, contratto a Rio de Janeiro il 15.7.1993 e trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Introbio al n. 3 Parte II Serie C degli atti di matrimonio dell'anno 1993;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Introbio di procedere all'annotazione della presente sentenza;
OMOLOGA
le condizioni concordate fra le parti e sopra riportate.
Spese di causa interamente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di conSIlio del 22 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 6 di 6