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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione - in persona del G.M., Dott. Paola Odorino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7039/2019 del R.G.A.C., Procedimento di Cognizione ex artt.163 e ss.
c.p.c., avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
TRA
, (c.f. ), nata a Giugliano in [...] il Parte_1 C.F._1
10/02/1958 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli Avv. ti Biagio Di Stazio (c.f. ) e Antonio Cantiello C.F._2
(c.f. ) presso il cui studio sito in Mugnano di Napoli (NA) alla via G. C.F._3
Brodolini, n. 5, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata agli atti
-Attore-
E
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._4
residente in [...],
- Convenuta deceduta nelle more del giudizio -
, (c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2 C.F._5
Giugliano in Campania (NA) alla Via Vaccaro, 11, int. 2,
, (c.f. ), nato a Giugliano in [...] il Controparte_3 C.F._6
23/01/1965 ed ivi residente a[...],
, (c.f. ), nata a Giugliano in [...] il Parte_2 C.F._7
02/01/1962 ed ivi residente a[...], rapp.ti e difesi dall' Avv. Vittorio Sepe (c.f.
) presso il cui studio sito in Giugliano in Campania (NA), alla Via Aniello C.F._8 Palumbo, n. 10, elettivamente domiciliano, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuti-
, (c.f. ), nato a Giugliano in [...] il Controparte_4 C.F._9
11/11/1967 ed ivi residente a[...], int. 1
- Convenuto contumace -
CONCLUSIONI
All' udienza del 27.05.2024 le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedevano che il giudizio venisse trattenuto in decisione e il Giudice si riservava in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c..
§§§ §§§ §§§
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra , premessa la qualità di Parte_1
essere comproprietaria con quota pari a 1/18 del bene indiviso fabbricato sito in Giugliano in
Campania (NA) alla Via San Vito, ora già Via Toma e con quota pari a 2/18 del bene indiviso sito in Giugliano in Campania (NA) al Vico Milanesi, ora già Via Vaccaro, specificamente e catastalmente individuati in atti, deduceva: che le quote immobiliari delle unità suindicate pervenivano alla istante in virtù di successione ad intestato dal de cuius , padre Persona_1 di quest'ultima, giusta denuncia di successione;
che, nel corso degli anni, l' istante aveva richiesto ai germani e alla di lei madre, sia di sottoscrivere un contratto di locazione Controparte_1
in riferimento alla quota di possesso della istante medesima o, comunque, di corrisponderle una indennità di occupazione della rendita derivante dai beni caduti in successione dal padre;
che,
ciononostante, i convenuti continuavano ad utilizzare gli immobili in parola, nonostante le ripetute richieste di parte attrice;
di essere stata esclusa dal compossesso dei beni ereditati dal genitore;
in data 05/04/2016 con raccomandata A/R l'attrice inoltrava formale Persona_1 richiesta di divisione ereditaria, infruttuosamente esperita;
che l'attrice esperiva Parte_1 tentativo di mediazione obbligatoria, versato in atti, presso l'Organismo “Mediacon Noi Srl” sito in Giugliano in Campania (NA), conclusosi con esito negativo. Pertanto, chiedeva il pagamento della relativa indennità nei confronti dei coeredi che invece avevano posseduto rispettivamente taluni beni in esclusiva.
Per questi motivi
, adiva l'adito Tribunale:
a) Preliminarmente accertare e dichiarare l'occupazione “sine titulo” operata da essi
[...]
e , sulla quota in proprietà della istante sui cespiti immobiliari CP_1 Controparte_2 indicati alle lettere c),d), e), f) di cui all'atto di citazione nonché sugli immobili di cui alla lettera
i) e situati in Via San Vito per 1/18, nonché quelli di cui alle lettere I) adibito ad attività
commerciale, m) per Via Milanesi per 2/18;
b) Preliminarmente accertare e dichiarare la occupazione “sine titulo” operata da esso
sulla quota in proprietà della istante sul cespite immobiliare indicato alla Parte_2 lettera n) di cui all'atto di citazione situato alla Via Milanesi, per 2/18;
c) Preliminarmente accertare e dichiarare la occupazione sine titulo operata da esso CP_3
sulla quota in proprietà dell'istante sui cespiti immobiliari indicati alle lettere a) e g)
[...] dell'atto di citazione, nonché l'immobile di cui alla lettera i), situati alla Via San Vito, per 1/18;
d) Preliminarmente accertare e dichiarare la occupazione sine titulo operata da esso CP_4
sulla quota in proprietà dell'istante sui cespiti immobiliari indicati alle lettere b) e h)
[...] del presente atto, nonché l'immobile di cui alla lettera i), situati alla Via San Vito, per 1/18;
e) Accertare e determinare l'indennità per dette rispettive occupazioni come indicate ai capi di domanda A), B), C), D), “sine titulo” in esclusiva dei descritti immobili in ragione della quota pari a 1/18 di proprietà dell'istante e relativa agli immobili siti in Via San Vito per come sopra individuati ed in ragione della quota di 2/18 di proprietà dell'istante e relativa agli immobili siti in Via Milanesi per come sopra individuati.
f) Per l'effetto condannare e. , pro quota e/o in solido Controparte_1 Controparte_2
al pagamento della indennità di occupazione a decorrer dalla apertura della successione di
e fino alla data di proposizione dell'atto di citazione sulla quota di proprietà Persona_1
della istante sui cespiti immobiliari indicati nelle lettere c), d), e), f) di cui all'atto di citazione e
situati alla Via San Vito per 1/18, nonché quelli di cui alle lettere i) adibito ad attività commerciale, m) di via Milanesi per 2/18, per un importo pari ad €. 72.799,86 ovvero quella maggior e/o minore somma determinarsi in base al potere discrezionale di Giudice adito oltre rivalutazione monetaria ex art. 1284 c.c. dalla maturazione del diritto alla proposizione della
domanda ed ex. Art. 1284 IV comma c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. g) Condannare, per l'effetto al pagamento della indennità di occupazione Parte_2
a decorrere dalla apertura della successione di e fino alla data di Persona_1
proposizione della presente domanda, sulla quota in proprietà della istante sul cespite immobiliare indicato alla lettera n) di cui all'atto di citazione dell'immobile in Via Milanesi, per
2/18, per un importo pari ad €. 14.000,00 ovvero quella maggiore o minore somma a determinarsi in base al potere discrezionale di Giudice adito oltre rivalutazione monetaria ex art. 1284 c.c. dalla maturazione del diritto alla proposizione della domanda ed ex. Art. 1284 IV comma c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
h) Condannare, per l'effetto al pagamento della indennità di occupazione a Controparte_3
decorrere dalla apertura della successione di e fino alla data di proposizione Persona_1
della presente domanda, sulla quota in proprietà della istante sui cespiti immobiliari indicato alla lettera a) e g) di cui all'atto di citazione nonché l'immobile di cui alla lettera i, situati alla
Via San Vito, per 1/18, per un importo pari ad €. 10.500,00 ovvero quella maggiore o minore somma a determinarsi in base al potere discrezionale di Giudice adito oltre rivalutazione
monetaria ex art. 1284 c.c. dalla maturazione del diritto alla proposizione della domanda ed ex.
Art. 1284 IV comma c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
i) Condannare, per l'effetto al pagamento della indennità di occupazione a Controparte_4
decorrere dalla apertura della successione di e fino alla data di proposizione Persona_1
della presente domanda, sulla quota in proprietà della istante sui cespiti immobiliari indicato alla lettera b) e h) di cui all'atto di citazione nonché l'immobile di cui alla lettera i), situati alla
Via San Vito, per 1/18, per un importo pari ad €. 10.500,00 ovvero quella maggiore o minore somma a determinarsi in base al potere discrezionale di Giudice adito oltre rivalutazione
monetaria ex art. 1284 c.c. dalla maturazione del diritto alla proposizione della domanda ed ex.
Art. 1284 IV comma c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
l) In via subordinata e sussidiaria, fermo l'accertamento di cui ai capi di domanda a),b), c), d),
e), accogliersi la domanda di cui ai capi f, g, h, e i) delle conclusioni dell'atto di citazione rispettivamente rivolte ai comparenti ovvero quella maggiore o minore somma a determinarsi in base al potere discrezionale di Giudice adito oltre rivalutazione monetaria ex art. 1284 c.c. dalla
maturazione del diritto alla proposizione della domanda ed ex. art. 1284 IV comma c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, a titolo di
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. m) Condannare essi convenuti al pagamento delle spese e compresi legali, ivi comprese quelle
generali, IVA, CPA come per legge, con attribuzione ai difensori costituiti.
Instaurato il contradditorio, si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del
11 novembre 2019 i convenuti , , Controparte_1 Controparte_3 Parte_2
, impugnando e contestando la ricostruzione dei fatti deducendo che: la Controparte_2
domanda attorea faceva riferimento ad una mai avvenuta e dunque non riuscita divisione ereditaria tra i germani e della di lei madre a seguito della morte del padre avvenuta in data 3 ottobre 1998; che, l' istante a seguito dell'apertura della successione ab intestato aveva sempre ricevuto i canoni di locazione degli immobili locati, ogni mese, per mano della di lei madre presso l'abitazione alla Via Vaccaro, oltre al pagamento delle tasse sugli immobili per i quali l'istante si era sempre disinteressata;
che, l'istante avanzava richiesta di divisione ereditaria e di indennità di occupazione soltanto nel lontano 2016, ben oltre 18 anni dalla morte del padre, il tutto secondo gli odierni convenuti troverebbe spiegazione nella mancata corresponsione del canone di locazione da parte dall'affittuario resosi moroso;
che, ancora, il Sig. , Controparte_3 comunicava alla sorella di volerle consegnare le chiavi dell'appartamento, oramai Pt_1
liberato, affinché la stessa potesse fittarlo per poter riscuotere il canone di locazione.
Per questi motivi
, chiedevano:
1) rigettare la domanda della istante sig.ra , perché infondata in fatto ed in Parte_1
diritto;
2) in subordine, nella eventualità l'On. Giudicante dovesse prediligere per la valutazione della indennità di occupazione, valutare la richiesta dalla data del mese di aprile 2016, data di effettiva
richiesta di mediazione e richiesta di indennità di occupazione, ovvero, si chiede che lo stesso valuti tutte le spese sostenute dai germani e dalla mamma della istante, fino alla data della
decisone, e ne sottragga la somma che emergerà dalla indennità di occupazione da valutare eventualmente solo dall'aprile 2016;
3) condannare l'istante alla refusione delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge, nonché spese generali nella misura del 15,5% con distrazione.
All'udienza di comparizione del 12.11.2019, il G.I., su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183, VI° co., c.p.c., fissando la successiva udienza del 21 aprile 2020.
All'udienza del 9 marzo 2021, G.I. ammetteva la prova testimoniale articolata dalle parti nelle proprie memorie istruttorie, fissando per l'espletamento l'udienza del 19 ottobre 2021.
A scioglimento della riserva assunta in detta udienza, espletate prova testimoniale, si procedeva alla nomina del CTU Arch. per consulenza tecnica estimativa del valore locativo Persona_2 degli immobili oggetto della massa ereditaria anche al fine di valutare i beni e il valore relativo alla occupazione degli immobili, con la precisazione, voluta dalle parti convenute, di effettuare la medesima valutazione a far data dall'invio della prima messa in mora e quindi ufficialità della richiesta di divisione ereditaria e di occupazione di immobile, rinviando l'udienza al 20.12.2021 per il conferimento dell'incarico.
Veniva, altresì, disposto l'interrogatorio formale deferito all'attore da parte convenuta, fissando per l'espletamento l'udienza del 23 gennaio 2023.
Nel corso del giudizio decedeva e la causa veniva dichiarata interrotta Controparte_1 all'udienza del 12.09.2023 e tempestivamente e regolarmente riassunta da nei Parte_1
confronti degli eredi della defunta e cioè i medesimi convenuti (in proprio e nella qualità).
All'udienza del 19 ottobre 2021, il teste di parte attrice, , figlio della Testimone_1 Parte_1
dichiarava che, quando era minorenne partecipava alle riunioni familiari riguardanti
[...]
questi beni e soprattutto che si parlava solo della divisione dell'eredità, sin dal giorno dopo la morte del nonno e confermava, altresì, che vi erano sempre discussioni sulla eredità e sulla presunta richiesta di dividere i beni. Confermava che vi erano state delle discussioni tra fratelli, per la divisone da sempre, avendo delle contrarietà da parte degli stessi fratelli e sorella, pertanto,
mai si è proceduto alla divisione ereditaria, con ogni conseguenza in ordine poi alla occupazione senza titolo dei germani come la nonna e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
non sposato convivente della madre in Via Vaccaro fino alla morte della madre. Veniva escusso in detta udienza anche il secondo teste di parte attrice, , figlia della Controparte_5
istante, la quale confermava le circostanze dedotte, in particolare in relazione ai tormentati rapporti familiari.
Assunti i mezzi istruttori, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 maggio 2024.
All'udienza del 27.05.2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§§§ §§§§ §§§
Rileva il Tribunale, preliminarmente, che corretta è la qualificazione della domanda giudiziale proposta, dovendosi evidenziare che la domanda con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione dell'immobile, da parte dei convenuti, con conseguente condanna degli stessi alla corresponsione delle indennità di occupazione, senza ricollegare la propria pretesa all'esistenza di un negozio giuridico. Sul punto, si precisa che il proprietario che intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà (nella specie, per illegittima occupazione in mancanza di titolo abilitativo) deve esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione, che, diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa. È del resto noto che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura distinta: la prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed
è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquistare il possesso;
la seconda, ha, invece, natura personale, si fonda sulla detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuta dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta, previo accertamento di quella insussistenza o di quel venir meno, ad ottenere consequenzialmente la consegna del bene. Pertanto, l'attore in restituzione non ha onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, ma solo l'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno – per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio dell'eventuale facoltà di recesso – del titolo che legittimava il convenuto alla detenzione del bene nei suoi confronti (cfr. Cass. Civ. Sez. III 10 dicembre 2004, n. 23086).
Tale qualificazione dell'odierna domanda, infine, ha trovato il definitivo avallo nella recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di legittimità che, a composizione del contrasto delineatosi nell'ambito delle sezioni semplici, ha enunciato il principio per cui le difese di carattere petitorio opposte ad un'azione di rilascio o consegna non determinano la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale, la quale, peraltro,
è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene già trasmesso alla controparte in forza di un negozio di comodato o la locazione e non può surrogare, eludendo il relativo rigoroso onere probatorio, l'azione di rivendicazione che deve essere proposta quando la domanda, come nel caso di specie, sia diretta ad ottenere la riconsegna da chi dispone del bene sine titulo ( Cass. Civ. Sez. Unite 28 marzo 2014 n.7305).
Ciò premesso in punto di qualificazione, la domanda proposta dall'attrice, , si Parte_1 limita unicamente all'accertamento dell'occupazione sine titulo operata dai convenuti sui cespiti immobiliari in atti, oltre che al pagamento dell'indennità di occupazione per il mancato godimento dei frutti civili degli immobili.
Nel caso de quo, la detenzione degli immobili da parte dei convenuti non corrisponde alla quota risultante alla proprietà di ciascuno dei comproprietari, pertanto la domanda di parte attrice di indennità per l'occupazione è fondata e merito accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Per quanto concerne la domanda giudiziale afferente alla richiesta di indennizzo per l'occupazione per il mancato godimento dei frutti civili dell'immobile spettanti ai comproprietari in ragione della propria quota, occorre, preliminarmente, evidenziare che i convenuti hanno goduto e godono del degli immobili in toto (elemento circostanziale assolutamente pacifico tra le parti e, peraltro, espressamente ammesso dalla difesa delle parti convenute e come risultante dalla CTU)
esercitando le facoltà che la legge riserva al comproprietario.
Sul punto, si osserva che è principio consolidato quello secondo cui l'indennizzo per l'occupazione dell'immobile è dovuto dal comproprietario che ne faccia uso esclusivo dal giorno della richiesta da parte dell'altro comproprietario.
Se è vero, infatti, che l'uso diretto del bene altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, è
pur vero che il comproprietario resta obbligato a non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene ovvero di trarre dal bene i frutti civili (art. 1102 cod. civ.).
Ne consegue che colui che utilizza, in via esclusiva, il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che risulti inerte.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come l'art. 1102 cod. civ. intenda assicurare al singolo partecipante, per quel che concerne l'esercizio del suo diritto, la maggior possibilità di godimento della cosa comune, nel senso che, purché non resti alterata la destinazione del bene comune e non venga impedito agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa, egli deve ritenersi libero di servirsi della cosa stessa anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, senza che possano costituire vincolo per lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli altri partecipanti, e può scegliere, tra i vari possibili usi quello più confacente ai suoi personali interessi (cfr., in tal senso, Cass. 7681/2019; Cass.
2423/2015; Cass. civile, sez. II, 5 settembre 1994, n. 7652).
A sostegno delle tesi assunte la perizia tecnica a firma dell'Arch. , nella quale si Persona_2
osserva che il consulente ha preliminarmente accertato lo stato di occupazione delle unità immobiliare di Via Toma e Via Vaccaro, anzitutto da un punto di vista documentale, analizzando le planimetrie catastali delle unità immobiliari in parola.
Dall'analisi della documentazione, con particolare riferimento all' elaborato planimetrico catastale richiesto alla Agenzia delle Entrate, difatti, come da comunicazione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate per il comune di Giugliano in Campania, foglio 64, mappale 456 non risultano accatastati esercizi commerciali, (Via Milanesi) ma solo abitazioni e box/posti auto, come da elenco fabbricati, procedeva a calcolare il valore locativo di base dei valori medi di mercato applicando un coefficiente correttivo pari al 60% del valore che si potrebbe ottenere se si concedesse l'immobile in locazione sul libero mercato.
Alla luce delle conclusioni rese dall'ausiliario del Giudice, il Tribunale ritiene di quantificare l'ammontare complessivo dell'indennità in via equitativa in euro 7070,16 per gli immobili siti alla Via Vaccaro, in Giugliano in Campania (NA) individuati al Catasto al foglio 64, Particella
456, sub 1) 2) e 101) e in euro 5.272,40 per l'immobili siti alla Via Toma individuato al Catasto al foglio 64, Particella 1036 sub 2), 3), 4), 5), 6), 7) cui vanno aggiunti gli interessi al saggio legale previsto dal Codice dal settembre 2019 ad oggi.
In ordine alla quantificazione, ritiene questo giudice che il credito degli istanti possa essere determinato sulla base delle risultanze della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio le cui conclusioni, anche sul punto, appaiono corrette e conseguenti ad una esatta individuazione dei parametri di riferimento.
Dalla data di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e fino alla data di deliberazione della presente sentenza, il valore dei frutti deve ritenersi pari alla complessiva somma € 12.342,56 corrispondente al valore locativo degli immobili per l'intero periodo anzidetto, pari a 72 mensilità.
Il credito maturato cui andrà detratta la quota di spettanza dei convenuti tutti, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione.
Le spese della CTU devono essere fatte gravare, in via definitiva, a carico degli istanti e dei convenuti, in eguale misura tra loro ed in solido nei riguardi dello stesso Consulente Tecnico
d'Ufficio.
Ne consegue che il solo fatto che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto questa spesa processuale a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del CTU. L'eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del
CTU, che, essendo ausiliario del giudice, svolge un'attività in funzione del processo, voluto
(nell'accezione ampia del termine) da entrambe le parti.
Pertanto, stante la solidarietà nel debito, il CTU può richiedere a ciascuna delle parti l'intero pagamento delle competenze liquidategli.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 55/2014 che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri medi per le fasi previste nel DM sopra citato,
della natura e della complessità della controversia nonché del comportamento processuale di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Paola
Odorino, definitivamente pronunciando nella causa R.G n. 7039 2019 proposta da Parte_1
cf. ), nata a Giugliano in [...] il [...] e
[...] C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli
Avv. ti Biagio Di Stazio (c.f. ) e Antonio Cantiello (c.f. C.F._2
) presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli C.F._3
(NA) alla via G. Brodolini, n. 5:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- Accerta l'occupazione sine tituto operata da essi convenuti sui cespiti immobiliari de quo;
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna , e Controparte_3 Parte_2
, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma Controparte_2 Controparte_4
pari a euro 5.270,40 a titolo di indennità di occupazione degli immobili siti in Giugliano in
Campania (NA) 80014, alla Via San Vito, oggi Via Toma, individuati al Catasto al foglio 64,
Particella 1036, costituita da più unità immobiliari limitatamente alla rispettiva quota pari 1/18 e, della somma pari a euro 7070,16, a titolo di indennità di occupazione degli immobili siti in
Giugliano in Campania (NA) 80014 al Vico Milanesi, oggi Vaccaro, individuati al Catasto al foglio 64, Particella 456, costituito dalle unità immobiliari limitatamente alla rispettiva quota pari
1/9, a cui vanno aggiunti gli interessi al saggio legale dell'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione.
- Condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 7617,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU liquidate con separato decreto
- rigetta ogni altra domanda.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 28.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino