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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 10839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10839 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa CH OR, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35326 del ruolo generale per affari contenzioni dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2025 e vertente ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore legale Parte_1 P.IVA_1 pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via V. Brunacci n. Parte_2
1, presso lo studio dell'Avv. Fabio Massimo Guaitoli, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
- OPPONENTE –
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n. 14, presso lo studio dell'Avv.
Nicola Mancuso che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
1 - OPPOSTA -
CONCLUSIONI:
- per l'opponente, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, - in via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, la esecutorietà dell'atto di precetto cui ci si oppone;
- in via principale: accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 617 c.p.c. la regolarità formale dell'atto di precetto, non fondato su alcun titolo esecutivo non essendo tale l'atto transattivo dedotto e accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 615 c.p.c. l'inesistenza di alcun diritto creditorio della Sig.ra nei confronti della Controparte_1 Parte_1 anche atteso il pagamento degli assegni della medesima allegati in copia. - in ogni caso: condannare controparte per le spese di lite”;
- per l'opposta, “l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione, voglia 1) rigettare
l'opposizione confermando l'atto di precetto per la somma di €.11.425,00 così come portata dell'assegno n.0200088105 del 5/6/2024 del , confermando l'efficacia esecutiva CP_2 di tale titolo;
2) condannare la in persona del proprio Legale Rappresentante pro- Parte_1 tempore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa per aver agito e proseguito il giudizio con mala fede per i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese ed onorario di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti all'attenzione del Tribunale nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione possono riassumersi come segue:
- con contratto avente decorrenza dal 1°.4.2024, Controparte_1 concedeva in locazione per uso commerciale alla l'unità Parte_1 immobiliare sita in Roma alla via Antonio Brunetti n. 59 e 61 e Passeggiata di Ripetta n. 10 (composta da due locali terreni con cucina e servizi igienici e cantina sottostante meglio descritto al NCEU del Comune di Roma al foglio 469, particella 58), adibita ad attività di ristorazione;
- la e la locatrice si accordavano affinché la prima si impegnasse a Parte_1
corrispondere, oltre alle proprie mensilità, le somme non pagate dalla precedente affittuaria;
2 - successivamente, in esecuzione di tali accordi, la emetteva tre Parte_1
assegni bancari (rispettivamente in data 5.4.2024, 5.5.2024, 5.6.2024) ciascuno del valore di € 11.425,00, rimasti impagati per insufficienza totale o parziale dei fondi nel momento in cui il titolo veniva presentato per il pagamento.
Ciò premesso, tale giudizio origina dal precetto notificato da
[...] sulla scorta dei tre assegni emessi da Controparte_3 Parte_1 quest'ultima società ed offerti all'opposta in esecuzione del precedente accordo transattivo tra loro intercorso. Avverso tale precetto, la presentava Parte_1 opposizione a norma degli artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo:
- l'irregolarità formale del titolo esecutivo legittimante la notifica del precetto opposto in quanto avente natura di accordo transattivo, inidoneo a costituire fondamento di un'azione esecutiva;
- l'avvenuto pagamento delle somme di cui agli assegni sopra citati e la conseguente inesistenza del diritto di a Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata.
Alla prima udienza di comparizione, rilevata la regolarità della notificazione
(la cui documentazione non era stata anteriormente depositata), veniva dichiarata la contumacia della convenuta, venivano concessi i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. e fissata udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c.; all'esito, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto e fissata udienza per la decisione, nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c., al 18.6.2025.
In data 10.6.2025, si costituiva tardivamente la convenuta, depositando l'accordo transattivo e riferendo che, a luglio 2024, gli assegni erano impagati, mentre alla data della costituzione rimaneva insoluto il titolo n. 0200088105 del
5.6.2024, nonché attribuendo la tardività della costituzione all'avvenuto decesso del legale che aveva in precedenza assistito la sig.ra Controparte_1 unitamente alla controparte, partecipava poi all'udienza di precisazione e conclusioni e contestuale discussione.
* * * * *
1. Sull'opposizione ex art. 617 c.p.c.: l'irregolarità formale del titolo esecutivo.
3 Premettendo che “in sede di opposizione all'esecuzione, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione […]” (Cass. 11.12.2018, n. 31955; conf. Cass.
28.7.2011, n. 16610), è necessario pronunciarsi in primo luogo sulla deduzione con la quale l'opponente lamenta che il precetto sarebbe stato intimato in carenza di un valido titolo esecutivo: eccepisce, in ordine a tale deduzione,
l'inidoneità dell'accordo transattivo allegato all'atto introduttivo a costituire titolo legittimante l'azione esecutiva.
Giova sul punto chiarire che, in difformità dalla prospettazione fornita dall'attrice, trattasi di motivo di opposizione all'esecuzione, contestandosi in nuce il diritto del creditore a procedere in executivis e non già rilevandosi vizi formali: si vedano sul punto Cass. 14.6.2011, n. 13039 e 18.7.1977, n. 312 (“Deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione, e non già agli atti esecutivi, quella con cui si contesta il diritto del creditore a procedere "in executivis" per esser priva di efficacia esecutiva, in quanto redatta su modulo estero e perciò privo di bollo, la cambiale posta a base del precetto
e dell'esecuzione mobiliare”) e Cass. 21.1.1985, n. 191 (“L'opposizione del debitore, rivolta
a contestare che il titolo posto dal creditore a fondamento dell'esecuzione abbia i requisiti indispensabili per l'efficacia esecutiva, come nel caso in cui, con riguardo ad assegno bancario, sostenga il difetto di detta efficacia per post-datazione dell'assegno medesimo con conseguente irregolarità fiscale, configura opposizione all'esecuzione, non agli atti esecutivi, traducendosi in una negazione del diritto del creditore di procedere "in executivis”).
A tale riguardo – seppur pacifico è il rilievo che la transazione, in quanto mero accordo tra privati, non rientri tra le ipotesi di titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c. – l'eccezione formulata dall'opponente risulta priva di pregio: difatti, come si deduce dall'atto di precetto allegato alla citazione (doc. 1), i titoli legittimanti l'azione esecutiva sono i tre assegni bancari di cui la stessa società opponente deposita copia (doc. 3).
Pertanto, a nulla rileva che quest'ultimi assegni siano stati emessi in attuazione di precedenti accordi. Giova, piuttosto, ricordare quanto disposto dall'art. 55,
R.D. 21.12.1933, n. 1736: tale norma prevede, infatti, che l'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori.
2. Sull'opposizione ex art. 615 c.p.c.: la sopravvenuta caducazione del titolo.
4 Risolta in questo senso la questione relativa all'idoneità del titolo a fondare l'esecuzione preannunciata con il precetto, l'opponente contesta la sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in capo a Controparte_1 anche sotto ulteriore profilo, deducendo la non debenza degli importi
[...] precettati.
Più precisamente, la allega di essersi accollata il pagamento di Parte_1 importi dovuti dalla precedente conduttrice e di avere emesso, a tal fine, gli assegni bancari fondanti l'azione esecutiva dell'opposta, confidando nella possibilità di onorarli con gli incassi dell'attività di ristorazione da svolgersi nel locale preso in locazione ad uso commerciale. La società opponente fornisce, poi, prova dell'avvenuta cessazione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in forza della determinazione dirigenziale del Municipio di Roma I del 12.2.2024 (doc. 5, CA/349/2024) e della conseguente apposizione di sigilli all'immobile locato. Sostiene, poi, di avere ottemperato agli impegni debitori assunti nei confronti della locatrice nonostante il mancato avvio della propria attività di ristorazione.
Orbene, giova anzitutto precisare che la ricostruzione fattuale operata dall'opponente si scontra con il materiale probatorio agli atti. Gli assegni – emessi rispettivamente nell'aprile, nel maggio e nel giugno 2024 – sono successivi al momento dell'emissione del provvedimento che ha imposto la cessazione dell'attività commerciale pensata per l'immobile locato;
peraltro, essi sono successivi anche alla stipulazione del contratto di locazione (risalente al marzo 2024) con il quale la ai sensi dell'art. 1, accetta l'unità Parte_1 immobiliare nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, essendo senz'altro consapevole dell'avvenuta apposizione di sigilli alla stessa.
Pertanto, a nulla rilevano le argomentazioni relative all'impossibilità di avviare l'attività di ristorazione né rileverebbero eventuali doglianze relative all'impossibilità di godere della cosa locata per l'uso convenuto;
in tal senso è lo stesso art. 5 del contratto di locazione a prevedere che il conduttore esonera parte locatrice da qualsiasi responsabilità per il mancato o ritardato rilascio di licenze, autorizzazioni o quanto necessario per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale.
5 Premesso, dunque, che il pagamento degli assegni bancari emessi non può subordinarsi all'avvio dell'attività di ristorazione né al godimento dell'immobile locato, il diritto di credito della locatrice opposta risulta, seppur in parte, esistente.
Sul piano probatorio, infatti, la produce l'attestazione risalente Parte_1 al 12.7.2024 di avvenuto deposito, nel conto corrente attivo presso la banca trattaria degli assegni, di un importo pari a complessivi € 12.608,00 utili al pagamento del solo assegno emesso in data 5.5.2024, n. 0200088109, non fornendo prova di avere saldato anche gli importi di cui ai restanti assegni: €
11.415,00 per l'assegno emesso in data 5.4.2024, n. 02000881008 ed € 11.415,00 per l'assegno emesso in data 5.6.2024, n. 0200088105.
E' la stessa convenuta, tuttavia, a dare correttamente atto che anche il titolo del 5.4.2024 è stato saldato e che l'unico importo ad oggi dovuto è quello relativo all'ultimo assegno, emesso in data 5.6.2024, in relazione al quale rimane valido ed efficace il precetto (atteso che “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante […]”: cfr.. 22.7.2024, n. 20238; conf. Cass. 30.1.2013, n.
2160).
* * * * *
Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento parziale dell'opposizione. Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che “in tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente a quella dovuta, con conseguente accoglimento in parte qua dell'opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente” (Cass. 11.10.2016, n. 20374; vedi anche Id. 23.1.2018, n. 1572: “Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può
6 essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante
l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa”). Si ricorda, inoltre, che la nozione di soccombenza reciproca può sottendere anche l'accoglimento parziale in termini quantitativi di un'unica domanda (Cass. 24.4.2018, n. 10113; conf. Cass. 23.9.2013, n. 21684 e Cass.
21.10.2009, n. 22381).
Alla luce di quanto sopra, si ritiene di dover integralmente compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis, così provvede:
1. revoca la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
2. accoglie parzialmente l'opposizione;
3. per l'effetto, dichiara che il creditore procedente ha diritto a procedere ad esecuzione forzata solo in relazione al titolo esecutivo costituito dall'assegno emesso in data 5.6.2024, n. 0200088105, e dichiara valido ed efficace il precetto nella parte in cui fondato sul titolo de quo;
4. compensa integralmente le spese di lite del giudizio.
Così deciso in Roma, 18.7.2025.
Il Giudice
CH OR
Provvedimento redatto con la collaborazione della ott.ssa Costanza Coli. CP_4
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa CH OR, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35326 del ruolo generale per affari contenzioni dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2025 e vertente ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore legale Parte_1 P.IVA_1 pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via V. Brunacci n. Parte_2
1, presso lo studio dell'Avv. Fabio Massimo Guaitoli, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
- OPPONENTE –
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n. 14, presso lo studio dell'Avv.
Nicola Mancuso che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
1 - OPPOSTA -
CONCLUSIONI:
- per l'opponente, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, - in via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, la esecutorietà dell'atto di precetto cui ci si oppone;
- in via principale: accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 617 c.p.c. la regolarità formale dell'atto di precetto, non fondato su alcun titolo esecutivo non essendo tale l'atto transattivo dedotto e accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 615 c.p.c. l'inesistenza di alcun diritto creditorio della Sig.ra nei confronti della Controparte_1 Parte_1 anche atteso il pagamento degli assegni della medesima allegati in copia. - in ogni caso: condannare controparte per le spese di lite”;
- per l'opposta, “l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione, voglia 1) rigettare
l'opposizione confermando l'atto di precetto per la somma di €.11.425,00 così come portata dell'assegno n.0200088105 del 5/6/2024 del , confermando l'efficacia esecutiva CP_2 di tale titolo;
2) condannare la in persona del proprio Legale Rappresentante pro- Parte_1 tempore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa per aver agito e proseguito il giudizio con mala fede per i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese ed onorario di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti all'attenzione del Tribunale nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione possono riassumersi come segue:
- con contratto avente decorrenza dal 1°.4.2024, Controparte_1 concedeva in locazione per uso commerciale alla l'unità Parte_1 immobiliare sita in Roma alla via Antonio Brunetti n. 59 e 61 e Passeggiata di Ripetta n. 10 (composta da due locali terreni con cucina e servizi igienici e cantina sottostante meglio descritto al NCEU del Comune di Roma al foglio 469, particella 58), adibita ad attività di ristorazione;
- la e la locatrice si accordavano affinché la prima si impegnasse a Parte_1
corrispondere, oltre alle proprie mensilità, le somme non pagate dalla precedente affittuaria;
2 - successivamente, in esecuzione di tali accordi, la emetteva tre Parte_1
assegni bancari (rispettivamente in data 5.4.2024, 5.5.2024, 5.6.2024) ciascuno del valore di € 11.425,00, rimasti impagati per insufficienza totale o parziale dei fondi nel momento in cui il titolo veniva presentato per il pagamento.
Ciò premesso, tale giudizio origina dal precetto notificato da
[...] sulla scorta dei tre assegni emessi da Controparte_3 Parte_1 quest'ultima società ed offerti all'opposta in esecuzione del precedente accordo transattivo tra loro intercorso. Avverso tale precetto, la presentava Parte_1 opposizione a norma degli artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo:
- l'irregolarità formale del titolo esecutivo legittimante la notifica del precetto opposto in quanto avente natura di accordo transattivo, inidoneo a costituire fondamento di un'azione esecutiva;
- l'avvenuto pagamento delle somme di cui agli assegni sopra citati e la conseguente inesistenza del diritto di a Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata.
Alla prima udienza di comparizione, rilevata la regolarità della notificazione
(la cui documentazione non era stata anteriormente depositata), veniva dichiarata la contumacia della convenuta, venivano concessi i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. e fissata udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c.; all'esito, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto e fissata udienza per la decisione, nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c., al 18.6.2025.
In data 10.6.2025, si costituiva tardivamente la convenuta, depositando l'accordo transattivo e riferendo che, a luglio 2024, gli assegni erano impagati, mentre alla data della costituzione rimaneva insoluto il titolo n. 0200088105 del
5.6.2024, nonché attribuendo la tardività della costituzione all'avvenuto decesso del legale che aveva in precedenza assistito la sig.ra Controparte_1 unitamente alla controparte, partecipava poi all'udienza di precisazione e conclusioni e contestuale discussione.
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1. Sull'opposizione ex art. 617 c.p.c.: l'irregolarità formale del titolo esecutivo.
3 Premettendo che “in sede di opposizione all'esecuzione, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione […]” (Cass. 11.12.2018, n. 31955; conf. Cass.
28.7.2011, n. 16610), è necessario pronunciarsi in primo luogo sulla deduzione con la quale l'opponente lamenta che il precetto sarebbe stato intimato in carenza di un valido titolo esecutivo: eccepisce, in ordine a tale deduzione,
l'inidoneità dell'accordo transattivo allegato all'atto introduttivo a costituire titolo legittimante l'azione esecutiva.
Giova sul punto chiarire che, in difformità dalla prospettazione fornita dall'attrice, trattasi di motivo di opposizione all'esecuzione, contestandosi in nuce il diritto del creditore a procedere in executivis e non già rilevandosi vizi formali: si vedano sul punto Cass. 14.6.2011, n. 13039 e 18.7.1977, n. 312 (“Deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione, e non già agli atti esecutivi, quella con cui si contesta il diritto del creditore a procedere "in executivis" per esser priva di efficacia esecutiva, in quanto redatta su modulo estero e perciò privo di bollo, la cambiale posta a base del precetto
e dell'esecuzione mobiliare”) e Cass. 21.1.1985, n. 191 (“L'opposizione del debitore, rivolta
a contestare che il titolo posto dal creditore a fondamento dell'esecuzione abbia i requisiti indispensabili per l'efficacia esecutiva, come nel caso in cui, con riguardo ad assegno bancario, sostenga il difetto di detta efficacia per post-datazione dell'assegno medesimo con conseguente irregolarità fiscale, configura opposizione all'esecuzione, non agli atti esecutivi, traducendosi in una negazione del diritto del creditore di procedere "in executivis”).
A tale riguardo – seppur pacifico è il rilievo che la transazione, in quanto mero accordo tra privati, non rientri tra le ipotesi di titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c. – l'eccezione formulata dall'opponente risulta priva di pregio: difatti, come si deduce dall'atto di precetto allegato alla citazione (doc. 1), i titoli legittimanti l'azione esecutiva sono i tre assegni bancari di cui la stessa società opponente deposita copia (doc. 3).
Pertanto, a nulla rileva che quest'ultimi assegni siano stati emessi in attuazione di precedenti accordi. Giova, piuttosto, ricordare quanto disposto dall'art. 55,
R.D. 21.12.1933, n. 1736: tale norma prevede, infatti, che l'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori.
2. Sull'opposizione ex art. 615 c.p.c.: la sopravvenuta caducazione del titolo.
4 Risolta in questo senso la questione relativa all'idoneità del titolo a fondare l'esecuzione preannunciata con il precetto, l'opponente contesta la sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in capo a Controparte_1 anche sotto ulteriore profilo, deducendo la non debenza degli importi
[...] precettati.
Più precisamente, la allega di essersi accollata il pagamento di Parte_1 importi dovuti dalla precedente conduttrice e di avere emesso, a tal fine, gli assegni bancari fondanti l'azione esecutiva dell'opposta, confidando nella possibilità di onorarli con gli incassi dell'attività di ristorazione da svolgersi nel locale preso in locazione ad uso commerciale. La società opponente fornisce, poi, prova dell'avvenuta cessazione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in forza della determinazione dirigenziale del Municipio di Roma I del 12.2.2024 (doc. 5, CA/349/2024) e della conseguente apposizione di sigilli all'immobile locato. Sostiene, poi, di avere ottemperato agli impegni debitori assunti nei confronti della locatrice nonostante il mancato avvio della propria attività di ristorazione.
Orbene, giova anzitutto precisare che la ricostruzione fattuale operata dall'opponente si scontra con il materiale probatorio agli atti. Gli assegni – emessi rispettivamente nell'aprile, nel maggio e nel giugno 2024 – sono successivi al momento dell'emissione del provvedimento che ha imposto la cessazione dell'attività commerciale pensata per l'immobile locato;
peraltro, essi sono successivi anche alla stipulazione del contratto di locazione (risalente al marzo 2024) con il quale la ai sensi dell'art. 1, accetta l'unità Parte_1 immobiliare nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, essendo senz'altro consapevole dell'avvenuta apposizione di sigilli alla stessa.
Pertanto, a nulla rilevano le argomentazioni relative all'impossibilità di avviare l'attività di ristorazione né rileverebbero eventuali doglianze relative all'impossibilità di godere della cosa locata per l'uso convenuto;
in tal senso è lo stesso art. 5 del contratto di locazione a prevedere che il conduttore esonera parte locatrice da qualsiasi responsabilità per il mancato o ritardato rilascio di licenze, autorizzazioni o quanto necessario per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale.
5 Premesso, dunque, che il pagamento degli assegni bancari emessi non può subordinarsi all'avvio dell'attività di ristorazione né al godimento dell'immobile locato, il diritto di credito della locatrice opposta risulta, seppur in parte, esistente.
Sul piano probatorio, infatti, la produce l'attestazione risalente Parte_1 al 12.7.2024 di avvenuto deposito, nel conto corrente attivo presso la banca trattaria degli assegni, di un importo pari a complessivi € 12.608,00 utili al pagamento del solo assegno emesso in data 5.5.2024, n. 0200088109, non fornendo prova di avere saldato anche gli importi di cui ai restanti assegni: €
11.415,00 per l'assegno emesso in data 5.4.2024, n. 02000881008 ed € 11.415,00 per l'assegno emesso in data 5.6.2024, n. 0200088105.
E' la stessa convenuta, tuttavia, a dare correttamente atto che anche il titolo del 5.4.2024 è stato saldato e che l'unico importo ad oggi dovuto è quello relativo all'ultimo assegno, emesso in data 5.6.2024, in relazione al quale rimane valido ed efficace il precetto (atteso che “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante […]”: cfr.. 22.7.2024, n. 20238; conf. Cass. 30.1.2013, n.
2160).
* * * * *
Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento parziale dell'opposizione. Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che “in tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente a quella dovuta, con conseguente accoglimento in parte qua dell'opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente” (Cass. 11.10.2016, n. 20374; vedi anche Id. 23.1.2018, n. 1572: “Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può
6 essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante
l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa”). Si ricorda, inoltre, che la nozione di soccombenza reciproca può sottendere anche l'accoglimento parziale in termini quantitativi di un'unica domanda (Cass. 24.4.2018, n. 10113; conf. Cass. 23.9.2013, n. 21684 e Cass.
21.10.2009, n. 22381).
Alla luce di quanto sopra, si ritiene di dover integralmente compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis, così provvede:
1. revoca la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
2. accoglie parzialmente l'opposizione;
3. per l'effetto, dichiara che il creditore procedente ha diritto a procedere ad esecuzione forzata solo in relazione al titolo esecutivo costituito dall'assegno emesso in data 5.6.2024, n. 0200088105, e dichiara valido ed efficace il precetto nella parte in cui fondato sul titolo de quo;
4. compensa integralmente le spese di lite del giudizio.
Così deciso in Roma, 18.7.2025.
Il Giudice
CH OR
Provvedimento redatto con la collaborazione della ott.ssa Costanza Coli. CP_4
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