Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 48.
(Curatore dello scomparso).
Quando una persona non e' piu' comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno piu' notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza, degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, puo' nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e puo' dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.
Se vi e' un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi e' un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non puo' fare.
(Curatore dello scomparso).
Quando una persona non e' piu' comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno piu' notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza, degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, puo' nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e puo' dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.
Se vi e' un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi e' un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non puo' fare.
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- 1. Art. 721 del Codice di procedura civile Commentato Onlinehttps://www.filodiritto.com/ · 125.220474
Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737] su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero [Codice civile 67; Codice di procedura civile 70, n. 3, 125, 740].
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- 1. Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 827Provvedimento: […] 15.11.1929 (data di fondazione del registro di anagrafe del Comune di Acireale”). I ricorrenti, essendo nel possesso dell'immobile di cui sopra, chiedevano di nominare un curatore dello scomparso, al fine di evocarlo in giudizio nella futura azione di usucapione. […] La domanda è infondata e deve essere rigettata, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 48 c.c. dal momento che Controparte_1 , nato nel 1907, non può dirsi “scomparso”, essendo evidente che, per il tempo trascorso, lo stesso deve ritenersi deceduto. 2 La nomina di un curatore ex art. 48 c.c. presuppone infatti la scomparsa di una persona,Leggi di più...
- ricerche anagrafiche·
- incertezza sorte persona·
- usucapione·
- spese irripetibili·
- art. 48 c.c.·
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