Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 25/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell'apertura della Controparte 1 del sovraindebitato Parte 1 n. Torino il 18/11/1971 (c.f. C.F. 1 residente a
,
San Mauro Pascoli, via C. Sforza n. 78, nel procedimento R.G. n. 44/2025
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 17/03/2025 da
C.F. 1 Parte 1 (c.f. ' rappresentato e difeso dall'avv. C.F. 2 ed elettivamente domiciliato presso il RE NC (c.f.
suo studio legale sito a Rimini, Via Flaminia n. 185/G, assistito dall'OCC in persona del
Gestore nominato dott. ALESSANDRO PAGA
esaminati gli atti ed i documenti depositati;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII
-
(da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
letta la relazione redatta dall'OCC che contiene, come previsto dal novellato art. 269, co.
2, CCII, anche la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché sulle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumerle;
dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione contiene anche l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica che all'attualità svolge attività di lavoro dipendente presso la Edile Costruzioni S.r.l. e risultano da anni cessate le pregresse imprese commerciali svolte in forma di ditta individuale;
rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva ammonta ad oltre €
467.000 come da tabella riepilogativa che di seguito si riporta
CREDITORE RAGIONE DEL PRIVILEGIO IMPORTO
CREDITO
8° € 788,72 Privilegiato 1° INPS IVS ARTIGIANI N.
14711298 grado
Cartelle e Tributi Privilegiato artt. 2753 e € Agenzia delle Entrate 19.169,97
Riscossione e Agenzia delle 2749 c.c. n. 1 art1 2778
Entrate C.C.
Cartelle e Tributi Privilegiato artt. 2754 e € Agenzia delle Entrate 16.793,61
4 p. 3 D.L. 9/10/89 n. Riscossione e Agenzia delle 338 n. 1 art. 2778 c.c. Entrate Agenzia delle Entrate
Riscossione e Agenzia delle
Entrate
Agenzia delle Entrate
Riscossione e Agenzia delle
Entrate
Agenzia delle Entrate
Riscossione e Agenzia delle
Entrate
Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle
Entrate
Agenzia delle Entrate
Riscossione e Agenzia delle
Entrate
Agenzia delle Entrate
Riscossione e Agenzia delle
Entrate
Agenzia delle Entrate
Riscossione e Agenzia delle
Entrate
Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle
Entrate
Agenzia delle Entrate
Riscossione e Agenzia delle
Entrate
Sorit
IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l.
(già IFIS NPL Investing
S.p.A., tramite il servicer IFIS
NPL Servicing S.p.A.) - posizioni ex Unicredit
Leasing S.p.A.
IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l.
(già IFIS NPL Investing S.p.A., tramite il servicer IFIS
NPL Servicing S.p.A.) - posizione ex Unicredit S.p.A.
IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l.
(già IFIS NPL Investing
S.p.A., tramite il servicer IFIS
NPL Servicing S.p.A.) - posizioni ex Banca delle
Marche S.p.A.
IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l.
(già IFIS NPL Investing
S.p.A., tramite il servicer IFIS
NPL Servicing S.p.A.) - posizioni ex Barclays Bank
Cartelle e Tributi Privilegiato artt. 2758 e € 131,20
2749 c.c. n. 7 art. 2778
C.C.
Cartelle e Tributi Privilegiato artt. 2754 € 608,89
c.c. n. 8 art. 2778 c.c.
50%
Cartelle e Tributi Privilegiato artt. 2754 e € 604,46
2749 c.c. n. 8 art. 2778
c.c. 50%
Cartelle e Tributi € 4,20 Privilegiato artt. 2754 c.c. n. 8 art. 2778 c.c.
Cartelle e Tributi Privilegiato artt. 2754 e € 28.191,41
2749 c.c. n. 18 art. 2778
C.C.
Cartelle e Tributi Privilegiato artt. 2752 e € 7.660,98
1749 c.c. n. 18 e/o 19 art. 2778 c.c. Cartelle e Tributi Privilegiato artt. 2752 e 55.559,19
2749 c.c. n. 19 art. 2778
C.C.
Cartelle e Tributi Privilegiato artt. 2752 € 1.951,04
c.c. u.c. e n. 20 art. 2778
C.C.
Privilegiato artt. 2752 € Cartelle e Tributi 114,11
u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c.
3 TARI 20° mobiliare 208,25
3 34.510,20 Fideiussione per New
Edil S.r.l. - posizioni
6035825 e 6035826 chirografo
Fideiussione per New 3 17.661,98
Edil S.r.l. - posizione
8001030112 chirografo
3
Fideiussione per New 102.283,90
Edil S.r.l. - posizioni
136404, 136405, 136406, chirografo 136407, 136408, 136409
e 136410
Debito personale - 3.667,39 posizioni 484879 e
877297 chirografo Debito personale - IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l. posizione n. 4789959- (già IFIS NPL Investing d.i. n. 1001/2022 Trib. S.p.A., tramite il servicer IFIS
NPL Servicing S.p.A.) - FO azionato in posizione ex Santander procedura esecutiva mobiliare presso terzi Consumer Finanzia S.r.l.
n. 541/2024 R.G.E.
Trib. FO, terzo pignorato Edile
Costruzioni S.r.l. quale datore di lavoro
Debito personale - IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l. posizione 484879 (già IFIS NPL Investing S.p.A., tramite il servicer IFIS
NPL Servicing S.p.A.) - posizione ex Santander
Consumer Bank
Debito personale - IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l. posizione 40015495 (già IFIS NPL Investing S.p.A., tramite il servicer IFIS
NPL Servicing S.p.A.) - posizione ex Findomestic
S.p.A.
IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l. Debito personale -
(già IFIS NPL Investing posizioni 135646,
S.p.A., tramite il servicer IFIS 135643 e 135647, IFIS non ha fornito i NPL Servicing S.p.A.) contratti né indicato l'originario titolare dei crediti
Ifis Npl Investing S.p.A., Fideiussione per New
Edil S.r.l. nella quale si è fusa per incorporazione Revalea S.p.A. (ex MB Credit
Solutions S.p.A.)
Axactor Italy S.p.A. (ex BPER) Fideiussione per New Edil S.r.l.
Agos Ducato S.p.A. Finanziamenti personali con rapporti 01069432144, 275 e 903
Europa Factor S.p.A. tramite Ex Hera Comm S.p.A. Credit Factor S.p.A.
Agenzia delle Entrate Cartelle e tributi
Riscossione e Agenzia Entrate
TOTALE
di cui:
osservato che il patrimonio del ricorrente è
lavoro dipendente pari a € 26.000 medi annui
3 37.391,31
chirografo w 1.490,45
chirografo
€ 3.125,82
chirografo
€ 25.064,67
chirografo
€ 34.510,00
chirografo
3 3.847,06 chirografo
3 12.538,93 chirografo
€ 1.079,14 chirografo w
58.374,57 chirografo
467.331,45
in privilegio € 131.786,03
in chirografo 335.545,42
costituito sostanzialmente dal reddito da
(dalle denunce dei redditi prodotti si evince un reddito lordo annuo di € 18.635 nel 2021, € 26.379 nel 2022 e € 33.173 nel 2023),
con uno stipendio mensile medio netto di € 2.400, attualmente gravato da trattenuta di
1/5 a seguito di pignoramento presso terzi notificato da CP_2 per il quale è pendente la procedura RGE n. 541/2024 in cui non è ancora stata disposta l'assegnazione e risultano accantonate somme per ca. € 5.000, e percepisce anche la pensione di reversibilità della moglie deceduta, dalla quale era separato, pari a € 68 mensili, e ha fatto domanda per il riconoscimento del medesimo trattamento dall'istituto pensionistico tedesco che, ove accolta, ammonterà a ca. € 70 mensili rilevato che il ricorrente è titolare della quota del 75% del capitale sociale della New Edil
S.r.l. (p.IVA n. P.IVA 1 REA RN-297147), verosimilmente priva di valore, e, a seguito di successione ereditaria dal padre, deceduto nel corso del 2024 e di cui sono ancora in corso le operazioni di formalizzazione dell'accettazione dell'eredità, è divenuto titolare della quota di 2/9 di alcuni terreni situati a CA AN (BR), censiti al foglio 45, p.lle 34, 68 e 150 di complessivi 3.460 mq.;
ritenuto che in tali condizioni sia del tutto evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio e si trovi quindi in stato di insolvenza;
verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata, avendo il Gestore dell'OCC attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori concorsuali per ca. € 22.700 senza considerare, peraltro, il valore della quota dei terreni ereditati dal padre ancora da stimare;
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co.
3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
dato atto che nel caso in esame il debitore percepisce uno stipendio netto mensile medio
-
di ca. € 2.400, senza considerare la trattenuta del quinto per effetto del pignoramento che cesserà con l'apertura del concorso, oltre alla pensione di reversibilità della moglie di € 68 mensili (oltre ad eventuali ulteriori € 70 mensili dalla pensione tedesca) e che il nucleo familiare è composto dalla compagna convivente - titolare di autonomo reddito da lavoro dipendente come maestra d'asilo pari a ca € 24.000 lordi annui, con uno stipendio mensile di € 1.200/1.300 - nonché dalla figlia maggiorenne Per_1 attualmente priva di occupazione ma in cerca di lavoro e in grado di reperirlo, quanto meno per la stagione estiva (l'altra figlia, maggiorenne, vive a Torino con il fidanzato e svolge lavori saltuari con dog-sitter);
ritenuto che, in considerazione del reddito percepito dal nucleo familiare, delle spese necessarie per il mantenimento (indicate in misura di € 3.040,00 mensili, comprensive del canone di locazione di € 620 e di alcune voci non interamente e adeguatamente giustificate), del fatto che l'apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270, con conseguente cessazione dei pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio derivanti dal pignoramento o cessione del quinto, l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett.
b) va determinato in € 550,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della procedura, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal Liquidatore;
osservato che la sentenza di apertura della liquidazione controllata determina l'apertura del concorso e non è, pertanto, necessario alcuno specifico provvedimento per ordinare l'interruzione degli addebiti in conto corrente o dei prelievi dallo stipendio, conseguendo questi come effetti automatici dell'apertura della procedura liquidatoria;
ritenuto che
ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura;
rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell'art. 272, co.
3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall'apertura; ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall'OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo;
ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all'eventuale difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall'OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall'art. 270, co. 2, lett. b);
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
C.F. 1 residente a [...]1 di n. Torino il 18/11/1971 (c.f.
,
San Mauro Pascoli, via C. Sforza n. 78
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA
Liquidatore il Gestore dell'OCC dott. ALESSANDRO PAGA (c.f. C.F. 3 ), con studio in Forlì, viale G. Matteotti n.56/B
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale,
ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del
Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855
C.C.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt.
142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore
e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità e le pensioni di reversibilità della moglie deceduta, al netto dell'importo di € 550,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia (compreso il reperimento di attività lavorativa da parte della figlia convivente) di cui il debitore e il nominato
Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att.
c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro c) accedere al pubblico registro automobilistico d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, co. 3, CCII;
entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell'art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell'art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all'istanza di chiusura ai sensi dell'art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell'esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall'art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che nel riparto dell'attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227,
229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell'art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell'effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 20/03/2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Barbara Vacca