Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2461.
(( (Responsabilita' degli accomandatari verso i terzi).)) ((La responsabilita' dei soci accomandatari verso i terzi e' regolata dall'articolo 2304.
Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della societa' sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.))
(( (Responsabilita' degli accomandatari verso i terzi).)) ((La responsabilita' dei soci accomandatari verso i terzi e' regolata dall'articolo 2304.
Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della societa' sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.))
Commentari • 12
- 1. Giudice tributario competente sulla violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio socialeAccesso limitatoLuciana Capo · https://www.altalex.com/ · 7 gennaio 2021 · 136.7427
Giurisprudenza • 28
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 10051Provvedimento: […] In materia societaria, nella disciplina dell'art. 2304 c.c. applicabile alle società in nome collettivo (nonché alle società in accomandita semplice ex art. 2315 c.c. e alle società in accomandita per azioni ex art. 2461 c.c.), i creditori sociali «non possono pretendere» il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. Ai fini dell'eccezione sollevata ,il fatto rilevante risiede nella capienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti tributari, con la conseguenza che la responsabilità sussidiaria ha luogo sol ove il creditore non riesca a soddisfarsi (in tutto o in parte) sui beni della società.Leggi di più...
- art. 2304 c.c.·
- impugnazione cartella di pagamento·
- art. 2697 c.c.·
- responsabilità illimitata socio·
- capienza patrimonio sociale·
- violazione diritti del contribuente·
- beneficium excussionis·
- società in nome collettivo·
- onere della prova·
- prescrizione credito