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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12176 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro - III
Il Tribunale di Roma in Funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Francesco
AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2367 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno
2025, vertente
TRA
rappresentata e difesa per procura allegata al ricorso introduttivo Parte_1
depositato telematicamente, dall'Avv. Danilo Pomponi e dall'Avv. Caterina
Mencarini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Danilo Pomponi in
Roma, via degli Scipioni n. 268/A
RICORRENTE
E
con sede legale in Roma, Via E. Controparte_1
Fermi n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura allegata alla memoria difensiva depositata telematicamente dall'Avv.
AR IN DO e dall'Avv. Gabriella Mazzoli ed elettivamente domiciliata presso le medesime, negli uffici dell'Avvocatura Aziendale, in Roma, Via AR
Brighenti 23 Edificio B
RESISTENTE
1 OGGETTO: procedura per la copertura temporanea di un turno di attività, nella
Professionalità di Psicologia – Richiesta di disponibilità
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.1.2025, ha adito questo Tribunale Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: in via principale nel merito accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel contesto del presente atto, l'illegittimo comportamento della pubblica amministrazione coinvolta, ossia in persona del legale rappresentante Parte_2
pro tempore, concretizzatosi nei termini illustrati e meglio specificati nel contesto del presente ricorso e, per l'effetto; accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il conseguente risarcimento del danno
“da mancata assegnazione” dell'incarico di che trattasi e, per l'effetto; condannare la pubblica amministrazione coinvolta, ossia la a Parte_2
corrispondere alla ricorrente la totalità delle retribuzioni perdute, somma comprensiva di interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al giorno del soddisfo;
in subordine, sempre nel merito, accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il conseguente risarcimento del danno “da perdita di chance di mancata assegnazione” dell'incarico di che trattasi e, per l'effetto; condannare la pubblica amministrazione coinvolta, ossia a Parte_2
corrispondere alla ricorrente una somma da determinarsi necessariamente in via equitativa, avuto comunque riguardo, come parametro di riferimento, alla somma corrispondente alla totalità delle retribuzioni perdute, somma comprensiva di interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al giorno del soddisfo;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarre nei confronti dei sottoscritti procuratori
2 antistatari.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la chiedendo: Parte_2
In via principale: dichiarare il ricorso infondato e non provato e, pertanto, respingere la domanda, anche in ordine al danno risarcibile da perdita di chance;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, accertare la minor somma dovuta, in via equitativa.
In via istruttoria: rigettare la richiesta di prova testimoniale del Legale
Rappresentante dell'Azienda, nonché della Dott.ssa e della Dott.ssa Tes_1 Tes_2
per le ragioni suesposte;
nella denegata, e non creduta ipotesi, di accoglimento si chiede l'ammissione a prova contraria.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale.
*******
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
La ricorrente espone di aver partecipato alla procedura per la copertura temporanea di un turno di attività, nella Professionalità di Psicologia, di cui alla “Richiesta di disponibilità per n. 38 ore sett.li. Prevenzione del rischio suicidiario e degli atti autolesionistici nei VI GI (Delibera 79 del 17/01/2024) – Professionalità di psicologia – UOS Patologie da Dipendenza Rebibbia”. Allo scopo aveva pertanto inviato la propria manifestazione di disponibilità.
La ricevuta una prima volta la richiesta di disponibilità il giorno 19 gennaio Pt_1
2024, alle ore 12:54, quale soggetto presente nella relativa graduatoria (anch'essa allegata) e collocata al terzo posto, inviava ritualmente la propria disponibilità.
Il 31 gennaio 2024, alle ore 09:25 tuttavia la ricorrente riceveva nuovamente la medesima richiesta di disponibilità. Pur apparendole nomala tale nuova richiesta, la ricorrente aveva comunque provveduto a inviare per la seconda volta la propria
3 disponibilità. Rilevava inoltre che l'unica differenza tra le due richieste di disponibilità era data dal termine oltre il quale la risposta non avrebbe potuto essere inviata. Esso era quello del 22.1.2024, ore 12:00 in relazione alla prima richiesta di disponibilità e quello del 2.2.2024, ore 12:00 in relazione alla seconda richiesta.
Deduceva quindi la che la delibera n. 79 del 17.1.2024 trasmessa con la Pt_1
richiesta di disponibilità era stata emessa in conformità a quanto previsto dal “CAPO
IV – RAPPORTO CONVENZIONALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI
INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE CP_2
PSICOLOGI)” (d'ora in poi più sinteticamente indicato con le sole parole CP_3
CAPO IV) dell' “ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA
DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI,
VETERINARI ED ALTRE CHIMICI, Controparte_4 CP_2
PSICOLOGI) AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL
1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – TRIENNIO 2016-
Contro 2018” (d'ora in poi semplicemente ), disciplina a sua volta avente fonte normativa primaria nell'art. 7, c. 6, d.lgs. n. 165 del 2001. La ricorrente osservava che le norme di riferimento al riguardo vanno individuate negli agli artt. 19, 22 e 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale (d'ora in avanti indicato solo come ACN).
La ricorrente si doleva per la condotta ritenuta contra legem dalla e per Parte_2
essa dalla dirigente competente, che non aveva tenuto conto di espresse limitazioni di durata risultanti dalle norme richiamate dell'Accordo Nazionale Collettivo, affidando l'incarico alla aspirante collocatasi seconda nella graduatoria di riferimento, ossia la
Dott.ssa pur trovandosi la stessa nella condizione di cui agli artt. 22 e Persona_1
23 ACN, non potendo pertanto ricoprire l'incarico in questione, che quindi sarebbe spettato alla ricorrente, in quanto terza in graduatoria e non ricadente nei divieti di cui ai già menzionati artt. 22 e 23 Capo IV ACN. La ricorrente rilevava più in dettaglio, che la persona collocatasi come seconda in graduatoria, ossia la già menzionata nel caso di specie ricopriva quello stesso incarico già da due anni Persona_1
4 consecutivamente, sicché con l'assegnazione del nuovo incarico, si sarebbe trattato del terzo.
La ricorrente precisava che, appreso quanto sopra, aveva provveduto a chiamare la dr.ssa della divisione “UOC Gestione Personale Convenzionato Persona_2
la quale, pur dando atto dell'illegittimità della terza assegnazione Parte_2
consecutiva dell'incarico alla Dott.ssa le aveva risposto che tale Persona_1
decisione era stata assunta dal direttore della “UOC Gestione Personale
Convenzionato ”, ossia la Dott.ssa Parte_2 Persona_3
Precisava poi la ricorrente che il 2020 era stato l'ultimo anno in cui aveva ricoperto l'incarico per il quale aveva manifestato ben due volte la disponibilità.
Vana era stata la nota di diffida e messa in mora che la aveva inviato alla Pt_1 [...]
il 19.2.2019, perché la risposta ricevuta, pur non contenendo alcun Pt_2
riferimento alle censure mosse, si limitava a rigettare gli addebiti mossi in modo ritenuto inconferente così dando conferma della fondatezza delle doglianze della
Pt_1
Esposte diffusamente le ragioni di diritto sulle quali fondava le proprie doglianze, la ricorrente rassegnava pertanto le conclusioni sopra riportate.
La nel costituirsi in giudizio argomentava le sue difese esponendo che al Parte_2
fine della copertura temporanea di 38 ore settimanali per un incarico nella
Contro professionalità di psicologia, disciplinato dall , per i rapporti con gli Specialisti
Ambulatoriali interni, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (Biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, la UOC Gestione del Personale Convenzionato, procedeva ad acquisire la disponibilità da parte dei sanitari presenti nella specifica graduatoria gestita dal Comitato Zonale della Provincia di Roma, ai sensi dell'art. 19 del predetto Contro
.
Come emerge dalla nota prot. 48370/2025 disposta dalla U.O.C Gestione Del
Personale Convenzionato (Doc. all. 2) tale richiesta di disponibilità avveniva
5 dapprima con l'invio di mail in data 19/01/2024 (Doc. All. 1 al ricorso) ai candidati presenti nella graduatoria del 2023, in cui la Dott.ssa risultava seconda. Pt_1
In un secondo momento, all'esito della pubblicazione del BURL del 30/01/2024 n. 9, il seguente 31/01/2024, veniva inviata una nuova richiesta ai candidati presenti nella graduatoria di riferimento, in vigore per l'anno 2024, in cui invece, la Pt_1
risultava terza, preceduta dalle aspiranti (n.1 in graduatoria) e (n.2). Parte_3 Per_1
Alla seconda richiesta di disponibilità aderivano sia la che la alla quale Pt_1 Per_1
veniva conferito l'incarico in quanto risultava in una posizione superiore a quella della Dott.ssa Pt_1
Parte La eccepiva anzitutto la carenza di prova da parte della ricorrente, difettando sia la seconda email di richiesta di disponibilità, su cui la fonda le sue pretese e la Pt_1
conseguente richiesta di risarcimento del danno, sia la risposta con il relativo modulo compilato dalla ricorrente alla richiesta di disponibilità ad entrambe le comunicazioni.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente effettuata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al fine di ottenere l'esibizione della documentazione relativa alla e all'assegnazione degli Per_1
incarichi di sostituzione in argomento, produceva quanto richiesto, specificando che Contro l non prevede provvedimenti deliberativi o determinazioni dirigenziali:
- incarico 03_2019, nota prot. 40572 del 5.3.2019, 38 ore settimanali dal 11.3.2019 al
31.12.2019;
- incarico 03_2020, nota prot. 45752 del 10.3.2020, 8 ore settimanali dal 12.3.2020 al
31.05.2020;
- incarico 02_2022, nota prot. 25014 del 2.2.2022, 6 ore settimanali dal 1.1.2022
15.6.2022;
- incarico 06_2022, nota prot. 25626 del 16.6.2022, 6 ore settimanali dal 16.6.2022 al
15.12.2022 (6 mesi).
- revoca incarico 06_2022 per rientro del titolare. Incarico chiuso al 1.11.2022 invece del 15.12.2022.
6 - incarico 05_2024, nota prot. 105900 del 27.5.2024, 14 ore settimanali dal 30.5.2024
30.11.2024 (6 mesi).
Rileva poi la convenuta che la che la ricorrente afferma essere stata Per_1
illegittimamente a lei preferita nonostante fosse stata già assegnataria del medesimo incarico per due volte consecutive, in realtà non è affatto stata preferita perché la documentazione allegata alla memoria, che la ricorrente avrebbe potuto ottenere con una semplice richiesta di accesso agli atti, che avrebbe evitato il presente giudizio, dimostra che la non era stata destinataria dello stesso incarico due volte. Per_1
A differenza di quanto asserito dalla ricorrente infatti, l'Azienda assumeva di aver conferito correttamente l'incarico ad con nota prot. 24244 del 6 Persona_1
febbraio 2024 (doc All. 4), in quanto nella graduatoria di riferimento del 2024 precedeva la La resistente osservava quindi che da tale lettera di incarico Pt_1
emerge che il conferimento d'incarico provvisorio nella Professionalità di Psicologia, per n. 38 ore settimanali decorre dal 12/02/2024 al 31/12/2024, e che tale incarico, si risolve automaticamente alla scadenza indicata, senza diritto di preavviso e con possibile revoca da parte dell'Amministrazione con effetto immediato a seguito del venir meno delle necessità assistenziali.
La convenuta soggiungeva inoltre che l'incarico alla dott.ssa oggetto di una Per_1
nuova deliberazione, non consistette né in un rinnovo né in una proroga di un precedente incarico ma costituì un nuovo conferimento. Osservava che infatti dalla lettera di incarico (doc. all. n. 4), il conferimento alla risultava essere stato Per_1
conferito legittimamente e correttamente ai sensi dell'art. 23 dell'ACN. Parte Rilevava inoltre la che la Dott.ssa con la nota prot. 41560 del Tes_2
27/02/2024 (Doc. all. 6), in risposta alla richiesta del legale della ricorrente (Doc All.
5) aveva già provveduto ad esporre tutte le ragioni che hanno condotto Contro all'attribuzione dell'incarico ex art. 23 dell in base alla graduatoria dell'anno corrente.
7 Parte A conferma della legittimità dell'operato della la convenuta riportava inoltre per estratto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni (UPPA) n. 49/2008 che stabilisce in materia di rinnovi nella PA che “(…) per il contratto a tempo determinato la durata non può essere superiore ai 3 anni comprensivi di proroga. Il triennio non può essere superato in nessun caso a prescindere dal quinquennio. Sono fatte salve le assunzioni riferite a procedure concorsuali diverse. La valenza della partecipazione ad un nuovo concorso pubblico, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 51 e 97 della costituzione, prevale rispetto al limite temporale che può essere superato solo in questa circostanza (…)” (Doc. All. 7).
La convenuta rilevava inoltre la mancanza di prova del danno da perdita di chance anche in ragione del fatto che il ricorso per il mancato conferimento dell'incarico è stato proposto quando l'incarico era già stato completamente svolto.
Inoltre, se la ricorrente riteneva leso il suo diritto, avrebbe potuto agire sin dal 6 febbraio 2024 per ottenere l'incarico e svolgerlo, salvo poi agire per il risarcimento di un danno rimasto privo di supporto probatorio. Parte resistente rilevava inoltre la necessità per parte ricorrente di dare prova di non aver avuto altri incarichi o fonti di guadagno e aggiungeva che il risarcimento del danno da perdita di chance può essere fatto valere solo nel momento in cui vi sia l'accertamento della lesione del diritto fatto valere. Osservava poi che la Corte di cassazione ha di recente affermato che per perdita di chance si deve intendere il pregiudizio derivante non da una mera aspettativa di fatto, ma dal venir meno della possibilità di ottenere un bene o di conseguire un risultato la cui realizzazione è incerta fin dall'origine. La chance deve essere quindi intesa come una attuale e concreta possibilità di conseguire un determinato vantaggio economico, la cui perdita determina un danno che si configura come un'entità giuridicamente indipendente che, se provata, è certamente risarcibile.
Secondo l'orientamento prevalente, la chance rappresenta una situazione giuridica già esistente nel patrimonio del danneggiato, ancora prima della produzione dell'evento lesivo e, pertanto, il danno che ne deriva è qualificabile come danno emergente. Ciò
8 che viene lesa è l'aspettativa, la concreta possibilità già in essere, vanificando in maniera effettiva il perseguimento del guadagno sperato.
Tutto ciò esposto, parte convenuta formulava le conclusioni sopra già trascritte.
La ricorrente chiede dunque in via principale l'accertamento del diritto ad ottenere l'incarico per il quale aveva espresso due volte la propria disponibilità e che era stato invece assegnato ad altra aspirante che, pur collocata in posizione più favorevole della sua in graduatoria, non avrebbe potuto essere assegnataria di un uovo incarico perché già ne aveva avuti due negli anni precedenti e non avrebbe potuto averne un terzo posto che per nessuna ragione poteva essere superato il limite normativo di tre anni.
Passando in rassegna anzitutto la normativa di riferimento, viene all'attenzione anzitutto l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni valevole per il triennio 2016-2018. Esso all'art 20 co.
5, ultima parte, dispone che “L'Azienda assegna gli incarichi ai candidati ritenuti idonei dalla commissione di cui al presente comma secondo quanto previsto all'articolo 21 per gli incarichi a tempo indeterminato.
Il successivo art. 22, rubricato “ART. 22 – ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A
TEMPO DETERMINATO”, dispone a sua volta che “1. Le Aziende, per esigenze straordinarie connesse a progetti finalizzati con durata limitata nel tempo o per far fronte a necessità determinate da un incremento temporaneo delle attività, da specificare in sede di pubblicazione, secondo le cadenze indicate all'articolo 20, comma 3, possono conferire un incarico a tempo determinato per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, rinnovabile alla scadenza e per non più di una volta.
L'incarico e il successivo rinnovo non possono comunque superare i 12 (dodici) mesi continuativi. Gli aspiranti all'incarico devono comunicare la propria disponibilità secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 21, comma 1”.
9 2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito allo specialista, veterinario o professionista secondo la graduatoria di cui all'articolo 19, comma 10 in vigore nel periodo di pubblicazione degli incarichi.
3. In caso di indisponibilità di specialisti, veterinari o professionisti iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 10, l può utilizzare quelle di cui al CP_1
comma 12.
4. Allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista incaricato a tempo determinato compete lo specifico trattamento economico di cui all'articolo 49.
5. Gli incarichi a tempo determinato non possono essere convertiti a tempo indeterminato”.
L'art. 23 del medesimo ACN, rubricato “ART. 23 – ASSEGNAZIONE DI
INCARICHI PROVVISORI”, dispone che “1. L esclusivamente per gli CP_1
incarichi pubblicati ai sensi dell'articolo 20 ed in attesa del conferimento degli stessi secondo le procedure di cui all'articolo 21, può conferire incarichi provvisori, secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 10 e successivamente quelle di cui al comma 12, ad uno specialista, veterinario o professionista disponibile.
Qualora la procedura non abbia dato esito positivo e non sia stato individuato il titolare, l provvede comunque a pubblicare l'incarico con le stesse cadenze CP_1
di cui all'articolo 20. L'incarico provvisorio non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri sei mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.
2. Allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista incaricato in via provvisoria compete lo specifico trattamento economico di cui all'articolo 49, commi
8 e 9”.
L'art. 23 è dunque dettato per disciplinare l'assegnazione degli incarichi provvisori, ossia quelli che possono essere attribuiti quando sia stata esperita la procedura di cui all'art. 20 per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato “ed in attesa del conferimento degli stessi secondo le procedure di cui all'art. 21”.
L'incarico provvisorio non può avere durata superiore ai sei mesi eventualmente
10 rinovabili una sola volta allo stesso sanitario per ulteriori sei mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.
Pertanto, mentre l'art. 22 pone le regole per l'assegnazione di incarichi a tempo determinato, che possono essere conferiti in caso di mancanza di un titolare, e quindi Contro di vacatio, l con l'art. 23 prende invece in considerazione quelli che non a caso vengono chiamati incarichi provvisori, perché in questo secondo caso il titolare a tempo indeterminato dell'incarico è stato individuato, ma ancora non è stata definita la procedura di assegnazione. Per tale ragione gli incarichi di cui all'art. 23 sono definiti provvisori, ossia perché per esplicita previsione vengono comunque meno con la nomina del titolare.
Ciò premesso in ordine al quadro delle norme di settore che regolano le attribuzioni degli incarichi provvisori o a tempo determinato, è possibile osservare, con riferimento al caso in esame, che le procedure sono state due: una relativa alla graduatoria del 2023 e l'altra inerente alla graduatoria formata per il 2024.
Con riguardo alla prima, la richiesta di disponibilità per la copertura temporanea di un turno di 38 ore settimanali nella professionalità di Psicologia è stata avviata con email inviata il 19.1.2024 agli aspiranti presenti che concorrevano a formare la graduatoria del 2023. Dopo la pubblicazione sul BURL del 30.1.2024 n. 9, il successivo 31.1.2024, è stata inviata altra email agli aspiranti presenti nella graduatoria 2024 valida per detto anno. Emerge dagli atti che la occupava la Pt_1
seconda posizione nella graduatoria 2023 e la terza posizione nella graduatoria del
2024, dopo e In relazione al secondo invio della Persona_4 Persona_1
email, hanno risposto manifestando la loro disponibilità sia la che la Per_1 Pt_1
Dalla lettera di incarico alla del 5.3.2019 (all. 3 alla memoria difensiva) si Per_1
evince che in tale occasione venne esplicitamente evidenziato che si trattò di una sostituzione provvisoria ai sensi dell'art. 23 ACN, come quella affidata alla il Pt_1
10.3.2020. In entrambi i casi era precisato che l'incarico avrebbe potuto essere revocato in qualsiasi momento per nomina del titolare ex art. 21 co. 1 ACN.
Analogamente, erano provvisori anche gli incarichi conferiti alla il 2.2.2021, Pt_1
11 revocato a decorrere dall'1.11.2022 per subentro del titolare (v. nota del 3.11.2022, prot. 214408) e l'incarico conferitole ex art. 23 ACN il 27.5.2024. Parte La con nota prot. N. 24244 del 6.2.2024 ha correttamente conferito l'incarico alla perché nella graduatoria di riferimento del 2024 precedeva la Per_1 Pt_1
Anche in tal caso si trattò di un incarico provvisorio. La prima richiesta di disponibilità del 19.1.2024, inviata alla come agli altri 19 aspiranti presenti in Pt_1
graduatoria, era solo finalizzata ad ottenere manifestazioni di disponibilità ed era riferita alla graduatoria per il 2023, nella quale, come già visto, la ricorrente occupava la seconda posizione. Tale nota del 19.1.2024 non costituiva pertanto conferimento di incarico. Come già visto, la seconda email del 31.1.2024 faceva invece riferimento alla graduatoria 2024 (v. all. 3) nella quale la rivestiva la terza posizione. Pt_1
Ciò posto riguardo al quadro che complessivamente emerge dagli atti prodotti in Parte giudizio dalle parti, appare dunque chiara la infondatezza del ricorso. Infatti, la all'evidenza ben conoscendo il quadro normativo di riferimento secondo il quale in base all'art. 23 ACN un incarico provvisorio non poteva essere rinnovato allo stesso sanitario per più di sei mesi e per una sola volta, in modo che esso non abbia comunque durata superiore all'anno, è la stessa documentazione che con evidenza permette di affermare che l'incarico che venne conferito alla il 6.2.2024 non Per_1
consistette né in una proroga di precedente incarico, né in un rinnovo, ma fu anch'esso un “nuovo incarico”, anch'esso attribuito ex art. 23 ACN, come si evince
Parte inequivocabilmente dalla lettera di incarico (all. 5 alla memoria difensiva della .
Le ragioni del conferimento di detto incarico alla furono inoltre ben esplicate Per_1
dalla dirigente Dr.ssa al legale della con la nota Persona_3 Pt_1
Parte prot. 41560 del 27.2.2024 (cfr. all. 7 alla memoria difensiva della . Parte Alla luce della ritenuta piena liceità dell'operato della convenuta, restano quindi assorbite le ulteriori questioni avanzate dalla ricorrente in ordine ai pretesi danni che assume di aver subito e che devono ritenersi invece del tutto inesistenti proprio alla
Parte luce della correttezza dell'operato della
Il ricorso va dunque respinto.
12 Quanto alle spese di lite, la complessità della normativa che regola la materia del conferimento degli incarichi provvisori o a tempo determinato da assegnare a specialisti ambulatoriali chiamati a dare la propria disponibilità e che vengono poi scelti in base al posto che ricoprono in graduatoria, unitamente all'essersi quasi sovrapposte due procedure (quella relativa alla graduatoria del 2023 e quella inerente alla graduatoria per il 2024) tra loro similari e per di più a brevissima distanza l'una dall'altra (la prima disponibilità, come visto, venne chiesta il 19.1.2024 e la seconda il 31.1.2024), costituiscono ragioni tali da giustificarne l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione originaria conseguente alla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- respinge il ricorso proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 26.11.2025
Il Giudice
Francesco AT
13