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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/05/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1523/2023 cui è riunita quella avente n. R.G. 4749/2024
TRA
nato a [...] la Strada il 19.08.1934, rapp.to e difeso, come in Parte_1 atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
- (c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv., P.IVA_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: obbligo contributivo
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 10.03.2023 l'istante in epigrafe, premesso di essere medico plurispecialista in pensione, esponeva di aver ricevuto in data 22.03.2022 dalla CP_1
la nota datata 04.03.2022 prot. n. 40071 con la quale l'Ente gli contestava l'omessa
[...] dichiarazione dei redditi professionali prodotti nell'anno di imposta 2015 e il mancato versamento della contribuzione di “Quota B” richiedendogli, per l'effetto, il pagamento di € 2.307,28.
Con successivo ricorso, ritualmente notificato e depositato il 28.06.2024, esponeva di aver ricevuto in data 30.3.2023 dalla la nota datata 23.3.2023 prot. n. 48356 con la quale Controparte_1 l'Ente gli contestava l'omessa dichiarazione dei redditi professionali prodotti nell'anno di imposta
2016 e il mancato versamento della contribuzione di “Quota B” richiedendogli per l'effetto il pagamento di € 2.553,87.
In entrambi i giudizi, poi riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva rappresentava: di aver avverso le predette note proposto ricorso ai sensi dell'art. 11 del regolamento , CP_1 chiedendo l'annullamento e/o la archiviazione della stessa, eccependo che tanto nell'anno 2015 quanto nell'anno 2016, diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, egli aveva superato il 68° anno di età, e che pertanto nessuna somma era tenuto a versare alla che il reddito CP_1 dichiarato negli anni 2015 e 2016, a fini fiscali, non derivava dallo svolgimento di attività libero professionale, bensì dall'attività svolta in qualità di medico specialista convenzionato con l'
[...]
presso le Case Circondariali di Santa Maria Capua Vetere e Carinola;
Controparte_2 deduceva, inoltre, che i compensi ricevuti in rapporto di convenzionamento con le non sono CP_3 assoggettati a contributo previdenziale e non vanno comunicati, secondo quanto prescritto, tra l'altro, nelle Istruzioni per la compilazione del Modello D/2016 e del Modello D/2017 predisposti dalla stessa che dette istanze di annullamento venivano rigettate dall'Ente, anche in sede di riesame, CP_1 affermando il principio che i redditi professionali prodotti dai medici anche successivamente alla data del loro pensionamento sono soggetti a contribuzione previdenziale;
che, inoltre, nella parte motiva delle predette delibere di rigetto delle sue domande veniva altresì precisato che a seguito di istanza di accesso preso la si era appreso che l'attività in convenzione era cessata il 19.4.2004 Parte_2 per raggiunti limiti di età, circostanza questa riconfermata anche il 26.1.2023. Pertanto, esaurita la fase amministrativa, adiva l'intestato Tribunale al fine di far dichiarare insussistente l'obbligo contributivo relativamente ai redditi in parola prodotti negli anni 2015 e 2016 quale medico specialista convenzionato con la Parte_2
Premesso che le proprie ragioni erano state già riconosciute con sentenza n. 2722 del 21.11.2022, emessa dall'intestato Tribunale, che aveva dichiarato l'inesistenza dell'obbligo contributivo nei confronti dell' , in relazione alle somme indicate nel quadro RE persone fisiche anno 2015, CP_1 deduceva l'inesistenza dell'obbligo contributivo nonché l'esistenza ed efficacia del rapporto convenzionale con la In particolare, evidenziava di aver omesso di dichiarare il reddito Parte_2 percepito quale medico convenzionato esterno con la negli anni 2015 e 2016, Parte_2 seguendo le prescrizioni impartite dallo stesso Evidenziava, altresì, che il rapporto in CP_1 base al quale egli aveva prestato la propria attività all'interno degli Istituti penitenziari era una convenzione specialistica, per la branca di ortopedia, stipulata in origine con il Ministero della
Giustizia (al tempo Ministero di Grazia e Giustizia) il 31.12.1998, prorogata sino al 2008 e quindi trasferita per legge al in virtù del D.P.C.M.
1.4.2008. Assumeva che non Controparte_4 vi era alcun distinguo tra il regime di convenzionamento per la specialistica territoriale e quello per la specialistica presso gli Istituti di pena. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi che il reddito percepito, quale medico convenzionato con la negli esercizi 2015 e 2016 Parte_2 non doveva essere dichiarato e non era soggetto a contribuzione presso la quota B;
accertarsi CP_1 e dichiararsi che le somme richieste dalla on era dovute;
condannarsi l'Ente Controparte_1 convenuto alle spese di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la resistente contestando l'eccezione di giudicato formulata da parte CP_1 ricorrente e precisando, di fatto, che non si era formato alcun giudicato sulla materia in quanto la sentenza n. 2722/2022 aveva avuto ad oggetto un atto di accertamento di irregolarità contributiva riferito al 2014, mentre gli odierni ricorsi riguardavano atti di accertamento riferiti agli anni 2015 e
2016. Precisava che, al più, il giudicato della predetta sentenza avrebbe potuto coprire solo la questione dell'assoggettamento a contribuzione di Quota B dei redditi dichiarati nel modello Unico
2015 con riferimento all'anno 2014 ma non già la diversa questione dei redditi anno 2015, dichiarati nel 2016.
Insisteva per la permanenza dell'obbligo contributivo “Quota B” anche in presenza di un età superiore al 68° anno anagrafico anzi, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 18, comma 11, del D.lgs. 6 luglio
2011, n. 98, la normativa regolamentare della ha previsto l'obbligo contributivo anche CP_1 per i pensionati che continuano a produrre reddito libero professionale seppur con una riduzione della aliquota contributiva. Quanto alla dedotta non assoggettabilità alla contribuzione di Quota B del reddito dichiarato nel 2015, in quanto asseritamente derivante da un rapporto di convenzione con il
SSN, osservava che il personale medico convenzionato con il SSN cessa dall'incarico al raggiungimento del 70° anno di età, per cui, nel caso di specie, avendo il ricorrente raggiunto nell'anno 2015 l'81° anno d'età non poteva avere ancora un rapporto di convenzione con l'
[...] Parte
. Allegava che detta circostanza era stata esclusa dalla medesima In ogni caso, precisava Pt_2 Parte che se la tesi del ricorrente fosse stata corretta avrebbe dovuto essere l' a versare la contribuzione, in proporzione ai compensi corrisposti al medico, presso l'apposita gestione specialisti esterni costituita nell'ambito del Fondo della Medicina Convenzionata e Accreditata. Allegava che presso tali gestioni non era stato versato alcun contributo dall' Riteneva, dunque, che quello Parte_2 intercorso nel 2015 tra il ricorrente e l' non era un rapporto di convenzione, ma un Parte_2 normale rapporto professionale, sui cui compensi, pertanto, il medico era tenuto a versare il contributo di “Quota B” presso il Fondo di Previdenza Generale. Sottolineava, inoltre, che se quanto sostenuto dal ricorrente fosse stato vero, i redditi in oggetto non avrebbero dovuto figurare nel quadro RE rigo
23 del Modello Unico 2016, relativo al reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni contrassegnato dal codice attività ATECO 862209. Chiedeva, pertanto, rigettarsi integralmente il ricorso avversario;
in ogni caso, chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' in quanto l'ipotetico accoglimento del ricorso avversario avrebbe Parte_2 ricadute sulla sua posizione. Vinte le spese.
Disposta la riunione dei giudizi, acquisita la documentazione prodotta, lette le note d trattazione in sostituzione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
***** L'eccezione di giudicato sollevata da parte ricorrente è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che è pacifico tra le parti che la pronuncia, assunta quale giudicato (cfr. doc. 3 prod. ric. sentenza n. 2722/2022), ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo contributivo del ricorrente, nei confronti dell' , in relazione alle somme indicate nel quadro RE Persone CP_1
Fisiche anno 2015. Dal tenore della sentenza emerge che l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo sia stato consequenziale alla documentazione prodotta dalle parti, carente, nella specie, per l' CP_1 ai fini dell'accertamento dell'obbligo fondante la pretesa contributiva.
Osserva la giudicante che la motivazione impiegata e l'indagine limitata temporalmente ai redditi anno 2014 dichiarati nel 2015 non può certo travolgere anche la richiesta azionata sulle successive annualità (2015 e 2016) oggetto dell'odierno giudizio e basate, peraltro, anche su un complesso documentale non prodotto da parte della resistente nel precedente giudizio.
Venendo al merito, la domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
E' opportuno ricostruire il quadro della disciplina posta alla base dell'obbligo contributivo asseritamente vantato dalla resistente.
L'art. 3 del Regolamento prodotto dalla resistente (cfr. doc. 1 prod. resistente), quanto al CP_1
c.d. “Contributo Obbligatorio” prevede, all'art. 3 comma 1 che:
“Il contributo obbligatorio annuo posto a carico di ciascun iscritto al Fondo, ai sensi dell'art. 21 del
Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con Legge
17 aprile 1956, n. 56122, dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dell'art. 5, comma 1 dello Statuto dell' , è pari alle percentuali del reddito professionale CP_1 prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi indicate nell'allegata Tabella A…..”; comma 2 “Sono imponibili presso la Quota B i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell'attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all'iscritto in ragione della particolare competenza professionale. A mero titolo esemplificativo, indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini fiscali, sono soggetti a contribuzione:
a) i redditi di lavoro autonomo svolto in forma individuale e associata;
b) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e contratti di cointeressenza;
c) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
d) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, processi e formule;
e) i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività intramoenia e delle attività libero professionali ad essa equiparate ai sensi della normativa vigente;
f) i redditi derivanti dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile che svolgono attività medica – odontoiatrica o attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione;
g) i redditi da collaborazione, da contratti a progetto, di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica – odontoiatrica;
h) i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica”; comma 2 bis “Ai fini della determinazione dell'imponibile di cui al comma 2 si tiene conto esclusivamente delle spese deducibili secondo la vigente normativa fiscale. Non costituiscono imponibile previdenziale presso la “Quota B” i redditi già soggetti a contribuzione obbligatoria presso il Fondo della medicina convenzionata e accreditata gestito dalla , di Controparte_1 seguito denominato Fondo Speciale. Salvo diversa dichiarazione dell'iscritto, in caso di concorso di tali redditi con quelli di cui al precedente comma, le spese deducibili sono determinate in proporzione all'incidenza sul reddito professionale totale delle diverse categorie di reddito.”
Dal tenore della previsione non sono sicuramente imponibili presso la “Quota B” i redditi già soggetti a contribuzione obbligatoria presso il Fondo Speciale come statuito dal comma 2 bis e pacificamente ammesso dalle parti.
Il profilo controverso è rappresentato dalla sussistenza dell'obbligo al versamento stante il rapporto di convenzione con la . Controparte_5
Ebbene secondo la ricostruzione della parte ricorrente le somme, oggetto di dichiarazione dei redditi, sarebbero state corrisposte per gli anni 2015 e 2016, come attestato dalla nota PROT. n. 214694/EC.
FIN. del 19.4.22 (cfr. doc. 4 prod. ric.) e nota PROT. n. 0108670/EC.FIN. del 2.5.23 (doc. 5 prod. ric.) proprio per effetto del regime di convenzione con la Casa circondariale.
Tale circostanza è stata contestata dalla resistente che, a seguito di richiesta di accesso agli atti (cfr. prod. resistente), ha versato in atti (cfr. doc. 13 prod. resistente) una documentazione del mese di Parte luglio 2023 secondo la quale il rapporto di convenzione con l' sarebbe cessato in data 19.08.2004 per sopravvenuti limiti di età.
Tale documentazione, secondo la difesa articolata dalla resistente, unitamente alla mancanza di Part qualsivoglia versamento da parte dell' resso il Fondo speciale summenzionato (cfr. doc. 7 prod. resistente) proverebbe l'obbligo contributivo del ricorrente presso la “Quota B”.
La difesa è infondata ad avviso del Tribunale. Osserva, infatti, la giudicante che la documentazione che la resistente ha versato in atti “in risposta” all'istanza di accesso, parimenti versata in atti, non è riconducibile al rapporto di convenzione con gli istituti penitenziari perché il doc. 13 è intestato
[...]
” non già “ ” come indicato nel provvedimento adottato CP_6 CP_7 Parte_3 Parte dall' a seguito dell'istanza di accesso - quale sezione deputata all'ostentazione della documentazione utile. Peraltro anche il sottoscrittore della certificazione non è il responsabile della tutela della salute in carcere. E' evidente che la certificazione dell'assenza di convenzioni per sopravvenuti limiti di età è limitata, come emerge dal tenore letterale della documentazione stessa, “dalla competente UOC” che, nella specie, come anzidetto è UOC Primarie. CP_6
Orbene non può non evidenziarsi che la legittimazione dell'operato dell'istante è avallata dalle note
(cfr. doc. 4-5) summenzionate che non sono mai state revocate in via indiretta o diretta dalla stessa
Amministrazione. Ne consegue che, pur volendo accogliere la tesi della resistente, e cioè che il Parte raggiungimento dei limiti di età avrebbe dovuto caducare la convenzione, l' non lo ha espressamente fatto in ordine all'attività di cura presso gli istituti penitenziari e, anzi, ha riconosciuto espressamente il compenso emettendo anche la relativa CU, per cui l'esecuzione della prestazione da parte del ricorrente è ascrivibile a quella cornice negoziale e anche un eventuale verifica postuma Parte dell'illegittimità del proprio operato da parte dell' non può essere genetica di obblighi per la parte. Parte Del resto la circostanza che l' non abbia trattenuto le somme per versarle al fondo Speciale giammai può essere imputata al ricorrente ma legittima, sussistendone i presupposti, un'azione diretta verso la stessa da parte dell' non ipotizzabile in tale sede stante le preclusioni proprie del CP_1 rito.
La condotta del ricorrente è, quindi, del tutto lineare e conforme alle regole di correttezza e buona fede: ricevuti gli importi gli stessi non sono stati denunciati perché, come emerge anche dalle istruzioni di compilazione, trattasi di somme erogate per effetto di rapporti di convenzione. Del resto la dizione “convenzione” contenuta nelle istruzioni di compilazione D-2016 D-2015 (cfr. doc. 5 prod. ric. fascicolo principale) è del tutto generica e, quindi, anche comprensiva, ragionevolmente, di quelle Parte convenzioni con l' dove la prestazione si atteggia quale attività autonoma così come nella specie
(cfr. conv. doc. 11 del 1998).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la documentazione offerta dalla resistente, sulla quale grava l'onere probatorio, non è sufficiente e idonea a dimostrare la sussistenza dell'obbligo Part contributivo del ricorrente e la dubbia gestione del rapporto da parte dell' sin dalla qualificazione giuridica dello stesso, non può giammai implicare, quale conseguenza, la genesi dell'obbligo per la parte.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, previo riconoscimento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo per gli anni 2015 e 2016 per le ragioni innanzi espresse, sono dichiarate non dovute le somme richieste dall' . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo equa in assenza di attività istruttoria e considerati i giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) In accoglimento del ricorso dichiara non dovute le somme di cui alla nota datata 04.03.2022 prot. n. 40071 e nota datata 23.3.2023 prot. n. 48356, per le causali di cui in motivazione;
b) Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro
2200,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 30 maggio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1523/2023 cui è riunita quella avente n. R.G. 4749/2024
TRA
nato a [...] la Strada il 19.08.1934, rapp.to e difeso, come in Parte_1 atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
- (c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv., P.IVA_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: obbligo contributivo
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 10.03.2023 l'istante in epigrafe, premesso di essere medico plurispecialista in pensione, esponeva di aver ricevuto in data 22.03.2022 dalla CP_1
la nota datata 04.03.2022 prot. n. 40071 con la quale l'Ente gli contestava l'omessa
[...] dichiarazione dei redditi professionali prodotti nell'anno di imposta 2015 e il mancato versamento della contribuzione di “Quota B” richiedendogli, per l'effetto, il pagamento di € 2.307,28.
Con successivo ricorso, ritualmente notificato e depositato il 28.06.2024, esponeva di aver ricevuto in data 30.3.2023 dalla la nota datata 23.3.2023 prot. n. 48356 con la quale Controparte_1 l'Ente gli contestava l'omessa dichiarazione dei redditi professionali prodotti nell'anno di imposta
2016 e il mancato versamento della contribuzione di “Quota B” richiedendogli per l'effetto il pagamento di € 2.553,87.
In entrambi i giudizi, poi riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva rappresentava: di aver avverso le predette note proposto ricorso ai sensi dell'art. 11 del regolamento , CP_1 chiedendo l'annullamento e/o la archiviazione della stessa, eccependo che tanto nell'anno 2015 quanto nell'anno 2016, diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, egli aveva superato il 68° anno di età, e che pertanto nessuna somma era tenuto a versare alla che il reddito CP_1 dichiarato negli anni 2015 e 2016, a fini fiscali, non derivava dallo svolgimento di attività libero professionale, bensì dall'attività svolta in qualità di medico specialista convenzionato con l'
[...]
presso le Case Circondariali di Santa Maria Capua Vetere e Carinola;
Controparte_2 deduceva, inoltre, che i compensi ricevuti in rapporto di convenzionamento con le non sono CP_3 assoggettati a contributo previdenziale e non vanno comunicati, secondo quanto prescritto, tra l'altro, nelle Istruzioni per la compilazione del Modello D/2016 e del Modello D/2017 predisposti dalla stessa che dette istanze di annullamento venivano rigettate dall'Ente, anche in sede di riesame, CP_1 affermando il principio che i redditi professionali prodotti dai medici anche successivamente alla data del loro pensionamento sono soggetti a contribuzione previdenziale;
che, inoltre, nella parte motiva delle predette delibere di rigetto delle sue domande veniva altresì precisato che a seguito di istanza di accesso preso la si era appreso che l'attività in convenzione era cessata il 19.4.2004 Parte_2 per raggiunti limiti di età, circostanza questa riconfermata anche il 26.1.2023. Pertanto, esaurita la fase amministrativa, adiva l'intestato Tribunale al fine di far dichiarare insussistente l'obbligo contributivo relativamente ai redditi in parola prodotti negli anni 2015 e 2016 quale medico specialista convenzionato con la Parte_2
Premesso che le proprie ragioni erano state già riconosciute con sentenza n. 2722 del 21.11.2022, emessa dall'intestato Tribunale, che aveva dichiarato l'inesistenza dell'obbligo contributivo nei confronti dell' , in relazione alle somme indicate nel quadro RE persone fisiche anno 2015, CP_1 deduceva l'inesistenza dell'obbligo contributivo nonché l'esistenza ed efficacia del rapporto convenzionale con la In particolare, evidenziava di aver omesso di dichiarare il reddito Parte_2 percepito quale medico convenzionato esterno con la negli anni 2015 e 2016, Parte_2 seguendo le prescrizioni impartite dallo stesso Evidenziava, altresì, che il rapporto in CP_1 base al quale egli aveva prestato la propria attività all'interno degli Istituti penitenziari era una convenzione specialistica, per la branca di ortopedia, stipulata in origine con il Ministero della
Giustizia (al tempo Ministero di Grazia e Giustizia) il 31.12.1998, prorogata sino al 2008 e quindi trasferita per legge al in virtù del D.P.C.M.
1.4.2008. Assumeva che non Controparte_4 vi era alcun distinguo tra il regime di convenzionamento per la specialistica territoriale e quello per la specialistica presso gli Istituti di pena. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi che il reddito percepito, quale medico convenzionato con la negli esercizi 2015 e 2016 Parte_2 non doveva essere dichiarato e non era soggetto a contribuzione presso la quota B;
accertarsi CP_1 e dichiararsi che le somme richieste dalla on era dovute;
condannarsi l'Ente Controparte_1 convenuto alle spese di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la resistente contestando l'eccezione di giudicato formulata da parte CP_1 ricorrente e precisando, di fatto, che non si era formato alcun giudicato sulla materia in quanto la sentenza n. 2722/2022 aveva avuto ad oggetto un atto di accertamento di irregolarità contributiva riferito al 2014, mentre gli odierni ricorsi riguardavano atti di accertamento riferiti agli anni 2015 e
2016. Precisava che, al più, il giudicato della predetta sentenza avrebbe potuto coprire solo la questione dell'assoggettamento a contribuzione di Quota B dei redditi dichiarati nel modello Unico
2015 con riferimento all'anno 2014 ma non già la diversa questione dei redditi anno 2015, dichiarati nel 2016.
Insisteva per la permanenza dell'obbligo contributivo “Quota B” anche in presenza di un età superiore al 68° anno anagrafico anzi, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 18, comma 11, del D.lgs. 6 luglio
2011, n. 98, la normativa regolamentare della ha previsto l'obbligo contributivo anche CP_1 per i pensionati che continuano a produrre reddito libero professionale seppur con una riduzione della aliquota contributiva. Quanto alla dedotta non assoggettabilità alla contribuzione di Quota B del reddito dichiarato nel 2015, in quanto asseritamente derivante da un rapporto di convenzione con il
SSN, osservava che il personale medico convenzionato con il SSN cessa dall'incarico al raggiungimento del 70° anno di età, per cui, nel caso di specie, avendo il ricorrente raggiunto nell'anno 2015 l'81° anno d'età non poteva avere ancora un rapporto di convenzione con l'
[...] Parte
. Allegava che detta circostanza era stata esclusa dalla medesima In ogni caso, precisava Pt_2 Parte che se la tesi del ricorrente fosse stata corretta avrebbe dovuto essere l' a versare la contribuzione, in proporzione ai compensi corrisposti al medico, presso l'apposita gestione specialisti esterni costituita nell'ambito del Fondo della Medicina Convenzionata e Accreditata. Allegava che presso tali gestioni non era stato versato alcun contributo dall' Riteneva, dunque, che quello Parte_2 intercorso nel 2015 tra il ricorrente e l' non era un rapporto di convenzione, ma un Parte_2 normale rapporto professionale, sui cui compensi, pertanto, il medico era tenuto a versare il contributo di “Quota B” presso il Fondo di Previdenza Generale. Sottolineava, inoltre, che se quanto sostenuto dal ricorrente fosse stato vero, i redditi in oggetto non avrebbero dovuto figurare nel quadro RE rigo
23 del Modello Unico 2016, relativo al reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni contrassegnato dal codice attività ATECO 862209. Chiedeva, pertanto, rigettarsi integralmente il ricorso avversario;
in ogni caso, chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' in quanto l'ipotetico accoglimento del ricorso avversario avrebbe Parte_2 ricadute sulla sua posizione. Vinte le spese.
Disposta la riunione dei giudizi, acquisita la documentazione prodotta, lette le note d trattazione in sostituzione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
***** L'eccezione di giudicato sollevata da parte ricorrente è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che è pacifico tra le parti che la pronuncia, assunta quale giudicato (cfr. doc. 3 prod. ric. sentenza n. 2722/2022), ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo contributivo del ricorrente, nei confronti dell' , in relazione alle somme indicate nel quadro RE Persone CP_1
Fisiche anno 2015. Dal tenore della sentenza emerge che l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo sia stato consequenziale alla documentazione prodotta dalle parti, carente, nella specie, per l' CP_1 ai fini dell'accertamento dell'obbligo fondante la pretesa contributiva.
Osserva la giudicante che la motivazione impiegata e l'indagine limitata temporalmente ai redditi anno 2014 dichiarati nel 2015 non può certo travolgere anche la richiesta azionata sulle successive annualità (2015 e 2016) oggetto dell'odierno giudizio e basate, peraltro, anche su un complesso documentale non prodotto da parte della resistente nel precedente giudizio.
Venendo al merito, la domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
E' opportuno ricostruire il quadro della disciplina posta alla base dell'obbligo contributivo asseritamente vantato dalla resistente.
L'art. 3 del Regolamento prodotto dalla resistente (cfr. doc. 1 prod. resistente), quanto al CP_1
c.d. “Contributo Obbligatorio” prevede, all'art. 3 comma 1 che:
“Il contributo obbligatorio annuo posto a carico di ciascun iscritto al Fondo, ai sensi dell'art. 21 del
Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con Legge
17 aprile 1956, n. 56122, dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dell'art. 5, comma 1 dello Statuto dell' , è pari alle percentuali del reddito professionale CP_1 prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi indicate nell'allegata Tabella A…..”; comma 2 “Sono imponibili presso la Quota B i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell'attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all'iscritto in ragione della particolare competenza professionale. A mero titolo esemplificativo, indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini fiscali, sono soggetti a contribuzione:
a) i redditi di lavoro autonomo svolto in forma individuale e associata;
b) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e contratti di cointeressenza;
c) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
d) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, processi e formule;
e) i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività intramoenia e delle attività libero professionali ad essa equiparate ai sensi della normativa vigente;
f) i redditi derivanti dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile che svolgono attività medica – odontoiatrica o attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione;
g) i redditi da collaborazione, da contratti a progetto, di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica – odontoiatrica;
h) i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica”; comma 2 bis “Ai fini della determinazione dell'imponibile di cui al comma 2 si tiene conto esclusivamente delle spese deducibili secondo la vigente normativa fiscale. Non costituiscono imponibile previdenziale presso la “Quota B” i redditi già soggetti a contribuzione obbligatoria presso il Fondo della medicina convenzionata e accreditata gestito dalla , di Controparte_1 seguito denominato Fondo Speciale. Salvo diversa dichiarazione dell'iscritto, in caso di concorso di tali redditi con quelli di cui al precedente comma, le spese deducibili sono determinate in proporzione all'incidenza sul reddito professionale totale delle diverse categorie di reddito.”
Dal tenore della previsione non sono sicuramente imponibili presso la “Quota B” i redditi già soggetti a contribuzione obbligatoria presso il Fondo Speciale come statuito dal comma 2 bis e pacificamente ammesso dalle parti.
Il profilo controverso è rappresentato dalla sussistenza dell'obbligo al versamento stante il rapporto di convenzione con la . Controparte_5
Ebbene secondo la ricostruzione della parte ricorrente le somme, oggetto di dichiarazione dei redditi, sarebbero state corrisposte per gli anni 2015 e 2016, come attestato dalla nota PROT. n. 214694/EC.
FIN. del 19.4.22 (cfr. doc. 4 prod. ric.) e nota PROT. n. 0108670/EC.FIN. del 2.5.23 (doc. 5 prod. ric.) proprio per effetto del regime di convenzione con la Casa circondariale.
Tale circostanza è stata contestata dalla resistente che, a seguito di richiesta di accesso agli atti (cfr. prod. resistente), ha versato in atti (cfr. doc. 13 prod. resistente) una documentazione del mese di Parte luglio 2023 secondo la quale il rapporto di convenzione con l' sarebbe cessato in data 19.08.2004 per sopravvenuti limiti di età.
Tale documentazione, secondo la difesa articolata dalla resistente, unitamente alla mancanza di Part qualsivoglia versamento da parte dell' resso il Fondo speciale summenzionato (cfr. doc. 7 prod. resistente) proverebbe l'obbligo contributivo del ricorrente presso la “Quota B”.
La difesa è infondata ad avviso del Tribunale. Osserva, infatti, la giudicante che la documentazione che la resistente ha versato in atti “in risposta” all'istanza di accesso, parimenti versata in atti, non è riconducibile al rapporto di convenzione con gli istituti penitenziari perché il doc. 13 è intestato
[...]
” non già “ ” come indicato nel provvedimento adottato CP_6 CP_7 Parte_3 Parte dall' a seguito dell'istanza di accesso - quale sezione deputata all'ostentazione della documentazione utile. Peraltro anche il sottoscrittore della certificazione non è il responsabile della tutela della salute in carcere. E' evidente che la certificazione dell'assenza di convenzioni per sopravvenuti limiti di età è limitata, come emerge dal tenore letterale della documentazione stessa, “dalla competente UOC” che, nella specie, come anzidetto è UOC Primarie. CP_6
Orbene non può non evidenziarsi che la legittimazione dell'operato dell'istante è avallata dalle note
(cfr. doc. 4-5) summenzionate che non sono mai state revocate in via indiretta o diretta dalla stessa
Amministrazione. Ne consegue che, pur volendo accogliere la tesi della resistente, e cioè che il Parte raggiungimento dei limiti di età avrebbe dovuto caducare la convenzione, l' non lo ha espressamente fatto in ordine all'attività di cura presso gli istituti penitenziari e, anzi, ha riconosciuto espressamente il compenso emettendo anche la relativa CU, per cui l'esecuzione della prestazione da parte del ricorrente è ascrivibile a quella cornice negoziale e anche un eventuale verifica postuma Parte dell'illegittimità del proprio operato da parte dell' non può essere genetica di obblighi per la parte. Parte Del resto la circostanza che l' non abbia trattenuto le somme per versarle al fondo Speciale giammai può essere imputata al ricorrente ma legittima, sussistendone i presupposti, un'azione diretta verso la stessa da parte dell' non ipotizzabile in tale sede stante le preclusioni proprie del CP_1 rito.
La condotta del ricorrente è, quindi, del tutto lineare e conforme alle regole di correttezza e buona fede: ricevuti gli importi gli stessi non sono stati denunciati perché, come emerge anche dalle istruzioni di compilazione, trattasi di somme erogate per effetto di rapporti di convenzione. Del resto la dizione “convenzione” contenuta nelle istruzioni di compilazione D-2016 D-2015 (cfr. doc. 5 prod. ric. fascicolo principale) è del tutto generica e, quindi, anche comprensiva, ragionevolmente, di quelle Parte convenzioni con l' dove la prestazione si atteggia quale attività autonoma così come nella specie
(cfr. conv. doc. 11 del 1998).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la documentazione offerta dalla resistente, sulla quale grava l'onere probatorio, non è sufficiente e idonea a dimostrare la sussistenza dell'obbligo Part contributivo del ricorrente e la dubbia gestione del rapporto da parte dell' sin dalla qualificazione giuridica dello stesso, non può giammai implicare, quale conseguenza, la genesi dell'obbligo per la parte.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, previo riconoscimento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo per gli anni 2015 e 2016 per le ragioni innanzi espresse, sono dichiarate non dovute le somme richieste dall' . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo equa in assenza di attività istruttoria e considerati i giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) In accoglimento del ricorso dichiara non dovute le somme di cui alla nota datata 04.03.2022 prot. n. 40071 e nota datata 23.3.2023 prot. n. 48356, per le causali di cui in motivazione;
b) Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro
2200,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 30 maggio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza