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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 3 giugno 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 692 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
C.F. e P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore IG.ra , nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, con sede in Follonica (GR) – Via Salceta n. 21, elettivamente C.F._1
domiciliata in Roma – Piazza Prati degli Strozzi n. 34, presso e nello studio dell'Avv.
Emanuele Di Cataldo, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Enrica Parazzini, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, in persona Controparte_1
del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in
Grosseto, Via Trento n. 44.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a verbale ispettivo. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Piaccia All'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le motivazioni esposte nel presente atto accertare l'insussistenza della pretesa creditoria a titolo contributivo (ed accessorio) che fonda il verbale unico di accertamento e la diffida ad adempiere indicati in premessa, dichiarando, per l'effetto, che nulla è dovuto dalla a Parte_1
tale titolo. Nella sola denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, in via meramente subordinata, ridurre l'importo a titolo sanzionatorio nella misura del 9%. Il tutto con vittoria di spese e compensi, aggravati di spese generali, accessori fiscali e previdenziali, come per legge”.
Opposto “Voglia l'Ill. mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, CP_1
- Dichiarare inammissibile il ricorso avverso il verbale siccome atto non autonomamente impugnabile;
In subordine, nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato per le ragioni esposte in narrativa, nei limiti sopra indicati, assolvendo l' da ogni domanda ex adverso proposta. (….).
Con vittoria di spese, competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6 agosto 2024, la società ha Parte_1 proposto ricorso per accertamento negativo di un debito di risultante dal verbale CP_1 unico di accertamento e notificazione n. 2023003132/DDL del 15.4.2024 emesso dal servizio Ispettivo (doc. 1) in ragione dell'ipotizzato inquadramento CP_2 aziendale nel CCNL Edilizia Artigianato invece che in quello operato dall'azienda nel
CCNL Edilizia Industria.
2. Si costituiva l' che resisteva nel merito, eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'impugnativa autonoma del verbale di accertamento.
3. Ritenutane la natura documentale, la causa è stata decisa all'odierna udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, mediante sentenza depositata nel sistema telematico ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
***
4. La sola impugnazione del verbale ispettivo è inammissibile.
Cass. SS.UU. n. 16 del 2007 hanno affermato "l'impugnabilità in sede giudiziale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative, unicamente se concernono
l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, poiché soltanto in questo caso sono idonei ad acquisire, per il disposto dell'art. 203 C.d.S., comma 3, il valore e
l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria, nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando invece riguardano il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incidono ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinati a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22".
Nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18320 del 30/08/2007 (Rv.598774
– 01), secondo cui:”Il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada. Ne consegue che al di fuori della suddetta materia l'opposizione proposta non già avverso l'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile, e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio e finanche nel corso del giudizio di legittimità” (cfr. anche Cass. Sez. Lav. sentenza n. 16319 del 12/07/2010 Rv. 614994, nonché Cass. n.
6916/16).
Anche nel caso di specie, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre effetti sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione ovvero emette avviso di addebito, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. da ultimo l'ordinanza n. 32886/2018).
Ne consegue che l'opposizione proposta non già avverso il provvedimento che irroga la sanzione amministrativa o avverso l'avviso di addebito, ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio e finanche nel corso del giudizio di legittimità.
Né sarebbe sufficiente, in mera ipotesi, la rinuncia alla domanda relativa all'annullamento del verbale ispettivo e la limitazione a quella di accertamento negativo. Se è pur vero, infatti, che in linea di principio sono ammissibili le domande di accertamento negativo, la questione va tuttavia calata nello specifico delle domande connesse alle risultanze di un verbale ispettivo perché è rispetto ad esso che va parametrata la sussistenza di un interesse ad agire della parte. Diversamente opinando, l'ormai consolidato arresto della Cassazione finirebbe per essere facilmente aggirabile attraverso l'escamotage della proposizione di una mera domanda di accertamento negativo il cui presupposto di fatto è tuttavia pur sempre il verbale ispettivo. Ebbene se l'interesse ad agire è intrinsecamente e indissolubilmente connesso alla pretesa dell' (e non potrebbe essere diversamente) e se esso, CP_1 seguendo l'insegnamento della Cassazione, si concretizza solo ed esclusivamente allorché la pretesa venga materializzata in un titolo esecutivo (l'avviso d'addebito) e non nella mera possibilità che sia emesso il detto titolo, è di tutta evidenza come l'accertamento negativo non possa che avere ad oggetto solo ed esclusivamente il diritto che costituisce il fondamento di una pretesa concretamente azionabile e non già di una futura e meramente eventuale.
In altre parole, l'azione di accertamento non è altro che lo specchio in negativo di quella volta a contrastare le risultanze ispettive dell' . Accertamento che, si ripete, CP_1 non è immediatamente lesivo di un interesse del privato poiché l'ente, a fronte delle deduzioni di quest'ultimo o di nuovi sopravvenuti elementi di valutazione ben potrebbe emettere un avviso di addebito per importo inferiore o addirittura non emettere alcun provvedimento riconoscendo l'inesattezza delle originarie risultanze. Se così è, specularmente a quanto detto per l'iniziativa giudiziaria avente direttamente ad oggetto (solo o anche) l'annullamento dell'avviso di accertamento, non può che concludersi nel senso della carenza di un interesse di parte alla pronuncia (preventiva) circa l'inesistenza di una pretesa non ancora concretamene affermata da controparte attraverso atti lesivi dell'altrui sfera giuridica patrimoniale.
Né vale a diversamente ritenere la tematica relativa alla regolarizzazione ai fini del rilascio del Durc.
Sul punto già la circolare n. 122/2005 aveva previsto il rilascio del DURC in CP_1 pendenza di contenzioso. Successivamente il Decreto interministeriale 20 gennaio
2015, proprio in tema di semplificazioni per il rilascio del certificato di regolarità contributiva, al comma 2 dell'art. 3, con una previsione immediatamente operativa, ha elencato le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere attestata. In particolare, la regolarità contributiva si considera sussistente in caso di, tra le altre ipotesi, “crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art.
24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46” (si tratta dell'ipotesi di iscrizione a ruolo in presenza di provvedimento esecutivo del giudice).
5. Tenuto conto della pronuncia in mero rito, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P . Q . M .
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Parte_1
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso