Art. 133. (( (Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto). )) (( 1. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, e' nominato tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto con il grado di ammiraglio ispettore, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, e' conferito il grado di ammiraglio ispettore capo in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1078, senza determinare vacanza organica nel grado inferiore. Rimane in carica per almeno due anni e, ove raggiunto dal limite di eta', e' richiamato in servizio d'autorita' fino al termine del mandato.
3. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, nella qualita' di Capo di corpo, dipende dal Capo di stato maggiore della Marina militare per gli aspetti tecnico-militari attinenti al Corpo. ))
2. Al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, e' conferito il grado di ammiraglio ispettore capo in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1078, senza determinare vacanza organica nel grado inferiore. Rimane in carica per almeno due anni e, ove raggiunto dal limite di eta', e' richiamato in servizio d'autorita' fino al termine del mandato.
3. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, nella qualita' di Capo di corpo, dipende dal Capo di stato maggiore della Marina militare per gli aspetti tecnico-militari attinenti al Corpo. ))