Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1775/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 25 marzo 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1775 dell'anno 2022
T R A
(p. iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig.ra ARte_1 P.IVA_1
(c.f. ), quest'ultima anche in proprio, nonché i ARte_2 C.F._1
sigg.ri (c.f. ) e (c.f. ARte_3 C.F._2 ARte_4
), tutti elettivamente domiciliati in Martina Franca, alla Via Oronzo De Mita C.F._3
n. 66 presso e nello studio legale dell'Avv. Antonio Basta (C.F. ) dal quale C.F._4
sono rappresentati e difesi come da documentazione in atti;
Opponenti
C O N T R O
, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, Controparte_1
Codice Fiscale e ARtita IVA n. , in persona del l.r.p.t.. ed elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Lecce alla via O. De Donno n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Leo (C.F.:
) che la rappresenta e difende come da documentazione in atti;
C.F._5
(C.F. ) ARte_5 P.IVA_3
- (P.I. ), in persona del l.r.p.t. e corrente in Roma Viale America n. 351, elettivamente P.IVA_4 domiciliata in Via Federico Cesi, 72 a Roma presso e nello Studio dell'Avv. Paolo Mazzotta (C.F.
), del foro di Roma, che la rappresenta e difende come da documentazione in C.F._6
atti;
1
E N E I C O N F R O N T I D I
BA OL di AR
Terza chiamata contumace
Ove all'udienza del 29 novembre 2024 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 28 gennaio 2025 e del 17 febbraio 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio la ed i sigg.ri , ARte_1 ARte_4 ARte_2
e evocavano innanzi al Tribunale di Taranto la
[...] ARte_3 [...]
e la chiedendo Controparte_2 ARte_5
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde
è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 [preliminarmente: - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 615 1°co. c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento opposte e precisamente: quella notificata alla ARte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore n. 10620200002574008000, quella notificata alla sig.ra n. 10620200002574008001, quella notifica alla sig.ra ARte_4 ARte_2
n. 10620200002574008002, quella notificata al sig. n.
[...] ARte_3
10620200002574008003;
nel merito: - dichiarare nulle ed illegittime e pertanto improduttive di effetti giuridici le cartelle di pagamento opposte e precisamente: : quella notificata alla in persona del suo legale ARte_1
rappresentante pro tempore n. 10620200002574008000, quella notificata alla sig.ra ARte_4
n. 10620200002574008001, quella notifica alla sig.ra n.
[...] ARte_2
10620200002574008002, quella notificata al sig. n. ARte_3
10620200002574008003, per tutti i motivi di cui alla narrativa;
- condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore del sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario.]
Così argomentavano le proprie richieste gli opponenti:
[L'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti.
L'esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 costituisce, peraltro, presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare l'idoneità del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nella intimazione di pagamento, mentre in sede di opposizione l'accertamento dell'idoneità del titolo ha natura preliminare per la decisione dei motivi proposti anche se questi non investano direttamente tale questione.
Occorre inoltre rilevare che con l'opposizione all'esecuzione possono essere contestati:
a) il diritto della parte istante ad agire in executivis (merito vero e proprio);
b) l'esistenza, o la persistenza del titolo esecutivo;
c) l'idoneità soggettiva del medesimo;
d) l'ammissibilità giuridica della realizzazione coattiva del credito.
5 Infatti mentre l'opposizione all'esecuzione investe l'an dell'azione esecutiva, consistendo nella contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forza per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni, l'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, consistendo nella contestazione dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti i dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo o di quelli preliminari all'azione esecutiva.
Orbene alla luce delle premesse sin qui svolte, è agevole ritenere fondata la opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi promossa dalla società in persona del suo ARte_1
l.r.p.t., sig.ra , questa anche in proprio unitamente ai sigg.ri ARte_2 ARte_4
e ed, al riguardo occorre evidenziare che:
[...] ARte_3
Motivi di opposizione all'esecuzione
I Con riguardo alla , Agente della riscossione – prov. Di Controparte_3
Taranto,
Si contesta in primis il diritto della parte istante ad agire in executivis.
Si richiama sul punto la sentenza n. 564/2019 emessa dal Tribunale di Potenza, con la quale si è pronunciata sul tema della legittimità dell'iscrizione a ruolo, disposta dalla
[...]
per la riscossione esattoriale delle somme ARte_5 dovute a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996 (così come nella fattispecie che ci occupa).
Com'è noto, l'accesso a finanziamenti erogati da Istituti di credito privati, può essere agevolato dalla garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) Legge 662/1996. A tal fine sono erogate le somme rivenienti dall'utilizzo del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a)
Legge 662/1996, che dispone: “Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il può destinare: a) una somma Pt_6
fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti ARte_5 concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”.
La difatti, in data 08/09/2014 ha sottoscritto finanziamento chirografario a tasso ARte_1 variale, con la BA OL di AR S.c.p.A., di € 600.000,00= accedendo al Fondo di Garanzia
6 ex Legge 662/1996.
Tale garanzia comporta, dunque, una tutela, di natura privatistica, a favore del negozio di mutuo in riferimento al quale la ARte_7
in qualità di gestore del Fondo, assume, in considerazione della surrogazione legale
[...] conseguente l'escussione della garanzia, la medesima posizione creditoria del creditore originario.
A seguito della costituzione del Fondo, le norme intese a regolare la struttura e le modalità di gestione dello stesso sono disposte dall'art. 15, L. 7 agosto 1997, n. 266 che rinvia ad un Decreto attuativo.
In tal senso dispone l'art. 2, comma 4, del D.M. 20-6-2005, recante la rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, pubblicato nella
Gazz. Uff. 2 luglio 2005, n. 152: “4…Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Risulta necessario, dunque, richiamare la disciplina della riscossione a mezzo ruoli esattoriali riorganizzata, da ultimo, dal D.lgs. 26/2/1999 n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1999, n. 53, S.O. e precisamente l'art. 17.
Dalla valutazione della norma summenzionata emerge con chiarezza l'attribuzione alla disciplina della riscossione a mezzo ruolo esattoriale delle entrate erariali, di qualsiasi natura e genere, ivi ricomprese le entrate attinenti agli enti pubblici.
Tuttavia, l'utilizzo del ruolo esattoriale è soggetto a modalità procedimentali differenziate in relazione alla natura delle some oggetto di recupero.
Segnatamente, il ruolo esattoriale, assume, in via generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12
D.p.r. 602/1973, natura di titolo esecutivo e, pertanto, ricompreso nella cartella di pagamento assume natura di titolo esecutivo e precetto.
Da tanto consegue che, ai sensi dell'art. 49 D.p.r. 602/1973, l'esecuzione esattoriale è fondata esclusivamente sul ruolo.
7 Tuttavia, tale regola generale contempla una deroga in riferimento alle entrate che si fondino su rapporti di natura privatistica ove il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo.
In tal senso depone l'art. 21 del D.Lgs. 46/1999 che dispone: “1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Nelle fattispecie di riscossione di entrate di natura privatistica, dunque, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo ma, al contrario, l'Ente è onerato della precostituzione del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla emanazione del ruolo e della cartella di pagamento che, in tale fattispecie, assumono natura esclusiva di precetto.
Orbene dalla lettura combinata degli artt. 17 e 21 del D.Lgs. 46/1999 si ritrae il seguente corollario: sono suscettibili di riscossione coattiva mediante gli appositi istituti dell'ingiunzione fiscale e dell'iscrizione al ruolo, nell'accezione sopra chiarita, le sole entrate pubblicistiche, ovvero, le entrate tributarie;
le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici per poter essere riscosse mediante gli strumenti in questione esigono un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo.
Come rilevato sopra, dall'art. 21 si desume, infatti, il principio in forza del quale il ruolo assume una duplice connotazione funzionale, di titolo esecutivo e di precetto, per le entrate c.d. di diritto pubblico
(in tal senso l'art. 49 del D.lgs. n. 46/1999 che dispone che per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo) e di solo precetto per le entrate di diritto privato per le quali permane, invece, la necessità di un autonomo e precedente titolo esecutivo.
In quest'ultimo caso la specialità della tecnica utilizzata per la riscossione in base a ruolo è strettamente limitata alla fase espropriativa, ma non riguarda la fase di accertamento del credito, il quale rimane assoggettato alle regole comuni.
Da quanto sopra rilevato, emerge senza possibilità di revoca in dubbio la necessità della sussistenza di un previo titolo esecutivo per l'iscrizione al ruolo delle entrate di natura privatistica.
Non è revocabile in dubbio che le entrate gestite da
[...]
per la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito ARte_5 dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996, assumono natura di prelievo
8 patrimoniale fondato su un rapporto di natura privatistica.
Tale conclusione può essere rinvenuta nell'analisi della natura giuridica del credito in relazione al quale il fondo procede a surrogarsi.
Il contratto stipulato tra la BA erogatrice ed il beneficiario è un negozio di mutuo chirografario, retto dalle ordinarie norme codicistiche.
Le somme mutuate sono disponibilità finanziarie di un istituto bancario di diritto privato e l'obbligo restitutorio del mutuatario è di stretta natura civilistica.
Il soggetto gestore del Fondo, , erogando la garanzia procede a ARte_5 surrogarsi, ai sensi dell'art. 1203 c.c., nella medesima posizione della banca erogatrice acquisendone il medesimo diritto.
Dispone in tal senso l'art. 13 del D.M. 23-9-2005, recante l'approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della L. 23 dicembre 1996, n.
662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del
D.M. 20 giugno 2005.
Risulta non revocabile in dubbio, dunque, che il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo,
, è il medesimo diritto, in forza della surroga legale, della BA ARte_5
erogatrice e, dunque, rappresenta un credito di natura privatistica nato da negozio di mutuo chirografo.
La previsione della natura privatistica del diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo,
, in forza della surroga legale non è derogata da alcuna disposizione ARte_5 intesa ad attribuire natura esecutiva agli atti posti in essere dall'Ente.
Come già rilevato, difatti, l'art. 21 del D.lgs. 46/1999 dispone: “1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Pertanto, ferma la natura privatistica delle somme derivanti da mutuo chirografo, diviene necessario valutare la legge speciale in materia al fine di individuare la sussistenza di eventuali deroghe alla esecutorietà secondo i principi generali.
9 La disciplina relativa alla riscossione delle somme garantite dal Fondo di garanzia è contenuta, come già sopra specificato, dall'art. 2, comma 4, del D.M. 20-6-2005, recante la rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 2005, n. 152.
Dalla valutazione testuale della norma intesa a regolare il recupero delle somme garantite dal Fondo emerge con chiarezza la insussistenza di alcuna norma di deroga al principio di cui all'art. 21-ter L.
241/1990.
Difatti, è richiamata l'intera procedura esattoriale disciplinata dal D.lgs. 46/1999, senza alcuna deroga alla previsione di cui all'art. 21 del menzionato decreto e senza alcuna previsione di esecutività ad atti o provvedimenti del Fondo.
Da tanto consegue che, non sussistendo previsioni speciali ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 46/1999, al fine dell'esecuzione a mezzo ruolo esattoriale, l'Ente ha l'onere di acquisire, previamente rispetto l'iscrizione al ruolo, idoneo titolo esecutivo della propria pretesa.
Il Tribunale di Potenza, sposando la suesposta ricostruzione della materia, ha affermato, rilevata la natura di opposizione all'esecuzione dell'impugnazione della cartella di pagamento ex art. 29 del
D.lgs. 46/1999, l'illegittimità della iscrizione a ruolo per l'assenza, in violazione dell'art. 21 del
D.lgs. 46/1999, di valido titolo esecutivo idoneo a sorreggere la medesima iscrizione a ruolo.
Sul punto concorde anche tutta la giurisprudenza di merito, vedasi a titolo esemplificativo e non esaustivo sentenza n. 777 del 21/02/2019 emessa dal Tribunale di AR, sentenza n. 2260 del
26/07/2018 emessa dal Tribunale di Brescia, sentenza n. 521 del 01/03/2018 emessa dal Tribunale di Milano ed ancora Tribunale di Campobasso, in composizione collegiale, con provvedimento decisorio di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. del 07/10/2020.
II Con riguardo a ARte_5
Pertanto non è stato notificato il titolo esecutivo (recte il contratto di mutuo). Ed infatti, giurisprudenza oramai costante afferma che “un titolo, anche di formazione giudiziale, non può considerarsi esecutivo se non quando consente la determinazione degli importi dovuti o perché già indicati nel proprio testo, o perché comunque determinabili agevolmente in base agli elementi numerici contenuti in quel testo attraverso operazioni aritmetiche elementari, oppure predeterminati per legge, senza fare ricorso ad elementi numerici ulteriori che non risultino dal testo della pronunzia” (Cass. Civ. Sez. Lav. N. 10164 del 28/04/2010). In caso di opposizione in tal senso,
10 occorre verificare l'assolvimento da parte del creditore procedente in executivis dell'onere di provare che il titolo esecutivo che aziona abbia i requisiti di cui alla norma testè indicata. E ciò tanto più quanto si tratta come nel caso di specie (finanziamento chirografario a tasso variabile) di un titolo che si è formato fuori dal processo senza il controllo e la decisione di un giudice. Il precetto (o come nella fattispecie che ci occupa, le cartelle di pagamento) deve infatti rendere comprensibile se e come si concretizza, come prende vita, l'obbligo contenuto nel titolo esecutivo. Se questo non accade il precetto (ovvero le cartelle di pagamento) non sarà solo formalmente viziato ma anche tale da qualificare la reazione del debitore come opposizione all'esecuzione. Va inoltre considerato che se l'originario finanziamento chirografario costituisce titolo certo e liquido al momento della stipula, non è automaticamente tale successivamente, laddove come di regola nel tempo trascorso siano intervenuti pagamenti parziali (come nella fattispecie che ci occupa) ovvero si siano modificati iniziali parametri (come nella fattispecie che ci occupa, in seguito a variazione del tasso da variabile a fisso e successiva rinegoziazione), tali da necessitare un riattualizzazione del credito che non è affatto desumibile sic et simpliciter mediante la semplice lettura del contratto di finanziamento (che in ogni caso non è possibile leggere dal momento che non è stato notificato) e che in presenza di un precetto tautologico non può dirsi compiuta. Postulare, anche in presenza di un precetto tautologico
(come nella fattispecie in esame le cartelle di pagamento), la validità dello stesso significa giustificare contro ogni logica, ragionevolezza e comune buon senso che il debitore debba subire il pignoramento senza che possa rendersi conto del contenuto concreto delle richieste della
[...]
surrogatasi alla BA OL di AR. È sufficiente leggere le cartelle di pagamento ARte_5
opposte per averne incontestabile e sicura prova (…entrate coattive anno 2019….recupero agevolaz.
L. 662/96 invito al pagamento comunicazione surroga mcc per escussione garanzia sulla posiz.
411477).
A tanto occorre precisare che questa difesa ha immediatamente contestato l'invito al pagamento con pec del 02/04/2020, per le ragioni che sarebbero state esplicate nell'atto di accertamento negativo del credito (così come indicato nella detta pec); tuttavia la notifica delle cartelle di pagamento opposte con il presente atto, ha comportato la difesa a tutela dei diritti testè esplicati in questa fase di opposizione (all.to 5).
I principi innanzi espressi sono espressione della motivata e risalente giurisprudenza che specialmente nei casi nei quali l'esecuzione deriva da un titolo esecutivo autodeterminato (nel caso di finanziamento chirografario è la BA OL di AR, nella sostanza, che crea il titolo, lo interpreta e lo esegue, la partecipazione e contributo negoziale della è pressoché ARte_1
11 irrilevante) induce, nel corretto bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, a cautela e prudenza nella valutazione delle eccezioni e ragioni dell'esecutato.
L'omessa notifica del titolo esecutivo rende di per sé le cartelle di pagamento nulle ab origine in quanto:
- l'originale mutuo chirografario dell'08/09/2014 dell'importo di € 600.000,00=, per il quale è stato chiesto ed ottenuto l'intervento del Fondo di Garanzia ex L. 662/96, è stato sottoscritto con causale
“approvvigionamento scorte”; in realtà, così come si proverà in corso di causa, vi è nullità del mutuo di scopo, poiché il medesimo mutuo è servito alla BA OL di AR per estinguere un precedente mutuo (contratto sempre con il medesimo Istituto BArio), oltre che sanare le varie scoperture di conto corrente, dei conti anticipi su fatture e conti s.b.f. (è sufficiente sul punto leggere l'estratto conto alla data di erogazione del mutuo di che trattasi, per rilevare che le somme così come sono state erogate, in pari data sono state versate per appianare le indebite esposizioni debitorie innanzi richiamate all.to 6).
- Ed ancora il medesimo contratto di finanziamento a tasso variabile ha subito variazioni unilaterali di tasso;
a dimostrazione di quanto testè detto si produce il sollecito di pagamento inviato il
12/12/2018 dalla BA OL di AR, ove sono indicate le rate di pagamento (per le quali si dichiarava la decadenza dal beneficio del termine) di € 7.180,00= circa, per metterle a confronto con il piano di ammortamento allegato al mutuo chirografario oggetto del presente giudizio, ove invero sono indicate le rate dell'importo di € 6.799,00= circa (all.ti 7 e 8);
- Ed ancora si evidenzia che così come statuito nella parte VI, paragrafo C) delle disposizioni operative del Fondo 662/96, in conformità con la normativa vigente, la copertura dell'insolvenza è dell'80% dell'operazione, mentre sembrerebbe che la Controparte_4 abbia interamente versato l'intero importo richiesto dalla BA OL di AR
[...]
S.c.p.A. non comprendendone le ragioni (ovvero se così non è, vi è incongruenza delle somme ingiunte);
- Ed ancora il medesimo contratto di finanziamento in data 22/12/2017 è stato rinegoziato (all.to 9);
- Ed ancora in data 05/08/2020 la ha ricevuto comunicazione di “cessione di ARte_1 rapporti giuridici in blocco da BA OL di AR S.p.A. a Amco S.p.A.”, dunque occorrerebbe comprendere quante volte e a quante società la si ritroverà a versare somme per il ARte_1
medesimo contratto di finanziamento oggi opposto, onde ritrovarsi in ipotesi di parcellizzazione del credito (all.to 10).
12 Alla luce di tanto, non v'è chi non veda che le cartelle di pagamento opposte tutte con il presente atto difettano dei requisiti ex lege, per essere intesi quale titolo esecutivo, motivo per il quale se ne eccepisce la nullità.
III Motivi di opposizione all'esecuzione con espresso riguardo ai sigg.ri , ARte_2
e ARte_4 ARte_3
(a) Nei riguardi di , Controparte_3 Controparte_5
Senza che ciò valga quale rinunzia ai motivi espressamente indicati ai punti I e II che precedono con espresso riguardo ai sigg.ri (in proprio), e ARte_2 ARte_4
si eccepisce altresì la nullità delle cartelle agli stessi notificati in qualità di ARte_3
coobbligati per il seguente ulteriore motivo.
Si segnala la dirimente Sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n.28709/2020, pronunciata il 20.10.2020 e depositata il 16.12.2020.
In tale pronunciamento le SS.UU. identificano la portata soggettiva del titolo esecutivo nella riscossione e nell'esecuzione a mezzo ruolo delle imposte, in relazione ai coobbligati in via sussidiaria, e delimitano i margini entro i quali costoro possono esercitare il proprio diritto di difesa, con la specificazione dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio tra l'obbligato in via sussidiaria e l'Amministrazione finanziaria.
In caso di ricorso al procedimento di riscossione di tributi mediante ruolo, l'obbligato in via sussidiaria può far legittimamente valere il beneficium excussionis con l'impugnazione della cartella di pagamento. Solo dopo l'inutile tentativo di escussione del patrimonio sociale, infatti, può essere fatta valere la pretesa esecutiva nei confronti del socio (Cass.n.7000/2003; n.10584/2007).
Ebbene, le SS.UU., nel pronunciamento de quo, dirimono definitivamente il contrasto giurisprudenziale suddetto, riconoscendo, nel caso di iscrizione a ruolo avvenuta in base ad un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non opposto, la possibilità, per il socio illimitatamente responsabile, di impugnare la cartella notificatagli, eccependo la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
Più specificatamente, come rileva la Suprema Corte, il coobbligato può impugnare la cartella di pagamento sollevando una serie di (eventuali) contestazioni, come, ad esempio, l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società (ecco perché, lo si ribadisce, le eccezioni di cui ai punti I e II del presente atto sono anche avanzate dai sigg.ri ARte_2
13 , in proprio, e , oppure l'inesistenza originaria Pt_2 ARte_4 ARte_3
o sopravvenuta della pretesa tributaria (per inesistenza dei fatti costitutivi o per esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi), o ancora, egli potrà contestare il fondamento della propria responsabilità, o anche la propria qualità di coobbligato, sottraendosi all'efficacia esecutiva del titolo “sociale”, e infine, potrà anche contestare l'improcedibilità dell'azione esecutiva nei propri confronti perché l'ente creditore non si è soddisfatto prima sui beni che compongono il patrimonio sociale.
Come scrive la Suprema Corte, infatti “il beneficum excussionis presidia … il patrimonio del socio nei confronti del creditore sociale, perché subordina la garanzia generale da esso offerta a quella correlata al patrimonio della società sicché spetta al socio decidere se valersene o no”.
Le SS.UU., quindi, riconoscono tale facoltà in quanto, se così non fosse, si creerebbe un vuoto di tutela per il coobbligato sussidiario, che, come rilevato nella stessa ordinanza interlocutoria, sarebbe costretto ad aspettare il pignoramento per far valere l'improcedibilità dell'azione esecutiva, oppure sperare nella notifica dell'intimazione di pagamento (art.50 d.p.r. n.602/73) la quale è solo eventuale.
In definitiva, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società
e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale.
Per tutto quanto innanzi esposto evidente è che le cartelle di pagamento tutte opposte con il presente atto sono e andranno dichiarate nulle.
(b) Con riguardo a ARte_5
Senza che ciò valga quale rinunzia ai motivi espressamente indicati ai punti I, II e IIIa che precedono con espresso riguardo ai sigg.ri (in proprio), e ARte_2 ARte_4
si eccepisce altresì la nullità delle cartelle agli stessi notificati in qualità di ARte_3
coobbligati per il seguente ulteriore motivo.
14 Il D.M. 23 settembre 2005, che regola le modalità di corresponsione della garanzia da parte di in relazione alle previsioni di cui alla legge 266/97, ha chiarito infatti, all'art. ARte_5
4.4, che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non possa essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa, bancaria.
Solo sulla parte residua del finanziamento possono essere, di conseguenza, acquisite garanzie reali, bancarie, assicurative, il cui valore cauzionale complessivo non può comunque superare la quota di finanziamento non coperto dalla garanzia del Fondo.
Pertanto ex lege nella fattispecie che ci occupa, in caso di risoluzione del contratto di mutuo, per il quale sono state notificate le cartelle di pagamento oggi opposte, surrogatasi ARte_5
alla BA OL di AR, avrebbe diritto ad escutere l'80% del presunto debito, solo ed unicamente dalla e ciò in quanto il restante 20% la BA OL di AR (e solo ARte_1
Ella) avrebbe potuto escuterlo dai presunti garanti.
Invero cosa è accaduto: è accaduto che pretende di agire anche nei confronti Controparte_6 dei fideiussori in virtù del combinato disposto di cui all'art. 17 dlgs 26.02.1999 n. 46 e dell'art. 8 bis del dlgs 25.03.2015 n. 70, e cioè tramite cartella esattoriale.
Legittima è pertanto, con riguardo a questo ulteriore punto, l'opposizione spiegata dai sigg.ri AR
, e i quali tra l'altro chiedono ARte_2 ARte_4 ARte_3 la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella.
In ordine alla legittimità dell'utilizzo della cartella esattoriale: è importante a questo proposito evidenziare che la presunta Garanzia è stata oltretutto prestata anteriormente (03/09/2014) al D.Lgs
n. 3/2015. È infatti questo decreto che ha sancito la possibilità per di ARte_5
surrogarsi nei confronti del Garante mediante intimazione esattoriale.
Ed ancora occorre poi evidenziare che BA OL di AR ha preteso dalla ARte_1 altre garanzie (prestate da , e ARte_2 ARte_4 ARte_3 sulla quota assicurata dal Fondo (c.d. “doppia garanzia”) e che l'art. 4 par. 4 del DM 23.09.2005, come accennato in precedenza, stabilisce infatti il divieto di acquisire qualsiasi garanzia sulla quota
Contr di finanziamento già garantita dal Fondo gestito dal
Ed ancora i sigg.ri , e con il ARte_2 ARte_4 ARte_3
presente atto, eccepiscono espressamente la nullità totale e/o parziale della fideiussione per violazione delle Legge Antitrust:
15 Nessun pregio può infatti avere il fatto che la fideiussione rilasciata dai medesimi sia specifica, e non omnibus, dovendo essere ormai chiaro a tutti come la BA d'IT prima e la Giurisprudenza, di legittimità e di merito poi, abbiano già avuto modo di chiarire come il principio di diritto tutelato dall'applicazione della disciplina antitrust sia la libera concorrenza che, in entrambi i casi, risulta violata dalla uniforme applicazione da parte degli istituti di credito della clausole 2, 6 ed 8 sanzionate dalla BA d'IT e contenute nel modello ABI di fideiussione bancaria. Nessun dubbio, inoltre, dovrebbe legittimamente avanzarsi in ordine alla possibilità per il fideiussore di eccepire la nullità, totale e/o parziale, della garanzia prestata anche in sede di opposizione alla cartella esattoriale.
Così come i medesimi espressamente eccepisco la violazione della disciplina a tutela del
Consumatore: giova infatti ricordare che in presenza di una Fideiussione va SEMPRE valutata la qualifica di Consumatore del soggetto che l'ha prestata e sollevate tutte le eccezioni inerenti la violazione della Direttiva 13/93/CEE e del Codice del Consumo, con conseguente nullità di tutte le clausole che stabiliscano limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni o inversioni all'onere probatorio.
Per tutto quanto innanzi esposto non v'è chi non veda che le cartelle di pagamento oggi tutte opposte con il presente atto sono e vanno dichiarate nulle.
IV Sulla istanza di sospensione del titolo esecutivo
Sino a prima della riforma del 2006, il debitore non aveva alcuna tutela cautelare, cioè in via d'urgenza, per bloccare il pignoramento, in quanto il sistema non vedeva il momento del pignoramento come a un pregiudizio effettivo, cioè concreto ed attuale, ritenendo che il debitore pignorato potesse far valere ogni sua ragione dinanzi al giudice dell'esecuzione, cioè dinanzi al giudice che gestiva il pignoramento già iniziato ai suoi danni, in quella seda il giudice poteva valutare se sospendere l'esecuzione forzata oramai avviata così esaurendo la tutela prima della vendita ma dopo la fase espropriativa.
Invero con l'articolo 615 1° co. c.p.c., entrato in vigore il 1° marzo del 2006, la soglia della tutela è stata arretrata in una fase antecedente, prima dell'espropriazione e proprio al fine di evitare di assoggettarne il bene.
Tuttavia, il giudice deve verificare che la tutela urgente sia concedibile e deve dunque valutare la ricorrenza dei due presupposti necessari che sono “il fumus boni juris e il periculum in mora”: in altre parole deve risultare che appare vero ciò che dice il debitore a sua difesa e che in tale verosimiglianza sia opportuno concedere subito una tutela perché il diritto sarebbe pregiudicato da
16 un danno imminente e irreparabile nell'attesa del giudizio a cognizione piena, cioè nella fase processuale deputata a valutare in ogni dettaglio le ragioni e i torti di ciascuna parte processuale.
Tuttavia, occorre altresì rilevare che i due requisiti innanzi indicati sono più sfumati e meno rigorosi di come si valutano per la concessione della cautela, atipica, urgente, dettata nell'art. 700 c.p.c..
Ed infatti l'art. 615 1° co. c.p.c. prevede come requisito per concedere la sospensione che ricorrano gravi motivi.
Ma vi è di più. La Giurisprudenza si è attestata nel senso che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva sia ammissibile in tutte le ipotesi in cui il precetto, ovvero, le cartelle di pagamento, è intimato in virtù di un titolo che non sia di formazione giudiziale, proprio come nella fattispecie in esame e, se passassimo ad analizzare i GRAVI motivi dell'opposizione, risulterebbero perfettamente inquadrati, altresì il fumus boni juris ed il periculm in mora, ragion per cui, con il presente atto la società e i sigg.ri , e ARte_1 ARte_2 ARte_4 ARte_3
espressamente formulano istanza di sospensione delle cartelle di pagamento oggi
[...]
opposte.]
Si costituiva con comparsa di risposta l' rassegnando le Controparte_2
seguenti conclusioni:
[Preliminarmente a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità della opposizione proposta per i motivi dedotti in narrativa;
nel merito b) Rigettare la domanda di controparte perché infondata in fatto e diritto;
c) per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia delle cartelle di pagamento impugnate;
d) in subordine, nel caso venissero individuate irregolarità con riferimento alle questioni riguardanti il merito della pretesa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
e riconoscere e dichiarare l'Ente impositore tenuto a manlevare l'Agente della
[...]
riscossione da ogni pretesa attorea ex art. 39 D.Lgs. 112/99, esentandolo da tutte le conseguenze pregiudizievoli che il giudizio dovesse produrre, ivi compresa quella relativa alle spese di lite;
e) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.]
Così argomentava le proprie richieste l' : Controparte_2
[1) Inammissibilità dell'opposizione giacché tardiva per violazione delle disposizioni contenute nell'art. 617 c.p.c. e, comunque, infondatezza della stessa.
Si eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della opposizione proposta dagli attori, giacché palesemente tardiva.
17 Invero, sebbene controparte indichi la presente opposizione come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., in realtà tale non è ad una attenta lettura del contenuto dell'atto de quo.
Difatti, controparte NON contesta l'esistenza del debito, bensì contesta la presunta mancata notifica del presupposto titolo esecutivo, così come emerge dalle contestazioni mosse al ARte_5
.
[...]
Ebbene, è noto che le contestazioni relative alla regolarità formale del titolo e del precetto, così come quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, vanno sollevate ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, quindi, nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, essendo precluso alla parte eccepirle oltre il suddetto termine.
Nel caso di specie, le cartelle impugnate (notificate alla società ed agli obbligati in solido), risultano tutte notificate tra il 05.10.2021 ( ed il 25.11.2021 ( ), mentre ARte_1 ARte_2
l'opposizione de qua è stata notificata solo il 16.03.2022 e, quindi, ben oltre il suddetto termine, con conseguente inammissibilità della opposizione de qua.
Ma andiamo per ordine.
Premesso che ogni controdeduzione in merito spetta evidentemente al , preme ARte_5
in questa sede rilevare come a seguito della costituzione del Fondo, le norme intese a regolare la struttura e le modalità di gestione dello stesso sono disposte dall'art. 15, L. 7 agosto 1997, n. 266 che rinvia ad un Decreto attuativo. Il menzionato decreto attuativo è stato emanato ed ha disciplinato l'applicabilità della procedura di riscossione delle somme garantite dal Fondo di garanzia attraverso il procedimento di riscossione esattoriale.
Difatti, l'art. 2, comma 4, del D.M. 20-6-2005, recante la rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio
2005, n. 152, dispone che: “4…Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Risulta necessario, dunque, richiamate la disciplina della riscossione a mezzo ruoli esattoriali riorganizzata, da ultimo, dal D.Lgs. n. 46 del 26.02.1999, recante il riordino della disciplina della riscossione a mezzo ruolo, a norma dell'art. 1, Legge 28.09.1998, n. 337, che all'art 17 dispone: “1.
18 Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”.
Dalla valutazione della norma summenzionata emerge con chiarezza l'attribuzione alla disciplina della riscossione a mezzo ruolo esattoriale delle entrate erariali, di qualsiasi natura e genere, ivi ricomprese le entrate attinenti agli enti pubblici.
Tuttavia, secondo l'assunto di parte attrice, l'utilizzo del ruolo esattoriale sarebbe soggetto a modalità procedimentali differenziate in relazione alla natura delle some oggetto di recupero.
Nello specifico, sostengono gli attori, le regole generali dettate dal DPR 602/1973, contemplano una deroga in riferimento alle entrate che si fondino su rapporti di natura privatistica ove il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo.
In tal senso depone l'art. 21 del D.lgs. 46/1999: “1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Ebbene, anche a voler condividere l'assunto di controparte, appare evidente che anche nel caso di specie concorrano tutte le condizioni per il recupero del credito attraverso la procedura esattoriale, stante l'esistenza di un autonomo titolo esecutivo in favore del , dato dal contratto di ARte_7
mutuo nel quale il Fondo si è surrogato, tanto è vero che parte attrice (in realtà creando un po' di confusione), chiede in via preliminare di “sospendere l'efficacia esecutiva del titolo” che indica nel corpo dell'atto nel contratto di mutuo, (come si legge anche in intestazione dell'opposizione), salvo poi individuarlo nell'apposita istanza di sospensione e nelle conclusioni, nelle “cartelle di pagamento opposte” (chiede: preliminarmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 615 1°co. c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento opposte) (sic!).
Delle due l'una allora:
- o il titolo è rappresentato dal contratto di mutuo e, pertanto, al limite parrebbe esserci unicamente un presunto difetto di notifica che, tuttavia, andava eccepito entro 20 giorni dalla notifica delle cartelle, restando pertanto preclusa ogni possibilità di contestarlo successivamente allo spirare di detto termine perentorio;
- ovvero il titolo è rappresentato dalle cartelle opposte e, allora, nessuna norma risulterebbe violata,
19 con piena e pacifica regolarità della procedura esattoriale!
L'opposizione, pertanto, oltre ad essere inammissibile giacché tardiva, appare palesemente infondata anche nel merito.
2) difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione per le questioni attinenti al merito della domanda.
dichiara, sempre in via preliminare, di non accettare il Controparte_2
contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
Secondo gli attori, infatti, vi sarebbe un vizio a monte della pretesa, data dalla asserita impossibilità per il di recuperare le somme iscritti a ruolo attraverso la procedura ARte_5
esattoriale, nonché la presunta mancata notifica di atti presupposti.
Orbene, premesso che le eccezioni sollevata da controparte appaiono, prima facie, infondate in quanto il recupero delle somme erogate dal possono essere certamente ARte_5
recuperate attraverso la procedura esattoriale, si rileva che ove effettivamente vi fosse un vizio a monte della pretesa inviata all'Agente della Riscossione, quest'ultimo non potrebbe che essere dichiarato estraneo al presente contenzioso.
L'agente del servizio della riscossione è, infatti, il soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione dei tributi, degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli accessori contenuti nei ruoli, atti che vengono formati dall'Ufficio e che costituiscono per l'agente titolo esecutivo.
L'agente della riscossione non può (e non deve) pertanto svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente Impositore.
Anche la Suprema Corte ha precisato che la legittimazione passiva dell'agente trova giustificazione solo laddove oggetto della causa sia l'impugnazione di atti ad esso direttamente riferibili ed in quanto inficiati da errori che siano allo stesso imputabili.
Infatti, la Corte di Cassazione con le sentenze n. 3242/2007 e n. 11667 del 2001 ha ribadito che “la giurisprudenza anche di legittimità e la dottrina successive hanno affermato che il concessionario del servizio di riscossione è parte del processo tributario (non ogni volta che sia impugnato un atto da lui formato, ma solo) quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori
20 a lui direttamente imputabili” (si veda anche la sentenza della Commissione Provinciale di Torino
n. 34/12/2008 depositata in data 27 giugno 2008).
La legittimazione passiva dell'agente sussiste pertanto: “solo allorquando venga ritenuta fondata una censura contro un atto da esso compiuto nell'esercizio dei propri poteri di esattore e non quando la censura investe un atto dell'Ufficio che aziona la pretesa fiscale” (Commissione Tributaria di
Venezia 27 dicembre 1997, n. 147 conforme a Cassazione Civile 10 settembre 2007, n. 18972, 14 febbraio 2007, n. 3242, 12 luglio 2005, n. 14669 ed infine 6 maggio 2001, n. 6450).
Ciò trova conferma anche nella Circolare Ministeriale n. 98/E dell'aprile del 1996, ove si sostiene che il concessionario del servizio, ora Riscossione (D.L. 203/2005), possa ritenersi parte CP_5
del processo solo quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, commessi nella compilazione o intestazione della cartella di pagamento e degli avvisi di mora o nella notificazione di tali atti.
Con sentenza n. 21315 del 15 ottobre 2010, infine, la Cassazione Civile, Sezione Tributaria è tornata in argomento evidenziando che: “Deve, invero, ritenersi ormai consolidato il principio secondo cui la posizione del concessionario nei confronti del contribuente, esaurendosi nella funzione di mero destinatario del pagamento, non comporta una situazione di litisconsorzio necessario, sé sostanziale, sé processuale, tra l'ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest'ultimo (a parte l'esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell'operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come formato dall'ente (Cass., 26 gennaio
2010, N. 1372; Cass., 16 gennaio 2009 n. 933). Già in precedenza questa Corte, dapprima con la sentenza n. 19150 del 2004 e poi con la nota decisione delle Sez. Unite n. 16412 del 2007, ha stabilito il principio secondo cui nelle liti riguardanti l'impugnazione della cartella esattoriale “la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario”.
In altri termini, essendo l'agente del servizio della riscossione un mero “esecutore”, unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito da parte ricorrente è l'ufficio impositore
(per tutti, si rimanda a , Le parti e la loro rappresentanza ed assistenza in giudizio, Controparte_8
21 , Le parti e la loro rappresentanza ed assistenza in giudizio). CP_9
Le attribuzioni dell'Agente della Riscossione, in effetti, sono normalmente limitate alla riscossione dei tributi o sanzioni con la conseguenza che, qualora la contestazione degli atti da questo formati si fondi su ragioni sostanziali che esulano dalla sua competenza, dovranno essere coinvolti direttamente gli uffici concedenti.
Ne consegue, dunque, come l'Agente della Riscossione risulti estraneo al processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore.
Sarà, pertanto, esclusivo onere di quest'ultimo replicare sulle eccezioni di merito ex adverso sollevate in ricorso.
Alla luce, pertanto, delle suesposte considerazioni, si insiste nella richiesta di declaratoria di illegittimità della domanda avversa, come e se formulata nei confronti dello scrivente Agente della
Riscossione, per difetto di legittimazione passiva di questo, con ogni conseguenziale provvedimento anche e soprattutto in ordine alle spese di lite.
Stante, peraltro, la chiamata in giudizio del menzionato Ente impositore, proprio per le argomentate ragioni esposte al precedente punto, va da sé che nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione sopra formulata e di contemporaneo accoglimento della domanda avversa, lo scrivente Agente della Riscossione debba essere garantito e manlevato dal nominato Ente impositore da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole, ivi compresa quella relative ad una eventuale condanna alle spese di lite.
3) Sulla presunta violazione del principio del beneficium excussionis. Anche tale eccezione appare palesemente infondata e pretestuosa.
Premesso che nel caso di specie non è stata avviata alcuna procedura esecutiva, motivo per il quale i GG.ri , e non hanno alcunché di cui dolersi, basti in questa sede ARte_2 ARte_4 ARte_3
rilevare che il principio invocato da controparte sussiste in materia societaria, nella disciplina contenuta nell'art. 2304 c.c., applicabile alle società in nome collettivo, nonché alle società in accomandita semplice ex art. 2315 c.c. e alle società in accomandi per azioni ai sensi del successivo art. 2461 c.c.
Orbene, senza voler entrare in questioni che esulano dal presente giudizio (si rilevi solo che, a mero titolo esemplificativo, le stesse Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 28709/2020 hanno
22 escluso, sempre all'interno delle responsabilità di cui ai richiamati articoli, che tale beneficio possa applicarsi addirittura a determinati debiti tributari quali ad esempio l'IRAP), si rileva che nel caso di specie non si verte nelle ipotesi sopra richiamate, in quanto l'Ente e di conseguenza l'Agente, agiscono in forza della fidejussione rilasciata dai soci che, come noto, garantisce l'adempimento della medesima obbligazione del debitore nei confronti del quale viene rilasciata.
Ne consegue che il creditore può agire contemporaneamente nei confronti del debitore principale e dei fidejussori, a meno che la fidejussione rilasciata non preveda espressamente e, quindi, contrattualmente, il beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Circostanza che, tuttavia, non risulta sussistere nel caso di specie.]
Si costituiva con comparsa la formulando le ARte_5
seguenti conclusioni:
[in via preliminare 1) ammettere la chiamata in causa della BA OL di AR S.p.A., con sede legale in AR, Corso Cavour, 19, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA
), e per l'effetto disporre il differimento dell'udienza al fine di consentire la citazione P.IVA_5
della predetta BA a comparire nel presente giudizio per i motivi di cui in narrativa, onde accertare e dichiarare, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa richiesta di annullamento della cartella esattoriale per cui è causa per: - l'accertata nullità totale o parziale e/o l'inefficacia della fideiussione rilasciata dai garanti, odierni opponenti, in favore della società
[...]
beneficiaria del finanziamento agevolato erogato dalla BA OL di AR;
ARte_1
il dirittto della banca esponente quale gestore del Fondo di garanzia per le PMI, alla rivalsa nei confronti della BA OL di AR per ottenere la condanna della stessa alla restituzione delle somme pari alla garanzia escussa dalla suddetta banca oggetto della cartella esattoriale annullata, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute, comprese quelle legali, interessi e rivalutazione come per legge.
Sempre in via preliminare - rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata cartella esattoriale, stante l'assenza del fumus boni iuris, in considerazione dell'evidente infondatezza della proposta opposizione.
Nel merito - rigettare l'avversa opposizione e dunque le domande tutte di parte attrice perché inammissibili, infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate e, per l'effetto, confermare la piena validità del credito vantato dal quale Gestore del Fondo di ARte_5
garanzia indicato in narrativa nei confronti delle parti attrici, quale titolo esecutivo legittimante
23 l'iscrizione a ruolo del medesimo per la somma indicata nella impugnate cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio di opposizione, con conseguente conferma dell'efficacia esecutiva delle predette cartelle. Con vittoria in ogni caso di spese e compensi.]
Con ordinanza emessa il 10 ottobre 2022 il Tribunale tra l'altro disponeva:
[b) visti ed applicati gli artt. 106 e 269 cpc autorizza la ARte_5
a chiamare in causa la BA OL di AR e, per l'effetto, fissa per la citazione
[...] del terzo l'udienza del 10 febbraio 2023 che si terrà nell' aula A del Tribunale, orario di comparizione e trattazione da determinarsi e comunicarsi successivamente, assegnando alla
[...]
il termine perentorio del 07 novembre 2022 per la ARte_5 notifica dell'atto di chiamata nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis cpc, e facendo salve e preclusioni e decadenze già maturate;
]
III.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della BA OL di AR.
IV.- Sull'istanza di sospensione proposta ex art. 615 comma 1 cpc con ordinanza emessa il 09 luglio
2022 il Tribunale disponeva:
[I.- Gli opponenti deducono che la cartella esattoriale non sia idonea a conferire efficacia di titolo esecutivo a crediti di natura privatistica che vi siano iscritti a ruolo e, di conseguenza, l'assenza di un titolo esecutivo nella preannunciata espropriazione forzata, con conseguenziale ipotizzata inesistenza del diritto ad agire in executivis.
Le opposte non sembra abbiano replicato in maniera specifica allegando l'esistenza di un titolo esecutivo a fondamento dei crediti iscritti a ruolo nella cartella esattoriale.
La ha chiesto autorizzazione a chiamare in causa ARte_7
la senza tuttavia identificare in modo specifico e puntuale gli elementi Controparte_10 costitutivi dell'azione ( causa petendi soprattutto ) che intenderebbe esercitare contro la chiamanda in causa.
E' necessario che le parti proseguano la discussione su punti qualificanti del thema decidendi.
II.- Quid iuris nel caso l'opposto, pendente il presente giudizio di opposizione a precetto e nelle more della decisione del Tribunale sulla sospensione della efficacia agisca in executivis ?
A seguito del compimento eventuale di un atto della esecuzione forzata ( art. 491 cpc: “Salva l'ipotesi prevista nell'art. 502, l'esecuzione forzata si inizia col pignoramento”) gli opponenti potranno
24 proporre immediatamente ricorso al G.E. ai sensi del già esaminato art. 615 comma 2 cpc: “Quando
è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.”
L'art. 96 comma 2 cpc così dispone:
"Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare,
o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata , su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza".
L' soggiace così interamente alle predette norme di legge e si assume ogni Controparte_2
responsabilità per il caso in cui il presente giudizio di merito si dovesse concludere con l'accoglimento della domanda degli opponenti;
valuti essa se sia opportuno Controparte_2 procedere in executivis o, invece, attendere prudentemente la decisione di merito emananda dall'
Autorità Giudiziaria.
Così utilizzando quale tertium comparationis per analogia legis il giudizio di opposizione a D.I., il creditore opposto che ivi abbia conseguito la provvisoria esecuzione del D.I. opposto ha facoltà, e non l'obbligo, di agire in executivis in forza di un titolo solo provvisoriamente dichiarato esecutivo.
Qualora il creditore opposto intenda avvalersi della provvisoria esecuzione conseguita, in forza del principio di autoresponsabilità della parte l'art. 96 comma 2 cpc fa gravare sul creditore procedente ogni rischio in relazione alle conseguenze del possibile accertamento della estinzione del credito azionato con lo speciale procedimento monitorio di cui agli artt. 633 e ss cpc all'esito del giudizio di merito, e solo al creditore procedente potranno di conseguenza essere ascritte le conseguenze pregiudizievoli qualora la sentenza emananda all'esito del presente giudizio dovesse accertare la inesistenza , in tutto o in parte, del credito vantato perché egli, incoando e coltivando la esecuzione forzata in forza di un titolo solo provvisoriamente esecutivo in forza di un atto interinale, quale l'ordinanza ex art. 648 cpc e ex art. 649 cpc, espressamente dichiarata "non impugnabile" dalla legge e, pertanto, neppure revocabile ex artt. 177e 178 cpc per la sua natura meramente interinale ed anticipatoria rispetto alla decisione e sottoposto a contestazione da parte del debitore, assume il
25 rischio di vedere travolta tutta l'attività esecutiva posta in essere da una pronuncia che di quel titolo accerti ex post la illegittimità e della pretesa creditoria che vi era contenuta;
10
Ne consegue che solo al creditore procedente potranno di conseguenza essere ascritte le paventate conseguenze pregiudizievoli scaturenti dalla temuta esecuzione forzata intraprendenda per effetto della ordinanza concessiva della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, qualora la sentenza emananda all'esito del presente giudizio dovesse accertare la inesistenza del credito per fatti estintivi anche sopravvenuti alla emanazione del DI opposto, perché egli, coltivando la esecuzione forzata in forza di un titolo giudiziale sottoposto a contestazione, si assume il rischio di vedere travolta tutta l'attività esecutiva posta in essere da una pronuncia che accerti ex post di quel titolo la illegittimità
e della pretesa creditoria che vi era contenuta la infondatezza (Cass.Civ.Sez.Unite n.7448/1993). 10 "Per la configurabilità del risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, secondo comma cod. proc. civ., in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado iniziata o compiuta senza normale prudenza,
è sufficiente che il creditore abbia fatto ricorso al procedimento esecutivo benché nella specifica situazione l'accoglimento del gravame con l'annullamento o la riforma della sentenza posta in esecuzione fosse in concreto sufficientemente probabile e prevedibile;
la relativa valutazione spetta al giudice di merito, che deve adeguatamente motivare in ordine alla sussistenza o meno di tale elemento soggettivo." (Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 15551 del 17/10/2003)
"L'esecuzione di un sequestro conservativo, ove venga successivamente accertata l'inesistenza del diritto di credito a tutela del quale esso è stato richiesto ed eseguito, dà luogo, a carico del creditore procedente, a responsabilità ai sensi dell'art. 96 comma secondo cod. proc. civ., per la cui configurabilità è sufficiente che il suddetto creditore abbia agito senza la normale prudenza, mentre, ove all'esito del giudizio di convalida il sequestro venga revocato non per l'inesistenza del diritto di credito ma per difetto di altro presupposto, come, ad esempio, il "periculum in mora", la responsabilità processuale trova la sua regolamentazione nella più generale disciplina dettata dall'art. 96 comma primo cod. proc. civ. e postula, pertanto, che il creditore istante abbia agito con malafede o colpa grave." (Cass.Civ.Sez. 1, Sentenza n. 12177 del 15/09/2000)
"Quando il debitore lamenta di aver subito danno dalla prosecuzione dell'azione esecutiva, deducendo l'inesistenza del diritto fatto valere dal creditore, il giudice del merito deve accertare che il titolo esecutivo sia venuto meno a seguito dell'accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore e che il creditore abbia agito nel corso dell'intero processo esecutivo senza rispettare la regola della normale prudenza, la quale si identifica anche con la colpa lieve." (Cass.Civ.Sez.
3, Sentenza n. 342 del 17/01/1996 )
"L'ESECUZIONE DI UN SEQUESTRO CONSERVATIVO, OVE VENGA ACCERTATA LA INESISTENZA DEL
DIRITTO DI CREDITO A TUTELA DEL QUALE ESSO È STATO RICHIESTO ED ESEGUITO, DÀ LUOGO, A CARICO DEL CREDITORE PROCEDENTE, A RESPONSABILITÀ PROCESSUALE PER DANNI AI SENSI
DELL'ART. 96, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV., PER LA QUALE È SUFFICIENTE CHE EGLI ABBIA AGITO SENZA LA NORMALE PRUDENZA, MENTRE, SE ALL'ESITO DEL GIUDIZIO DI CONVALIDA IL
SEQUESTRO SIA REVOCATO, NON PER LA INESISTENZA DEL DIRITTO DI CREDITO CAUTELATO, MA PER IL DIFETTO DI ALTRO PRESUPPOSTO LEGITTIMANTE LA CONCESSIONE DELLA MISURA
CAUTELARE, COME, IN PARTICOLARE, PER L'ACCERTATA CARENZA DEL PERICULUM IN MORA, LA RESPONSABILITÀ PROCESSUALE DEL RICORRENTE TROVA LA SUA REGOLAMENTAZIONE NELLA PIÙ
GENERALE DISCIPLINA DELLO STESSO ART. 96, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV., E POSTULA, PERTANTO, CHE EGLI ABBIA AGITO CON MALA FEDE O COLPA GRAVE." (Cass.Civ.Sez. 2, Sentenza n. 1219 del 06/03/1989)
26 I medesimi principi di diritto sono a fortiori applicabili nei procedimenti di opposizione a pretese formatesi fuori del controllo giudiziale, come quelle contenute in cartelle esattoriali, e, pertanto, del tutto prive del crisma di imparzialità che solo la giurisdizione ordinaria può garantire ( come nel caso del decreto ingiuntivo che viene emesso da un giudice e non da un funzionario della
Amministrazione Finanziaria).
Invero nel procedimento de quo è la stessa parte processuale, l' , ad aver Controparte_2
confezionato il titolo esecutivo ( rectius: la cartella esattoriale, fatte salve le riserve sulle argomentazioni degli opponenti), e viene così a mancare la terzietà che connota l'in se della funzione giurisdizionale, concentrandosi nella stessa persona giuridica le due qualità di parte processuale e di autorità creatrice del titolo esecutivo o comunque posto a fondamento della preannunciata esecuzione forzata.
P.Q.M.
1) visto ed applicato l' art. 127 c.p.c. (“Il giudice…regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente”) dispone che le parti proseguano la trattazione e, nei limiti dei fatti già introdotti e nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie maturate discutano in contraddittorio:
a) sulla attribuibilità della qualità di titolo esecutivo all'atto giuridico costitutivo del diritto di credito azionato ed incluso nella cartella esattoriale e sulle norme di legge o di atti aventi forza ed efficacia di legge a norma della Costituzione della Repubblica che tale qualità riconoscerebbero al detto titolo;
b) sugli elementi identificativi dell'azione che la ARte_7
intenderebbe esercitare verso la terza chiamanda
[...] Controparte_10
c) sulle disposizioni della Legge e degli altri atti cui la Costituzione della Repubblica ITna attribuisce forza ed efficacia di legge che fonderebbero la pretesa esercitanda dalla
[...]
nei confronti della terza chiamanda ARte_7 CP_10
;
[...]
2) autorizza le parti alla produzione di copia del titolo giuridico costitutivo credito iscritto sul ruolo della cartella esattoriale;
]
All'esito della discussione tenuta dalle parti con note telematiche autorizzate ex art. 127ter cpc il
Tribunale emanava la seguente ordinanza emessa il 10 ottobre 2022:
[Le parti interessate non sembrano aver prodotto la copia della Gazzetta Ufficiale con il testo della
27 Legge Ordinaria Statale approvata dalle Assemblee legislative ex artt. 55 e 70 della Costituzione della Repubblica che avrebbe creato una nuova tipologia di titolo esecutivo. Anche al giudizio de quo si applica così l'articolo 474 cpc che, sotto la rubrica “titolo esecutivo”, così dispone: “1.-
L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. 2.- Sono titoli esecutivi: 2.1.- le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2.2.- le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
2.3.- gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.” Come qualunque persona, anche priva di cultura giuridica, può comprendere dalla semplice lettura della norma, la qualità di titolo esecutivo deve essere attribuita ad un atto dalla Legge “espressamente”, senza poter ricorrere ad interpretazioni analogiche o implicite. Tanto si desume dall'impiego dell'avverbio
“espressamente” utilizzato dalla Legge, in alternativa all'aggettivo “espresso” dotato di identica densità semantica, quando vuole istituire il cd numerus clausus precludendo al giudice ogni interpretazione additiva,11 in conformità con la regola legale interpretativa dettata dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse,
e dalla intenzione del legislatore.”); come in tema di termini perentori stabiliti a pena di decadenza, ove l' art. 152 comma 2 del cpc esige per la natura perentoria del termine l' attribuzione di tale qualità con una espressa definizione normativa (“I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”), onde solo la Legge (“…la legge stessa…”) può creare ipotesi di decadenza con la comminatoria della natura perentoria del termine dalla cui violazione essa derivi (“…..li dichiari espressamente perentori…”). Ne consegue che sono da considerarsi non conformi al diritto obbiettivo le interpretazioni che affermano l'esistenza di titoli esecutivi, o di cause di decadenza per violazione di termini nel processo civile, o di fatti penalmente rilevanti e costituenti reato, senza una espressa disposizione di legge, in quanto l'avverbio “implicitamente” esprime un contenuto semantico contrario a quello contenuto
28 nell'avverbio “espressamente” 12, così come l'aggettivo “implicito” è l'esatto contrario dell'aggettivo “espresso”. Ne deriva così l'assenza processualmente rilevabile di un titolo esecutivo, tale considerato “espressamente” da una norma di legge o di atto avente forza ed efficacia di legge secondo la Costituzione della Repubblica ITna, con conseguenziale applicazione della regola: nulla executio sine titulo. L'atto giuridico in base al quale sembra fondata la pretesa creditoria azionata parrebbe il “contratto di finanziamento chirografario a tasso variabile” stipulato l'08 settembre 20014 tra e la BA OL di AR al quale non può che attribuirsi ARte_1 natura di scrittura privata e, quindi, estranea al nòvero dei titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c.
L'istanza di sospensione proposta ex art. 615 comma 1 cpc deve così essere accolta.
P.q.m.
a) in accoglimento della istanza di , e ARte_1 ARte_2 ARte_3
, visto ed applicato l'art. 615 comma 1 cpc, dispone la sospensione ARte_4 dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e della cartella esattoriale notificata, limitatamente alla causale di credito che trae fondamento sul “contratto di finanziamento chirografario a tasso variabile” stipulato l'08 settembre 20014 tra e la BA OL di AR;
b) visti ed ARte_1
applicati gli artt. 106 e 269 cpc autorizza la a ARte_5 chiamare in causa la BA OL di AR e, per l'effetto, fissa per la citazione del terzo l'udienza del 10 febbraio 2023 che si terrà nell' aula A del Tribunale, orario di comparizione e trattazione da determinarsi e comunicarsi successivamente, assegnando alla ARte_5
il termine perentorio del 07 novembre 2022 per la notifica dell'atto di chiamata nel
[...] rispetto dei termini di cui all'art. 163bis cpc, e facendo salve e preclusioni e decadenze già maturate;
]
V.- Gli opponenti deducono che la cartella esattoriale non sia idonea a conferire efficacia di titolo esecutivo a crediti di natura privatistica che vi siano iscritti a ruolo e, di conseguenza, l'assenza di un titolo esecutivo nella preannunciata espropriazione forzata, con conseguenziale ipotizzata inesistenza del diritto ad agire in executivis.
Le opposte non sembra abbiano replicato in maniera specifica allegando l'esistenza di un titolo esecutivo a fondamento dei crediti iscritti a ruolo nella cartella esattoriale. La cartella esattoriale non costituisce infatti un titolo esecutivo.
Neppure i ruoli in base ai quali viene emessa la cartella esattoriale costituiscono sempre titoli esecutivi e, quindi, non sempre sono idonei a promuovere l'esecuzione forzata.
L'art. 25 del dpr 602/1973, come modificato dall'art. 11 del DLvo 46/1999 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337”), sotto la rubrica “cartella di pagamento” così dispone nel suo comma secondo: “2.-La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.”
Come fatto palese dal dettato normativo, la cartella di pagamento non è titolo esecutivo ma assimilabile alla figura del precetto così descritto nell'articolo 480 comma 1 del cpc: “1.- Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482, con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.”
L'art. 25 comma 2 dpr 602/1973 e l'art. 480 comma 1 cpc sono così due gocce d'acqua e la cartella esattoria e l'atto di precetto tra loro perfettamente giustapponibili.
Qual è il contenuto dell'obbligo il cui pagamento viene intimato con la cartella esattoriale ?
L' “l'obbligo risultante dal ruolo” risponde l'art. 25 del dpr 602/1973.
E che cosa sono i ruoli ?
L'art. 10 del dpr 602/1973, come modificato dal D.Lvo 46/1999, sotto la rubrica “definizioni” così dispone:
“1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) concessionario: il soggetto cui e' affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
b) ruolo: l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.”
Il ruolo è così un mero elenco di debitori per determinate causali.
L'art. 49 del dpr 602/1973, come modificato dal DLvo 46/1999, sotto la rubrica “espropriazione forzata”, così dispone:
30 “1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo ((...)); il concessionario puo' altresi' promuovere azioni cautelari e conservative, nonche' ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.”
L'art. 17 del DLvo 46/1999 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”), sotto la rubrica “entrate riscosse mediante ruolo”, effettua tuttavia importanti precisazioni che determinano il contenuto generico della regola dettata nell'art. 49 del dpr 602/1973, specificando cosa in concreto può essere iscritto nei ruoli:
“1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.
2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali , nonche' quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3- ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la societa' interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639”
L'art. 21 del D.Lvo 46/1999, sotto la rubrica “presupposti dell'iscrizione a ruolo”, così dispone:
“1.- Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresi', quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo
17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.”
Il breve excursus normativo consente così di verificare l'assenza nelle cartelle esattoriali opposte di titoli esecutivi idonei, in quanto i crediti vantati dalle opposte derivano da atti di natura privata posti in essere da società commerciali aventi natura di società per azioni.
31 Il già menzionato art. 17 del DLvo 46/1999 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”), sotto la rubrica “entrate riscosse mediante ruolo”, effettua specificazioni decisive nei suoi commi 3bis e 3ter:
“3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la societa' interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639”
Nel caso in cui gli atti giuridici fonte dei crediti siano stati posti in essere da società per azioni a partecipazione pubblica, il credito potrà essere iscritto sul ruolo solo se previamente riconosciuto da una ingiunzione emessa dall'autorità giudiziaria ai sensi del R.D. 639/1910.
Nel caso il credito origini da rapporti privati occorrerà ex art. 21 DLvo 46/1999 un titolo esecutivo riconducibile nella nozione di cui all'art. 474 cpc già menzionato ed esaminato supra.
VI.- Con ordinanza emessa il 09 luglio 2022 il Tribunale disponeva:
[1) visto ed applicato l' art. 127 c.p.c. (“Il giudice…regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente”) dispone che le parti proseguano la trattazione e, nei limiti dei fatti già introdotti e nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie maturate discutano in contraddittorio:
a) sulla attribuibilità della qualità di titolo esecutivo all'atto giuridico costitutivo del diritto di credito azionato ed incluso nella cartella esattoriale e sulle norme di legge o di atti aventi forza ed efficacia di legge a norma della Costituzione della Repubblica che tale qualità riconoscerebbero al detto titolo;
b) sugli elementi identificativi dell'azione che la ARte_7
intenderebbe esercitare verso la terza chiamanda
[...] Controparte_10
c) sulle disposizioni della Legge e degli altri atti cui la Costituzione della Repubblica ITna attribuisce forza ed efficacia di legge che fonderebbero la pretesa esercitanda dalla
[...]
nei confronti della terza chiamanda ARte_7 CP_10
;
[...]
32 2) autorizza le parti alla produzione di copia del titolo giuridico costitutivo credito iscritto sul ruolo della cartella esattoriale;
]
Né la né l' ARte_5 Controparte_2
sembrano aver depositato copia del titolo giuridico esecutivo e costitutivo del credito
[...]
iscritto nel ruolo delle cartelle esattoriali opposte, come esplicitamente richiesto nel punto 2) del dispositivo della ordinanza colla quale in data 09 luglio 2022 il Tribunale aveva invitato le parti alla discussione ex art. 127 cpc sui punti decisivi della controversia (2) autorizza le parti alla produzione di copia del titolo giuridico costitutivo credito iscritto sul ruolo della cartella esattoriale.)
Non è stata così provata dalle parti interessate l'esistenza di un titolo esecutivo idoneo ad agire in executivis come preannunciato nelle cartelle di pagamento opposte e facenti funzione dell'atto di precetto per la totale giustapponibilità degli artt. 25 comma 2 del dpr
602/1973 e 480 comma 1 cpc.
VII.- Nel processo n. 6456/2022 r.g.Tribunale di Taranto, avente identico oggetto e vertito nei confronti della e della Controparte_2 [...]
, con ordinanza emessa il 25 ottobre 2023 il Tribunale, nella epigrafata e ARte_5
sottoscritta composizione, così giudicava una fattispecie del tutto giustapponibile a quella del presente giudizio:
[Con ordinanza emessa in data 01 luglio 2023 il Tribunale disponeva:
“1) visto ed applicato l' art. 127 c.p.c. (“Il giudice…regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente”) dispone che le parti proseguano la trattazione e, nei limiti dei fatti già introdotti e nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie maturate discutano in contraddittorio:
a) sulla attribuibilità della qualità di titolo esecutivo all'atto giuridico costitutivo del diritto di credito azionato ed incluso nella cartella esattoriale e sulle norme di legge o di atti aventi forza ed efficacia di legge a norma della Costituzione della Repubblica che tale qualità riconoscerebbero al detto titolo;
b) sugli elementi identificativi dell'azione che la ARte_7
intenderebbe esercitare verso la terza chiamata;
[...] Controparte_12
c) sulle disposizioni della Legge e degli altri atti cui la Costituzione della Repubblica ITna
33 attribuisce forza ed efficacia di legge che fonderebbero la pretesa esercitata dalla
[...]
nei confronti della terza chiamata ARte_7 [...]
; Controparte_12
2) autorizza le parti alla produzione di copia del titolo giuridico costitutivo credito iscritto sul ruolo della cartella esattoriale;
3) fissa per il prosieguo della discussione l'udienza del 06 ottobre 2023;”
All'esito della discussione i punti rilevanti individuati nell'ordinanza del 01 luglio 2023 non sono stati evidenziati dalle parti interessate.
Anche al giudizio de quo si applica così l'articolo 474 cpc che, sotto la rubrica “titolo esecutivo”, così dispone: “1.- L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. 2.- Sono titoli esecutivi: 2.1.- le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2.2.- le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
2.3.- gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.”
Come qualunque persona, anche priva di cultura giuridica, può comprendere dalla semplice lettura della norma, la qualità di titolo esecutivo deve essere attribuita ad un atto dalla Legge
“espressamente”, senza poter ricorrere ad interpretazioni analogiche o implicite.
Tanto si desume dall'impiego dell'avverbio “espressamente” utilizzato dalla Legge, in alternativa all'aggettivo “espresso” dotato di identica densità semantica, quando vuole istituire il cd numerus clausus precludendo al giudice ogni interpretazione additiva,13 in conformità con la regola legale interpretativa dettata dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”); come in tema di termini perentori stabiliti a pena di decadenza, ove l' art. 152 comma 2 del cpc esige per la natura perentoria del termine l' attribuzione di tale qualità con una espressa definizione normativa (“I
34 termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”), onde solo la Legge (“…la legge stessa…”) può creare ipotesi di decadenza con la comminatoria della natura perentoria del termine dalla cui violazione essa derivi (“…..li dichiari espressamente perentori…”). Ne consegue che sono da considerarsi non conformi al diritto obbiettivo le interpretazioni che affermano l'esistenza di titoli esecutivi, o di cause di decadenza per violazione di termini nel processo civile, o di fatti penalmente rilevanti e costituenti reato, senza una espressa disposizione di legge, in quanto l'avverbio “implicitamente” esprime un contenuto semantico contrario a quello contenuto nell'avverbio “espressamente” 14, così come l'aggettivo
“implicito” è l'esatto contrario dell'aggettivo “espresso”. Ne deriva così l'assenza processualmente rilevabile di un titolo esecutivo, tale considerato “espressamente” da una norma di legge o di atto avente forza ed efficacia di legge secondo la Costituzione della Repubblica ITna, con conseguenziale applicazione della regola: nulla executio sine titulo. L'atto giuridico avente natura di scrittura privata è quindi estranea al nòvero dei titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c. Il privilegio non è un titolo esecutivo, ma rientra nella materia delle legittime cause di prelazione nel concorso di più creditori verso un medesimo debitore ai sensi dell'art. 2741 del codice civile che, sotto la rubrica “concorso dei creditori e cause di prelazione”, così dispone dal 21 aprile 1942 a tutt'oggi: “1.- I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. 2.- Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.”
Il privilegio diviene rilevante quando più creditori avanzano pretese contro un solo debitore ed occorre stabilire una graduazione tra tali pretese concorrenti. La surrogazione è un mero strumento recuperatorio del credito che, nulla dicendo sulla sua natura di titolo esecutivo o meno, consente a chi, pur non essendo debitore, paghi il creditore, di sostituirsi al creditore soddisfatto nei confronti del debitore, subentrando in tutti i diritti di garanzia da cui il credito era originariamente assistito, dando luogo alla “estinzione relativa del rapporto obbligatorio” che si estingue in capo al creditore originario, soddisfatto dal terzo, e rimane immutato nel debitore che continua a rispondere verso il solvens esattamente come avrebbe dovuto rispondere nei confronti del creditore originario soddisfatto dal terzo. La surrogazione nulla così è in grado di dire sulla esistenza o meno di un titolo esecutivo, in quanto il solvens subentra in toto nella posizione del creditore originario, fosse o meno questi munito di titolo esecutivo contro il debitore. L'istanza di sospensione proposta ex art. 615 comma 1 cpc deve così essere accolta.]
Né il privilegio né la surrogazione costituiscono titolo esecutivo idoneo.
L'art. 2741 cc, sotto la rubrica “concorso dei creditori e cause di prelazione”, così dispone: “1.- I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. 2.- Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.”
Il privilegio costituisce così una deroga alla par condicio creditorum, consentendo al creditore privilegiato di soddisfarsi con priorità rispetto agli altri, ma non un titolo esecutivo.
L'art. 2747 cc, sotto la rubrica “efficacia del privilegio”, così dispone: “1.- Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo quanto è disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916. 2.- Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato, può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di essi.”
L'art. 2748 cc, sotto la rubrica “efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche”, così dispone: “1.- Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio. 2.- I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.”
Come evidenzia la lettura del testo normativo, il privilegio non attribuisce il diritto di agire in executivis.
Ugualmente l'art. 474 cpc non menziona il privilegio tra le tipologie di titoli esecutivi.
Anche la surrogazione ex artt. 1201 e ss cc non costituisce un titolo esecutivo.
[Correttamente la dottrina ha da tempo coniato con successo il sintagma “estinzione relativa del rapporto obbligatorio” per evidenziare gli effetti della surrogazione: il pagamento infatti segna normalmente l'estinzione satisfattiva del credito, mentre in caso di pagamento con surrogazione l'effetto estintivo, totale o parziale in dipendenza del pagamento totale o parziale, si verifica solo nei confronti dell'originario titolare della situazione giuridica attiva del rapporto obbligatorio , mentre per la parte di credito estinta nei di lui confronti sopravvive in capo al solvens che con la
36 surrogazione si avvale dei cd rimedi recuperatori del credito originariamente attribuiti al suo titolare.
Ecco quindi il significato di “estinzione relativa del rapporto obbligatorio:
1)il diritto dell'originario creditore ( l'assicurato ) si estingue in tutto o in parte a seguito del pagamento dell'indennizzo ricevuto dall'assicuratore;
2)l'assicuratore che ha pagato l'assicurato si surroga nei di lui diritti verso il responsabile in funzione recuperatoria di quanto versato a titolo di indennizzo.
Coerentemente l'art. 1205 del codice civile dispone: “Se il pagamento è parziale , il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto loro dovuto.”
Così nel caso in cui l'indennizzo ricevuto dalla ……….. non copra l'intero ammontare del credito vantato verso la ……………. la pretesa creditoria della ricorrente sopravviverà limitatamente alla sola parte non estinta dal pagamento dell'indennizzo.
E' così escluso che l'assicurato, in caso di percezione dell'indennizzo, possa continuare ad agire contro il debitore inadempiente, a meno che abbia ricevuto dall'assicuratore un indennizzo parziale nel quale caso per effetto dell'art. 1205 cc potrà agire contro il debitore per la sola parte di credito per la quale nulla ha percepito, in concorso con l'assicuratore che agisce in surroga per la parte di pagamento effettuata all'assicurato; le due azioni correranno così affiancate come due rotaie della ferrovia, senza possibilità di incrociarsi in quanto aventi differenti oggetti e petita.
L'art. 1205 del codice civile esclude di conseguenza che il debitore inadempiente possa essere esposto al rischio di un doppio pagamento, sia verso l'assicuratore che agisca in surroga dopo aver indennizzato l'assicurato, sia verso quest'ultimo, dovendo al più pagare a ciascuno di essi la sola parte di sua spettanza.
37 Ne consegue che la …………. avendo percepito, come da essa stessa riconosciuto, l'indennizzo per il caso di inadempimento del proprio debitore contrattuale, conservava il proprio credito verso quest'ultimo nella sola parte non soddisfatta e nei suddetti limiti avrebbe potuto agire contro ………..
mentre in caso di erogazione di un indennizzo a totale copertura del credito insoddisfatto nessuna pretesa sarebbe residuata in capo all' Assicurato ………contro i debitori inadempienti.
La disciplina della surrogazione non prevede deroghe a favore dell'autonomia privata, onde le eventuali pattuizioni difformi del contratto di assicurazione devono ritenersi inefficaci verso gli opponenti.
In tal senso milita anche la regola generale in tema di contratto dettata nell'art. 1372 del codice civile che, sotto la rubrica “efficacia del contratto”, così disponeva il 21 aprile 1942 e così dispone tutt'oggi: “1.- Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per causa ammesse dalla legge. 2.- Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.”
Ne consegue che il contratto di assicurazione stipulato tra ……….e la ……….. è inefficace verso la opponente che, viceversa, può vantare tutti i diritti che le attribuisce la disciplina legale del pagamento con surrogazione senza che questi possano esserle sottratti da un contratto intercorso tra soggetti terzi.
Incombeva sulla ricorrente ed opposta l'onere di specificare l'eventuale esistenza di un credito residuo a seguito della percezione dell'indennizzo dalla propria compagnia di assicurazione, e limitare la domanda ai sensi dell'art. 1205 cc.
Questa precisazione non sembra esserci mai stata nella fase di trattazione della causa, quando le parti sono chiamate ad intavolare il thema decidendi in tutta la sua completezza ( iudex iuxta alligata
38 et probata partium iudicare debet)] (Così il G.U. dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il 13 giugno 2022 6426/2019 r.g.Tribunale di Taranto).
La surrogazione fa semplicemente subentrare il solvens nella stessa posizione giuridica del creditore in tutto o in parte soddisfatto: se questi era munito di titolo esecutivo idoneo, anche il solvens potrà beneficarne sostituendosi al creditore soddisfatto.
VIII.- Dell'assenza di idoneo titolo esecutivo all'interno delle cartelle esattoriali opposte è tenuta a rispondere anche la concessionaria per la riscossione . Controparte_2
Così la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
{ Ai sensi dell'articolo 39 del D.Lvo n.112/1999, “il concessionario nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite”.
La notifica della cartella esattoriale costituisce indubbiamente un atto del procedimento esecutivo,
e, come tale, proprio del concessionario, il quale risponde a pieno titolo dei vizi ad essa afferenti, ad iniziare dal più grave di questi, costituito dalla totale omissione dell'atto di partecipazione.
Ne deriva, pertanto, la piena legittimazione passiva della…………spa in ordine alla domanda proposta dal………...
Legittimazione che, per altro verso, sussiste ugualmente anche sotto il profilo sostanziale addotto dal…………, che ha contestato l' “an” della pretesa creditoria a seguito di maturazione del termine di prescrizione cui è assoggettato il tributo……., in difetto di un valido atto interruttivo della
AR prescrizione in parola, che la opposta…………. non ha provato e neppure allegato, come era suo onere.
All'uopo possono richiamarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate per le infrazioni alla circolazione stradale, dove la mancata notificazione della ordinanza ingiunzione, privando il destinatario della cartella esattoriale del rimedio – opposizione - previsto dalla legge, legittima il trasgressore ad opporsi alla cartella esattoriale, “…parallelamente a quanto avviene in materia tributaria nella quale, quando non viene notificato il titolo della pretesa – avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di
39 irrogazione della sanzione pecuniaria – il contribuente può ricorrere contro il successivo atto di esazione non solo per vizi propri, ma anche per contestare il debito di imposta.” (Cassazione Civile
Sezioni Unite sent.n.12107 del 23-11-1995 in c.e.d.).
L'avviso di mora notificato il…………., pertanto, è risultato il primo ed unico atto del procedimento di esazione di cui il …………. ha avuto legale scienza e conoscenza e, come tale, poteva e doveva essere oggetto di impugnativa, anche in ordine a doglianze di natura sostanziale involgenti il merito del credito tributario azionato.
Ogni difforme interpretazione deve essere rigettata, poiché condurrebbe ictu oculi ad una vistosa e grave lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art.24 della Costituzione, e,
pertanto, anche al contribuente, che vedrebbe così maturare a proprio carico la inoppugnabilità dell'atto di imposizione del tributo per effetto di vizi della procedura di esazione e, in particolar modo, degli atti di notificazione.
Nel merito il…………..ha eccepito la prescrizione del tributo preteso con la cartella esattoriale in parola………………- omissis -………………………..
La potestà impositiva del pertanto, è sottoposta innanzitutto ai termini di decadenza CP_13
evidenziati e, successivamente, al termine prescrizionale cui è assoggettato ogni diritto di credito,
incluso quello avente natura tributaria.
AR Anche in tal caso la ( concessionaria, ndr ) non ha fornito alcuna prova del compimento di un valido atto impeditivo delle decadenze con le quali il legislatore ha inteso presidiare il corretto espletamento della procedura di accertamento del tributo.
Ne consegue che a carico dell'Ente impositore . è venuta a determinarsi la vera CP_14
e propria estinzione della potestà impositiva, con la ulteriore e rilevantissima conseguenza di vedere l'atto di iscrizione a ruolo del tributo, ciononostante posto in essere e prodromico alla emissione della cartella esattoriale, viziato da carenza di potere in concreto e, pertanto, radicalmente nullo.
Nullità radicale che connota ogni atto della P.A. – e, quindi, anche delle Amministrazioni Finanziarie
e degli Enti dotati di potestà impositiva – ogniqualvolta si verifichi la violazione di un termine
40 essenziale sanzionato con la decadenza, cui deve attribuirsi natura di fatto estintivo della potestà che connota l'agire iure imperii di ogni figura soggettiva della Pubblica Amministrazione – inclusa,
ovviamente, quella tributaria -.
Dalla nullità radicale della iscrizione a ruolo, consegue, in forza del principio della invalidità
derivata, la nullità di tutti gli atti successivi del procedimento di esazione che vedano nel primo il loro presupposto necessario ed indefettibile, inclusi, ovviamente, quelli posti in essere dalla………….spa.
Invalidità derivata operante non solo in teoria generale del procedimento amministrativo, ma anche nei rapporti processuali assoggettati direttamente o in forza di rinvio dal codice di procedura civile ex art.159 comma 1 del cpc;
tra i quali, ovviamente, anche gli atti delle procedure di esecuzione forzata……………- omissis -……………………………………………………………..
Quanto alla (Concessionaria, ndr), questa non può certo trincerarsi dietro l'invocato articolo 25
comma 2 del dpr.602/73, poiché il concessionario deve sempre verificare i presupposti per la esecuzione esattoriale in base al principio nulla executio sine titulo, con indagine limitata all'aspetto delibatorio esterno, rivolto a verificare la presenza di un titolo esecutivo che non sia manifestamente affetto da cause di invalidità.
Il ricorso proposto dal……………., pertanto, deve essere accolto, con declaratoria di annullamento della cartella esattoriale emessa al n.0083523449, poiché emessa in assenza di un valido titolo esecutivo.} (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa l'11
ottobre 2001 nel procedimento vertito sotto il numero 5643/2000 r.g. Tribunale di Brindisi – Sezione
Distaccata di Fassano).
Non constano precedenti in subiecta materia emessi dal Tribunale di Taranto in epoca anteriore all'11 ottobre 2001.
IX.- L'assenza di idoneo titolo esecutivo era facilmente riscontrabile dalla
[...]
, onde con l'impiego dell'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare di ARte_5
incorrere nel presente giudizio, con conseguenziale infondatezza della domanda proposta nei confronti della BA OL di AR.
41 L'art. 1227 cc infatti dispone: “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”
X.- Gli opponenti non hanno negato la effettiva corresponsione delle provvidenze economiche erogate dalla e, di conseguenza, non hanno negato ARte_5 di essere debitori dell'obbligazione restitutoria, non avendo allegato e provato di aver provveduto al doveroso pagamento.
La non ha tuttavia dispiegato domanda di ARte_5
condanna diretta a conseguire giudizialmente quel titolo esecutivo che la fase di erogazione del finanziamento non aveva saputo creare.
Ne consegue che si formerà il giudicato sulla esistenza di un debito da parte della e ARte_1
sulla assenza di un provvedimento condannatorio idoneo alla esecuzione forzata che ben avrebbe potuto formarsi proprio a seguito di proposizione della domanda riconvenzionale di condanna sempre proponibile dal creditore opposto che è attore in senso sostanziale.
L'assenza del titolo esecutivo assorbe rendendo inammissibile la questione della nullità della fideiussione, non potendo la garanzia mai più essere escussa in difetto di titolo esecutivo.
XI.- Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a caricoo delle parti opposte secondo la regola dell'art. 91 cpc, con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia della BA OL di AR;
b) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficaci le cartelle di pagamento opposte e precisamente: quella notificata alla in persona del suo legale rappresentante pro ARte_1
tempore n. 10620200002574008000, quella notificata alla sig.ra n. ARte_4
10620200002574008001, quella notifica alla sig.ra n. ARte_2
10620200002574008002, quella notificata al sig. n. 10620200002574008003, ARte_3
per assenza di idoneo titolo esecutivo;
c) dichiara assorbiti gli altri motivi di opposizione;
d) rigetta la domanda proposta da nei confronti ARte_5
della BA OL di AR;
42 e) condanna la e la Controparte_2 ARte_5
, in solido tra loro, a rifondere spese e competenze di lite in favore delle opponenti,
[...]
liquidandole in euro 1300,00 per borsuali, euro 9000,00 per compensi professionali, incluse la maggiorazioni per le parti assistite ulteriori rispetto alla prima e per la parte convenuta ulteriore rispetto alla prima, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza, con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta;
f) nulla per le spese tra e BA OL di AR. ARte_5
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 06 marzo 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
43 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998).
3 11 Espressamente: "In modo manifesto, perspicuo, convincente;
chiaramente, esplicitamente;
Distintamente, specificamente, in modo circostanziato, particolareggiato;
In modo evidente, certo , inequivocabile;
in Grande Dizionario della Lingua ITna a cura di AT , UTET, volume V. Tes_1 Espressamente: In modo esplicito, chiaro e preciso in Lessico Universale ITno dell'Enciclopedia ITna fondata da Giovanni Treccani, volume VII. 12 “Implicitamente: avverbio, non espressamente, non dichiaratamente, indirettamente. CONTRARIO: esplicitamente, espressamente, direttamente;
” in Sinonimi e Contrari, . Controparte_11
“Espressamente: avv. in modo chiaro, esplicito;
aggettivo SINONIMO: esplicito, manifesto, palese. CONTRARIO: implicito, tacito.” In “Dizionario della Lingua ITna Garzanti”
“Implicito, agg.: non esplicitamente espresso, ma chiaramente deducibile;
sottinteso: <se partecipi implicito che accetti le condizioni>; SINONIMO: sottinteso, tacito, velato, racchiuso, compreso, contenuto. CONTRARIO: esplicito, dichiarato, espresso , palese, manifesto, chiaro, evidente.” In “Dizionario della Lingua ITna Garzanti”
29 13 Espressamente: "In modo manifesto, perspicuo, convincente;
chiaramente, esplicitamente;
Distintamente, specificamente, in modo circostanziato, particolareggiato;
In modo evidente, certo , inequivocabile;
in Grande Dizionario della Lingua ITna a cura di AT , UTET, volume V. Tes_1 Espressamente: In modo esplicito, chiaro e preciso in Lessico Universale ITno dell'Enciclopedia ITna fondata da Giovanni Treccani, volume VII. 14 “Implicitamente: avverbio, non espressamente, non dichiaratamente, indirettamente. CONTRARIO: esplicitamente, espressamente, direttamente;
” in Sinonimi e Contrari, . Controparte_11
“Espressamente: avv. in modo chiaro, esplicito;
aggettivo SINONIMO: esplicito, manifesto, palese. CONTRARIO: implicito, tacito.” In “Dizionario della Lingua ITna Garzanti”
“Implicito, agg.: non esplicitamente espresso, ma chiaramente deducibile;
sottinteso: <se partecipi implicito che accetti le condizioni>; SINONIMO: sottinteso, tacito, velato, racchiuso, compreso, contenuto. CONTRARIO: esplicito, dichiarato, espresso , palese, manifesto, chiaro, evidente.” In “Dizionario della Lingua ITna Garzanti”
35