Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 722
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Sentenza 28 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Taranto dal giudice Alberto Munno, riguarda un'opposizione all'esecuzione proposta da una società e da alcuni coobbligati contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. Gli opponenti hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento e la dichiarazione di nullità delle stesse, sostenendo l'assenza di un titolo esecutivo idoneo a giustificare l'azione esecutiva. In particolare, hanno contestato la legittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute, argomentando che il credito derivava da un contratto di mutuo chirografario, il quale non costituirebbe titolo esecutivo.

Il giudice ha accolto le richieste degli opponenti, evidenziando che le cartelle di pagamento non potevano essere considerate titoli esecutivi in quanto non supportate da un titolo esecutivo valido, come previsto dall'art. 474 c.p.c. Ha sottolineato che la cartella esattoriale, pur avendo funzione di precetto, non sostituisce un titolo esecutivo e che l'assenza di un titolo idoneo rendeva inefficaci le cartelle opposte. Inoltre, il giudice ha condannato le parti opposte al pagamento delle spese legali, confermando la necessità di un titolo esecutivo per procedere all'esecuzione forzata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 722
    Giurisdizione : Trib. Taranto
    Numero : 722
    Data del deposito : 28 marzo 2025

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