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Articolo 2 della Legge 30 giugno 1971, n. 516
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Legge 30 giugno 1971, n. 516
Articolo 2 della Legge 30 giugno 1971, n. 516
Versione
18 agosto 1971
Art. 2.
Il fondo predetto viene passato al demanio dello Stato perche' sia destinato a sede di aeroporto civile.
Entrata in vigore il 18 agosto 1971
Vedi fonte istituzionale
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