Articolo 2753 del Codice civile
Articolo 2752Articolo 2754
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
14 settembre 1975
Art. 2753.

(( Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.)) ((Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti))
Entrata in vigore il 14 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente