Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/05/2025, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3587 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del giorno 5 maggio 2025 e vertente TRA
, nato a [...]_1
Horizonte (Brasile) il 7.12.1972, residente in [...], 1473 - Apto 101, Cerqueira Cesar, Cep 01421- 000, San Paolo (Brasile), CPF: con l'avvocato Misale Francesca P.IVA_1
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE E
E Controparte_1 [...]
Controparte_2
,
[...]
PARTI CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
Contumaci E PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO INTERVENUTO
OGGETTO: atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — Giudizio di primo grado.
1
[...]
(noto anche come Persona_1 [...]
) nato a [...], Provincia di Torino (TO) Persona_2
Italia il 12.11.1875, cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione, sia in lingua originale che con relativa traduzione italiana e completo di
Apostille, rilasciato in data 26.02.2019 (cfr. doc. 1); Il CP_1 non si è costituito in giudizio rimanendo contumace. Nel ricorso l'istante testualmente esponeva che: “Che l'avo italiano, sig.
, contraeva matrimonio Persona_1 con la sig.ra a Parà de Minas Parte_2
(Brasile) in data 30.01.1904 e dalla loro unione nasceva a Parà de Minas (Brasile) in data 5.10.1907 il sig. Parte_3
; Che il sig. , contraeva
[...] Parte_3 matrimonio con la sig.ra a Parà de Parte_4
Minas (Brasile) in data 26.05.1928 e dalla loro unione nasceva a
Parà de Minas (Brasile) in data 17.07.1931, il sig.
[...]
; Che il sig. , Parte_5 Parte_5 contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_6
a Belo Horizonte, Stato di San Paolo (Brasile) in data
[...]
11.05.1963 e dalla loro unione nasceva a Belo Horizonte, Stato di San Paolo (Brasile) in data 7.12.1972, il sig.
[...]
, odierno attore;
Chel sig. Parte_1 [...]
, odierno attore, contraeva unione legale Parte_1 con il sig. a San Paolo (Brasile) in Controparte_3 data 6.04.2018;”. All'esito del giudizio il tribunale di Roma, con ORDINANZA del 28/10/2020, ha così deciso: “accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite irripetibili”.
Giudizio di appello: Avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma ha proposto appello il . Ha resistito l'originario attore. Controparte_1
La Corte d'appello di Roma ha ritenuto che:
2 “In particolare, dal certificato di matrimonio del 26 maggio 1928 di con la Sig.ra Parte_3 Parte_4 risulta che entrambi si dichiaravano cittadini brasiliani, all'ufficiale di stato civile celebrante, e parimenti dal certificato di matrimonio in data 11 maggio 1963 del Sig. Parte_5 nato il [...], con la Sig.ra Parte_6 entrambi si dichiarano cittadini brasiliani all'ufficiale di stato civile celebrante. Parimenti risultano cittadini brasiliani
[...]
nato il [...] ed dal Parte_1 Persona_3 relativo certificato di matrimonio celebrato in data 06/04/2018° Sao Paulo – Brasile, in cui si dichiarano cittadini brasiliani. Va dunque rilevato dalle citate dichiarazioni – in atti pubblici – della propria (l'unica dichiarata) cittadinanza brasiliana, dopo l'entrata in vigore della Legge del 1912 che consentiva la rinuncia alla cittadinanza italiana (art. 7) “al cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita”, ovvero la perdita della cittadinanza italiana a “chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”, deve comunque evincersi l'avvenuta adesione degli stessi alla cittadinanza brasiliana e l'avvenuta rinuncia a quella italiana derivata dall'avo emigrato. In tal senso, è fondata la tesi di parte appellante secondo cui non è provata la continuità della discendenza dell'attuale appellata da avo italiano senza interruzioni, e che possa desumersi l'avvenuta rinuncia di taluni degli avi alla cittadinanza italiana”. Pertanto la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1681/2022, ha così deciso: “su conforme parere del PG, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda proposta nel primo grado da Parte_1
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.”
Il giudizio di Cassazione
ha proposto ricorso per Parte_1
Cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l.
555/1912, 5 r.d. 949/1912 e 2697 cod. civ., a mente dei quali perde la cittadinanza colui che, avendo acquistato una cittadinanza straniera senza il concorso della propria volontà, dichiari di rinunciare a quella italiana dinnanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo in cui risiede. La S.C., con Ordinanza n. 1378/2024 del 12/04/2024 ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
3 “5.1 La Corte d'appello ha constatato, in fatto, che
[...]
era figlio di , il quale era Parte_1 Parte_5 figlio di , il quale a sua volta era figlio di Parte_3
(o ) , cittadino italiano. Ciò Per_1 Per_2 Persona_1 posto, i giudici distrettuali hanno rilevato che Parte_3
, al momento del matrimonio, in data 26 maggio 1928,
[...] aveva dichiarato all'ufficiale di stato civile celebrante di essere cittadino brasiliano. Analoga dichiarazione era stata resa in sede matrimoniale da , in data 11 maggio 1963, e Parte_5 dall'odierno ricorrente, il 6 aprile 2018. Da queste dichiarazioni della propria cittadinanza brasiliana, rese dopo l'entrata in vigore della l. 555/1912, la Corte distrettuale – a prescindere dall'avo, emigrato in Brasile in epoca imprecisata, del decreto sulla grande naturalizzazione - ha evinto “l'avvenuta adesione degli stessi alla cittadinanza brasiliana e l'avvenuta rinuncia a quella italiana derivata dall'avo emigrato” (pag. 5 della sentenza impugnata).
5.2 Una simile constatazione non è coerente con il tenore della disciplina normativa applicabile, per come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte. Il disposto dell'art. 7 l. 555/1912 prevedeva che “salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”. Il successivo art. 8 stabiliva che “perde la cittadinanza: .. 2. chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza”. Del pari l'art. 11 l. 91/1992, attualmente in vigore, prescrive che “il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero”.
5.3 Ora, “dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita”, “senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria
4 condizione di vita possa considerarsi bastevole” (Cass., Sez. U., 25317/2022, pag. 42). Dunque, la perdita della cittadinanza italiana necessitava dell'accertamento, nel vigore della l. 555/1912, e necessita ora, onde verificare gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona interessata, di uno spontaneo e volontario atto di rinunzia di quello status. La pronuncia impugnata erra in primo luogo laddove trae dalle dichiarazioni rese dai , al momento del loro rispettivo matrimonio, Pt_1
l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza italiana, poiché tale rinuncia, invece, deve essere “volontaria ed esplicita” e non può essere fatta discendere dalla mera indicazione di una diversa cittadinanza di cui la persona sia titolare. Peraltro, nessun argomento a conforto di questa interpretazione poteva essere evinto dal fatto che la genìa dei , “nel corso dei circa 150 Pt_1 anni trascorsi dalla emigrazione dell'avo”, non ha avuto alcun collegamento con l'Italia ed è sempre vissuta in Brasile, giacché, come detto, l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita non offre alcun utile argomento che consenta di superare la necessità di una rinuncia
“volontaria ed esplicita” alla cittadinanza acquisita iure sanguinis”. La S.C. ha pertanto così deciso: “accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
§ 2. — Ha proposto atto di citazione in riassunzione
[...]
ed ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, in funzione di Giudice del rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, accogliendo la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis proposta dal sig. , in Parte_1 applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte,
- Riformare integralmente la sentenza n. 1681/2022 pubblicata il 14.03.2022, RG 7091/2020 del 24.02.2022, emessa dalla Corte di Appello Civile di Roma;
- Accogliere la domanda proposta ed accertare e dichiarare che il sig.
[...]
è cittadino italiano sin dalla nascita in Parte_1 quanto discendente legittimo dell'avo italiano, sig. Per_1
5 , il quale le ha validamente trasmesso Persona_1 la cittadinanza italiana iure sanguinis;
- Ordinare, per l'effetto, al e/o ad Controparte_1 ogni altra Autorità Amministrativa e comunque all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trausella (TO), competente quale Comune di riconoscimento del diritto di cittadinanza italiana dell'avo, sig. , di procedere Persona_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana del sig.
, nonché nei rispettivi atti di Parte_1 matrimonio e nascita, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari Competenti;
- Condannare il ed il Controparte_1 Controparte_2 in persona del Ministro legale rappresentante
[...] pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti dall'illecita lesione del diritto legittimo vantato in quanto ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento, al pagamento della somma di Euro
€ 25.041,80 (Cfr. allegata nota spese) o della maggiore o minore somma da quantificarsi nella misura che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Il e il Controparte_1 [...]
Controparte_2
non si sono costituiti nonostante la regolare
[...] citazione e vanno dichiarati contumaci. Acquisito il parere del P.G., che ha chiesto l'accoglimento della domanda, il giudizio è stato posto in decisione il giorno 5 maggio 2025 in prima udienza, ex art. 80 bis disp. att. c.p.c.
§ 3. — La domanda è fondata. Non è in discussione quanto accertato nei precedenti gradi di giudizio sulla base della documentazione prodotta a corredo della domanda, ossia che l'avo italiano dell'odierno attore, sig.
, nato a [...] il Persona_1
12.11.1875, contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_2
a Parà de Minas (Brasile) in data 30.01.1904 Parte_2
e dalla loro unione nasceva a Parà de Minas (Brasile) in data 5.10.1907 il sig. ; che il sig. Parte_3 [...]
, contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_3
a Parà de Minas (Brasile) in data Parte_4
26.05.1928 e dalla loro unione nasceva a Parà de Minas (Brasile) in data 17.07.1931, il sig. ; che il sig. Parte_5
, contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_5
6 a Belo Horizonte, Stato di Parte_6
San Paolo (Brasile) in data 11.05.1963 e dalla loro unione nasceva a Belo Horizonte, Stato di San Paolo (Brasile) in data 7.12.1972, il sig. , odierno attore;
che il Parte_1 sig. , odierno attore, contraeva Parte_1 unione legale con il sig. a San Paolo Controparte_3
(Brasile) in data 6.04.2018. Deve pertanto riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis all'attore, per essere discendente diretto del sig.
nato a [...], Persona_1
Provincia di Torino (TO) Italia il 12.11.1875, cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione, sia in lingua originale che con relativa traduzione italiana e completo di , rilasciato in data 26.02.2019 (cfr. Per_4 doc. 1), attestato nella ordinanza di primo grado, dovendosi escludere, sulla base di quanto stabilito dalla S.C. nell'ordinanza sopra citata, che la dichiarazione di nazionalità brasiliana contenuta nei certificati di matrimonio dello stesso attore e degli avi del predetto abbia costituito una volontaria ed esplicita rinuncia alla cittadinanza acquisita iure sanguinis, come pure la mancanza di collegamento dei predetti soggetti con l'Italia nel corso degli ultimi 150 anni. Il riconoscimento della cittadinanza all'odierno attore non è impedito dal Decreto legge 28 marzo 2025 n. 36, entrato in vigore il 29/03/2025, che ha previsto requisiti più restrittivi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in quanto all'art. 1 del predetto decreto legge è previsto che:
“1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
7 b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino e' nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini e' nato in [...]» Ricorrendo la condizione prevista dall'art. 1 lett. b), la nuova normativa non si applica nel presente giudizio. La domanda risarcitoria avanzata dall'attore va respinta, in assenza di alcuna allegazione e prova del pregiudizio subito a causa del mancato riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa.
§ 4. — Le spese del giudizio di primo grado, compensate dal Tribunale, non sono suscettibili di riforma, in assenza di appello incidentale da parte dell'odierno attore sulla relativa statuizione, che pertanto è passata in giudicato. Atteso l'esito complessivo del giudizio, e la parziale soccombenza dell'attore sulla domanda risarcitoria, le spese del precedente giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio vanno compensate nella misura della metà, mentre per il resto seguono la soccombenza dei CP_4 convenuti. Esse si liquidano nei minimi tariffari, in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate. Le spese del presente giudizio, definito in prima udienza, vanno liquidate solo in relazione alla fase di studio e alla fase introduttiva, considerata anche la contumacia delle parti convenute. Le spese liquidate per l'intero ammontano pertanto, ai sensi del D.M. n. 149/2022 nella misura di: precedente giudizio di appello: euro 4.996 oltre a spese generali, IVA e CPA;
giudizio di Cassazione: euro 2.757 oltre a spese generali, IVA e CPA;
presente giudizio di rinvio: euro 1.738 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione proposto da nei Parte_1
8 confronti del e del Controparte_1 [...]
Controparte_2
, contumaci, ogni altra conclusione
[...] disattesa, così provvede: 1. — dichiara che , nato Parte_1
a Belo Horizonte (Brasile) il 7.12.1972, residente in [...], 1473 - Apto 101, Cerqueira Cesar, Cep 01421- 000, San Paolo (Brasile), CPF: , è cittadino italiano quale P.IVA_1 discendente legittimo dell'avo italiano,
[...]
, e ordina, per l'effetto, al Persona_1 [...]
e all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trausella CP_1
(TO), competente quale Comune di riconoscimento del diritto di cittadinanza italiana dell'avo, Persona_1
, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni
[...] di legge, nei propri registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana del , nonché dei Parte_1 rispettivi atti di matrimonio e nascita, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari Competenti;
2. — compensa nella misura della metà le spese del giudizio, liquidate per l'intero nella misura di euro 4.996 oltre a spese generali, IVA e CPA quanto al precedente giudizio di appello, euro 2.757 oltre a spese generali, IVA e CPA per il giudizio di cassazione, euro 1.738 oltre a spese generali, IVA e CPA per il presente giudizio di rinvio, e condanna i CP_4 convenuti al pagamento in favore dell'attore della restante metà delle spese così determinate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2025.
Il presidente estensore
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