Articolo 342 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 341Articolo 343
Versione
1 gennaio 1993
Art. 342.
(Obbligo di limitare la velocita')
1. L'obbligo di limitare la velocita', di cui all'articolo 141, comma 1, del codice inizia dal momento in cui sia possibile al conducente percepire l'esistenza di un pericolo e, comunque, in presenza di un segnale di prescrizione o di pericolo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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