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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 04/06/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 471 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. GIGLIO ROBERTO;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LA GATTA CARMELINA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2025 già titolare di AOI cat. IOART n. Parte_1
34035028 con decorrenza dall'1.02.2020, ha adito questo Giudice del Lavoro al fine di veder condannare l' al pagamento della somma di €. 2.346,23 a titolo di ratei maturati e non riscossi per assegno ordinario CP_1 di invalidità.
Si costituiva l' CP_1
Alla odierna udienza i procuratori delle parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, parte ricorrente insistendo per la vittoria delle spese di lite e parte resistente per la compensazione delle stesse;
quindi, la causa è stata decisa.
-----------
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente da entrambi procuratori delle parti.
Ed invero, il fatto sopravvenuto del pagamento della prestazione da parte di per la complessiva somma CP_1 di euro 2.346,23 – come dichiarato dal difensore di parte ricorrente – avvenuto in corso di causa, fa venire meno un interesse attuale e concreto alla decisione.
1 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali – liquidate come in dispositivo – ritiene questo giudice che le stesse, secondo la soccombenza virtuale e per il principio di causalità, debbano essere poste a carico di che ne sarà tenuto al pagamento in distrazione in favore della controparte. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti dell Parte_1 CP_1 con ricorso depositato in data 10/01/2025, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento, in distrazione, delle spese processuali, che sono liquidate in euro CP_1
890,00 oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 04/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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