Articolo 2304 del Codice civile
Articolo 2303Articolo 2250
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19 aprile 1942
Art. 2304.

(Responsabilita' dei soci).

I creditori sociali, anche se la societa' e' in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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