Art. 38. 1. I posti nelle qualifiche del ruolo degli ispettori di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , come modificato dal precedente articolo 37, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno comunque disponibili nelle aliquote riservate di cui al predetto articolo 9, sono attribuiti mediante un concorso straordinario per titoli di servizio ed una prova consistente in domande e risposte su argomenti prefissati.
2. Al concorso straordinario e' ammesso il personale della Polizia di Stato in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso che, all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , rivestiva uno dei gradi di maresciallo del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
3. I vincitori del concorso, che devono frequentare il corso di aggiornamento previsto dall' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , sono inquadrati nelle qualifiche del ruolo degli ispettori secondo le modalita' previste dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , in quanto applicabili. In ogni caso detto personale non potra' precedere nel ruolo l'ultimo dei vincitori dei concorsi previsti ai citati articoli.
4. Gli idonei al predetto concorso, che devono frequentare il corso contemplato dal precedente comma 3, verranno collocati nella qualifica di vice ispettore in soprannumero riassorbibile.
2. Al concorso straordinario e' ammesso il personale della Polizia di Stato in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso che, all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , rivestiva uno dei gradi di maresciallo del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
3. I vincitori del concorso, che devono frequentare il corso di aggiornamento previsto dall' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , sono inquadrati nelle qualifiche del ruolo degli ispettori secondo le modalita' previste dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , in quanto applicabili. In ogni caso detto personale non potra' precedere nel ruolo l'ultimo dei vincitori dei concorsi previsti ai citati articoli.
4. Gli idonei al predetto concorso, che devono frequentare il corso contemplato dal precedente comma 3, verranno collocati nella qualifica di vice ispettore in soprannumero riassorbibile.