Articolo 88 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 87Articolo 77
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19 aprile 1942
Art. 88.

L'imprenditore deve comparire personalmente. In caso di legittimo impedimento puo' essere autorizzato dal presidente della magistratura del lavoro a farsi rappresentare da un mandatario speciale. Il mandato puo' essere scritto in calce alla copia del decreto notificata all'imprenditore.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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