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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 24/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1978 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n.
566/2009, emessa in data 30.04.2009 e depositata in data 26.10.2009, non notificata, resa in materia di “ lesione personale” e vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio
[...]
Lembo come dalla procura conferita in calce alla copia dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania presso lo studio dell'Avv. Antonietta Tortorella alla Via O.
Valiante n. 20;
APPELLANTE
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Vallo Controparte_1 C.F._1 della Lucania in Via G. Murat n.38/5, presso lo studio dell'Avv. Vertullo Giuseppe dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato;
APPELLATO - APPELLANTE incidentale
NONCHÈ CONTRO
residente in [...] e Controparte_2 CP_3 residente in [...];
APPELLATI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
1 Le parti concludevano come da note scritte depositate in occasione della celebrazione dell'udienza del 29/10/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.05.2006, il sig. Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania la compagnia di assicurazioni e i sig.ri e per Parte_1 Controparte_4 CP_3 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare la responsabilità della Sig.ra ….nella CP_3 produzione del sinistro de quo agitur;
b) condannare la convenuta . e i sigg. Controparte_5 CP_4
e , in solido fra loro, al risarcimento in favore dell'attore, della domma di euro 3.696,52,
[...] CP_3 con l'aggiunta degli interessi legali dalla data dell'evento lesivo all'effettivo soddisfo…..” e con vittoria di spese.
Deduceva: 1) di essere il proprietario dell'autocarro Iveco tg. PN/308874 e che in data
29.07.2003, alle ore 13:45 circa il predetto autocarro era stato violentemente tamponato dall'autovettura Hunday Atos tg. BE702SL, di proprietà del Sig. e condotta Controparte_4 nell'occasione dalla Sig.ra 2) che, in seguito al sinistro, l'autocarro Iveco tg. CP_3
PN/308874 riportava danni alle parte posteriore e anteriore per complessivi euro € 5.096, 53 e che dalla dinamica del sinistro emergeva con chiarezza che la responsabilità era da ascriversi in via esclusiva al conducente dell'autovettura Hunday Atos tg. BE702SL, che al momento del sinistro era assicurata per la r.c. presso la e 3) di aver formulato Parte_1 una richiesta risarcitoria e che la in data 17.10.2003 aveva Parte_1 riconosciuto unicamente la somma € 1.600, 00, comprensiva della liquidazione dei compensi professionali di euro 200,00.
La si costituisca, contestava le avverse richieste e chiedeva il Parte_1 rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa era istruita con l'acquisizione del rapporto redatto dai Carabinieri di Vallo della Lucania
e con l'espletamento di un interrogatorio formale e di una prova testimoniale;
all'esito il Giudice di Pace con la sentenza n. 566/2009, accoglieva parzialmente la domanda attorea e per l'effetto dichiarava congrua e satisfattiva la somma di € 1.800,00 erogata ante causam dalla
[...] all'attore a titolo di ristoro dei danni subiti alla parte posteriore dell'autocarro Parte_1
e condannava in solido i convenuti al pagamento, in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p.c., delle spese del giudizio che venivano liquidate in complessive
2 € 1.248,00 di cui € 640,00 per diritti, € 530,00 per onorario, € 78,00 per spese, oltre il rimborso spese generali ex. art. 15 T.P.D.M. 24.11,90, IVA e CNAP nella misura di legge.
Avverso tale sentenza, proponeva appello la per i seguenti Parte_1 motivi: 1) omessa applicazione di norme di diritto, 2) erronea applicazione del principio della soccombenza, 3) contraddittorietà della motivazione.
L'appellante chiedeva “l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma parziale della impugnata sentenza, con la contestuale condanna del sig. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e Controparte_1 alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata”.
L'appellato si costituiva e chiedeva di rigettare l'appello principale proposto dalla
[...]
e in via incidentale di riformare la sentenza n. 566/2009 del Giudice di Pace Parte_1 di Vallo della Lucania col riconoscimento della responsabilità dei sigg. e CP_3 CP_4
e con la condanna di tutti gli originari convenuti al pagamento della somma di euro
[...]
3.882,83 ovvero di quella ritenuta di giustizia in caso di riconoscimento di un suo apporto causale o ancora di euro 1.000,00, in ogni caso con vittoria delle spese da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario.
La causa era assunta in decisione sulle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29/10/2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ragioni di ordine logico e sistematico impongono, innanzitutto, di procedere all'esame dell'appello incidentale;
l'appellato censurava la sentenza di primo grado per una presunta errata e contraddittoria lettura delle risultanze istruttorie, che avevano condotto il primo giudice ad inquadrare il fatto in un'ipotesi di tamponamento a catena di veicoli in movimento e non in un'ipotesi di tamponamento a catena di veicoli fermi.
La Suprema Corte di Cassazione assume, con argomentazioni pienamente condivisili, che nel tamponamento di auto in sosta la responsabilità è additabile unicamente all'ultimo conducente delle auto in colonna che ha provocato il sinistro e che, viceversa, nel tamponamento di auto in movimento, opera la presunzione di pari responsabilità “di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante (Corte di Cassazione, sez. III, n. 15923 del 2024)”.
Gli esiti dell'istruttoria escludono che possa considerarsi esistente nel caso in esame un tamponamento di veicoli in sosta, con la conseguenza che deve trovare applicazione l'art. 2054,
3 comma 2, c.c.; in particolare sia dalla ricostruzione contenuta nel rapporto dei Carabinieri, sia dalla deposizione del conducente dell'autoveicolo di proprietà dell'attore si evince che i veicoli avessero rallentato, ma fossero in ogni caso in movimento e come argomentato dal giudice di prime cure, “nella fattispecie l'attore non ha dato la prova per interrompere il nesso di causalità dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità dell'evento. Nulla è emerso circa la condotta tenuta dall'attore per poter escludere il rapporto di causalità tra il suo comportamento e l'evento dannoso. Dalla luce delle risultanze probatorie acquisite che hanno confermato parzialmente la fondatezza della domanda attorea per l'an debeatur di può pertanto concludere che il conducente del veicolo di proprietà del convenuto è responsabile del sinistro per Controparte_4 cui è causa limitatamente ai danni subiti al lato posteriore del veicolo dell'attore”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante incidentale, le dichiarazioni del testimone sig. sono chiare e danno conto di un tamponamento fra veicoli in Testimone_1 movimento;
il sig. dichiarava: “Preciso che davanti a me vi era un camioncino che Testimone_1 stava svoltando a sinistra ed io ho rallentato per consentire la svolta” e il conducente del veicolo che lo precedeva ascoltato dai Carabinieri riferiva che l'incidente era avvenuto mentre percorreva la via degli Enotri e di apprestava a girare a sinistra, né vi sono elementi che consentono di superare la presunzione di cui al citato art. 2054 c.c. o di affermare che il veicolo di proprietà dell'attore nel momento in cui veniva attinto da veicolo condotto dalla sig.ra avesse già tamponato il Pt_2 camioncino che lo precedeva.
Neanche l'appello principale merita accoglimento.
Il primo giudice rigettava la domanda, ritenendo sufficiente quanto già liquidato dalla
[...]
si legge nella sentenza impugnata: “ Dagli atti emerge che la Parte_1 [...]
… offriva la somma di euro 1800,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dal veicolo Parte_1 attoreo sulla parte posteriore. Questo giudicante….. ritiene tale somma idonea a risarcire i danni subiti dal veicolo attoreo” e sul punto nessuna delle parti ha proposto appello con conseguente formazione del giudicato.
Ne consegue che avendo corrisposto la società appellante per come risulta dagli atti unicamente la somma di euro 1600,00, deve ritenersi che vi sia stata un parziale accoglimento della domanda dell'attore, che chiedeva la condanna al pagamento del maggior danno sofferto, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie del principio di diritto invocato nell'atto di appello.
Le spese del presente grado di giudizio in considerazione della parziale reciproca soccombenza vengono integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M
4 Il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott. ssa Elvira Bellantoni definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti del sig. , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 566/2009, emessa in data 30.04.2009 e depositata in data 26.10.2009, nonché sull'appello incidentale così provvede: -
1) rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza del
Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 566/2009;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 24/1/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1978 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n.
566/2009, emessa in data 30.04.2009 e depositata in data 26.10.2009, non notificata, resa in materia di “ lesione personale” e vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio
[...]
Lembo come dalla procura conferita in calce alla copia dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania presso lo studio dell'Avv. Antonietta Tortorella alla Via O.
Valiante n. 20;
APPELLANTE
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Vallo Controparte_1 C.F._1 della Lucania in Via G. Murat n.38/5, presso lo studio dell'Avv. Vertullo Giuseppe dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato;
APPELLATO - APPELLANTE incidentale
NONCHÈ CONTRO
residente in [...] e Controparte_2 CP_3 residente in [...];
APPELLATI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
1 Le parti concludevano come da note scritte depositate in occasione della celebrazione dell'udienza del 29/10/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.05.2006, il sig. Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania la compagnia di assicurazioni e i sig.ri e per Parte_1 Controparte_4 CP_3 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare la responsabilità della Sig.ra ….nella CP_3 produzione del sinistro de quo agitur;
b) condannare la convenuta . e i sigg. Controparte_5 CP_4
e , in solido fra loro, al risarcimento in favore dell'attore, della domma di euro 3.696,52,
[...] CP_3 con l'aggiunta degli interessi legali dalla data dell'evento lesivo all'effettivo soddisfo…..” e con vittoria di spese.
Deduceva: 1) di essere il proprietario dell'autocarro Iveco tg. PN/308874 e che in data
29.07.2003, alle ore 13:45 circa il predetto autocarro era stato violentemente tamponato dall'autovettura Hunday Atos tg. BE702SL, di proprietà del Sig. e condotta Controparte_4 nell'occasione dalla Sig.ra 2) che, in seguito al sinistro, l'autocarro Iveco tg. CP_3
PN/308874 riportava danni alle parte posteriore e anteriore per complessivi euro € 5.096, 53 e che dalla dinamica del sinistro emergeva con chiarezza che la responsabilità era da ascriversi in via esclusiva al conducente dell'autovettura Hunday Atos tg. BE702SL, che al momento del sinistro era assicurata per la r.c. presso la e 3) di aver formulato Parte_1 una richiesta risarcitoria e che la in data 17.10.2003 aveva Parte_1 riconosciuto unicamente la somma € 1.600, 00, comprensiva della liquidazione dei compensi professionali di euro 200,00.
La si costituisca, contestava le avverse richieste e chiedeva il Parte_1 rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa era istruita con l'acquisizione del rapporto redatto dai Carabinieri di Vallo della Lucania
e con l'espletamento di un interrogatorio formale e di una prova testimoniale;
all'esito il Giudice di Pace con la sentenza n. 566/2009, accoglieva parzialmente la domanda attorea e per l'effetto dichiarava congrua e satisfattiva la somma di € 1.800,00 erogata ante causam dalla
[...] all'attore a titolo di ristoro dei danni subiti alla parte posteriore dell'autocarro Parte_1
e condannava in solido i convenuti al pagamento, in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p.c., delle spese del giudizio che venivano liquidate in complessive
2 € 1.248,00 di cui € 640,00 per diritti, € 530,00 per onorario, € 78,00 per spese, oltre il rimborso spese generali ex. art. 15 T.P.D.M. 24.11,90, IVA e CNAP nella misura di legge.
Avverso tale sentenza, proponeva appello la per i seguenti Parte_1 motivi: 1) omessa applicazione di norme di diritto, 2) erronea applicazione del principio della soccombenza, 3) contraddittorietà della motivazione.
L'appellante chiedeva “l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma parziale della impugnata sentenza, con la contestuale condanna del sig. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e Controparte_1 alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata”.
L'appellato si costituiva e chiedeva di rigettare l'appello principale proposto dalla
[...]
e in via incidentale di riformare la sentenza n. 566/2009 del Giudice di Pace Parte_1 di Vallo della Lucania col riconoscimento della responsabilità dei sigg. e CP_3 CP_4
e con la condanna di tutti gli originari convenuti al pagamento della somma di euro
[...]
3.882,83 ovvero di quella ritenuta di giustizia in caso di riconoscimento di un suo apporto causale o ancora di euro 1.000,00, in ogni caso con vittoria delle spese da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario.
La causa era assunta in decisione sulle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29/10/2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ragioni di ordine logico e sistematico impongono, innanzitutto, di procedere all'esame dell'appello incidentale;
l'appellato censurava la sentenza di primo grado per una presunta errata e contraddittoria lettura delle risultanze istruttorie, che avevano condotto il primo giudice ad inquadrare il fatto in un'ipotesi di tamponamento a catena di veicoli in movimento e non in un'ipotesi di tamponamento a catena di veicoli fermi.
La Suprema Corte di Cassazione assume, con argomentazioni pienamente condivisili, che nel tamponamento di auto in sosta la responsabilità è additabile unicamente all'ultimo conducente delle auto in colonna che ha provocato il sinistro e che, viceversa, nel tamponamento di auto in movimento, opera la presunzione di pari responsabilità “di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante (Corte di Cassazione, sez. III, n. 15923 del 2024)”.
Gli esiti dell'istruttoria escludono che possa considerarsi esistente nel caso in esame un tamponamento di veicoli in sosta, con la conseguenza che deve trovare applicazione l'art. 2054,
3 comma 2, c.c.; in particolare sia dalla ricostruzione contenuta nel rapporto dei Carabinieri, sia dalla deposizione del conducente dell'autoveicolo di proprietà dell'attore si evince che i veicoli avessero rallentato, ma fossero in ogni caso in movimento e come argomentato dal giudice di prime cure, “nella fattispecie l'attore non ha dato la prova per interrompere il nesso di causalità dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità dell'evento. Nulla è emerso circa la condotta tenuta dall'attore per poter escludere il rapporto di causalità tra il suo comportamento e l'evento dannoso. Dalla luce delle risultanze probatorie acquisite che hanno confermato parzialmente la fondatezza della domanda attorea per l'an debeatur di può pertanto concludere che il conducente del veicolo di proprietà del convenuto è responsabile del sinistro per Controparte_4 cui è causa limitatamente ai danni subiti al lato posteriore del veicolo dell'attore”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante incidentale, le dichiarazioni del testimone sig. sono chiare e danno conto di un tamponamento fra veicoli in Testimone_1 movimento;
il sig. dichiarava: “Preciso che davanti a me vi era un camioncino che Testimone_1 stava svoltando a sinistra ed io ho rallentato per consentire la svolta” e il conducente del veicolo che lo precedeva ascoltato dai Carabinieri riferiva che l'incidente era avvenuto mentre percorreva la via degli Enotri e di apprestava a girare a sinistra, né vi sono elementi che consentono di superare la presunzione di cui al citato art. 2054 c.c. o di affermare che il veicolo di proprietà dell'attore nel momento in cui veniva attinto da veicolo condotto dalla sig.ra avesse già tamponato il Pt_2 camioncino che lo precedeva.
Neanche l'appello principale merita accoglimento.
Il primo giudice rigettava la domanda, ritenendo sufficiente quanto già liquidato dalla
[...]
si legge nella sentenza impugnata: “ Dagli atti emerge che la Parte_1 [...]
… offriva la somma di euro 1800,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dal veicolo Parte_1 attoreo sulla parte posteriore. Questo giudicante….. ritiene tale somma idonea a risarcire i danni subiti dal veicolo attoreo” e sul punto nessuna delle parti ha proposto appello con conseguente formazione del giudicato.
Ne consegue che avendo corrisposto la società appellante per come risulta dagli atti unicamente la somma di euro 1600,00, deve ritenersi che vi sia stata un parziale accoglimento della domanda dell'attore, che chiedeva la condanna al pagamento del maggior danno sofferto, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie del principio di diritto invocato nell'atto di appello.
Le spese del presente grado di giudizio in considerazione della parziale reciproca soccombenza vengono integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M
4 Il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott. ssa Elvira Bellantoni definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti del sig. , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 566/2009, emessa in data 30.04.2009 e depositata in data 26.10.2009, nonché sull'appello incidentale così provvede: -
1) rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza del
Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 566/2009;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 24/1/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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