Articolo 268 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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23 aprile 2023
Art. 268. Contratti per le sepolture militari in Italia e all'estero 1. Il ((capo dell'Ufficio)) puo' provvedere agli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture relativi alla sistemazione delle sepolture militari, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione. 2. La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani e' di regola affidata dal ((capo dell'Ufficio)) , tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, a organizzazioni o persone esistenti in detti territori. Solo eccezionalmente possono essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, e' data facolta' al ((capo dell'Ufficio)) di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilita' dello Stato e delle spese pubbliche. 4. Agli atti e ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo e' applicato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.
Entrata in vigore il 23 aprile 2023
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