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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2125 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pierfranco Puccio, presso il cui studio a Palermo, piazza G. Amendola n. 12, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 24/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24/04/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 30/06/2004 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 1016/2023, emesso da questo Tribunale il 27/01/2023 – 13/02/2023;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto del
24/04/2025, le cui condizioni si riportano testualmente: Per_ Premesso che dall'unione coniugale sono stati generati tre figli, , nata a [...] il
05.09.2006, RI, nato a [...] il [...] ed , nato a [...] il Per_2
21.07.2015”,
Confermare le condizioni di cui al “ricorso di separazione consensuale” che nell'omologa vengono solo riassunte e non esplicitate integralmente.
Tali condizioni della separazione prevedono:
a) i coniugi vivranno separati con obbligo reciproco di rispetto e di mutua assistenza;
b) i figli saranno affidati in via congiunta ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita da parte del padre così previsto: il sig. potrà Parte_2 incontrare o tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana, nonché a weekend alterni dalla fine dell'orario scolastico del venerdì alle ore 20.00 della domenica.
I figli trascorreranno, scendo il criterio dell'alternanza, le festività con l'uno o con l'altro genitore, e trascorreranno quindi gironi consecutivi con il padre nel mese di agosto;
i coniugi saranno liberi di convivere, con congruo avviso, diversi accordi per le visite padre-figli;
c) il sig. verserà alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, la complessiva Parte_2 Pt_1 somma di euro 550,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori stessi;
d) i coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro”.
Con decreto del 13/06/2025 il Giudice delegato ha onerato le parti ad integrare le condizioni, evidenziando “che le parti alla lett. c) dell'accordo hanno previsto il mantenimento dei soli Per_ figli minori, senza chiarire se la figlia maggiorenne abbia raggiunto o meno
l'indipendenza economica”.
Le parti hanno depositato note integrative in data 01/07/2025, con cui hanno precisato che la figlia maggiorenne non è economicamente autosufficiente e hanno concordato Per_1
“l'affidamento condiviso dei figli minori RI ed , con mantenimento nella Per_2
Per_ misura di € 550,00 riguardante gli stessi figli minori nonché la figlia maggiorenne , ad oggi non economicamente autosufficiente”.
2 Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 30/06/2004 da nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( , alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 24/04/2025 e C.F._2 nelle note integrative in data 01/07/2025.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 64, parte II, serie A, dell'anno 2004).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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