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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/09/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
1854 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1854/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to IOSSA MARIA SPERANZA, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE-
CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale;
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 22.09.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 15/04/2025, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge, , con la quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 concordatario il 04/09/1971 in Cerignola, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del menzionato Comune all'atto n. 278 parte II Serie A dell'anno 1971, precisando che dalla detta unione erano nati due figli ( , nato a [...] in data [...] e Persona_1 [...]
, nata a [...] in data [...] ed ivi deceduta in data 08/09/2015), e Controparte_2 deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati.
Parte ricorrente ha chiesto, dunque, autorizzarsi i coniugi a vivere separati, nulla disponendosi in ordine al mantenimento, essendo entrambe le parti ed il figlio economicamente autosufficienti, chiedendo, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., che, all'esito del giudizio di separazione, maturate le condizioni di procedibilità, il procedimento abbia corso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza del 23.09.2025, il Giudice delegato ha constatato l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia della resistente, e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, sulle conclusioni depositate dal ricorrente con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si è riservato di riferire immediatamente al
Collegio per la decisione. Il Pm ha reso parere favorevole il 25.09.2025.
Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione proposta è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta intollerabile risulta inequivocabilmente sia dal fatto che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme, sia dalle allegazioni del ricorrente, rispetto alle quali la resistente non ha inteso costituirsi.
Tale obiettiva situazione evidenzia come si sia verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Il ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio contratto in Cerignola (FG) in data 04/09/1971 e trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Cerignola al n. 278 parte II Serie A dell'anno 1971);
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 26/09/2025 .
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1854 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di divorzio”;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
vista la propria sentenza emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott.ssa Maria Elena de Tura, fissando l'udienza del 19 ottobre 2026 per la prosecuzione del giudizio e onerando le parti del deposito, in vista della stessa, dell'attestato di definitività della sentenza di separazione;
visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto di poter disporre che l'udienza precedentemente fissata sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti, non richiedendo la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
richiamate le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, ai sensi del novellato art. 121 c.p.c.; ritenuto opportuno, in un'ottica di leale collaborazione e per favorire il sollecito svolgimento del procedimento ai sensi degli artt. 88 e 175 c.p.c., secondo i poteri di direzione dell'udienza riconosciuti dall'art. 127 c.p.c., invitare i difensori al deposito di note scritte prima del decorso del termine perentorio assegnato, al fine di consentire alla Cancelleria di lavorare tempestivamente le note e, di conseguenza, al Giudice di provvedere in tempo utile per l'udienza prefissata;
osservato che il complessivo comportamento delle parti e comunque l'abuso, da parte loro, del modulo processuale richiamato, potrebbe essere valutato ai sensi delle norme vigenti (cfr., a titolo esemplificativo, gli artt. 88, 92, co. 1, 116, co. 2, c.p.c. e art. 4, co. 7, D.M. n. 55/2014);
DISPONE che l'udienza precedentemente fissata sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti e, per l'effetto,
ASSEGNA termine perentorio fino al giorno dell'udienza per il deposito delle suddette note;
INVITA in ogni caso, i difensori a depositare le note scritte contenenti le sole “istanze e conclusioni” in relazione agli adempimenti processuali previsti (preferibilmente un'unica nota congiunta) entro e non oltre cinque giorni prima dell'udienza già fissata, al fine di garantire l'efficiente espletamento delle attività di Cancelleria connesse alla ricezione degli atti telematici;
INVITA
i procuratori a trasmettere una dichiarazione sottoscritta personalmente dalle parti, nella quale ognuna dichiara con atto separato di non volersi conciliare;
RICHIAMA le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali nonché del principio di leale collaborazione e di correttezza processuale;
AVVERTE
- che è facoltà delle parti di opporsi alla trattazione del procedimento secondo la modalità in questa sede indicata presentando, entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto, istanza di trattazione orale;
- che qualora venga presentata istanza di trattazione orale con nota congiunta si procederà in conformità;
- che se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza ex artt. 181/309
c.p.c.; se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
INVITA le parti, nel caso di modifiche o di divorzio, ad attestare la definitività del provvedimento che si chiede di modificare o comunque, per il divorzio, del provvedimento di separazione, con la precisazione che nel caso di separazione consensuale o di divorzio congiunto già intervenuta tra le parti sarà comunque sufficiente una attestazione di non avere proposto impugnazione avverso i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, essendo invece necessario, in tutti gli altri casi, la produzione del certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.;
MANDA la cancelleria per la tempestiva comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 26/09/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1854/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to IOSSA MARIA SPERANZA, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE-
CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale;
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 22.09.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 15/04/2025, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge, , con la quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 concordatario il 04/09/1971 in Cerignola, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del menzionato Comune all'atto n. 278 parte II Serie A dell'anno 1971, precisando che dalla detta unione erano nati due figli ( , nato a [...] in data [...] e Persona_1 [...]
, nata a [...] in data [...] ed ivi deceduta in data 08/09/2015), e Controparte_2 deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati.
Parte ricorrente ha chiesto, dunque, autorizzarsi i coniugi a vivere separati, nulla disponendosi in ordine al mantenimento, essendo entrambe le parti ed il figlio economicamente autosufficienti, chiedendo, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., che, all'esito del giudizio di separazione, maturate le condizioni di procedibilità, il procedimento abbia corso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza del 23.09.2025, il Giudice delegato ha constatato l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia della resistente, e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, sulle conclusioni depositate dal ricorrente con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si è riservato di riferire immediatamente al
Collegio per la decisione. Il Pm ha reso parere favorevole il 25.09.2025.
Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione proposta è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta intollerabile risulta inequivocabilmente sia dal fatto che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme, sia dalle allegazioni del ricorrente, rispetto alle quali la resistente non ha inteso costituirsi.
Tale obiettiva situazione evidenzia come si sia verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Il ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio contratto in Cerignola (FG) in data 04/09/1971 e trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Cerignola al n. 278 parte II Serie A dell'anno 1971);
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 26/09/2025 .
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1854 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di divorzio”;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
vista la propria sentenza emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott.ssa Maria Elena de Tura, fissando l'udienza del 19 ottobre 2026 per la prosecuzione del giudizio e onerando le parti del deposito, in vista della stessa, dell'attestato di definitività della sentenza di separazione;
visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto di poter disporre che l'udienza precedentemente fissata sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti, non richiedendo la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
richiamate le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, ai sensi del novellato art. 121 c.p.c.; ritenuto opportuno, in un'ottica di leale collaborazione e per favorire il sollecito svolgimento del procedimento ai sensi degli artt. 88 e 175 c.p.c., secondo i poteri di direzione dell'udienza riconosciuti dall'art. 127 c.p.c., invitare i difensori al deposito di note scritte prima del decorso del termine perentorio assegnato, al fine di consentire alla Cancelleria di lavorare tempestivamente le note e, di conseguenza, al Giudice di provvedere in tempo utile per l'udienza prefissata;
osservato che il complessivo comportamento delle parti e comunque l'abuso, da parte loro, del modulo processuale richiamato, potrebbe essere valutato ai sensi delle norme vigenti (cfr., a titolo esemplificativo, gli artt. 88, 92, co. 1, 116, co. 2, c.p.c. e art. 4, co. 7, D.M. n. 55/2014);
DISPONE che l'udienza precedentemente fissata sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti e, per l'effetto,
ASSEGNA termine perentorio fino al giorno dell'udienza per il deposito delle suddette note;
INVITA in ogni caso, i difensori a depositare le note scritte contenenti le sole “istanze e conclusioni” in relazione agli adempimenti processuali previsti (preferibilmente un'unica nota congiunta) entro e non oltre cinque giorni prima dell'udienza già fissata, al fine di garantire l'efficiente espletamento delle attività di Cancelleria connesse alla ricezione degli atti telematici;
INVITA
i procuratori a trasmettere una dichiarazione sottoscritta personalmente dalle parti, nella quale ognuna dichiara con atto separato di non volersi conciliare;
RICHIAMA le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali nonché del principio di leale collaborazione e di correttezza processuale;
AVVERTE
- che è facoltà delle parti di opporsi alla trattazione del procedimento secondo la modalità in questa sede indicata presentando, entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto, istanza di trattazione orale;
- che qualora venga presentata istanza di trattazione orale con nota congiunta si procederà in conformità;
- che se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza ex artt. 181/309
c.p.c.; se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
INVITA le parti, nel caso di modifiche o di divorzio, ad attestare la definitività del provvedimento che si chiede di modificare o comunque, per il divorzio, del provvedimento di separazione, con la precisazione che nel caso di separazione consensuale o di divorzio congiunto già intervenuta tra le parti sarà comunque sufficiente una attestazione di non avere proposto impugnazione avverso i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, essendo invece necessario, in tutti gli altri casi, la produzione del certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.;
MANDA la cancelleria per la tempestiva comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 26/09/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro