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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. n. 894/2024, decisa all'udienza di discussione in data
22.1.2025 e vertente tra
Parte_1
rappresentata e difesa, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
[...] di L'Aquila, e domiciliata in L'Aquila presso il Complesso Monumentale San
Domenico, Via Buccio Di Ranallo
- appellante -
e
, elettivamente domiciliato in Avezzano, via Oslavia n. 21, CP_1 presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Retico che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione in appello
- appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 214/21, emessa dal Tribunale di
Avezzano, pubblicata in data 14.03.2024, non notificata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante: «previamente accolta l'istanza di sospensione, ad integrale riforma della sentenza impugnata, confermare la validità ed efficacia delle ordinanze ingiunzione emanate dalla;
Vinte le spese del doppio grado»; Parte_1
Appellata:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare l'infondatezza dell'atto di appello proposto nell'interesse dalla e, per l'effetto, Parte_1
rigettare le richieste avanzate con il gravame. In via subordinata e soltanto nella deprecata ipotesi in cui le richieste formulate nell'atto d'appello dalla Parte_1
venissero accolte, trasmettere gli atti al Tribunale di primo grado per le decisioni in merito alle ulteriori doglianze prospettate nel ricorso introduttivo che non sono state decise perché assorbite nel giudizio trasfuso nella sentenza impugnata, oppure prendere Essa Corte d'Appello adita tali decisioni, disponendo comunque, all'esito del giudizio su tali ulteriori doglianze, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte per le ragioni indicate nei corrispondenti punti del ricorso introduttivo . Con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite del presente grado di impugnazione ».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata, il Tribunale di Avezzano ha accolto l'opposizione proposta da , in qualità di rappresentante del Consorzio CP_1
Contr UE RS (per brevità ), avverso tredici distinte ordinanze ingiunzioni della con le quali gli erano state irrogate, quale Parte_1
trasgressore obbligato in solido, sanzioni amministrative per un importo totale di euro
82.000,00 per il superamento dei limiti tabellari negli impianti di depurazione, secondo quanto disposto dalla normativa ambientale (d.lgs. 152/2006). Le contestazioni derivavano da accertamenti condotti dall riguardanti i superamenti dei CP_3 limiti di legge su scarichi idrici nei seguenti comuni della Provincia di L'Aquila: di
Trasacco, Luco dei Marsi, Oricola, Magliano dei Marsi, fraz. Marano, Villavalelonga,
Celano (AQ).
Nel dettaglio, il contenuto delle suddette ordinanze, può essere sinteticamente riassunto come segue:
pag. 2/11 1). Ordinanza-ingiunzione di pagamento n.DPC017/171 (Trasacco), con la quale è stata contestata la mancata autorizzazione dell'impianto di depurazione di
Trasacco (AQ), loc. Strada 38 ed elevata una sanzione di €6.000,00 per la violazione dell'art. 124, co.1 del D.Lgs. 152/2006, accertata durante il sopralluogo e il campionamento delle acque di scarico.
2) Ordinanza-ingiunzione di pagamento n.DPC017/173 (Luco dei Marsi), con la quale è stata contestata l'attivazione del bypass sull'impianto di depurazione di Luco dei Marsi (AQ), durante il sopralluogo e il campionamento delle acque di scarico del
17.09.2014, ed elevata una sanzione di €6.000,00 per violazione dell'art. 124, co.1 del
D.Lgs. 152/2006.
3) Ordinanza-ingiunzione di pagamento n.DPC017/174 (Luco dei Marsi) con la quale è stata contestata la non conformità del campione di acqua di scarico prelevato dal bypass dell'impianto di depurazione di Luco dei Marsi (AQ) il 17.09.2014, per i parametri chimici stabiliti dal D.Lgs. 152/2006. Per l'effetto, è stata elevata una sanzione di €3.000,00 per violazione dell'art. 124, co.1 del D.Lgs. 152/2006.
4) Ordinanza-ingiunzione di pagamento n.DPC017/175 (Oricola) con la quale è stata contestata la non conformità del campione di acqua di scarico prelevato nell'impianto di depurazione di Oricola (AQ), loc. Santa Restituita, il 22.10.2014, per i parametri Fosforo totale e Azoto Totale. La sanzione inflitta ammonta ad €3.000,00 per violazione dell'art. 124, co.1 del D.Lgs. 152/2006.
5) Ordinanza-ingiunzione di pagamento n.DPC017/176 (Magliano dei
Marsi) con la quale è stata contestata la mancata autorizzazione dell'impianto di depurazione di Magliano dei Marsi (AQ), frazione Marano. La sanzione elevata ammonta ad €6.000,00 per violazione dell'art. 124, co.1 del D.Lgs. 152/2006.
6) Ordinanza-ingiunzione di pagamento n.DPC017/177 (Trasacco) con la quale è stata contestata la non conformità del campione di acqua di scarico prelevato sull'impianto di depurazione di Trasacco (AQ), loc. Strada 38, il 19.11.2014, per il parametro Solidi sospesi totali. La sanzione amministrativa inflitta ammonta ad euro
3.000,00 prevista dall'art. 133, co.2 del D.Lgs. 152/2006.
7) Ordinanza-ingiunzione di pagamento n.DPC017/178 (Oricola) con la quale è stata contestata la mancata autorizzazione dell'impianto di depurazione di pag. 3/11 Oricola, con l'elevazione della sanzione di €6.000, prevista dall'art. 133, co.2 del
D.Lgs. 152/2006.
8) Ordinanza-ingiunzione di pagamento n.DPC017/179 (Villavallelonga) con la quale è stato contestato il mancato rispetto dei limiti di qualità delle acque per vari parametri chimici tra cui:
• Solidi sospesi totali
• BOD5 (domanda biochimica di ossigeno a 5 giorni)
• COD (domanda chimica di ossigeno)
• Azoto totale
• Tensioattivi
Che ha determinato una sanzione di €20.000 così come previsto dall'art. 133, co.2 del D.Lgs. 152/2006.
9) Ordinanza-ingiunzione di pagamento n.DPC017/180 (Trasacco) con la quale è stato contestato il mancato rispetto dei limiti di qualità per:
• BOD5
• Azoto ammoniacale
• Tensioattivi totali
Comportando una sanzione amministrativa di €3.000, come previsto dall'art. 133, co.1 del D.Lgs. 152/2006
10) Ordinanza-ingiunzione di pagamento n.DPC017/181 (Celano) con la quale è stato contestato il superamento dei limiti di nell'impianto di Parte_2 depurazione di Celano con l'elevazione della sanzione amministrativa di €3.000 prevista dall'art. 133, co.2 del D.Lgs. 152/2006.
11) Ordinanza-ingiunzione di pagamento n.DPC017/182 (Villavallelonga) con la quale è stato contestato il mancato rispetto dei limiti di qualità per vari parametri chimici, inclusi:
• BOD5
• COD
• Azoto totale
• Tensioattivi
pag. 4/11 Con l'elevazione della sanzione amministrativa di €20.000 prevista dall'art. 133, co.2 del D.Lgs. 152/2006.
12) Ordinanza-ingiunzione di pagamento n.DPC017/184 (Trasacco) con la quale è stato contestato il superamento dei limiti di qualità delle acque per i parametri chimici fissati sulle tabelle 1 e 3 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06, con irrogazione della sanzione amministrativa di €3.000 prevista dall'art. 133, co.2 del
D.Lgs. 152/2006
13) Ordinanza-ingiunzione di pagamento n.DPC017/185 (Villavallelonga) con la quale è stato contestato il mancato rispetto dei limiti di qualità per i parametri chimici, fissati nella tabella 4 dell'All. n. 5 parte terza del D.lgs n. 152/06, con l'irrogazione della sanzione di €20.000.
1.2. Nel costituirsi nel giudizio di primo grado l'odierno appellato aveva sostenuto di non essere responsabile delle violazioni, in quanto le deleghe in materia ambientale erano state conferite all'amministratore delegato, ing. e, Controparte_4
nel merito, aveva contestato i metodi di controllo utilizzati.
1.3. Il Tribunale di Avezzano nell'accogliere l'opposizione ha ritenuto che le competenze in materia ambientale erano state effettivamente attribuite in modo specifico e documentato al predetto ing. esonerando da ogni CP_4 CP_1
responsabilità.
1.4. Le ordinanze ingiunzioni opposte sono state, quindi, annullate in primo grado limitatamente alla posizione dell'opponente , con compensazione integrale CP_1
delle spese di lite.
2. La ha impugnato la sentenza, chiedendo preliminarmente la Parte_1 sospensione dell'esecuzione della sentenza e, nel merito, ha sostenuto l'errata applicazione dei principi che regolano la delega di funzioni nonché la mancata prova della validità della delega stessa.
2.1. In particolare, l'impugnazione regionale è stata affidata ad un unico articolato motivo di censura concernente:
i. l'inadeguatezza della deleghe di funzioni:
- secondo la legge (art. 16, D.lgs. 81/2008), la delega deve essere formalizzata, accettata per iscritto, e deve prevedere autonomia decisionale e di spesa;
pag. 5/11 - la documentazione prodotta non dimostrerebbe l'effettiva esistenza di una delega valida: mancano l'accettazione scritta e la prova dell'effettiva autonomia dell' Ing.
CP_4
ii. Prova insufficiente dell'esistenza della delega:
- secondo la parte appellante, il verbale del Consiglio di gestione del 19/02/2014, che attribuisce le deleghe all' Ing. è ritenuto insufficiente per dimostrare CP_4
l'esistenza di una delega effettiva, completa e valida. A tal proposito viene richiamata una precedente sentenza di questa Corte (n. 10005/2001 del 23.06.2021), con la quale, in un caso simile è stato dichiarato inesistente l'atto di delega proprio sulla base di un'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal , in cui egli stesso CP_1
affermava di avere piena potestà gestionale ed economica sugli impianti.
iii. Corresponsabilità e rischio di deresponsabilizzazione:
- secondo la tesi regionale anche se la delega fosse stata formalmente valida, la responsabilità non poteva essere esclusa per il delegante, soprattutto considerando che il delegante era consapevole delle carenze degli impianti, il delegato non è stato posto nelle condizioni di intervenire. Pertanto, la responsabilità dovrebbe essere considerata concorrente con quella del delegato.
3. nel costituirsi nel presente giudizio, ha contestato le argomentazioni CP_1
sostenute dalla , chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Parte_1
4. Sulle conclusioni delle parti come innanzi trascritte, il procedimento è stato fissato per la discussione all'udienza del 22.01.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., e, all'esito, è stata decisa con la presente sentenza.
5. In via preliminare, va evidenziato che l'istanza di sospensiva proposta risulta inammissibile in quanto non è presente nella sentenza impugnata alcuna pronuncia la cui esecutività possa essere sospesa.
5.1. Nel caso di specie infatti la sentenza impugnata si limita ad accogliere l'opposizione spiegata e a compensare le spese del giudizio, senza imporre obblighi di esecuzione.
6. L'appello è infondato.
6.1. In particolare, con riferimento al precedente di questa Corte richiamato dalla difesa distrettuale (n. 10005/2001 del 23.06.2021), non può farsi a meno di evidenziare pag. 6/11 che quandanche pertinente al caso di specie, in questo giudizio non è stato prodotto il documento (richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale del 23.04.2014) nel quale si sarebbe riconosciuto ancora responsabile delle funzioni ambientali. CP_1
6.2. Infatti, nel fascicolo di primo grado non risultano allegati i 36 documenti richiamati nella nota di accompagnamento, depositata in data 3 luglio 2019, dalla
“a corredo” del rapporto difensivo prodotto. Parte_1
6.3. Tuttavia, è bene precisare che anche qualora tale produzione fosse stata effettivamente effettuata dall'Ente in primo grado, il deposito sarebbe stato comunque tardivo, in quanto la non risulta costituita in giudizio se non dopo la Pt_1
celebrazione della prima udienza.
6.4. Si ritiene, pertanto, inammissibile la produzione avvenuta ritualmente soltanto nel presente grado di appello, ai sensi dell'art. 345 co. 3 cpc.
7. Neppure l'ulteriore censura relativa all'inadeguatezza della delega di funzioni coglie nel segno.
7.1.. In assenza di specifiche disposizioni normative in tema di delega di funzioni in materia ambientale, si registrano a tale riguardo numerosi arresti giurisprudenziali in ambito penale – ove evidentemente la questione è di particolare rilevanza per il principio sancito dall'art. 27 Cost secondo cui la responsabilità penale è personale –. L'esistenza di una chiara assonanza, sotto vari profili, tra la responsabilità penale e la responsabilità amministrativa induce a richiamare, in questa sede, al pari di quanto dedotto dalle stesse parti, alcuni principi elaborati nel primo ambito. Anche in materia ambientale, per un certo tempo, si è ritenuto che responsabilità penale all'interno dell'azienda in caso di violazione delle norme ambientali fosse individuabile solo ed esclusivamente in capo al titolare della stessa e cioè al responsabile legale. Una siffatta soluzione, però, rischiava di avallare l'assunto dell'esistenza di un modello di responsabilità oggettiva difficilmente armonizzabile con i principi di rango costituzionale. E' stato, allora, elaborato un modello che, affrontando il problema dell'efficacia liberatoria della delega, partendo dalla materia della sicurezza del lavoro,
è stato poi esteso anche al settore ambientale (in primis, con riferimento all'inquinamento idrico). E così la delega di funzioni, non individuabile come istituto giuridico in senso stretto, ma frutto della sola elaborazione giurisprudenziale delle pag. 7/11 sezioni penali della Corte di Cassazione, deve ritenersi oggi ammissibile in presenza di determinate condizioni, oggettive e soggettive (cfr. Cass. sez. III, 3 marzo 2010, n. 8275 secondo cui “la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale”; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali di spesa;
e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.”), al verificarsi delle quali è condizionata l'efficacia liberatoria della stessa in ambito penale. Da segnalare anche un orientamento più “aperto” all'applicabilità dell'istituto anche alle piccole imprese, in considerazione del fatto che la necessità di decentrare compiti e responsabilità non può essere esclusa a priori nelle imprese di dimensioni più modeste in considerazione della complessità sempre crescente dell'attività produttiva moderna (cfr., in tal senso, Cass. Sez. III, 13 settembre 2005 n.
33308 e, con riferimento alla normativa antinfortunistica, Cass. Sez. III, 15 luglio 2005
n. 26122. Contra Sez. III, 7 maggio 2004, n. 21745), specialmente in considerazione delle “concrete esigenze di specializzazione necessarie in campo ambientale”. Su tale linea interpretativa si colloca anche l'indirizzo più recente per cui “per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali
e di spesa;
e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo”
(cfr. Cass. Sez. III, 1.6.2017 n. 31364).
7.2. Tanto premesso, è emerso nel corso del giudizio di primo grado che, con delibera del Consiglio di Gestione del C.A.M. in data 19.2.2014, in seguito alle dimissioni del prof. e l'invito, da parte del Consiglio di Sorveglianza, di CP_1
pag. 8/11 utilizzare le professionalità interne per la gestione della società con distribuzione delle relative deleghe, veniva nominato, quale amministratore delegato l'Ing. al CP_4
quale venivano attribuite le deleghe di cui all'art. 28 comma 4, lettere a), b), c) e d) dello Statuto.
7.3. Le deleghe al quindi, quale amministratore delegato, erano state CP_4
confermate con espresso richiamo all'art. 28, comma 4, lettere a. b, c, d, dello Statuto.
Tali disposizioni erano tutt'altro che generiche, in quanto la lettera d) delegava espressamente all'amministratore delegato, anch'esso membro del Comitato di gestione, le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera, alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti. Tutto ciò è, poi, chiaramente evincibile dalla visura del Registro delle Imprese (v., in particolare, pp. 9 e ss. doc. n. 3 in fascicolo di primo grado opponente – appellata) ove le nomine, con indicazione dell'ambito dei poteri, sono state debitamente iscritte con la conseguenza che la delega di funzioni era certa e conoscibile da parte dell'appellante.
7.4. E', di conseguenza, indubbio che fosse l'amministratore delegato ad avere la delega, con annessa responsabilità, in materia di gestione degli impianti di depurazione
(come quelli per cui è causa) con obbligo di provvedere a munirsi della necessaria autorizzazione. Il del resto, aveva accettato formalmente le deleghe indicate CP_4
dal Consiglio di Sorveglianza durante il Consiglio di Gestione tenutosi il 12.11.2015, il che rese applicabile la successiva norma di cui all'art. 29 dello Statuto, per la quale “ … la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di gestione e all'amministratore delegato, se nominato, per le materie delegate”.
7.5. La rappresentanza in materia ambientale, quindi, spettava all'ing. CP_4
soggetto avente anche le necessarie capacità e competenze tecniche e professionali, essendo un ingegnere idraulico e, come documentato in atti, più volte invitato ad impartire in detta materia lezioni all'Università degli studi di L'Aquila. La delega, quindi, era puntuale ed espressa;
essa non lasciava in capo ad altri soggetti poteri residuali di tipo discrezionale;
il delegato era, in maniera palese, tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
il pag. 9/11 trasferimento delle funzioni delegate era anche pienamente giustificato dalle ampie dimensioni del consorzio acquedottistico, conglobante la quasi totalità dei Comuni della
Marsica, e comunque dalle esigenze organizzative del medesimo;
la delega riguardava non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa, essendo stata conferita all'amministratore delegato in persona e non ad un semplice dipendente o funzionario dell'ente; l'esistenza della delega è stata poi, come si è evidenziato, giudizialmente provata in modo certo.
7.6. L'appellante, del resto, tralascia il dirimente rilievo, contenuto nella sentenza gravata, per cui secondo l'art 28, comma 5, dello Statuto del C.A.M. “ … al consigliere delegato ai sensi del comma 4 competono i dovuti adempimenti e
l'esercizio, in via esclusiva, dei conseguenti poteri decisionali, anche nell'ambito dei rapporti con le autorità e gli uffici pubblici e privati preposti, in particolare con
l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'amministrazione finanziaria, gli istituti previdenziali, l'amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli enti locali ed ogni altro ente pubblico”. Asserire, in difetto di allegazioni e prove il cui onere gravava sull'appellante, che la norma statutaria non specificasse se formalmente delegava all'amministratore delegato la facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione
(il che non ha rilievo) e non specificasse nemmeno l'effettivo trasferimento dei poteri ad esso attribuiti con l'attribuzione della sua completa autonomia decisionale e di gestione, invero, costituisce mero esercizio di stile avulso dalla realtà documentale.
7.7. Il provvedimento sanzionatorio successivamente emesso nei confronti di quale Presidente dell'Ente, piuttosto che nei confronti dell'amministratore CP_1 delegato, risulta, dunque, illegittimo e meritevole dell'annullamento così come già disposto dalla sentenza impugnata, che va, dunque, confermata (la conclusione è conforme a due precedenti specifici di questa Corte territoriale, sentenze nn. 1047/2022
e 1048/2022 del 13.7.2022, oltre ad uno più recente, sentenza n. 13072025 del
30.1.2025, proprio interessanti il CAM).
7.8. Ogni altra questione resta assorbita.
8. In conclusione, l'appello va respinto a conferma della sentenza impugnata.
pag. 10/11 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il valore delle sanzioni comminate, valori minimi tenuto conto del rito semplificato e della modestia, in fatto e in diritto, della questione trattata.
10. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. l, comma 17, legge 228/2012 ed applicabile ai procedimenti di impugnazione iniziati dal
31/1/2013 (Cass. S.U. 18/2/2014, n. 3774; Cass. 27/11/2013, n. 26566), deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna la parte appellante Parte_1
al rimborso in favore della parte appellata delle spese del grado
[...] liquidate in € 4.997,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, per compenso;
3) dichiara che le parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Silvia Rita Fabrizio
pag. 11/11