Articolo 502 del Codice di procedura civile
Articolo 441 bisArticolo 441 quater
Versione
21 aprile 1942
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Versione
10 giugno 1942
Art. 502.
(Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno).

Salve le disposizioni speciali del codice civile , per l'espropriazione delle cose date in pegno ((e dei mobili soggetti ad ipoteca)) si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita puo' essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.

In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.
Entrata in vigore il 10 giugno 1942
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