Articolo 151 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 150Articolo 152
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19 aprile 1942
Art. 151.

Le disposizioni dell'art. 999 del codice si applicano anche alle locazioni concluse dall'usufruttuario anteriormente al 28 ottobre 1941.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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