Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2403/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to Francesco Micali)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.07.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad essere riconosciuta invalida civile al 100%, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25 febbraio 2025 per il deposito di note.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che la ricorrente è da ritenere soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100%, con decorrenza dal mese di maggio 2023 (cfr. Ctu in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
1
P.Q.M
. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento della pensione di invalidità, essendo stata riconosciuta invalida al
100%, con decorrenza dal mese di maggio 2023; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.800,00, oltre IVA, CP_1
CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Francesco
Micali, in quanto antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 26.02.2025
Il Giudice
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