Articolo 1205 del Codice civile
Articolo 1204Articolo 1136
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19 aprile 1942
Art. 1205.

(Surrogazione parziale).

Se il pagamento e' parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto e' loro dovuto, salvo patto contrario.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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