Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1205.
(Surrogazione parziale).
Se il pagamento e' parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto e' loro dovuto, salvo patto contrario.
(Surrogazione parziale).
Se il pagamento e' parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto e' loro dovuto, salvo patto contrario.
Commentari • 11
- 1. Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia stataleDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 12 maggio 2020 · 200.03323
[…] in tema di valutazione del merito di credito e di monitoraggio delle condizioni del prenditore durante l'arco di svolgimento del rapporto; la peculiarità di un sistema di governo della rivalsa, che trascura di apportare il «vantaggio» del privilegio, per affidarsi al sistema del «pari concorso» di cui all'art. 1205 c.c. [….]
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Giurisprudenza • 154
- 1. Trib. Firenze, sentenza 06/10/2025, n. 3150Provvedimento: […] c.c., ovvero da restituire in base all'art. 1205 c.c. in forza del patto di postergazione. […] 4. A tal fine occorre prendere le mosse dagli artt. 1203 e 1205 c.c.. […] Sennonché, il disposto di cui all'articolo 1205 cod. civ., legittima la stipula di un patto contrario, che accordi preferenza ad uno dei due creditori. Tale patto si riferisce alla possibilità che sia stabilita una preferenza tra i due creditori, quello originario e quello surrogato. […] Firenze, al n. 1205 di formalità, prestando fin da ora ogni più opportuno consenso all'annotazione, a margine della stessa, della presente surrogazione parziale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1205 e 2843 c.c., con espresso esonero del competenteLeggi di più...
- par condicio creditorum·
- art. 2033 c.c.·
- surrogazione parziale·
- interessi legali·
- interpretazione contratto·
- art. 114 L.F.·
- postergazione convenzionale·
- art. 1205 c.c.·
- efficacia postergazione in fallimento·
- giudicato endoprocessuale