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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/10/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 470/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio IA RE Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 470/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI PAOLO, Parte_1 C.F._1
ricorrente;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARAVAGGI Controparte_1 C.F._2
CLARA RITA,
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE come indicate nel verbale di udienza redatto il 15.10.2025 “dichiarare raggiunto l'accordo tramite due scritture private e conseguenti rogiti notarili di attuazione, datati 16.9.25, con rinuncia delle domande e azioni reciproche, in particolare con rinuncia da parte della sig. all'assegno divorzile ed ad ogni diritto conseguenziale presente CP_1
e futuro a fronte della ricezione da parte della sig.ra della somma di 10.000,00 euro, una CP_1 tantum, avendo ricevuto anche l'usufrutto del 50% della casa in Croazia, spese compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 18.3.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale esponendo di avere Controparte_1 contratto con la stessa matrimonio concordatario in data 9.6.1979 in Alzate Brianza e che da detta unione sono nati tre figli, , nata il [...], nato il [...] e Persona_1 Persona_2 [...]
, nata il [...], tutti maggiorenni. Per_3
Il ricorrente ha esposto altresì che il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 436/2012 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili celebrato tra le parti, disponendo in particolare l'obbligo a carico del sig. di versare in favore della sig.ra la somma mensile di € 700,00, rivalutata Pt_1 CP_1 annualmente secondo ISTAT, quale contributo al mantenimento della stessa.
Con l'odierno ricorso il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo in via principale la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico dello stesso ed in favore della sig.ra nonché- previa constatazione delle perdite subite dall' - accertare e CP_1 Pt_1 dichiarare l'equiparazione dei danni subiti dallo stesso, a far data dal 2005, al versamento dell'assegno in un'unica soluzione ed in via subordinata ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento.
A sostegno della propria domanda ha dedotto di aver subito un peggioramento delle condizioni economiche, essendo divenuto pensionato dal 28.2.2023 ed avendo ridotto l'ulteriore attività lavorativa, corrispondente all'esecuzione di visite specialistiche in regime privatistiche, tenendo conto del peggioramento del quadro clinico sanitario dello stesso. Inoltre, ha evidenziato di aver subito dal 2005 dei danni (sia sotto il profilo del danno emergente, che lucro cessante) a fronte del mancato godimento dell'immobile in comproprietà con la resistente, sito in Croazia, nella località di
Spina n. 56, essendo in realtà totalmente gestito ed utilizzato dalla Di converso ha dato atto CP_1 di come la sig.ra ia divenuta pensionata dal 2023 ed integri il proprio reddito con diverse CP_1 ripetizioni private, dando parimenti atto delle rendite della stessa derivanti dalla villa sita in Croazia-
Con decreto del 26.03.2025 il Presidente relatore, rilevata la mancata allegazione di abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere ai sensi dell'art. 473 bis.40 c.p.c., la mancata richiesta dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.69 e ss. c.p.c. nonché di provvedimenti indifferibili, ha fissato udienza di comparizione personale delle parti al 19.06.2025.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto. In Controparte_1 particolare, ha evidenziato come in realtà il patrimonio del sig. rispetto all'epoca del Pt_1 divorzio, sia accresciuto, mentre quello della signora corrispettivamente ridotto, a fronte delle CP_1 statuizioni dei Tribunali croati successive al divorzio, riconoscenti la comproprietà al ricorrente dell'immobile sito in Croazia, costituito da due unità abitative. Inoltre, la resistente ha contestato di non aver mai impedito l'accesso ai detti immobili al ricorrente e di non averli mai messo a reddito.
Quanto alla propria condizione economica ha dedotto che da quando è divenuta pensionata, non svolge più alcuna attività lavorativa, come di contro dedotto da parte ricorrente, avuto riguardo in particolare alla propria condizione di salute, essendo affetta da forti e frequenti dolori muscolari e cervicali a fronte di un disco vertebrale in ceramica tra le vertebre C5 e C6, nonché da lipotimia.
Pertanto, la signora ha chiesto la conferma del versamento a suo favore dell'assegno divorzile CP_1 attualmente rivalutato in € 837,00, con rivalutazione ISTAT ed in via riconvenzionale ha chiesto di ordinare al Sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge n.898/1970, il Parte_1 versamento, in favore della Sig.ra della quota percentuale, pari al 40%, Controparte_1 dell'indennità di fine rapporto percepita in esito alla cessazione del rapporto di lavoro, relativamente agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c..
A seguito di due rinvii dell'udienza, richiesto dalle parti in pendenza di trattative, comparsi entrambe innanzi al Presidente del Tribunale le stesse hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo per il mutamento del titolo del ricorso da giudiziale in consensuale, alle condizioni, indicate nel verbale di udienza redatto il 15.10.2025, che si riportano:
dichiarare raggiunto l'accordo tramite due scritture private e conseguenti rogiti notarili di attuazione, datati 16.9.25, con rinuncia delle domande e azioni reciproche, in particolare con rinuncia da parte della sig. all'assegno divorzile ed ad ogni diritto conseguenziale presente e futuro a fronte CP_1 della ricezione da parte della sig.ra della somma di 10.000,00 euro, una tantum, avendo CP_1 ricevuto anche l'usufrutto del 50% della casa in Croazia, spese compensate.
Indi il Tribunale, in camera di consiglio, ha trattenuto la causa per la decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza. Osserva il Tribunale che gli accordi raggiunti dalle parti, concordemente indicate dalle stesse nel verbale di udienza redatto il 15.10.2025, sono da reputarsi conformi al loro interesse e pertanto provvede in conformità.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) In modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 436/2012 del Tribunale di
Lecco, provvede in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio IA RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio IA RE Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 470/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI PAOLO, Parte_1 C.F._1
ricorrente;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARAVAGGI Controparte_1 C.F._2
CLARA RITA,
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE come indicate nel verbale di udienza redatto il 15.10.2025 “dichiarare raggiunto l'accordo tramite due scritture private e conseguenti rogiti notarili di attuazione, datati 16.9.25, con rinuncia delle domande e azioni reciproche, in particolare con rinuncia da parte della sig. all'assegno divorzile ed ad ogni diritto conseguenziale presente CP_1
e futuro a fronte della ricezione da parte della sig.ra della somma di 10.000,00 euro, una CP_1 tantum, avendo ricevuto anche l'usufrutto del 50% della casa in Croazia, spese compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 18.3.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale esponendo di avere Controparte_1 contratto con la stessa matrimonio concordatario in data 9.6.1979 in Alzate Brianza e che da detta unione sono nati tre figli, , nata il [...], nato il [...] e Persona_1 Persona_2 [...]
, nata il [...], tutti maggiorenni. Per_3
Il ricorrente ha esposto altresì che il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 436/2012 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili celebrato tra le parti, disponendo in particolare l'obbligo a carico del sig. di versare in favore della sig.ra la somma mensile di € 700,00, rivalutata Pt_1 CP_1 annualmente secondo ISTAT, quale contributo al mantenimento della stessa.
Con l'odierno ricorso il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo in via principale la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico dello stesso ed in favore della sig.ra nonché- previa constatazione delle perdite subite dall' - accertare e CP_1 Pt_1 dichiarare l'equiparazione dei danni subiti dallo stesso, a far data dal 2005, al versamento dell'assegno in un'unica soluzione ed in via subordinata ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento.
A sostegno della propria domanda ha dedotto di aver subito un peggioramento delle condizioni economiche, essendo divenuto pensionato dal 28.2.2023 ed avendo ridotto l'ulteriore attività lavorativa, corrispondente all'esecuzione di visite specialistiche in regime privatistiche, tenendo conto del peggioramento del quadro clinico sanitario dello stesso. Inoltre, ha evidenziato di aver subito dal 2005 dei danni (sia sotto il profilo del danno emergente, che lucro cessante) a fronte del mancato godimento dell'immobile in comproprietà con la resistente, sito in Croazia, nella località di
Spina n. 56, essendo in realtà totalmente gestito ed utilizzato dalla Di converso ha dato atto CP_1 di come la sig.ra ia divenuta pensionata dal 2023 ed integri il proprio reddito con diverse CP_1 ripetizioni private, dando parimenti atto delle rendite della stessa derivanti dalla villa sita in Croazia-
Con decreto del 26.03.2025 il Presidente relatore, rilevata la mancata allegazione di abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere ai sensi dell'art. 473 bis.40 c.p.c., la mancata richiesta dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.69 e ss. c.p.c. nonché di provvedimenti indifferibili, ha fissato udienza di comparizione personale delle parti al 19.06.2025.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto. In Controparte_1 particolare, ha evidenziato come in realtà il patrimonio del sig. rispetto all'epoca del Pt_1 divorzio, sia accresciuto, mentre quello della signora corrispettivamente ridotto, a fronte delle CP_1 statuizioni dei Tribunali croati successive al divorzio, riconoscenti la comproprietà al ricorrente dell'immobile sito in Croazia, costituito da due unità abitative. Inoltre, la resistente ha contestato di non aver mai impedito l'accesso ai detti immobili al ricorrente e di non averli mai messo a reddito.
Quanto alla propria condizione economica ha dedotto che da quando è divenuta pensionata, non svolge più alcuna attività lavorativa, come di contro dedotto da parte ricorrente, avuto riguardo in particolare alla propria condizione di salute, essendo affetta da forti e frequenti dolori muscolari e cervicali a fronte di un disco vertebrale in ceramica tra le vertebre C5 e C6, nonché da lipotimia.
Pertanto, la signora ha chiesto la conferma del versamento a suo favore dell'assegno divorzile CP_1 attualmente rivalutato in € 837,00, con rivalutazione ISTAT ed in via riconvenzionale ha chiesto di ordinare al Sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge n.898/1970, il Parte_1 versamento, in favore della Sig.ra della quota percentuale, pari al 40%, Controparte_1 dell'indennità di fine rapporto percepita in esito alla cessazione del rapporto di lavoro, relativamente agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c..
A seguito di due rinvii dell'udienza, richiesto dalle parti in pendenza di trattative, comparsi entrambe innanzi al Presidente del Tribunale le stesse hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo per il mutamento del titolo del ricorso da giudiziale in consensuale, alle condizioni, indicate nel verbale di udienza redatto il 15.10.2025, che si riportano:
dichiarare raggiunto l'accordo tramite due scritture private e conseguenti rogiti notarili di attuazione, datati 16.9.25, con rinuncia delle domande e azioni reciproche, in particolare con rinuncia da parte della sig. all'assegno divorzile ed ad ogni diritto conseguenziale presente e futuro a fronte CP_1 della ricezione da parte della sig.ra della somma di 10.000,00 euro, una tantum, avendo CP_1 ricevuto anche l'usufrutto del 50% della casa in Croazia, spese compensate.
Indi il Tribunale, in camera di consiglio, ha trattenuto la causa per la decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza. Osserva il Tribunale che gli accordi raggiunti dalle parti, concordemente indicate dalle stesse nel verbale di udienza redatto il 15.10.2025, sono da reputarsi conformi al loro interesse e pertanto provvede in conformità.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) In modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 436/2012 del Tribunale di
Lecco, provvede in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio IA RE