Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1644 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
,rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 (C.F. Codice Fiscale_1
Gianluca Biancamano, giusta procura in atti
Appellante principale
E
(C.F. e P.IVA P.IVA_1 ) in Controparte_1
persona del Curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Livio Persico, giusta procura in atti
Appellata e appellante incidentale
E
(C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. Controparte_2
Gruppo IVA n. ), in nome e per conto dellaP.IVA_ P.IVA_2 3 CP_3 '
'P.IVA_4 Gruppo IVA n. P.IVA_3 e n. di iscrizione nel Registro delle
[...] (C.F. n.
Appellata e appellante incidentale
E
Controparte_4 già Controparte_5 (C.F. e P.IVA
'P.IVA_5 R.E.A. 345283) n.
Appellata contumace
E
Controparte_6
Appellato contumace
FATTI DI CAUSA
Controparte_7 - quale soggetto incorporante per fusione la [...] 1.La
- conveniva in giudizio Controparte_6 e Parte_1 Controparte_5
L'attrice deduceva:
- che Controparte 6 - amministratore e socio della Controparte_1 nel corso del una fideiussione per l'importo di euro 2011 aveva concesso alla Controparte_5
375.000,00 a garanzia dell'apertura di credito e dell'anticipazione su documenti, ed un'altra fideiussione per euro 150.000,00 a garanzia di un mutuo chirografario concesso dalla società;
- che il CP_6 con atto pubblico per notaio Per_1 del 30 maggio 2012 aveva alienato a l'appartamento in Napoli alla via G. Gigante n. 148, in catasto alla sez. Parte_2
avv. Foglio 8, part. 733, sub. 20, al prezzo di euro 200.000, 10, corrisposto per euro 75.000 meditante 30 effetti cambiari dell'importo di euro 2.500,00 ciascuno con scadenza mensile a far data dal 30 gennaio 2013 sino al 30 giugno 2015; per euro 73.257,10 a mezzo di 2 bonifici di euro 36.628,50 ciascuno, con accredito sul conto intestato alla Controparte_1
[...] ad estinzione del mutuo gravante sull'immobile; per euro 51.743,00 mediante 4 assegni circolari emessi dalla NC Monte dei Paschi di Siena, uno di euro 21.743,00 e tre di euro
10.000,00;
- che dall'atto pubblico emergeva che la consegna materiale dell'immobile sarebbe avvenuta dopo otto anni dalla stipula entro il 31 dicembre 2020.
Chiedeva di:
- accertare e dichiarare la revocatoria e la inefficacia, sino all'importo del credito vantato dalla banca di ero 201.824,45, oltre interessi dal 14 novembre 2013, ovvero della somma accertate nel separato giudizio r.g. 16040/2013, pendente innanzi al tribunale di Napoli, dell'atto di vendita del 30 maggio 2012;
- in subordine, dichiarare la nullità della stessa vendita per simulazione assoluta o relativa e, per l'effetto, accertare la donazione dissimulata e dichiararla nulla per carenza dei requisiti di validità;
- in via subordinata, dichiarare la nullità della vendita per frode alla legge, per motivo illecito comune o ai sensi dell'art. 1414 c.c.;
- in via subordinata, condannare Parte 1 al pagamento in favore della banca della somma di euro 201.824,45, oltre interessi dal 14 novembre 2013, ovvero della somma accertata nel separato giudizio r.g. n. 16040/2013, pendente innanzi al tribunale di Napoli,
oltre accessori e interessi.
Contr 2. Interveniva in giudizio la EL del fallimento della Controparte_1
Premesso di vantare un credito risarcitorio nei confronti di Controparte_6 quale amministratore della società fallita - chiedeva di:
a) accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto dispositivo posto in essere da
Controparte_6 con di 'Icon rogito per notar Persona_2 del 30 Parte_1
maggio 2012, con cui il primo vendeva al secondo l'appartamento, della consistenza di 5,5 vani catastali, sito in Napoli, alla via Giacinto Gigante n. 148, piano 5-6, interno 18, al NCEU del comune di Napoli, seza. Avv., foglio 8, part. 733, sub 20, zona cens. 6;
b) in via subordinata, dichiarare la vendita relativamente simulata, accertando la sussistenza di una dissimulata donazione da dichiarare nulla per difetto di forma;
c) in via gradaaa, dichiarare la nullità della vendita, per motivo illecito comune o per illiceità
della causa;
d) in via ancora gradata, estendere al fallimento la revoca invocata dall'attrice, o comunque conseguire la revoca della vendita o del dissimulato gratuito atto di trasferimento.
3. Si costituiva Parte_1
Contestava la fondatezza degli assunti attorei e chiedeva:
1) in via preliminare, dichiarare inammissibile per tardività, prescrizione e carenza di legittimazione e di interesse l'intervento della EL del fallimento Controparte_1
oltre che infondato;
2) rigettare le domande.
Con vittoria di spese, da distrarre.
4. Non si costituiva Controparte_6
5. Con sentenza n. 2024, pubblicata il 4.3.2021 il tribunale di Napoli rigettava la domanda di revocatoria, ritenendo non provata, in capo al Parte_1 la partecipatio '
fraudis;
rigettava la domanda di nullità, per carenza dei requisiti di forma, della vendita per simulazione della donazione, in quanto non risultava provata l'esistenza di una controdichiarazione tra le parti, volta ad attribuire al contratto effetti diversi da quelli dichiarati, controdichiarazione necessaria ai fini della prova della simulazione relativa;
rigettava la domanda di nullità per violazione del patto commissorio, in quanto tale patto poteva configurarsi solo nell'ipotesi in cui il trasferimento del bene fosse sospensivamente o risolutivamente condizionato all'inadempimento o all'adempimento dell'obbligo restitutorio derivante da un contratto di mutuo;
non ravvisava la nullità del contratto per frode alla legge, in quanto l'ipotesi di pregiudizio ai creditori non concretizzava la lesione di una norma imperativa.
Il tribunale riteneva, invece, nullo il contratto in questione, in quanto affetto da simulazione assoluta. Riteneva sussistenti una serie di indici rivelatori della intenzione delle parti di non porre in essere alcun trasferimento del bene.
In particolare: l'atto di trasferimento era stato concluso in un momento in cui il Per_3 aveva posto in essere operazioni destinate a svuotare il patrimonio della società in favore della quale aveva prestato garanzia fideiussoria;
il Per_3 aveva mantenuto la disponibilità materiale dell'appartamento; il venditore aveva rinunciato alla ipoteca legale, nonostante fosse previsto il pagamento tramite cambiali di buona parte del prezzo di vendita;
il prezzo della vendita era esiguo, inferiore al valore di mercato;
le parti avevano convenuto particolari modalità di corresponsione del prezzo (pagamento con trenta cambiali;
due bonifici bancari;
quattro assegni circolari). 'poi, non aveva provato l'integrale pagamento del prezzo, non sussistendo
|| Parte_1
agli atti la documentazione dell'avvenuta richiesta di emissione dei quattro assegni circolari, per la somma di euro 51.743,00.
Il tribunale aggiungeva che, ai fini dell'accertamento della prova della simulazione, non occorreva la prova della simulazione dei pagamenti: questi potevano considerarsi come il completamento del congegno attraverso cui le parti avevano tentato di rendere credibile l'accordo simulatorio.
La domanda di condanna avanzata in via subordinata dalla banca nei confronti del [...]
Parte_1 era assorbita;
in ogni caso, il Parte_1 non poteva essere considerato debitore di una somma derivante dal rapporto contrattuale tra la banca e il CP_6
Pertanto, la vendita doveva dichiararsi inefficace nei confronti della banca e degli altri creditori di CP_6
In conclusione, il tribunale dichiarava la simulazione assoluta e, quindi, l'inefficacia del contratto di vendita del 30 maggio 2012, e condannava Controparte_6 e Parte_1 al pagamento delle spese di giudizio in favore della banca e della curatela[...] fallimentare. 6. Parte_1 ha promosso appello.
Con un primo motivo di gravame, lamenta l'omessa pronuncia del tribunale in merito alla eccepita inammissibilità dell'intervento della curatela del fallimento Controparte_1 per tardività, per difetto di interesse e per prescrizione dell'azione.
L'eccezione di carenza di interesse per mancanza di credito è riferita anche alle domande di nullità e di simulazione
Con il secondo motivo, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la simulazione assoluta del contratto di vendita in assenza di prova;
censura, inoltre, la contraddittorietà della motivazione.
Con il terzo motivo lamenta l'erronea liquidazione delle spese in primo grado.
Ha chiesto di:
-dichiarare inammissibile l'intervento della EL del fallimento Controparte_1 per carenza di interesse;
-nel merito, rigettare le domande proposte dalla CP_7 in quanto infondate;
-in via subordinata, condannare le appellate alla restituzione di quanto eventualmente pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese del doppio grado, da distrarsi.
7. Si è costituita la EL del fallimento Controparte_1
Parte_1Ha contestato la fondatezza dei motivi del gravame proposto dal
Ha poi promosso appello incidentale condizionato.
Lamenta che il tribunale ha errato nel ritenere non provata la simulazione relativa, in quanto onere della curatela (soggetto terzo rispetto al contratto) produrre la non era controdichiarazione per dimostrare l'esistenza di una donazione dissimulata. Evidenzia che, invece, l'esistenza di una donazione dissimulata può essere provata per presunzioni e che, una volta provata la donazione, questa risulta essere nulla per carenza di forma.
Si duole, inoltre, del rigetto della domanda di revocatoria.
Deduce che sussistono plurimi indizi in ordine alla scientia damni in capo al Parte_1 : a)
l'unicità del bene fuoriuscito dal patrimonio del CP_6 b) i rapporti gestori della LCE riconducibili al venditore e la garanzia prestata in favore della banca;
c) l'irrisorietà del prezzo;
d) le modalità di corresponsione del medesimo;
e) la rinuncia all'ipoteca legale.
Evidenzia, inoltre, di avere chiesto la revocatoria non solo dell'atto di vendita, ma anche della donazione dissimulata, in relazione alla quale non è necessario accertare la partecipatio fraudis del terzo e che a tale domanda il tribunale non ha dato risposta.
Ha chiesto di:
-rigettare il gravame, in quanto infondato e inammissibile;
- nel caso di accoglimento dell'appello, accogliere l'impugnazione incidentale condizionato, accertando essere la vendita del 30 maggio 2012 dissimulante una donazione da dichiarare nulla per difetto di forma;
ovvero, ancora in via gradata, revocare la vendita o la dissimulata liberalità (o comunque estendere gli effetti della revoca invocata dalla NC).
8. Si è costituita la Controparte_2 in nome e per conto della Controparte_3 quale cessionaria del credito oggetto del giudizio della che era, a sua volta, Controparte_8 cessionaria del credito in origine intestato in capo alla CP_7
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello promosso dal "per violazione dell'art. Parte_1
342 cpc.
Contesta la fondatezza di tutti i motivi di appello.
Chiede di:
accertare l'inammissibilità dell'appello promosso da Parte_1 e la conferma della sentenza di primo grado;
accertare che la sentenza di primo grado è passata in giudicato nei confronti di CP_6
[...] ;
Parte_1 in quanto infondato, ordinando al Conservatore rigettare l'appello promosso da '
dei RRII di provvedere alla trascrizione della sentenza.
In subordine, in caso di accoglimento dell'appello principale, ripropone ex art. 346 cpc e in via incidentale, le eccezioni, domande e richieste formulate in primo grado.
9. Con la comparsa conclusionale il Parte_1 ha eccepito la carenza di quale mandataria della CP_3 legittimazione attiva in capo alla Controparte_2
[...] in quanto, dalla documentazione prodotta, non emergerebbe che nella cessione in blocco dei crediti erano compresi anche i crediti nei confronti della Controparte_1 O del CP_6
10. Con la memoria di replica, il Parte_1 ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse in capo alla avendo questa ceduto il credito alla CP_8. Controparte_7
11. Controparte_7 non si è costituita.
12. Non si è costituito Controparte_6
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata la contumacia di Controparte_7 e di Controparte_6 .
Questi sono stati raggiunti da corretta e tempestiva notifica dell'atto di appello, ma non si sono costituiti.
2.Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc, sollevata dalla CP_2
2.1. Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile - cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. Oa) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella I. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: "l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (v. Cass. 13535/2018)
e che "non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata"
(v. Cass. 7675/2019).
2.2. Nella specie, il Parte_1 ha individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura (trascrivendole nell'atto di gravame) ed ha argomentato le critiche sollevate. Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione. 3. Parte_1 eccepisce la carenza di legittimazione attiva in capo alla CP_2
in quanto quest'ultima non avrebbe fornito
[...] quale mandataria della Controparte_3 prova che i crediti vantati dalla Controparte_7 nei confronti della Controparte_1 e di CP_6 erano compresi tra i crediti ceduti in blocco dalla CP_8 alla CP_3
L'eccezione è fondata.
3.1. In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (v. Cass. 4277/2023;
31188/2017).
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta
(v. Cass. 24798/2020; 4116/2016).
3.2. Nella specie, la CP_2 al fine di dimostrare la titolarità del credito, in qualità di cessionaria, della CP_3 ha prodotto:
1) Gazzetta Ufficiale - parte II, n. 3 del 08.01.2019 (cessione UBI NC/Marte spv);
2) Gazzetta Ufficiale - parte II, n. 141 del 30.11.2019 (cessione Marte spv/Marathon spv).
Nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, relativa alla cessione dei crediti tra CP_8
[...] e Controparte_3 (la "Società"") comunica che in Controparte_3 i legge: " data 22 novembre 2019 (la "Data di Stipulazione") ha concluso con: (1) Controparte_8
( CP 8 " o un "Cedente") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico
NCrio, con efficacia economica dal 28 febbraio 2019 e con efficacia giuridica dal 5 dicembre 2019 (il "Contratto di Cessione CP_8 "). In virtu' del Contratto di Cessione Marte, la Societa' ha acquistato pro soluto da CP_8 tutti i crediti derivanti da contratti di credito al consumo per l'acquisto di beni e/o servizi e/o da contratti di credito personale".
3.3. I crediti vantati dalla Controparte_7 nei confronti della Controparte_1 e di
[...]CP_6 venivano così individuati nell'atto di citazione, in primo grado, della Controparte_5 "Il sig. Controparte_6 amministratore e socio della Controparte_1
una fideiussione ad
[...] nel corso del 2011 ha concesso alla Controparte_5
importo determinato per € 375.000.00 a garanzia dell'apertura di credito e dell'anticipazione su documenti ed una per € 150.00.00 a garanzia di un mutuo chirografo concesso alla società. La aveva acceso nell'aprile 2011 un rapporto di conto Controparte_1
corrente collegato con l'apertura di credito n. 790 che presenta un saldo passivo di €
62.292,51 oltre interessi convenzionali dal 14 novembre 2013 al saldo (cfr. estratti conto dall'inizio alla chiusura del rapporto e certificazione ex art. 50 TUB), nonché l'anticipazione bancaria dei crediti commerciali n. 791 operativa dal successivo maggio 2011 (il cui controvalore era accreditato sul conto n. 790), che presenta un saldo passivo di E.
68.668,09 oltre interessi convenzionali dal 14 novembre 2013 al saldo (cfr. estratti conto dall'inizio alla chiusura del rapporto e certificazione ex art. 50. TUB), derivante dal mancato pagamento di n. 7 (sette), fatture dell'importo facciale di €. 86.979 49 presentate dalla società il 10 settembre 2012, il 3, il 9 ed il 22 ottobre 2012 ed il 5 ed il 14 novembre 2012,
ma tutte rimaste insolute alle rispettive scadenze (cfr. fatture anticipate con distinte presentazione). La società, il 14 aprile 2011 ha anche sottoscritto un mutuo chirografario n.
004/153426 per €. 100.000,00 (cfr. contratto di finanziamento), erogato con accreditato sul rapporto operativo da rimborsare in 60 rate mensili comprensive di capitale ed interessi indicizzati al tasso convenzionale dell'Euribor maggiorato di 2,5 punti, come da piano di ammortamento (cfr. ns. prod.). La società, ricevute le somme mutuate e quietanzate le stesse, si è resa inadempiente al pagamento di n. (undici), rate a far data dal 14 gennaio
2013, ragion per cui la CP 7 è receduta anche da tale rapporto ed è creditrice di complessivi E. 19.627,24 per le rate scadute dal 14 gennaio al 14 novembre 2013 oltre interessi a tale data sul capitale delle stesse per € 403.41 e di €50.833.20 per residuo capitale da rimborsare, il tutto per complessivi € 70.836.85 oltre interessi convenzionali come innanzi indicati da 15 novembre sino all'effettivo soddisfo. (cfr. estratto conto certificato)".
Cont non avevano natura di crediti al3.4. I crediti vantati dalla banca nei confronti della
CP_6 il quale aveva fornito consumo, né tale natura avevano i crediti nei confronti del garanzie personali dei debiti della Controparte_1
Pertanto, alla luce della descrizione dei crediti ceduti contenuta nella pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale non si evince che i crediti vantati dalla Controparte_7 siano giunti alla in base alla cessione in blocco del 22 novembre 2019 tra CP_8 - prima CP_3
cessionaria della CP_7 - e la CP_3 3.5. La CP_3 non ha prodotto altra documentazione da cui possa evincersi che, invece, i crediti in questione siano stati ceduti dalla CP_8
Va rammentato che è onere della cessionaria, in caso di contestazione - come avvenuto
nel caso di specie fornire sufficiente prova ulteriore, ove necessario, rispetto alla
- -
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - che il credito sia stato effettivamente ad essa ceduto.
Cont
3.6. Non si traggono più precisi elementi di prova che i crediti nei confronti di e di
CP_6 fossero compresi tra quelli ceduti in blocco dalla Parte_3 CP_3 da quanto emerge dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 8.1.2019.
Nella Gazzetta Ufficiale si legge: "La societa' Controparte_8 (il "Cessionario") comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, in base a un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 12 dicembre 2018 (il "Contratto di Cessione") con Controparte_4
con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale, partita IVA e capitale sociale di Euro iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. P.IVA_5 '
al n. 5678 - ABI n.CP_4 2.843.177.160,24 interamente versato, iscritta all'Albo delle
3111.2, Capogruppo del "Gruppo UBI NC" iscritto all'Albo dei Gruppi NCri al n. 3111.2
(la "Cedente"), con effetto a decorrere dal 13 dicembre 2018, un portafoglio di crediti non- performing classificati a "sofferenza" originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1960 e il 2018 e individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione (i "Crediti")".
I crediti ceduti dalla Ubi NC alla Marte, per come definiti, integravano un insieme nel quale i crediti al consumo potevano rientrare quale sottocategoria;
pertanto, è credibile che, nell'ambito dei crediti ceduti dalla Ubi NC alla Marte, rientrassero sia crediti al consumo,
sia crediti di altra natura, tutti accomunati sotto la definizione di crediti a sofferenza sorti tra il 1960 e il 2018.
Pertanto, avendo la CP_8 ceduto alla CP_3 solo i crediti al consumo, risulta che l'oggetto della prima cessione in blocco non fosse il medesimo della seconda cessione - essendo quest'ultima di perimetro più ridotto.
3.7. In conclusione, va escluso che vi sia sufficiente prova che la CP_3 sia stata cessionaria dei crediti vantati, in origine, dalla Controparte_7 nei confronti della [...]
Controparte_1 e, di conseguenza, dei crediti vantati nei confronti di CP_6
Pertanto, va esclusa la legittimazione attiva (recte: la titolarità attiva del diritto) in capo alla
Controparte_3
4. Parte_1 eccepisce che, avendo la Controparte_7 ceduto i suoi crediti alla CP_8 e non essendosi la prima costituita in giudizio, dovrebbe essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
non avrebbeIn particolare, deduce che in ragione della cessione dei crediti, la CP_7 più alcuna ragione di credito da far valere con la domanda di revocatoria e non sarebbe più legittimata, in carenza di interesse, a far valere la simulazione della vendita.
L'eccezione è infondata.
4.1. Preliminarmente, va rilevata la perplessità delle allegazioni del Parte_1 che, in un primo momento mette in dubbio che tra i crediti ceduti in blocco dalla Controparte_7 alla
CP_8 vi siano anche quelli vantati dalla CP_7 nei confronti della Controparte_1
[...] e di CP_6 (v. pg. 7 della memoria di replica), poi, a pg. 12 della stessa memoria, deduce: "Infatti come si evince dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 dell'8/1/2019
Controparte_7 ceduto con effetto pro soluto tutti i crediti in sofferenza: "La societa' la
Controparte_8 (il "Cessionario") comunica di aver acquistato pro soluto, (...) in base a un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 12 dicembre 2018 (il "Contratto di
Cessione") con (...) un portafoglio di crediti non- Controparte_4 performing classificati a "sofferenza" originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1960 e il 2018 e individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione".
Quindi, non potendo la Controparte_7 vantare alcun credito nei confronti di [...]
Controparte_9 è divenuta priva di interesse giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c."
4.2. Ciò detto, si rileva che l'art. 111 cpc recita: “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra viti a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione".
4.3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., la cessione del credito in corso di causa non determina automaticamente l'estromissione del cedente dal processo, il quale conserva la legittimazione processuale quale sostituto processuale del cessionario, anche ai fini della ricezione delle notifiche degli atti. Il giudizio di impugnazione che si svolga con la sola partecipazione del successore a titolo particolare (cessionario), senza l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'alienante (cedente), può considerarsi valido solo qualora ricorrano cumulativamente due condizioni: che il cedente, non impugnando la sentenza, abbia manifestato il proprio disinteresse al gravame e che la controparte abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore senza sollevare eccezioni al riguardo. In assenza di tali presupposti, che integrano i requisiti per l'estromissione del cedente ancorché non formalmente dichiarata, il successore intervenuto e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari nel giudizio di impugnazione” (v. Cass. 6369/2025) ed anche, in tema di processo di esecuzione, che "la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c. - dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo - continua tra le parti originarie;
pertanto, in caso di cessione del diritto di credito per il quale è stata promossa espropriazione forzata, il cedente mantiene la legittimazione attiva ("ad causam”) a proseguire il processo, salvo che il cessionario si opponga" (v. Cass. 15622/2017).
Controparte_7 ha ceduto i suoi crediti in blocco alla4.4. Nella specie, la CP_8 nel corso del presente giudizio. nei confrontiQuindi, ove tra i crediti ceduti rientrino anche quelli vantati dalla CP_7 della LCE e di CP_6 la CP_7 rimane legittimata a stare nel processo, nella qualità di sostituto processuale della cessionaria CP_8 Ove, invece, tra i crediti ceduti non rientrino anche quelli vantati dalla CP_7 nei confronti allora deve concludersi che la CP_7 rimane legittimata, in quantodi LCE e di CP_6
unica titolare dei crediti a tutela dei quali ha agito in primo grado.
4.5. Nella specie, poi, non sussistono neanche i presupposti per ritenere che la CP_7 sia stata estromessa dal giudizio, atteso che non vi è stata alcuna accettazione delle altre parti della domanda di estromissione avanzata dalla con la comparsa di CP_3
costituzione in appello;
né può ritenersi implicita l'estromissione, atteso che il Parte_1 ha contestato espressamente che la CP_3 sia legittimata a stare in giudizio quale successore particolare della CP_7 5. Parte_1 contesta l'omessa pronuncia del tribunale in ordine alla sollevata eccezione di inammissibilità dell'intervento spiegato dalla EL nel giudizio di primo grado.
L'eccezione è fondata.
5.1. Il tribunale, con la sentenza, non si è pronunciato in merito alla sollevata eccezione di inammissibilità dell'intervento della EL nel giudizio di primo grado. Pertanto, la sentenza di primo grado è affetta da omessa pronuncia sul punto, in violazione dell'art. 112 cpc.
Quindi, questa OT deve pronunciarsi sulla eccezione sollevata dal Parte_1 in primo grado e riproposta in questa sede.
6. || Parte_1 sostiene che l'intervento della EL del fallimento LCE sia inammissibile, in quanto tardivo, essendo stato spiegato dopo la maturazione delle preclusioni ex art. 183 cpc.
L'eccezione è infondata.
6.1. Alla luce della giurisprudenza di legittimità “chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché
l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare” (v. Cass.
31939/2019) e “in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria" (v. Cass. 12463/2023).
6.2. Nella specie, la EL è intervenuta nel giudizio di primo grado formulando nel proprio interesse, nei confronti di Parte_1 e di CP_6 domande omologhe a quelle già avanzate dalla Controparte_7 quindi, spiegando un intervento litisconsortile, ex art. 105, primo comma, cpc.
Tale intervento è pienamente legittimo ed ammissibile, atteso che è avvenuto prima della precisazione delle conclusioni (art. 268 cpc).
Quindi, è del tutto irrilevante che al momento dell'intervento fossero già maturate le preclusioni assertive e istruttorie, contemplate dall'art. 183 cpc, atteso che costituisce il proprium dell'intervento in giudizio la possibilità di allegare fatti a fondamento delle domande spiegate. 7. II Parte_1 eccepisce la prescrizione della domanda di revocatoria, spiegata dalla EL, in adesione alla stessa domanda avanzata dalla banca.
La EL ha rilevato la tardività della eccezione in questione, dato che fu sollevata, per la prima volta in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni.
|| Parte_1 in risposta, evidenzia che, a fronte della costituzione della EL in data "
20.11.2017, egli, all'udienza del 21.11.2017 aveva chiesto termine per potere controdedurre all'intervento spiegato dalla EL, ma che tale termine non era mai stato concesso, in violazione del suo diritto di difesa (art. 24 Cost.)
L'eccezione di prescrizione è inammissibile, in quanto tardiva.
7.1. Come anche le parti hanno evidenziato, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che
"in tema di intervento, la possibilità per l'interveniente volontario, principale o litisconsortile, di sollevare eccezioni nuove su fatti già presenti in causa non viola i principi del giusto processo, purché sia garantito il diritto di difesa delle controparti, consentendo loro non solo di replicare all'ampliamento dell'oggetto del giudizio, ma anche di fornire la prova delle proprie
contro
-eccezioni, eventualmente con lo strumento della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c." (v. Cass 13665/2024) e che "in caso di intervento in via principale, la domanda autonoma proposta dal terzo interventore comporta il riconoscimento a favore delle parti originarie del diritto di difendersi nel merito, nella qualità di legittimati passivi, non solo con la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dall'interveniente, ma anche con l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso, posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio o di domande riconvenzionali, da svolgersi immediatamente nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o alla conoscenza di esso ovvero richiedendo apposito termine o utilizzando le facoltà della fase processuale in corso e, in ogni caso, a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi escludere che la generale applicazione del sistema delle preclusioni produca l'effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, con pregiudizio del diritto di difesa delle parti originarie" (v. Cass.
3238/2024).
Inoltre, il convenuto ha l'obbligo di sollevare l'eccezione di prescrizione nel primo atto difensivo dopo l'intervento del terzo (v. Cass. 315/2012; 32720/2023).
7.2. Nella specie, la EL – come sottolineato dal Parte 1 - si è costituita nel giudizio di primo grado depositando memoria di intervento il 20.11.2017.
All'udienza del 21.11.2017 – prima occasione difensiva dopo la costituzione della EL
- il Parte_1 non sollevò alcuna eccezione di prescrizione della azione di revocatoria intestata alla EL.
Come detto, era facoltà del Parte_1 chiedere un termine a difesa per potere formulare le eccezioni alla costituzione della EL. In effetti, il Parte_1 chiese un termine per potere depositare una memoria, come emerge dal verbale di udienza (“È presente l'Avv.
Anna lovine la quale impugna l'atto si intervento eccependo l'inammissibilità rispetto ad ogni domanda autonoma avanzata oltre i termini di legge nonché l'infondatezza sul punto di fatto e di diritto. Chiede concessione di breve termine per memorie per controdedurre in memoria più estesa non accettando il contraddittorio su domanda nuove ed inammissibili. Si riporta a tutti i propri scritti difensivi nonché verbali di causa che si intendono qui integralmente trascritti chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie difese. Evidenzia infine l'inammissibilità del spiegato intervento per difetto di legittimazione come sarà meglio specificato con le memorie richieste").
|| Parte_1 protesta che il termine richiesto non gli fu concesso. Pertanto, conclude che la mancata concessione del termine gli abbia comportato una lesione del diritto di difesa, evento che comporta la illegittimità della sentenza.
'Invero, il Parte_1 dopo che non gli fu concesso il termine a difesa, non contestò tale decisione del tribunale. Infatti, al momento della precisazione delle conclusioni, il [...]
Parte_1 non contestò l'omessa concessione del termine e non ripropose la richiesta di un termine per potere sollevare contestazioni alle domande avanzate dall'interveniente
EL (questo il contenuto delle note di trattazione scritta del 23.10.2020, contenenti la precisazione delle conclusioni: "In adempimento del decreto del 25/9/2020 il Sig. [...] nel riportarsi a tutte le difese svolte, ribadisce l'inammissibilitàParte_1
Controparte_1dell'atto di intervento della EL del fallimento " per prescrizione e carenza dei presupposti di legge e conclude come da atti e verbali di causa che abbiansi per ripetuti e trascritti integralmente insistendo per l'accoglimento di tutte le eccezioni e di tutte le richieste avanzate e per il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese diritti ed onorari e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P. Chiede che la causa sia introitata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica").
7.3. Elemento ancor più rilevante, il Parte 1 , tra i motivi di gravame sollevati con l'atto di appello, non ha inserito anche la contestazione della illegittimità della sentenza di primo grado perché il tribunale non concesse il termine a difesa richiesto all'udienza del
21.11.2017, né ha lamentato la lesione del diritto di difesa che da tale mancata concessione sarebbe derivato.
La violazione del diritto di difesa, scaturente dalla mancata concessione del termine a difesa,
è stata stigmatizzata dal solo con la memoria di replica, deposita nel presente Parte_1
grado di giudizio.
7.4. Posto che, dunque, al Parte_1 non fu concesso alcun termine a difesa dopo la costituzione della EL, e che tale omessa concessione non è stata contestata tempestivamente e correttamente, deve concludersi che l'eccezione di prescrizione, non sollevata subito dopo la costituzione della EL, nella prima difesa spiegata dal [...]
Parte_1 , sia stata sollevata tardivamente, cioè al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado.
Pertanto, deve ritenersi inammissibile l'eccezione di prescrizione della domanda di revocatoria formulata dalla EL. 8. II Parte_1 eccepisce l'inammissibilità dell'intervento della EL anche in
- -a promuovere domanda di ragione della carenza di interesse in capo a questa, revocatoria e domanda di nullità e di simulazione del contratto di vendita.
Deduce che la EL non è titolare di alcun diritto nei confronti del CP_6 In particolare, evidenzia che non era stata fornita alcuna prova del promovimento di un'azione di responsabilità nei confronti del CP_6
L'eccezione è infondata.
8.1. La giurisprudenza di legittimità, quanto ai presupposti dell'azione di revocatoria, ha precisato che "in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (Cass. 28141/2023; 23208/2016) e che "in ragione della sufficienza della natura eventuale o "litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., quest'ultima non è preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto, ponendosi il rapporto tra azione di nullità e azione revocatoria in termini non di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., ma di pregiudizialità” (v. Cass. 15275/2023; v. anche Cass.
7557/2022).
Quanto, alla legittimazione ad esperire azione di simulazione, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che "l'art. 1415, comma 2, c.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione;
pertanto, non tutti i terzi, solo perché in rapporto con i simulanti, possono richiedere l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto” (v. Cass.
19149/2022; 29923/2020) ed anche che "nella giurisprudenza più risalente la legittimazione del creditore è stata verificata spesso attraverso una valutazione qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto all'entità del credito (in tal senso: la sent. n. 2257 del
1978 citata e, ancora, sent. 25 novembre 1976 n. 4452 e 29 settembre 18 55 n. 2692), con la conseguenza che l'interesse del creditore del simulato alienante è fatto coincidere con quello richiesto per l'azione revocatoria (sent. n. 2257 del 1978 cit.) o per l'azione surrogatoria (sent. 17 febbraio 1968 n. 560)” (v. Cass. 644/1990).
8.2. Nella specie, la EL, nell'atto di intervento in primo grado, ha evidenziato i presupposti fattuali in base ai quali essa aveva intenzione di agire nei confronti del CP_6 per responsabilità, quale amministratore della Controparte_1 Ha, in particolare, delineato i comportamenti tenuti dal CP_6 dai quali era scaturito il danno patrimoniale alla società, che aveva condotto, poi, al fallimento.
Pertanto, se pure la EL non poteva vantare un credito già sorto o litigioso - perché sottoposto al vaglio giudiziario -, era titolare di un credito non meramente ipotetico, ma eventuale, le cui fondamenta fattuali, però, già si erano concretate.
Per altro, la EL ha introdotto giudizio innanzi al tribunale di Napoli (r.g. 4501/2018) per la condanna del CP 6 al risarcimento dei danni, concluso con la sentenza n. 6448/2022
di condanna del CP 6 al risarcimento dei danni.
8.3. Deve dunque concludersi che la EL fosse titolare di una ragione di credito sufficiente per giustificare l'introduzione di una domanda di revocatoria e di una domanda di simulazione di un atto che poteva compromettere tale ragione. 9. Parte_1 eccepisce che il tribunale, con la sentenza, abbia violato l'art. 112 cpc, in quanto ha ritenuto che la NC abbia proposto domanda di simulazione assoluta della vendita, mentre invece la banca ha avanzato solo domanda di simulazione relativa - in quanto la vendita avrebbe occultato un finanziamento – e di nullità, per violazione del patto
-
commissione e per frode alla legge.
Aggiunge che, posto che l'intervento della EL - che aveva proposto espressamente una domanda di nullità per intervenuta simulazione assoluta è inammissibile, sulla
-
domanda di simulazione assoluta il tribunale non avrebbe dovuto pronunciarsi. L'eccezione è infondata.
9.1. Va ribadito che - come detto - l'intervento della EL è del tutto ammissibile;
pertanto, avendo la EL avanzato domanda di accertamento della simulazione assoluta della vendita, su tale domanda il tribunale aveva l'obbligo di pronunciarsi (ex art. 112 cpc)
e, correttamente, si è pronunciato.
10. L'appellante principale ha eccepito la contraddittorietà e la erroneità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di simulazione assoluta.
Censura la parte della sentenza in cui il tribunale ha scritto: "l'intenzione delle parti di porre in essere l'atto di trasferimento al solo scopo di far apparire il bene come uscito dal patrimonio dell'alienante, al fine di evitare l'esecuzione forzata dei creditori”. Sul punto, deduce che ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla.
Aggiunge che l'accertamento della simulazione non si è fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, volti a dimostrare l'intento simulatorio di entrambe le parti negoziali, ma unicamente su un asserito comune intento frodatorio nei confronti dei creditori.
Assume, in particolare, che la banca non aveva fornito alcun elemento che contraddicesse quanto attestato nel contratto di vendita dal Notaio, ovvero l'avvenuto pagamento del corrispettivo - prezzo: euro 73.257,10 a mezzo di due bonifici, ad estinzione del mutuo gravante sull'immobile, ed euro 51.743,00 mediante quattro assegni circolari emessi dalla
NC Monte dei Paschi di Siena.
Le contestazioni sono infondate.
10.1. Preliminarmente, va osservato che il tribunale, nell'evidenziare l'intenzione delle parti di evitare l'esecuzione da parte dei creditori del CP_6 non ha fondato l'affermazione dell'esistenza della simulazione sulla prova della comune intenzione delle parti di frodare i creditori. Il tribunale, piuttosto, ha solo evidenziato che lo scopo per cui le parti hanno realizzato un negozio simulato era quello volto a sottrare ai creditori del Pt 4 i beni di questo. Va sottolineato che sempre la realizzazione di un negozio simulato tende a raggiungere uno scopo che è quello di fare apparire il bene come uscito dal patrimonio del disponente al fine di evitare che terzi possano accampare diritti sullo stesso (succede così, anche in materia di successione ereditaria).
10.2. La giurisprudenza di legittimità ha, in plurime occasioni, evidenziato che "qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti" (Cass. 5326/2017; 15510/2018; 18347/2024); che "in tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario, come nel caso di specie - che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico" (Cass. 29540/19; 36478/2021); che “in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in un caso in cui la sentenza di merito aveva ritenuto raggiunta la prova della simulazione assoluta di un contratto di vendita stipulato da una società, in seguito fallita, sulla base di plurimi indizi precisi e concordanti, quali: la notevole incongruità del prezzo di vendita;
la mancata prova del pagamento del prezzo;
la presenza dominante del socio della società acquirente nella gestione della società venditrice fallita;
la contiguità temporale della rivendita del bene;
l'inusitata dilazione del pagamento del prezzo, senza garanzie e malgrado la trasmissione del possesso;
la coeva cessione alla sub acquirente dei locali dell'impresa)" (v. Cass. 28224/2008) e che “in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (v. Cass. 22801/2014).
10.3. Nella specie, sono emersi plurimi indici che possono fondare la prova per presunzioni che la vendita del 30 maggio 2012 sia stata fittizia:
-il bene oggetto della vendita del 30 maggio 2012 era l'unico bene immobile presente nel patrimonio del CP_6
CP_10 quale amministratore e socio della era perfettamente Controparte_1 consapevole della precaria situazione economico-finanziaria della società per altro,
-
provocata dallo steso CP_6 come emerge dalla sentenza n. 6448/2022, con cui il
CP_6 è stato condannato al risarcimento dei danni in favore della EL che ha condotto questa al fallimento ed era, altresì, consapevole di essere esposto, quale fideiussore della società;
- l'immobile è stato venduto per il corrispettivo di euro 200.000,10, quando anche il [...] Parte_1 ha riconosciuto che tale prezzo era assai inferiore alle valutazioni di mercato per immobili di quella dimensione e siti in quella zona - tanto è vero che il Parte_1 ha inteso giustificare il motivo per cui il prezzo era tanto più basso dei valor di mercato -; nel contratto di vendita era evidenziato che il prezzo era stato convenuto in euro
200.000, 10, "tenuto conto dello stato di conservazione della consistenza immobiliare in oggetto, la quale necessita di ingenti lavori di manutenzione straordinaria". In vero, premesso che la indicazione contenuta nel contratto è del tutto generica, mancando anche una superficiale descrizione di quali e quanti lavori necessitasse l'immobile, si osserva che nel corso del giudizio il Parte_1 non ha chiarito di quali lavori necessitasse l'immobile, né tale dato emerge dagli atti di causa: agli atti non vi è alcuna fotografia dell'immobile al momento dell'acquisto da parte del Parte 1 ; inoltre, non è stato mai neanche allegato se tali lavori necessari siano poi stati realizzati, ed agli atti manca la prova della effettiva realizzazione di tali lavori;
- nel contratto era convenuto che il Parte_1 sarebbe entrato nel possesso materiale dell'immobile entro il 31 dicembre 2020. Si aggiungeva che di tale circostanza si era tenuto conto della determinazione del prezzo.
Va rilevata la genericità della formula utilizzata, atteso che le parti non hanno neanche indicato in che misura la circostanza in esame abbia influito sulla determinazione del prezzo
-- come detto, assai inferiore alle valutazioni di mercato;
- il prezzo è stato pagato per la somma di euro 75.000,00 - oltre un terzo del prezzo, quindi
- a mezzo di 30 cambiali dell'importo di euro 2.500,00 ciascuna, con scadenza mensile;
per la somma di euro 73.257,10 a mezzo di due bonifici bancari, accreditati sul c/c della [...] al fine di estinguere il residuo mutuo gravante sull'immobile; ed euroControparte_1
52.743,00 a mezzo di quattro assegni circolari;
CP 6 ha
- nonostante oltre un terzo del prezzo sia stato pagato a mezzo di cambiali, il rinunciato alla iscrizione della ipoteca legale sull'immobile.
Gli elementi evidenziati fanno ragionevolmente presumere che il contratto di vendita del 30 maggio 2012 sia stato simulato;
pertanto, era onere del Parte_1 (ai sensi dell'art. 2697
c.c.) dare sufficiente prova di avere provveduto effettivamente al pagamento dell'intero prezzo di vendita.
-10.4. Preliminarmente, va chiarito che - a differenza di quanto assunto dal Parte_1 non era onere della banca, né della EL dare prova che effettivamente il pagamento del prezzo fosse avvenuto, in ragione di quanto indicato nell'atto pubblico di vendita del
2012.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ove sia un terzo creditore ad agire con azione di simulazione assoluta di un atto di vendita, spetta alle parti negoziali dare prova dell'effettivo pagamento del corrispettivo e a tale scopo non rileva quanto riportato nel contratto di vendita, in quanto il contenuto dell'atto di vendita ha rilevanza solo tra le parti negoziali.
Per altro, nella specie, dando lettura dell'atto di vendita del maggio del 2012, si evince che:
1)le cambiali non furono consegnate innanzi al notaio, ma questo dava atto che gli effetti cambiari erano stati emessi e consegnati al venditore. Dagli atti non emerge alcuna prova né della effettiva consegna di tali effetti cambiari, né – soprattutto
- emerge alcuna prova
Dagli atti non emerge, infatti, lache gli effetti cambiari siano stati onorati dal Parte_1
prova di alcun pagamento relativo alle cambiali di cui si fa menzione nell'atto del maggio del
2012. || Parte_1 ha sostenuto di avere pagato tutte le cambiali e la prova del pagamento risiederebbe nel fatto che le cambiali sono state distrutte dopo il pagamento. Evidentemente, la prova dell'esistenza delle cambiali e del pagamento delle stesse non può fondarsi sulla
"attuale inesistenza delle cambiali”: è palese il paralogismo nel volere inferire la prova della precedente esistenza di una res dalla attuale inesistenza della stessa. Come già detto, poi, non era onere della banca o della EL dare prova che il pagamento delle cambiali sia avvenuto, ma onere del Parte_1
2) la somma di euro 73.257,10 risulta, dall'atto di vendita, essere stata versata a mezzo di due bonifici bancari sul conto della LCE Distruzione s.r.l. Anche in questo caso, il pagamento non è avvenuto innanzi al notaio, il quale ne ha solo preso atto;
inoltre, il Parte_1 non ha fornito - pur potendolo agevolmente - prova che i detti bonifici siano stati effettivamente da lui disposti e che l'accredito sia avvenuto;
3) quanto alla residua somma di euro 51.743,00, il notaio dava atto che i 4 assegni circolari venivano consegnati alla sua presenza. A fronte della eccezione sollevata dalla EL che non si aveva prova che gli assegni fossero stati rilasciati dal Parte_1 e che i fondi utilizzati per il rilascio degli assegni fossero del Parte_1 questi come suo onere - non ha fornito alcuna prova che gli assegni siano stati rilasciati a lui e che siano stati tratti su un suo conto. Per altro, tale prova sarebbe stata facilmente fornibile, a mezzo di copia della documentazione bancaria.
10.5. II Parte_1 ha evidenziato che la banca non ha contestato i pagamenti elencati nell'atto pubblico di vendita;
per cui, su tali circostanze si era formata la non contestazione ex art. 115 cpc.
L'assunto non è condivisibile.
Va rilevato che la EL, sin dal momento della costituzione, ha contestato che il [...] Parte_1 avesse effettuato alcun pagamento del corrispettivo;
per cui, alla luce delle allegazioni della EL, non può dirsi formata la non contestazione, in quanto non può procedersi all'accertamento dei medesimi fatti in maniera diversa, tenendo conto in un caso della non contestazione ed in un caso della avvenuta contestazione.
In ogni modo, va ricordato che la non contestazione comporta la non necessità della prova dei fatti non contestati;
ma se tale prova contraria emerge dagli atti del giudizio, la non contestazione può ritenersi superata ed il giudice può procedere ad un diverso accertamento (v. Cass. 16028/2023; 42035/2021; 5363/2012). Nella specie, come detto, sono emersi vari indici che attestavano il mancato pagamento del prezzo;
per cui, il Parte_1 era onerato a fornire la prova dei pagamenti.
ha anche evidenziato che la rinuncia alla ipoteca legale, da parte del 10.6. II Parte_1
era dovuta al fatto che il pagamento della somma di euro 75.000,00 era garantita CP_6
da cambiali.
E' appena il caso di osservare che il mancato pagamento delle cambiali - eventi sempre verificabile comporta in ogni caso la necessità di agire nei confronti del debitore, senza
-
però potere direttamente agire su un bene immobile - come invece garantito dalla ipoteca.
-
Pertanto, non può ritenersi equivalente la garanzia offerta dalle cambiali a quella offerta da una ipoteca legale.
11. Con l'ultimo motivo di appello il Parte_1 ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui l'ha condannato al pagamento delle spese in favore della CP 7 e della EL.
Deduce che vi era stata soccombenza reciproca nei confronti della banca, in quanto tre si quattro delle domande proposte da questa erano state rigettate;
invece, l'intervento della
EL era inammissibile.
Sussistevano dunque motivi per compensare le spese.
Inoltre, evidenzia che, a fronte del valore indeterminabile della controversia, dichiarato dalla banca attrice, il tribunale aveva liquidato il compenso fondandosi su valori superiore a quelli previsti dalla tabella applicabile.
Infine, dato che la EL era intervenuta dopo la maturazione delle preclusioni di cui all'art. 183 cpc, alla stessa non poteva spettare il compenso per la fase istruttoria/di trattazione.
La censura merita parziale accoglimento, ai sensi della motivazione che segue.
11.1. In primo luogo, va osservato che la circostanza che tre domande sulle quattro avanzate dalla NC siano state rigettate non esclude che il Parte_1 sia stato soccombente.
Seppure ai sensi dell'art 92 cpc il giudice, in caso di reciproca soccombenza, possa compensare, in tutto in parte, le spese, la compensazione è rimessa alla descrezionalità del giudice, al quale è inibito unicamente di condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa. "Nella specie, il tribunale – in maniera condivisibile - ha valutato che il Parte_1 alla fine,
sia rimasto soccombente;
per cui legittimamente lo ha condannato al pagamento delle spese.
Quanto all'intervento della EL, si è già detto che è ammissibile, per cui legittimamente alla EL potevano essere liquidate le spese, atteso che è risultata vittoriosa.
11.2. Il valore della controversia, al fine di liquidare il compenso, non viene determinato da quanto dichiarato dalla parte attrice, al momento della costituzione, ai fini del contributo unificato - come nella specie avvenuto -, avendo questa rilevanza solo fiscale, appunto solo per determinare l'ammontare del contributo unificato (v. Cass. 12770/2023, in cui si legge:
"In tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti""; v. anche Cass. 9195/2017).
In ogni caso, il tribunale ha liquidato le spese chiarendo che il valore della controversia non era indeterminabile, ma era determinato in ragione dell'entità del credito indicato in citazione.
11.3. Ora, nell'ambito dell'azione di simulazione assoluta di un contratto, il valore della causa
è determinato in relazione al prezzo di vendita indicato nel contratto di cui si assume la simulazione (v. Cass. 713/1980, 1341/1963).
Nella specie, il prezzo indicato nel contratto, come detto, era di euro 200.000,10.
Alla luce di tale prezzo, per la liquidazione dei compensi doveva farsi applicazione della tabella dettata, nel d.m. 55/2014, per i giudizi innanzi al tribunale, il cui valore sia compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Facendo applicazione dei valori medi, la somma da liquidare sarebbe stata di euro
13.430,00.
Dato che il tribunale ha liquidato la somma di euro 12.500,00, quindi inferiore ai valori medi applicabili, il Parte_1 non ha interesse ad impugnare la liquidazione dei compensi. 11.4. Quanto alla EL, questa non ha preso parte alla fase istruttoria/di trattazione del giudizio di primo grado, come delineata dall'art. 4, comma 5, lett. c) del d.m. 55/2014, il quale, all'ultima frase, recita: “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta". La EL, infatti, è intervenuta in giudizio dopo la maturazione dei termini di cui all'art. 183 cpc.
Pertanto, alla EL non spettava la liquidazione del compenso anche per la fase istruttoria/di trattazione.
Alla liquidata somma di euro 12.500,00 va dunque sottratta la somma di euro 5.400,00 prevista quale valore medio del compenso per la fase istruttoria/di trattazione per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Alla fine, alla EL va liquidata la somma di euro 7.100,00 a titolo di compenso per il giudizio di primo grado, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
-12. La sentenza di primo grado va confermata nel merito seppure con diversa motivazione e va riformata solo quanto alla liquidazione delle spese in favore della
EL.
13. Attesa la conferma della sentenza di primo grado, non va analizzato l'appello incidentale condizionato promosso dalla EL.
14. Atteso che la sentenza di primo grado non è stata riformata nel merito della decisione, questa Corte deve provvedere solo alla liquidazione delle spese del presente grado giudizio, non trovando applicazione, nel caso di specie, l'effetto espansivo interno della parziale riforma (art. 336 cpc).
15. La Controparte_2 quale mandataria della Controparte_3 deve essere condannata al pagamento delle spese in favore del difensore antistatario del Parte_1 attesa l'inammissibilità dell'impugnazione promossa dalla CP_2
Tra il Parte_1 e la EL del fallimento LCE le spese vanno compensate, ex art. 92 cpc, atteso che il gravame promosso dal è stato parzialmente accolto. Parte_1
e la CP_7 atteso che questa non si è Nessuna spesa va liquidata tra Parte_1 costituita in questo giudizio. 16. Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal
D.m. 55/2014, come integrato dal D.m. 147/2022.
17. Atteso il già evidenziato valore della controversia, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla Corte d'appello, il cui valore sia compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00.
Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, atteso che le questioni risolte erano di facile soluzione. Pertanto, va liquidata la somma di euro 7.158,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide: Parte_1 riforma laa) accoglie, per quanto di ragione, l'appello promosso da sentenza del tribunale di Napoli n. 2024, pubblicata il 4.3.2021 e, per l'effetto, condanna [...]
Parte_1 al pagamento, in favore della Parte_5
[...] a titolo di spese del primo grado di giudizio, della somma di euro 7.100,00 a titolo di compenso, oltre rimborso elle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale promosso da Controparte_2 in nome e per conto della Controparte_3
c) condanna la Controparte_2 quale mandataria della Controparte_3 al pagamento
Parte_1delle spese del presente grado di giudizio in favore del difensore antistatario di
[...] , liquidando la somma di euro 7.158,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
d) compensa le spese del presente grado di giudizio tra Parte_1 e la [...]
Controparte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6.5.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini