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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 29 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 656/2024 R.G. e vertente
fra
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Salvatore C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza, alla via Isca del
Pioppo n. 2, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Susanna Mazzaferri e dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato in data 01.03.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
OI-001673652, relativa all'accertamento n. .6400.18/03/2019.0054230 del CP_1
18/03/2019 riferito all'anno 2016 e l'ordinanza ingiunzione n. OI-001673653 relativa all'accertamento n. .6400.18/03/2019.0054234 del 18/03/2019 CP_1 riferito all'anno 2017, entrambi notificate in data 03.02.2024, con le quali veniva contestata, nella qualità di legale rappresentante della società Cooperativa Life
On Work Soc. Coop., la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983 n. 638.
Deduceva in diritto: il difetto di legittimazione passiva, per essere, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della società, decaduta dalla qualifica di legale rappresentante dal 20.06.2017; il difetto dell'elemento soggettivo ex art. 3 della legge n. 689/1981 e la prescrizione della pretesa creditoria.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di annullare le impugnate ordinanze di ingiunzione, emesse dall' Controparte_2
n. OI-001673652, relativa all'accertamento n.
[...]
.6400.18/03/2019.0054230 del 18/03/2019 riferito all'anno 2016 e CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-001673653 relativa all'accertamento n.
.6400.18/03/2019.0054234 del 18/03/2019 riferito all'anno 2017, entrambe CP_1
notificate in data 3.02.2024; con vittoria di spese e competenze legali.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t. e domandava, in CP_1 via preliminare e/o pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti, in via principale, di rigettare siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando le ordinanze ingiunzione opposte e dichiarandone l'esecutorietà; con vittoria di spese e competenze di legge.
2 La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 29 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente propone opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione OI-
001673652, relativa all'accertamento n. .6400.18/03/2019.0054230 del CP_1
18.03.2019 riferito all'anno 2016, e l'ordinanza ingiunzione n. OI-001673653, relativa all'accertamento n. .6400.18/03/2019.0054234 del 18.03.2019 CP_1 riferito all'anno 2017, entrambe notificate in data 03.02.2024, con le quali veniva contestata la violazione, nella qualità di legale rappresentante della Società
Cooperativa Life On Work soc. coop., dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti negli anni 2016 e
2017.
Preliminarmente, va dato atto della tempestività della presente opposizione depositata il 01 marzo 2024 avverso le ordinanze-ingiunzione notificate entrambe il 03.02.2024, conformemente al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 che, al comma 6, prevede: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Passando all'esame del merito, la ricorrente contesta la legittimità degli atti opposti, deducendo di non essere tenuta, quale legale rappresentante, al pagamento degli importi ingiunti sulla base dell'assunto secondo cui la
3 liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Life On Work soc. coop. disposta con D.M. n. 307 del 20.06.2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 01.08.2017, con contestuale nomina del commissario liquidatore, renderebbe quest'ultimo il solo obbligato.
E' circostanza documentata, e non contestata, che parte ricorrente abbia rivestito la qualifica di legale rappresentante della società cooperativa Life On Work soc. coop. fino al 20.06.2017, data in cui con D.M. n. 307 tale società veniva posta in liquidazione coatta amministrativa.
Orbene, atteso che le ordinanze-ingiunzione opposte nel presente giudizio scaturiscono dal mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per tutto l'anno 2016 e per i mesi di gennaio e febbraio 2017 allorquando il legale rappresentante risultava essere l'odierna ricorrente;
atteso che il commissario liquidatore risulta nominato il 20.06.2017, ne consegue che la deduzione attorea appare priva di fondamento, in quanto a rispondere dell'omesso versamento dei contributi previdenziali in relazione al periodo antecedente alla nomina del commissario liquidatore, e quindi fino al 20 giugno 2017, deve ritenersi il legale rappresentante della società ancora in carica e, quindi, l'odierna ricorrente.
In relazione alla dedotta carenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 della legge n. 698 del 1981, giova richiamare il costante orientamento della Suprema
Corte che, al riguardo, ha statuito: “Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Nell'ambito di tale esigenza probatoria, il dolo e la colpa, quali aspetti della volontà che sorregge il comportamento illecito, non sono necessariamente esclusi dalla misura minima che assume il fatto materiale, come nel caso di minimo superamento dei limiti numerici posti
4 dalla legge, in quanto la natura minima della misura con cui è stato superato il limite normativo non vale di per sé a conferire alcuna giustificazione al fatto, salvo che non si dimostri specificamente la materiale connessione tra detta misura e la mancanza dell'indicato elemento soggettivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva annullato la ordinanza - ingiunzione di pagamento con la quale l'ispettorato provinciale ricorrente aveva addebitato ad un coltivatore diretto l'assunzione diretta di un lavoratore utilizzato oltre il limite di giornate annuali all'epoca vigente, in considerazione della misura minima - cinquantadue/cinquantacinque giornate anziché cinquantuno - del superamento)” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 12391 del
23.08.2003 e, in senso conforme, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 11473 del
18.11.1997, nonché Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 7143 del 25.05.2001 “L'art.
3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale richiede per la responsabilità nell'illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva abbia i caratteri della coscienza e volontarietà, sia la condotta medesima dolosa o colposa, pone una presunzione "iuris tantum" di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato e rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempli come costitutive dell'obbligo di tenere un comportamento diverso;
ne consegue che è legittima l'irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'opponente, atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha provato la impossibilità di evitare il fatto da cui è scaturita la sanzione ammnistrativa intimata con le ordinanze- ingiunzione opposte. In particolare, non ha puntualmente dedotto, prima ancora che provato, di avere agito, nell'espletamento dei compiti connessi alla carica di legale rappresentante rivestita nella società cooperativa Life On Work soc. coop., senza colpa in ordine all'omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nell'anno 2016 e fino a tutto febbraio 2017, come accertato, rispettivamente, con atto n.
.6400.18/03/2019.0054230 e con atto n. .6400.18/03/2019.0054234, CP_1 CP_1
5 entrambi del 18.03.2019, da qui la infondatezza della deduzione relativa alla insussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 cit.
Va disattesa infine l'eccepita prescrizione del diritto a riscuotere dell' , in CP_1 applicazione della norma di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689
(“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”), atteso che tra gli atti di accertamento n.
.6400.18/03/2019.0054230, riferito all'anno 2016, e n. CP_1
.6400.18/03/2019.0054234, riferito all'anno 2017, entrambi del 18.03.2019, CP_1
e la notifica degli atti opposti nel presente giudizio (03.02.2024) non risulta decorso il prescritto termine quinquennale.
Per tutte le ragioni esposte, consegue il rigetto del ricorso.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità e la novità, almeno sul piano locale, delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 01.03.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 29 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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