Art. 156. (riscossione della tariffa) 1. La tariffa e' riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa e' riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.
3. ((La riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa puo' essere affidata ai soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante procedimento ad evidenza pubblica)) .