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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZ. CIVILE
in persona del giudice dr. Marco Pugliese
nel procedimento unitario iscritto al numero 9 del Ruolo p.u. dell'anno
2025 su ricorso di c.f. Parte_1 C.F._1
residente in [...]N. 30, ha emesso la seguente
SENTENZA
di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del/i sovraindebitato/i ricorrente/i ai sensi dell'art. 70 C.C.I.I.
sulla base dei seguenti
MOTIVI
La proposta di ristrutturazione dei debiti del soggetto sovraindebitato risulta ammissibile ai sensi degli artt. 67 e seguenti C.C.I.I.
1 Il tribunale in composizione collegiale, in sede di reclamo, ha rimesso in termini la banca creditrice opponente rispetto alla Controparte_1
proposta del ricorrente sovraindebitata da ultimo formulata, accogliendo le sue doglianze di non esserne mai stata notiziato (così da permettergli di manifestare la propria adesione al piano aggiornato).
In questa sede, la proposta migliorativa è stata ulteriormente rimodulata ed espletati i prescritti adempimenti procedurali di apertura della procedura funzionali al contraddittorio con il ceto creditorio di cui all'art. 70
C.C.I.I.
Con la relazione depositata in atti il gestore della crisi ha attestato la presenza di osservazioni e/o contestazioni all'esito delle comunicazioni ritualmente effettuate, da parte di relativamente alla Controparte_1
durata del piano ed al mancato riconoscimento degli interessi di mora successivi alla precisazione del credito e di quelli per la durata della dilazione.
Le conclusioni a cui giunge il creditore non appaiono fondate.
2 Come affermato anche dalla Corte di cassazione, nella recente ordinanza,
n. 9549/2025 dell'11/4/2025, nel riferirsi al co 4 dell'art. 8 della L.3 del
2012 - del tutto sovrapponibile alla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 67 CCI - “il legislatore ha previsto una misura che realizza una modalità di
ristrutturazione del debito, assoggettandola ad un termine che va
inquadrato nel novero dei termini iniziali e non finali e il cui dies a quo è il
provvedimento del giudice di omologazione”.
Questo risulta coerente anche rispetto alla ratio sottesa all'istituto, che è
volta a realizzare un bilanciamento dell'interesse del creditore ad essere soddisfatto, in conformità alla propria garanzia patrimoniale, con quella del debitore a realizzare un piano di pagamenti dei debiti che sia sostenibile e che gli consenta di superare la situazione di sovraindebitamento in cui versa.
Inoltre, è necessario evidenziare che per il piano di ristrutturazione dei debiti, diversamente per quanto previsto per il concordato preventivo e quello minore, il legislatore ha scelto coscientemente di non richiedere il gradimento dei creditori ai fini dell'omologazione del piano. Tale
gradimento non è stato previsto nemmeno con l'introduzione del CCI;
pertanto, non risulta operare lo strumento interpretativo dell'analogia, che sottende un vulnus normativo che in tal caso non appare sussistere.
3 Nella suddetta pronuncia la Cassazione ha infatti affermato che non può
sostenersi che ogni qualvolta il piano del consumatore preveda una moratoria superiore al termine previsto “debba transitare per l'introduzione
nella procedura del piano del consumatore di una fase di deliberazione dei
creditori sul gradimento del piano, analoga a quella esistente nella
disciplina del concordato preventivo”.
Del resto, a ciascun creditore è fatta salva la facoltà di contestare la convenienza ed in tal caso al giudice di omologare il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dalla esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.
Ciò posto, occorre inoltre specificare che la proposta da ultimo riformulata dalla ricorrente, come riscontrato dallo stesso gestore della crisi, prevede una offerta a favore di pari a quanto dalla stessa Controparte_1
precisato in atti della procedura.
Pertanto, non emergono cause ostative all'accoglimento del ricorso per come formulato e modificato e integrato, rilevato che a) la proposta non prevede alcuna falcidia del credito ipotecario e consente il suo soddisfacimento nella misura del 100% della pretesa, anche con riferimento alle posizioni di natura
“chirografaria”;
4 b) la vendita dell'immobile ipotecato - che risulta unico bene di significativo rilievo nel patrimonio della ricorrente - deve essere valutata considerando anche i costi della procedura esecutiva, i tempi processuali, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene (v. anche Cass. 27544/19);
c) la proposta di soddisfazione del creditore in rapporto all'alternativa liquidatoria appare più conveniente per lo stesso creditore ipotecario.
Tenuto conto che risultano cespiti immobiliari e pertanto va disposta la trascrizione della presente sentenza presso i competenti registri immobiliari.
Le spese vanno compensate in considerazione della natura controversa delle questioni sollevate, che ha determinato pronunciamenti difformi in sede giurisprudenziale.
P.Q.M.
omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti per come formulata;
compensa le spese;
5 dispone la trascrizione a cura dell'O.c.c. della presente sentenza presso i
Registri Immobiliari di Napoli;
dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso il 18/09/2025
Il giudice dr. Marco Pugliese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato in tirocinio dr.ssa Elvira Lubrano Lobianco.
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