Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1958, n. 967
Versione
15 novembre 1958
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 15 novembre 1958