Articolo 2748 del Codice civile
Articolo 2545 octiesArticolo 2749
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19 aprile 1942
Art. 2748.

(Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche).

Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non puo' esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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