Art. 37.
Le bonificazioni di seconda categoria, oltreche' dai corsorzi degli interessati volontari ed obbligatori, possono eseguirsi e mantenersi dalle provincie, dai comuni, nonche' da semplici privati.
Le bonificazioni di seconda categoria, oltreche' dai corsorzi degli interessati volontari ed obbligatori, possono eseguirsi e mantenersi dalle provincie, dai comuni, nonche' da semplici privati.