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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/09/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1444/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliere dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato agli atti, dall'Avv. FILOSA
ADDOLORATA appellante e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, come da mandato agli atti, dall'Avv. CAVALLARO
GIUSEPPE appellata oggetto: concessione di vendita, appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.
108/2023 del 19.1.2023, pubblicata il 20.1.2023
CONCLUSIONI: per parte appellante: “IN VIA PRELIMINARE Sospendersi ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n. 108/2023 del 20.01.2013 resa inter partes dal Tribunale di
Padova con riferimento al capo della stessa con cui è stata Parte_1 condannata a pagare a la somma di € 31.000,00 oltre IVA. NEL Controparte_1
MERITO, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 108/2023 del 20.01.2013 resa inter partes dal Tribunale di Padova, condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in Controparte_1 virtù dell'accertata illegittimità del suo recesso ante tempus dal contratto di concessione pubblicitaria per cui è causa, al risarcimento di tutti i danni conseguentemente patiti da e, quindi, al pagamento in favore della stessa della somma di Parte_1
Euro 180.000,00, o quella diversa anche maggior o minor somma che dovesse risultare equa e giusta anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Accertarsi e dichiararsi che Parte_1 nulla deve a a qualsivoglia titolo comunque riconducibile al
[...] Controparte_1 contratto di concessione pubblicitaria per cui è causa e, in particolare, per le fatture n.
621/2019, 1044/2019 e 364/2020 emesse dalla seconda nei confronti della prima e/o per qualsivoglia diverso titolo. Con condanna dell'appellata all'integrale rifusione delle spese anche forfettarie e delle competenze professionali di lite per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi, per quanto non già assunte, le istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. dimessa in 1° grado, ribadendo se del caso e sin d'ora i motivi di opposizione all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla convenuta e la richiesta di eventuale ammissione di prova contraria di cui alla terza memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. dimessa in 1° grado”.
Per parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione;
in via principale e nel merito, per le ragioni sopra esposte, rigettare l'appello proposto da in quanto totalmente Parte_1 infondato in fatto ed in diritto;
sempre in via principale e nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto accogliere le conclusioni così come rassegnate nel precedente grado di giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i giudizi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado.
1.1.Con atto denominato “Scrittura privata di concessione pubblicitaria” del 1.3.2019
(d'ora in poi, per brevità, IO) - società legalmente rappresentata Controparte_1 dal signor - affidava a (d'ora in poi, per brevità, Parte_2 Parte_1
pag. 2/11 , la concessione in esclusiva della vendita degli spazi pubblicitari siti all'interno Pt_1 delle strutture gestite dalla preponente (autodromo di Adria) e delle sponsorizzazioni;
le parti avviavano contestualmente una collaborazione commerciale per l'organizzazione di convention, meeting ed incentive aziendali, per la vendita degli spazi fieristici e per la commercializzazione di altri prodotti e servizi (cfr. doc. 1).
La durata del contratto veniva concordata a far data dal 01.03.2019 e fino al 31.12.2021.
1.2. Le parti sottoscrivevano ulteriore scrittura privata integrativa in data 10.4.2019
(doc. n. 2) relativa al contributo che la proponente avrebbe fornito per il CP_1 sostenimento dei costi di avvio dell'attività affidata a in virtù del contratto di Pt_1 concessione pubblicitaria.
1.3. Con tale scrittura si dava atto che, per la realizzazione del nuovo asset aziendale derivante dal contratto di concessione pubblicitaria, l'attrice avrebbe dovuto sostenere costi di start-up; ciò posto era disponibile a sostenere ed anticipare parte di CP_1 detti costi;
avrebbe in particolare dovuto sostenere nei primi sei mesi di Pt_1 avviamento spese stimate in complessivi € 47.732,00, di cui €29.000,00 riconducibili a costi fissi ed € 18.732,00 a titolo di anticipi provvigionali da corrispondere alla rete vendita.
1.4. Le parti inoltre convenivano che: a) avrebbe corrisposto a la CP_1 Pt_1 complessiva somma sopra indicata in tranche mensili dal 30.4.2019 al 30.10.2019 (€
7.500,00 le prime sei ed Euro 2.732,00 l'ultima);b) la somma di € 29.000,00
(corrispondente ai costi fissi stimati) sarebbe rimasta definitivamente a carico di e da questa versata a fondo perduto, mentre la restante somma sarebbe stata CP_1 restituita da in rate mensili a partire dal 31.10.2019 e fino al 31.03.2020. Pt_1
1.5. Con comunicazione inviata a mezzo pec in data 7.1.2020 intimava “la CP_1 risoluzione immediata di fatto relativa a grave inadempimento dovuto al NON raggiungimento dell'obbiettivo di fatturato fissato per l'anno 2019 nell'importo previsto di € 660.00,00” (cfr. doc. n. 12) e dichiarava “NULLO il contratto “Scrittura
Privata” del 10/04/2019 relativo alla realizzazione di un nuovo asset aziendale quale Parte avvio e sviluppo di rete commerciale dedicata alla vendita (con definito nell'all.to
E del contratto 01/03/2019) di spazi pubblicitari e sponsorizzazioni, meeting,
pag. 3/11 convention, incentivi, spazi fieristici presso la struttura Autodromo Kartodromo di
Adria, NON realizzato” (cfr. doc. n. 13).
1.6. pertanto conveniva in giudizio al fine di sentire dichiarare Pt_1 CP_1
l'illegittimità del recesso intimato senza giusta causa spiegando altresì domanda risarcitoria per il danno da mancato guadagno per il periodo da gennaio 2020 al dicembre 2021, quantificato in €180.000,00 (€450.000,00 per anno di fatturato stimato, per complessivi €900.000,00 - detratti i costi per agenti, pari al 20% del fatturato, e dei dipendenti per il 30% della quota di spettanza).
Contestava la debenza della somma di € 35.018,40 oltre I.V.A. indicata nella fattura n.
364 del 30.4.2020 con causale “Conguaglio percentuale di ripartizione del fatturato pubblicitario 2019” poiché priva di qualsivoglia fondamento contrattuale e giuridico, nell'an e nel quantum.
1.7. Esponeva che, malgrado le difficoltà connaturate all'avvio della nuova attività, pesantemente aggravate dal mancato sostegno economico pur formalmente promesso da e dalle condotte delle stessa testé riferite, aveva dato diligente seguito CP_1 Pt_1 all'attività di promozione dei contratti pubblicitari, concludendo nel corso del 2019 contratti per un corrispettivo complessivo di circa 110.000,00 Euro (cfr. doc. n. 9), oltre a circa ulteriori €30.000,00 per cc.dd. “cambi merce” (ordini di pubblicità con corrispettivo previsto mediante fornitura di merce da parte del cliente - cfr. doc. n. 10, paragrafo 9) relativi ai clienti e . Pt_4 Parte_5
1.8. Si costituiva , la quale chiedeva il rigetto delle pretese avversarie, stante la CP_1 legittimità del recesso irrogato in quanto nel 2019 aveva raggiunto un budget di Pt_1 fatturato per €89.064,00 di molto inferiore a quello concordato nell'allegato E
(€660.000,00) del contratto di concessione pubblicitaria e che nell'anno 2019 la concessionaria non le aveva corrisposto neppure le provvigioni dovutale (al netto delle compensazioni), né restituito la somma mutuatale. Evidenziava che aveva Pt_1 riconosciuto di essere debitrice della somma di € 33.190,00.
1.9. Chiedeva in via subordinata la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., evidenziando che l'attrice aveva commesso plurimi e gravi inadempimenti ai danni della convenuta in quanto, oltre a non aver raggiunto l'obiettivo di budget per il 2019, non le aveva corrisposto: a) € euro 17.580,00, relativa alla quota di fatturato prodotto pag. 4/11 dall'attrice, già dedotto la somma compensata di euro 29.000,00 (doc. nn. 2-6); b) il finanziamento di euro 15.610,00; c) la somma di euro 15.000,00, relativa all'evento
“Centro Veneto Bassano Banca”, organizzato nel circuito “Adria International
Raceway” in data 07.06.2019; d) la somma euro 402,87, relativa all'utilizzo di spazi per l'evento organizzato nel circuito in data 18.07.19, per complessivi euro 48.592,87, oltre iva, ridotta ad 32.975,55, oltre iva, di cui in via riconvenzionale chiedeva il pagamento in proprio favore.
1.12. Con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., non esecutiva, del 23.10.2020 il Tribunale ordinava il pagamento delle somme di €15.000,00 e di €491,50, oltre interessi ex D.
Lgs. n. 231/2002 e con successiva ordinanza del 30 marzo 2021 il Giudice di prime cure, oltre a pronunciarsi sulle istanze istruttorie delle parti, disponeva per l'udienza successiva anche la comparizione dei loro legali rappresentanti, al fine di esperire un tentativo di conciliazione, prospettando d'ufficio una questione sulla quale sollevava il contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101, c. 2, c.p.c. “dovendo al riguardo evidenziarsi che la risarcibilità delle somme richieste dall'attrice appare quanto meno dubbia, a prescindere dalla responsabilità della convenuta, posto che negli anni 2020 e
2021 non avrebbero potuto comunque tenersi le manifestazioni fieristiche per le quali effettuare la raccolta pubblicitaria oggetto del contratto stipulato in data 1.3.2019 stante la sopravvenuta emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID- 19 (si segnala la circostanza - rilevante sotto il profilo dell'esistenza di un fattore eccezionale sopravvenuto che ha spezzato il nesso di causalità con l'inadempimento di CP_1 laddove questo fosse ritenuto sussistente – sia per l'esistenza di provvedimenti normativi che hanno limitato e che limitano l'attività fieristica conoscibili dal giudicante in virtù del principio secondo cui iura novit curia sia perché in ogni caso si tratta di limitazioni inerenti il c.d. factum principis che per la loro estensione e per la loro influenza in tutti i settori della vita pubblica e privata dal paese assurgono ormai al rango di fatto notorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.)”.
1.12.Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Padova accertava l'illegittimità del recesso irrogato da in data 7.1.2020, condannava al pagamento in favore CP_2 Pt_1 della convenuta della somma di €31.000,0 oltre IVA, sulla base di un ritenuto riconoscimento del debito, rigettava la domanda risarcitoria di parte attrice per difetto di pag. 5/11 prova del danno patito, rigettava la domanda subordinata di parte convenuta di risoluzione per inadempimento di e compensava integralmente le spese di lite ai Pt_1 sensi dell'art. 92, c.2, c.p.c.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. ha spiegato appello avverso la citata decisione, deducendo, quale primo Pt_1 profilo di censura, la mancata valutazione da parte del Tribunale delle deduzioni di cui alla memoria autorizzata del 7.6.2021 e degli atti difensivi successivi volti a comprovare l'operatività della struttura anche nel periodo della Pandemia da Covid 2019 e quindi la non interruzione del nesso causale per factum principis rilevata d'ufficio dal Tribunale ex art. 101, c.2, c.p.c.
2.1.2.Evidenzia che mai aveva dedotto o eccepito alcunché sulla questione;
CP_1 ribadisce che la collaborazione nell'organizzazione e nella raccolta di sponsorizzazioni per eventi quali le “manifestazioni fieristiche” (attività indicata nell'ordinanza del
30.03.2021 come oggetto del contratto di concessione pubblicitaria ed in ipotesi del tutto inibita dalla normativa emergenziale), riguardava solo secondariamente il contratto di concessione de quo, che si riferiva principalmente alla vendita di spazi pubblicitari all'interno dell'Autodromo.
2.1.3.Precisa che, in virtù dell'adozione dei provvedimenti emergenziali, le attività commerciali in Italia, fatta eccezione solo per quelle essenziali, sono state soggette ad un periodo di “blocco” durato solo fino dall'inizio di marzo 2020 (dal giorno 9, per la precisione - cfr. D.P.C.M. 09.03.2020) a metà maggio 2020 (fino al giorno 18, per la precisione - cfr. D.P.C.M. 17.05.2020 e le coeve Linee guida emanate dall'
[...]
che ha hanno dato il via libera allo Controparte_3 svolgimento anche alle attività degli sport motoristici svolte presso l'Autodromo) e che l'apertura al pubblico (fino a 1.000 persone all'aperto) degli eventi sportivi risalirebbe già all'inizio di settembre 2020 (cfr. D.P.C.M. 07.08.2020).
L'appellante deduce di aver dimostrato per tabulas che da maggio 2020 a giugno 2021 presso l'Autodromo si era svolta una numerosa quantità di eventi (docc. n. 44 - 78), riscontrabile consultando il sito ufficiale dell'autodromo stesso.
2.2. Quanto alla mancata prova del danno sub specie da mancato guadagno, provocato dall'illegittimo recesso ante tempus operato dalla convenuta, rileva che il predetto pag. 6/11 sarebbe quantificabile anche in via equitativa dell'art. 1226 c.c. sulla base degli indicatori forniti da ed in particolare del valore dei contratti “pubblicitari” conclusi Pt_1 nei 10 mesi di durata del rapporto (per €140.000,00) e delle trattative in atto con importanti potenziali partners.
2.2.1. Ribadisce che avrebbe potuto ottenere ingenti ricavi dagli spazi pubblicitari Pt_1 venduti, delle sponsorizzazioni acquisite, dei meeting, convention, incentive aziendali, dalle manifestazioni fieristiche organizzate, ecc…, attività che l'illegittima condotta di avrebbe inibito pro futuro. CP_1
2.3. Il terzo motivo di censura attiene alla errata quantificazione del credito di
€31.000,00 in favore di . CP_1
2.3.1.Precisa che, in base agli accordi sottoscritti: avrebbe dovuto corrispondere a Pt_1
il 60% del corrispettivo incassato, oltre ad una percentuale per la vendita degli CP_1 spazi pubblicitari da determinarsi di volta in volta con riferimento ad “eventi speciali o occasionali” ( doc. n. 1); a sua volta avrebbe dovuto sostenere l'attività di CP_1 Pt_1 nella sua fase di avvio mediante il pagamento della somma di € 29.000,00 (oltre IVA)
“a fondo perduto”, oltre € 18.732,00 a titolo di anticipi provvigionali da corrispondere alla rete vendita, somma quest'ultima in questa sede non chiesta poiché a sua volta da restituire.
3.Si è costituita , la quale ha concluso per il rigetto dell'appello avversario ed in CP_1 via incidentale ha chiesto accertarsi la legittimità del recesso irrogato in data 7.1.2020, stante il grave inadempimento di in relazione ai mancati obiettivi di budget (solo Pt_1 euro 92.000,00 anziché 660.000,00), corresponsione del 60% del fatturato riguardante i contratti di pubblicità e sponsorizzazione, restituzione della somma finanziata di
€18.732,00, pagamento di €15.000,00 per l'evento “Centro Veneto Bassano Banca”, organizzato nel circuito “Adria International Raceway” in data 07.06.2019, oltre €
402,87, relativa all'utilizzo di spazi per l'evento organizzato nel circuito in data
18.07.19.
3.1.Ribadisce che le condotte di inadempimento si riferiscono al 2019 - epoca anteriore all'epidemia Covid - anno particolarmente ricco di eventi, e l'inadempimento sarebbe stato così grave da spingere a recedere dal contratto in data 7 gennaio 2020. CP_1
pag. 7/11 3.2.Con ordinanza del 28.11.2023 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c.; la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 28.4.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
1.1.Deve in via preliminare essere rigettato l'appello incidentale spiegato da IO essendo il recesso ante tempus irrogato in data 7.1.2020 illegittimo.
Dalla lettura del contratto di concessione pubblicitaria, della successiva scrittura integrativa e dei relativi allegati, in particolare dell'allegato E, denominato “BDG
Autodromo 3 anni rivisto”, non può dirsi esistente un limite di budget annuale in capo a condizionante l'efficacia e validità degli accordi sopra citati. Pt_1
Invero l'art.
4.4. del contratto di concessione prevede genericamente che “in caso di gravi inadempienze tra le parti, tale accordo verrà risolto di fatto, previa comunicazione scritta”.
1.2.Inoltre, la ratio della scrittura integrativa del 10.4.2019 - quale quella di fornire sostegno economico da parte di in favore di al fine di favorire CP_1 Pt_1 quest'ultima nella modifica del proprio asset aziendale e di poter sostenere i costi di set up - appare logicamente e sistematicamente incompatibile con un quadro rigido di obiettivi di performance soprattutto nel corso dei primi mesi di avvio dell'attività di
Pt_1
1.3.Pertanto, il budget di €660.000, indicato nell'allegato E per l'anno 2019, sebbene condiviso dalle parti, deve essere letto come una iniziale proiezione statistica dei volumi di vendite di peraltro sempre suscettibile di potenziale condivisa revisione. Pt_1
1.4.Di conseguenza, il mancato raggiungimento di un fatturato di €660.000,00 per l'anno 2019, alla luce del corposo assetto di accordi tra le parti, di per sé, non poteva giustificare il recesso ante tempus ai sensi dell'art.
4.4. del contratto.
1.5. Inoltre, rileva la Corte come non potesse nemmeno ascriversi a un Pt_1 inadempimento di non scarsa rilevanza legittimante la risoluzione ex art. 1453 c.c., avendo l'appellante documentato di aver comunque concluso, tenuto conto del pag. 8/11 sinallagma contrattuale, un numero sufficiente di contratti di vendita di spazi pubblicitari e di incentive aziendale per come sopra indicati.
1.6.Coglie nel segno invece la deduzione di parte appellata nella misura in cui precisa che, essendo le contestate condotte di inadempimento riferite al solo anno 2019, la questione rilevata d'ufficio dal Tribunale ex art. 101, c.2, c.p.c., afferente all'interruzione delle attività sportive e fieristiche a causa della notoria pandemia da
Covid, non rilevava nel caso di specie poiché la legislazione emergenziale e l'interruzione di ogni attività (cosiddetto lock down) decorreva dal successivo anno
2020 ai sensi del DPCM del 9.3.2020, in particolare dal 9.3.2020 fino al 18.5.2020, con apertura al pubblico (fino a 1.000 persone all'aperto) degli eventi sportivi fin dall'inizio di settembre 2020 (cfr. D.P.C.M. 07.08.2020).
2. Infondato è invece il motivo di appello afferente il rigetto della domanda risarcitoria spiegata da Pt_1
2.1.Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (cfr. Cass. 29486/2024; 5613/2018).
2.2. Ad avviso della Corte parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio. ha parametrato il danno alle provvigioni spettanti sulla base di un potenziale Pt_1 fatturato annuale di €900.000,00 che la società attrice avrebbe incassato ove avesse portato a termine la vendita. In proposito ha rilevato che nei primi dieci mesi Pt_1 aveva fatturato importi per €140.000,00 e avviato trattative con due partners molto importanti prevedendo incassi per €450.000,00 ciascuno;
ha quindi ritenuto altamente probabile che i contratti di vendita di spazi pubblicitari ed eventi fieristici avrebbero avuto regolare esecuzione entro il 31.12.2021.
pag. 9/11 2.3. Il ragionamento non è conforme alla sopra citata giurisprudenza perché il fatturato per il periodo pregresso non può costituire indice probabile – anche in termini presuntivi
- di un futuro guadagno nella medesima entità e le mere trattative, peraltro non dimostrate, non sono automaticamente destinate a sfociare nella vendita e neppure a far sorgere un vincolo giuridico tra le parti.
Pertanto, la domanda risarcitoria è stata correttamente rigettata.
2.4. Parzialmente fondato è invece il motivo di appello relativo alla quantificazione delle somme spettanti a . CP_1
2.5. ha stipulato vari contratti di vendita di spazi pubblicitari dai quali ha incassato Pt_1 la somma complessiva di €51.764,00 oltre IVA;
la quota del 60% spettante a CP_1 su tali incassi è, quindi, pari ad € 31.058,40 (51.764,00 x 60% =), oltre IVA. ha stipulato un contratto per “incentive aziendale” (con il cliente Centro Veneto Pt_1
Bassano Banca) dal quale ha incassato la somma di 21.500,00 € oltre IVA (cfr. ns. doc.
n. 9 e doc. n. 27 di controparte); la quota spettante a anche in tal caso è Controparte_1 del 60% e pari quindi a (21.500,00 x 60% =) 12.900,00 € oltre IVA;
per questo affare ha emesso fattura n. 621/2019 per € 15.000,00 oltre IVA (cfr. doc. n. 9 di CP_1 controparte), errata in quanto pari una quota del 70% (il 69,77% per la precisione) dell'importo fatturato ed incassato dall'attrice, per come confermato dal teste , Tes_1 che (interrogato a prova contraria sul capitolo di prova n. 9 di controparte) sul punto ha affermato: “Riconosco il buono d'ordine dei miei agenti che mi viene mostrato (doc.
27), che stato l'unico incentive che abbiamo fatto. La pattuizione … era al 40%” . ha stipulato sei contratti di vendita di spazi pubblicitari relativi ad un particolare Pt_1 evento fieristico dai quali ha incassato la somma complessiva di €7.200,00, oltre IVA
(cfr. doc. n. 9 docc. n. 30-34 ); la quota del 70% specificatamente pattuita Pt_1 CP_1 per tali contratti in favore di (cfr. doc. n. 35) è quindi pari a (7.200,00 x 70%) € CP_1
5.040,00, oltre IVA, di cui alla fattura n. 1547/2019 emessa dalla convenuta (doc. n.
26), che ha pagato (doc. n .27), per come ammesso dall'appellata. Pt_1
ha quindi maturato crediti per complessivi €48.998,40 (31.058,40 + 12.900,00 CP_1
+ 5.040,00), cui vanno detratti €5.040,00, oltre IVA, già pagati con bonifico dall'attrice: residua, pertanto, un credito della convenuta di €43.958,40 (48.998,40 - CP_1
5.040,00) oltre IVA. pag. 10/11 2.6.Per suo conto invece ha maturato un controcredito di €29.000,00 oltre IVA per Pt_1 il contributo a fondo perduto pattuito con la scrittura integrativa del 10.4.2019 di cui ha pagato nella sola minor somma di €4.098,36, oltre IVA per residui CP_1
€24.901,64 oltre IVA, oltre €11.240,00, oltre IVA, per le due operazioni di c.d. “cambio merce” relative ai clienti “Reti Brenta S.R.L.” e “Partesa/Heineken”, per complessivi residui € 36.141,64 oltre IVA.
2.7.Pertanto è creditrice della minor somma di €7.916,76 (43.958,40- CP_1
36.141,64), oltre IVA.
La parziale e reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così così provvede: rigetta l'appello incidentale;
in parziale accoglimento dell'appello principale e riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 108/2023 del 19.1.2023, pubblicata il 20.1.2023, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 della somma di €7.916,76, oltre IVA, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
rigetta per il resto;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 6.5.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1444/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliere dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato agli atti, dall'Avv. FILOSA
ADDOLORATA appellante e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, come da mandato agli atti, dall'Avv. CAVALLARO
GIUSEPPE appellata oggetto: concessione di vendita, appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.
108/2023 del 19.1.2023, pubblicata il 20.1.2023
CONCLUSIONI: per parte appellante: “IN VIA PRELIMINARE Sospendersi ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n. 108/2023 del 20.01.2013 resa inter partes dal Tribunale di
Padova con riferimento al capo della stessa con cui è stata Parte_1 condannata a pagare a la somma di € 31.000,00 oltre IVA. NEL Controparte_1
MERITO, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 108/2023 del 20.01.2013 resa inter partes dal Tribunale di Padova, condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in Controparte_1 virtù dell'accertata illegittimità del suo recesso ante tempus dal contratto di concessione pubblicitaria per cui è causa, al risarcimento di tutti i danni conseguentemente patiti da e, quindi, al pagamento in favore della stessa della somma di Parte_1
Euro 180.000,00, o quella diversa anche maggior o minor somma che dovesse risultare equa e giusta anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Accertarsi e dichiararsi che Parte_1 nulla deve a a qualsivoglia titolo comunque riconducibile al
[...] Controparte_1 contratto di concessione pubblicitaria per cui è causa e, in particolare, per le fatture n.
621/2019, 1044/2019 e 364/2020 emesse dalla seconda nei confronti della prima e/o per qualsivoglia diverso titolo. Con condanna dell'appellata all'integrale rifusione delle spese anche forfettarie e delle competenze professionali di lite per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi, per quanto non già assunte, le istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. dimessa in 1° grado, ribadendo se del caso e sin d'ora i motivi di opposizione all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla convenuta e la richiesta di eventuale ammissione di prova contraria di cui alla terza memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. dimessa in 1° grado”.
Per parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione;
in via principale e nel merito, per le ragioni sopra esposte, rigettare l'appello proposto da in quanto totalmente Parte_1 infondato in fatto ed in diritto;
sempre in via principale e nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto accogliere le conclusioni così come rassegnate nel precedente grado di giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i giudizi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado.
1.1.Con atto denominato “Scrittura privata di concessione pubblicitaria” del 1.3.2019
(d'ora in poi, per brevità, IO) - società legalmente rappresentata Controparte_1 dal signor - affidava a (d'ora in poi, per brevità, Parte_2 Parte_1
pag. 2/11 , la concessione in esclusiva della vendita degli spazi pubblicitari siti all'interno Pt_1 delle strutture gestite dalla preponente (autodromo di Adria) e delle sponsorizzazioni;
le parti avviavano contestualmente una collaborazione commerciale per l'organizzazione di convention, meeting ed incentive aziendali, per la vendita degli spazi fieristici e per la commercializzazione di altri prodotti e servizi (cfr. doc. 1).
La durata del contratto veniva concordata a far data dal 01.03.2019 e fino al 31.12.2021.
1.2. Le parti sottoscrivevano ulteriore scrittura privata integrativa in data 10.4.2019
(doc. n. 2) relativa al contributo che la proponente avrebbe fornito per il CP_1 sostenimento dei costi di avvio dell'attività affidata a in virtù del contratto di Pt_1 concessione pubblicitaria.
1.3. Con tale scrittura si dava atto che, per la realizzazione del nuovo asset aziendale derivante dal contratto di concessione pubblicitaria, l'attrice avrebbe dovuto sostenere costi di start-up; ciò posto era disponibile a sostenere ed anticipare parte di CP_1 detti costi;
avrebbe in particolare dovuto sostenere nei primi sei mesi di Pt_1 avviamento spese stimate in complessivi € 47.732,00, di cui €29.000,00 riconducibili a costi fissi ed € 18.732,00 a titolo di anticipi provvigionali da corrispondere alla rete vendita.
1.4. Le parti inoltre convenivano che: a) avrebbe corrisposto a la CP_1 Pt_1 complessiva somma sopra indicata in tranche mensili dal 30.4.2019 al 30.10.2019 (€
7.500,00 le prime sei ed Euro 2.732,00 l'ultima);b) la somma di € 29.000,00
(corrispondente ai costi fissi stimati) sarebbe rimasta definitivamente a carico di e da questa versata a fondo perduto, mentre la restante somma sarebbe stata CP_1 restituita da in rate mensili a partire dal 31.10.2019 e fino al 31.03.2020. Pt_1
1.5. Con comunicazione inviata a mezzo pec in data 7.1.2020 intimava “la CP_1 risoluzione immediata di fatto relativa a grave inadempimento dovuto al NON raggiungimento dell'obbiettivo di fatturato fissato per l'anno 2019 nell'importo previsto di € 660.00,00” (cfr. doc. n. 12) e dichiarava “NULLO il contratto “Scrittura
Privata” del 10/04/2019 relativo alla realizzazione di un nuovo asset aziendale quale Parte avvio e sviluppo di rete commerciale dedicata alla vendita (con definito nell'all.to
E del contratto 01/03/2019) di spazi pubblicitari e sponsorizzazioni, meeting,
pag. 3/11 convention, incentivi, spazi fieristici presso la struttura Autodromo Kartodromo di
Adria, NON realizzato” (cfr. doc. n. 13).
1.6. pertanto conveniva in giudizio al fine di sentire dichiarare Pt_1 CP_1
l'illegittimità del recesso intimato senza giusta causa spiegando altresì domanda risarcitoria per il danno da mancato guadagno per il periodo da gennaio 2020 al dicembre 2021, quantificato in €180.000,00 (€450.000,00 per anno di fatturato stimato, per complessivi €900.000,00 - detratti i costi per agenti, pari al 20% del fatturato, e dei dipendenti per il 30% della quota di spettanza).
Contestava la debenza della somma di € 35.018,40 oltre I.V.A. indicata nella fattura n.
364 del 30.4.2020 con causale “Conguaglio percentuale di ripartizione del fatturato pubblicitario 2019” poiché priva di qualsivoglia fondamento contrattuale e giuridico, nell'an e nel quantum.
1.7. Esponeva che, malgrado le difficoltà connaturate all'avvio della nuova attività, pesantemente aggravate dal mancato sostegno economico pur formalmente promesso da e dalle condotte delle stessa testé riferite, aveva dato diligente seguito CP_1 Pt_1 all'attività di promozione dei contratti pubblicitari, concludendo nel corso del 2019 contratti per un corrispettivo complessivo di circa 110.000,00 Euro (cfr. doc. n. 9), oltre a circa ulteriori €30.000,00 per cc.dd. “cambi merce” (ordini di pubblicità con corrispettivo previsto mediante fornitura di merce da parte del cliente - cfr. doc. n. 10, paragrafo 9) relativi ai clienti e . Pt_4 Parte_5
1.8. Si costituiva , la quale chiedeva il rigetto delle pretese avversarie, stante la CP_1 legittimità del recesso irrogato in quanto nel 2019 aveva raggiunto un budget di Pt_1 fatturato per €89.064,00 di molto inferiore a quello concordato nell'allegato E
(€660.000,00) del contratto di concessione pubblicitaria e che nell'anno 2019 la concessionaria non le aveva corrisposto neppure le provvigioni dovutale (al netto delle compensazioni), né restituito la somma mutuatale. Evidenziava che aveva Pt_1 riconosciuto di essere debitrice della somma di € 33.190,00.
1.9. Chiedeva in via subordinata la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., evidenziando che l'attrice aveva commesso plurimi e gravi inadempimenti ai danni della convenuta in quanto, oltre a non aver raggiunto l'obiettivo di budget per il 2019, non le aveva corrisposto: a) € euro 17.580,00, relativa alla quota di fatturato prodotto pag. 4/11 dall'attrice, già dedotto la somma compensata di euro 29.000,00 (doc. nn. 2-6); b) il finanziamento di euro 15.610,00; c) la somma di euro 15.000,00, relativa all'evento
“Centro Veneto Bassano Banca”, organizzato nel circuito “Adria International
Raceway” in data 07.06.2019; d) la somma euro 402,87, relativa all'utilizzo di spazi per l'evento organizzato nel circuito in data 18.07.19, per complessivi euro 48.592,87, oltre iva, ridotta ad 32.975,55, oltre iva, di cui in via riconvenzionale chiedeva il pagamento in proprio favore.
1.12. Con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., non esecutiva, del 23.10.2020 il Tribunale ordinava il pagamento delle somme di €15.000,00 e di €491,50, oltre interessi ex D.
Lgs. n. 231/2002 e con successiva ordinanza del 30 marzo 2021 il Giudice di prime cure, oltre a pronunciarsi sulle istanze istruttorie delle parti, disponeva per l'udienza successiva anche la comparizione dei loro legali rappresentanti, al fine di esperire un tentativo di conciliazione, prospettando d'ufficio una questione sulla quale sollevava il contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101, c. 2, c.p.c. “dovendo al riguardo evidenziarsi che la risarcibilità delle somme richieste dall'attrice appare quanto meno dubbia, a prescindere dalla responsabilità della convenuta, posto che negli anni 2020 e
2021 non avrebbero potuto comunque tenersi le manifestazioni fieristiche per le quali effettuare la raccolta pubblicitaria oggetto del contratto stipulato in data 1.3.2019 stante la sopravvenuta emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID- 19 (si segnala la circostanza - rilevante sotto il profilo dell'esistenza di un fattore eccezionale sopravvenuto che ha spezzato il nesso di causalità con l'inadempimento di CP_1 laddove questo fosse ritenuto sussistente – sia per l'esistenza di provvedimenti normativi che hanno limitato e che limitano l'attività fieristica conoscibili dal giudicante in virtù del principio secondo cui iura novit curia sia perché in ogni caso si tratta di limitazioni inerenti il c.d. factum principis che per la loro estensione e per la loro influenza in tutti i settori della vita pubblica e privata dal paese assurgono ormai al rango di fatto notorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.)”.
1.12.Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Padova accertava l'illegittimità del recesso irrogato da in data 7.1.2020, condannava al pagamento in favore CP_2 Pt_1 della convenuta della somma di €31.000,0 oltre IVA, sulla base di un ritenuto riconoscimento del debito, rigettava la domanda risarcitoria di parte attrice per difetto di pag. 5/11 prova del danno patito, rigettava la domanda subordinata di parte convenuta di risoluzione per inadempimento di e compensava integralmente le spese di lite ai Pt_1 sensi dell'art. 92, c.2, c.p.c.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. ha spiegato appello avverso la citata decisione, deducendo, quale primo Pt_1 profilo di censura, la mancata valutazione da parte del Tribunale delle deduzioni di cui alla memoria autorizzata del 7.6.2021 e degli atti difensivi successivi volti a comprovare l'operatività della struttura anche nel periodo della Pandemia da Covid 2019 e quindi la non interruzione del nesso causale per factum principis rilevata d'ufficio dal Tribunale ex art. 101, c.2, c.p.c.
2.1.2.Evidenzia che mai aveva dedotto o eccepito alcunché sulla questione;
CP_1 ribadisce che la collaborazione nell'organizzazione e nella raccolta di sponsorizzazioni per eventi quali le “manifestazioni fieristiche” (attività indicata nell'ordinanza del
30.03.2021 come oggetto del contratto di concessione pubblicitaria ed in ipotesi del tutto inibita dalla normativa emergenziale), riguardava solo secondariamente il contratto di concessione de quo, che si riferiva principalmente alla vendita di spazi pubblicitari all'interno dell'Autodromo.
2.1.3.Precisa che, in virtù dell'adozione dei provvedimenti emergenziali, le attività commerciali in Italia, fatta eccezione solo per quelle essenziali, sono state soggette ad un periodo di “blocco” durato solo fino dall'inizio di marzo 2020 (dal giorno 9, per la precisione - cfr. D.P.C.M. 09.03.2020) a metà maggio 2020 (fino al giorno 18, per la precisione - cfr. D.P.C.M. 17.05.2020 e le coeve Linee guida emanate dall'
[...]
che ha hanno dato il via libera allo Controparte_3 svolgimento anche alle attività degli sport motoristici svolte presso l'Autodromo) e che l'apertura al pubblico (fino a 1.000 persone all'aperto) degli eventi sportivi risalirebbe già all'inizio di settembre 2020 (cfr. D.P.C.M. 07.08.2020).
L'appellante deduce di aver dimostrato per tabulas che da maggio 2020 a giugno 2021 presso l'Autodromo si era svolta una numerosa quantità di eventi (docc. n. 44 - 78), riscontrabile consultando il sito ufficiale dell'autodromo stesso.
2.2. Quanto alla mancata prova del danno sub specie da mancato guadagno, provocato dall'illegittimo recesso ante tempus operato dalla convenuta, rileva che il predetto pag. 6/11 sarebbe quantificabile anche in via equitativa dell'art. 1226 c.c. sulla base degli indicatori forniti da ed in particolare del valore dei contratti “pubblicitari” conclusi Pt_1 nei 10 mesi di durata del rapporto (per €140.000,00) e delle trattative in atto con importanti potenziali partners.
2.2.1. Ribadisce che avrebbe potuto ottenere ingenti ricavi dagli spazi pubblicitari Pt_1 venduti, delle sponsorizzazioni acquisite, dei meeting, convention, incentive aziendali, dalle manifestazioni fieristiche organizzate, ecc…, attività che l'illegittima condotta di avrebbe inibito pro futuro. CP_1
2.3. Il terzo motivo di censura attiene alla errata quantificazione del credito di
€31.000,00 in favore di . CP_1
2.3.1.Precisa che, in base agli accordi sottoscritti: avrebbe dovuto corrispondere a Pt_1
il 60% del corrispettivo incassato, oltre ad una percentuale per la vendita degli CP_1 spazi pubblicitari da determinarsi di volta in volta con riferimento ad “eventi speciali o occasionali” ( doc. n. 1); a sua volta avrebbe dovuto sostenere l'attività di CP_1 Pt_1 nella sua fase di avvio mediante il pagamento della somma di € 29.000,00 (oltre IVA)
“a fondo perduto”, oltre € 18.732,00 a titolo di anticipi provvigionali da corrispondere alla rete vendita, somma quest'ultima in questa sede non chiesta poiché a sua volta da restituire.
3.Si è costituita , la quale ha concluso per il rigetto dell'appello avversario ed in CP_1 via incidentale ha chiesto accertarsi la legittimità del recesso irrogato in data 7.1.2020, stante il grave inadempimento di in relazione ai mancati obiettivi di budget (solo Pt_1 euro 92.000,00 anziché 660.000,00), corresponsione del 60% del fatturato riguardante i contratti di pubblicità e sponsorizzazione, restituzione della somma finanziata di
€18.732,00, pagamento di €15.000,00 per l'evento “Centro Veneto Bassano Banca”, organizzato nel circuito “Adria International Raceway” in data 07.06.2019, oltre €
402,87, relativa all'utilizzo di spazi per l'evento organizzato nel circuito in data
18.07.19.
3.1.Ribadisce che le condotte di inadempimento si riferiscono al 2019 - epoca anteriore all'epidemia Covid - anno particolarmente ricco di eventi, e l'inadempimento sarebbe stato così grave da spingere a recedere dal contratto in data 7 gennaio 2020. CP_1
pag. 7/11 3.2.Con ordinanza del 28.11.2023 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c.; la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 28.4.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
1.1.Deve in via preliminare essere rigettato l'appello incidentale spiegato da IO essendo il recesso ante tempus irrogato in data 7.1.2020 illegittimo.
Dalla lettura del contratto di concessione pubblicitaria, della successiva scrittura integrativa e dei relativi allegati, in particolare dell'allegato E, denominato “BDG
Autodromo 3 anni rivisto”, non può dirsi esistente un limite di budget annuale in capo a condizionante l'efficacia e validità degli accordi sopra citati. Pt_1
Invero l'art.
4.4. del contratto di concessione prevede genericamente che “in caso di gravi inadempienze tra le parti, tale accordo verrà risolto di fatto, previa comunicazione scritta”.
1.2.Inoltre, la ratio della scrittura integrativa del 10.4.2019 - quale quella di fornire sostegno economico da parte di in favore di al fine di favorire CP_1 Pt_1 quest'ultima nella modifica del proprio asset aziendale e di poter sostenere i costi di set up - appare logicamente e sistematicamente incompatibile con un quadro rigido di obiettivi di performance soprattutto nel corso dei primi mesi di avvio dell'attività di
Pt_1
1.3.Pertanto, il budget di €660.000, indicato nell'allegato E per l'anno 2019, sebbene condiviso dalle parti, deve essere letto come una iniziale proiezione statistica dei volumi di vendite di peraltro sempre suscettibile di potenziale condivisa revisione. Pt_1
1.4.Di conseguenza, il mancato raggiungimento di un fatturato di €660.000,00 per l'anno 2019, alla luce del corposo assetto di accordi tra le parti, di per sé, non poteva giustificare il recesso ante tempus ai sensi dell'art.
4.4. del contratto.
1.5. Inoltre, rileva la Corte come non potesse nemmeno ascriversi a un Pt_1 inadempimento di non scarsa rilevanza legittimante la risoluzione ex art. 1453 c.c., avendo l'appellante documentato di aver comunque concluso, tenuto conto del pag. 8/11 sinallagma contrattuale, un numero sufficiente di contratti di vendita di spazi pubblicitari e di incentive aziendale per come sopra indicati.
1.6.Coglie nel segno invece la deduzione di parte appellata nella misura in cui precisa che, essendo le contestate condotte di inadempimento riferite al solo anno 2019, la questione rilevata d'ufficio dal Tribunale ex art. 101, c.2, c.p.c., afferente all'interruzione delle attività sportive e fieristiche a causa della notoria pandemia da
Covid, non rilevava nel caso di specie poiché la legislazione emergenziale e l'interruzione di ogni attività (cosiddetto lock down) decorreva dal successivo anno
2020 ai sensi del DPCM del 9.3.2020, in particolare dal 9.3.2020 fino al 18.5.2020, con apertura al pubblico (fino a 1.000 persone all'aperto) degli eventi sportivi fin dall'inizio di settembre 2020 (cfr. D.P.C.M. 07.08.2020).
2. Infondato è invece il motivo di appello afferente il rigetto della domanda risarcitoria spiegata da Pt_1
2.1.Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (cfr. Cass. 29486/2024; 5613/2018).
2.2. Ad avviso della Corte parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio. ha parametrato il danno alle provvigioni spettanti sulla base di un potenziale Pt_1 fatturato annuale di €900.000,00 che la società attrice avrebbe incassato ove avesse portato a termine la vendita. In proposito ha rilevato che nei primi dieci mesi Pt_1 aveva fatturato importi per €140.000,00 e avviato trattative con due partners molto importanti prevedendo incassi per €450.000,00 ciascuno;
ha quindi ritenuto altamente probabile che i contratti di vendita di spazi pubblicitari ed eventi fieristici avrebbero avuto regolare esecuzione entro il 31.12.2021.
pag. 9/11 2.3. Il ragionamento non è conforme alla sopra citata giurisprudenza perché il fatturato per il periodo pregresso non può costituire indice probabile – anche in termini presuntivi
- di un futuro guadagno nella medesima entità e le mere trattative, peraltro non dimostrate, non sono automaticamente destinate a sfociare nella vendita e neppure a far sorgere un vincolo giuridico tra le parti.
Pertanto, la domanda risarcitoria è stata correttamente rigettata.
2.4. Parzialmente fondato è invece il motivo di appello relativo alla quantificazione delle somme spettanti a . CP_1
2.5. ha stipulato vari contratti di vendita di spazi pubblicitari dai quali ha incassato Pt_1 la somma complessiva di €51.764,00 oltre IVA;
la quota del 60% spettante a CP_1 su tali incassi è, quindi, pari ad € 31.058,40 (51.764,00 x 60% =), oltre IVA. ha stipulato un contratto per “incentive aziendale” (con il cliente Centro Veneto Pt_1
Bassano Banca) dal quale ha incassato la somma di 21.500,00 € oltre IVA (cfr. ns. doc.
n. 9 e doc. n. 27 di controparte); la quota spettante a anche in tal caso è Controparte_1 del 60% e pari quindi a (21.500,00 x 60% =) 12.900,00 € oltre IVA;
per questo affare ha emesso fattura n. 621/2019 per € 15.000,00 oltre IVA (cfr. doc. n. 9 di CP_1 controparte), errata in quanto pari una quota del 70% (il 69,77% per la precisione) dell'importo fatturato ed incassato dall'attrice, per come confermato dal teste , Tes_1 che (interrogato a prova contraria sul capitolo di prova n. 9 di controparte) sul punto ha affermato: “Riconosco il buono d'ordine dei miei agenti che mi viene mostrato (doc.
27), che stato l'unico incentive che abbiamo fatto. La pattuizione … era al 40%” . ha stipulato sei contratti di vendita di spazi pubblicitari relativi ad un particolare Pt_1 evento fieristico dai quali ha incassato la somma complessiva di €7.200,00, oltre IVA
(cfr. doc. n. 9 docc. n. 30-34 ); la quota del 70% specificatamente pattuita Pt_1 CP_1 per tali contratti in favore di (cfr. doc. n. 35) è quindi pari a (7.200,00 x 70%) € CP_1
5.040,00, oltre IVA, di cui alla fattura n. 1547/2019 emessa dalla convenuta (doc. n.
26), che ha pagato (doc. n .27), per come ammesso dall'appellata. Pt_1
ha quindi maturato crediti per complessivi €48.998,40 (31.058,40 + 12.900,00 CP_1
+ 5.040,00), cui vanno detratti €5.040,00, oltre IVA, già pagati con bonifico dall'attrice: residua, pertanto, un credito della convenuta di €43.958,40 (48.998,40 - CP_1
5.040,00) oltre IVA. pag. 10/11 2.6.Per suo conto invece ha maturato un controcredito di €29.000,00 oltre IVA per Pt_1 il contributo a fondo perduto pattuito con la scrittura integrativa del 10.4.2019 di cui ha pagato nella sola minor somma di €4.098,36, oltre IVA per residui CP_1
€24.901,64 oltre IVA, oltre €11.240,00, oltre IVA, per le due operazioni di c.d. “cambio merce” relative ai clienti “Reti Brenta S.R.L.” e “Partesa/Heineken”, per complessivi residui € 36.141,64 oltre IVA.
2.7.Pertanto è creditrice della minor somma di €7.916,76 (43.958,40- CP_1
36.141,64), oltre IVA.
La parziale e reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così così provvede: rigetta l'appello incidentale;
in parziale accoglimento dell'appello principale e riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 108/2023 del 19.1.2023, pubblicata il 20.1.2023, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 della somma di €7.916,76, oltre IVA, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
rigetta per il resto;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 6.5.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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