Articolo 2747 del Codice civile
Articolo 2746Articolo 2748
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19 aprile 1942
Art. 2747.

(Efficacia del privilegio).

Il privilegio generale non puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo quanto e' disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.

Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale e' subordinato, puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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