Articolo 152 del Codice di procedura civile
Articolo 147Articolo 149
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21 aprile 1942
Art. 152.
(Termini legali e termini giudiziari).

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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