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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 3036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3036 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1826/2024 R.G. promossa
DA
(già ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 tempore, corrente in Milano, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Paolo Bonalume, con domicilio presso la Cancelleria dell'intestata Corte, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO in persona del sindaco pro tempore, con sede in Boara Pisani Controparte_1
(PD), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to Gianluca Ballo, con domicilio presso il suo
1 studio in Rovigo, via Domenico Angeli n. 33/a, in forza di procura alle lite unita alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 635/2024 del Tribunale di Rovigo, pubblicata in data 5 settembre 2024 e notificata il successivo 25 settembre 2024, rimesso in decisione all'esito dell'udienza del 20 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata n. 635/24, pubblicata dal Tribunale di Rovigo il 5.9.24, in via principale, dichiarare la certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del euro Parte_1 Controparte_1
43.526,86.= per sorte capitale portata dalle seguenti due fatture emesse da a titolo di Pt_3 corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del Comune, da essa cedute a SACE Part FCT e da quest'ultima a propria volta cedute a n. M126831314 di euro 910,49.= e n.
M136314317 di euro 42.616,37.=; gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture, scadenza sopra riportata sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 cc, nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D.Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
euro 80,00.= a sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 corrispondenti all'importo di euro 40,00.= moltiplicato per ciascuna delle predette due fatture, oltre interessi su ciascun importo di euro 40,00.= con decorrenza dal scadenza di pagamento di ciascuna fattura.
Condannare il al relativo pagamento in favore di In via Controparte_1 Parte_1 subordinata, dichiarare che è creditrice nei confronti del della Pt_1 Controparte_1 diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il a pagare a Controparte_1
Part la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e anatocistici e
2 somme ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/02. In ogni caso, con vittoria di compensi, spese, oltre rimborso forfetario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
CONCLUSIONI DEL COMUNE APPELLANTE INCIDENTALE:
“Nel merito, respingere l'appello principale proposto da in quanto infondato e, Parte_1 conseguentemente, confermare la sentenza n. 635/2024 nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato da nei confronti del Parte_1 per quanto concerne le somme di cui alla fattura n. M126831314 di euro Controparte_1
910,49.= e n. M136314317 di euro 42.616,37.= in ragione del decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) cc, computato dalla data di scadenza delle predette fatture in assenza di qualsivoglia valido atto interruttivo ex artt. 1219 e 2943 cc. Nel merito, quanto all'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 635/2024 del Tribunale di Rovigo, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado, con conseguente obbligo per
[...] di restituire al quanto pagato dall'ente in ottemperanza della Pt_1 Controparte_1 sentenza di primo grado. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali del grado di appello in favore del . Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
già , con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2 evocava dinanzi al Tribunale di Rovigo il professandosi cessionaria dei Controparte_1 crediti vantati verso l'ente pubblico da Eni - Sace FCT, ENEL Energia spa e ENI Gas e Luce spa, rappresentati da quattro fatture ovvero dalla fattura ENEL Energia n. 460139219/2015, con scadenza al 5 gennaio 2016, dell'importo di euro 98,06.=; dalla fattura Eni - Sace FCT n.
M126831314/2012, con scadenza al 10 dicembre 2012, dell'importo residuo da pagare di euro
910,49.=; dalla fattura Eni - Sace FCT n. M136314317/2013, con scadenza al 27 maggio 2013, dell'importo residuo da pagare di euro 42.616,37.=; dalla fattura ENI Gas e Luce n.
E176011277/2017, con scadenza al 21 giugno 2017, dell'importo di euro 30,09.=.
3 Per quel che ancora rileva nel presente giudizio di gravame, l'attrice affermava che la cessione del credito portato in dette fatture, per l'importo complessivo di euro 43.665,01.=, era stata notificata al comune debitore che, nonostante la ricezione dei documenti fiscali e della menzionata cessione, nonché nonostante i successivi solleciti, non aveva saldato la sua posizione debitoria. Così, concludeva chiedendo la condanna del al Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'importo capitale richiamato;
dei relativi interessi di mora, nella misura prevista dall'art. 5 D.Lgs. n. 231/02 e con decorrenza dalla scadenza di ciascuna delle ridette fatture;
degli ulteriori interessi anatocistici, sempre nella misura prevista dall'art. 5 D.Lgs. n. 231/02; dell'importo di euro 40,00.= per ognuna delle fatture menzionate, ai sensi dell'art. 6 comma 2
D.Lgs. n. 231/02, come modificato in attuazione della direttiva UE n. 2011/7/UE. L'attrice dettagliava che il credito ceduto doveva reputarsi certo, liquido ed esigibile, tanto che i comune convenuto, successivamente alla notifica della cessione, non aveva sollevato contestazione alcuna.
Il costituendosi in giudizio, eccepiva in via preliminare la nullità Controparte_1 della citazione e, nel merito, l'infondatezza della pretesa di controparte, in difetto dell'esecuzione delle prestazioni di somministrazione e dei lamentati insoluti;
l'inesigibilità del credito;
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese azionate in giudizio.
Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza n. 635/2024 richiamata in epigrafe, pubblicata in data 5 settembre 2024, accoglieva parzialmente la domanda attorea, riconoscendo il credito per il limitato importo capitale di euro 128,15.=, così condannando il comune di al CP_1 pagamento delle fatture ENEL Energia e ENEL Gas e Luce già menzionate, oltre gli accessori come domandati da Infine, il primo Giudice dichiarava compensate le spese di Parte_1 lite per la quota dell'80 %, condannando il convenuto al pagamento della residua CP_1 frazione di spese, liquidate per l'intero nell'importo di euro 11.268,00.=. Nel dettaglio il
Tribunale escludeva la debenza del credito residuo di cui alle fatture emesse da Eni - Sace FCT, accogliendo l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) cc.
Avverso detta pronuncia, ha interposto appello, formulando due motivi di Parte_1 gravemente in punto dichiarata prescrizione. Con il primo motivo d'appello, l'impugnante ha
4 censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha affermato l'applicabilità al caso di specie della prescrizione breve quinquennale, osservando che il nel sollevare Controparte_1
l'eccezione di prescrizione quinquennale, non ne aveva chiarito le ragioni, nonché rilevando che la corretta disciplina della prescrizione da applicare dovesse essere quella decennale trattandosi di credito relativo a forniture costituenti ciascuna l'adempimento di specifica richiesta formulata dal comune debitore.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato che il Tribunale, pur considerando in tesi corretto il regime della prescrizione breve, avrebbe erroneamente ritenuto non interrotto il termine stesso, dovendo valere come idoneo atto di costituzioni in mora anche la notificazione della cessione di credito ove sarebbe stato specificato che i pagamenti del debitore ceduto, per essere validi e liberatori avrebbero dovuto essere eseguiti mediante accredito sul conto corrente bancario della cessionaria. Conseguentemente, a detta dell'appellante, la decorrenza del termine di prescrizione sarebbe stata ulteriormente interrotta con l'intimazione di pagamento del 20 novembre 2018 e, quindi, con la notificazione dell'atto di citazione nel 2020.
ha concluso chiedendo il riconoscimento anche del credito escluso dal Parte_1 primo Giudice, con conseguente condanna dell'ente appellato al relativo pagamento, oltre gli accessori già richiesti in prime cure, nonché con condanna di controparte alla rifusione integrale delle spese di lite anche del primo grado di giudizio.
A sua volta, il appellato, costituendosi nel presente grado di giudizio, ha ribadito CP_1 la correttezza della pronuncia del Tribunale di Rovigo, nel contempo proponendo appello incidentale in punto disciplina delle spese di lite. Nel dettaglio, il ha Parte_4 evidenziato che il primo Giudice avrebbe dovuto correttamente compensare integralmente le spese di lite, considerato il limitatissimo accoglimento delle pretese attoree, essendo quantificata la condanna nell'importo capitale di euro 128,15.=, contro la pretesa capitale azionata in giudizio di euro 43.825,01.=. In via gradata, l'appellante incidentale ha censurato la disciplina data dal
Tribunale in punto spese, lamentando che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare come scaglione di valore, ex D.M. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni, quello
5 relativo alla domanda così come effettivamente accolta e non lo scaglione relativo al valore della domanda, quasi del tutto rigettata.
*****
1 - Preliminarmente, è necessario evidenziare che non ha riproposto nella Parte_1 presente sede la domanda subordinata di arricchimento ex art. 2041 cc già introdotta in prime cure, così come si deve rilevare che il a sua volta, non ha riproposto le Controparte_1 difese già introdotte dinanzi al Tribunale di cui si è data succinta contezza, limitandosi a ribadire la fondatezza della sua eccezione di prescrizione dei crediti ceduti già menzionati, nonché introducendo a sua volta appello incidentale in punto disciplina delle spese di lite di primo grado.
Consegue che, ai sensi dell'art. 346 cc dette domande, eccezioni e difese, debbono reputarsi rinunciate.
2 – Ciò chiarito, i due motivi di appello principale possono essere esaminati congiuntamente, inerendo entrambi al capo della sentenza del Tribunale che ha ritenuto prescritto il credito residuo di cui alle fatture Eni - Sace FCT n. M126831314/2012, con scadenza al 10 dicembre
2012, e n. M136314317/2013, con scadenza al 27 maggio 2013. In primo luogo, va rilevato che l'eccezione di prescrizione è stata sollevata dal fin dal deposito della Controparte_1 sua comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Tribunale, facendo espresso riferimento alla circostanza che tutte le fatture azionate in giudizio, ivi comprese quelle oggetto di gravame, attenevano al corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte dell'ente fornitore di servizi, corrispettivo da pagarsi annualmente o a scadenze inferiori all'anno, trovando applicazione il regime della prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4) cc.
Consegue che è certamente smentito l'assunto dell'appellante secondo cui il convenuto, CP_1 nel sollevare l'eccezione di prescrizione quinquennale, non ne avrebbe chiarito le ragioni, avendo l'odierna appellata fatto preciso riferimento alla natura del credito vantato da pagarsi in via periodica e richiamato la disciplina della prescrizione quinquennale prevista per legge in riferimento ai crediti di tal fatta. Peraltro, che il credito vantato dalla cessionaria in riferimento
6 alle fatture sia il corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica per Parte_5 illuminazione risulta chiaramente dalle fatture in questione prodotte da nel corso del Pt_1 giudizio di primo grado. Non ha pregio neppure l'ulteriore argomentazione spesa dall'appellante secondo cui la corretta disciplina della prescrizione da applicare dovrebbe essere quella decennale, prevista dall'art. 2946 cc, trattandosi di credito relativo a forniture costituenti ciascuna l'adempimento di specifica richiesta formulata dal comune debitore. In realtà, le fatture citate, indicano espressamente che, a fronte del consumo di energia elettrica per illuminazione, il periodo di fatturazione dovesse essere mensile o riferito a periodo inferiore all'anno. Ora, la giurisprudenza di legittimità conferma che le somministrazioni di forniture che prevedono il pagamento del corrispettivo in termini annuali o a scadenze inferiori, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, come è nel caso che occupa, siano da configurarsi quali prestazioni periodiche nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, cosicché il relativo credito del somministrante deve reputarsi incluso nella previsione di cui all'art. 2948 n. 4) cc, essendo soggetto alla prescrizione breve quinquennale (ex multis Cass. n. 1442/2015, Cass. n.
11918/2002 e Cass. n.6209/1999).
2.1 – Posto che correttamente il Tribunale ha ritenuto applicabile la disciplina della prescrizione breve quinquennale, considerando la scadenza delle fatture in questione al 10 dicembre 2012 ed al 27 maggio 2013, il termine di prescrizione quinquennale doveva essere interrotto rispettivamente entro il 10 dicembre 2017 ed entro il 27 maggio 2018. In argomento, Pt_1 lamenta che il Tribunale di Rovigo non avrebbe considerato come atti interruttivi le cessioni di credito notificate al comune debitore ceduto, ovvero la cessione del credito da a Sace Pt_3
FCT spa del 28 giugno 2017, notificata al comune di il 5 luglio 2017, e la CP_1 successiva cessione da Sace a del 30 giugno 2017, notificata al debitore ceduto in data Pt_1
11 luglio 2017. Le due cessioni di credito notificate al debitore ceduto, indicano, come pattuizione intervenuta tra le parti a cui è rimasto estraneo il comune di che la CP_1 cessionaria è autorizzata a riscuotere ed a quietanzare tutti i mandati e buoni di pagamento emessi in dipendenza della cessione, senza bisogno dell'intervento della cedente, precisandosi che i pagamenti che il debitore dovrà effettuare in dipendenza della cessione per essere validi e
7 liberatori dovranno essere eseguiti sul conto corrente bancario intestato alla cessionaria. E' chiaro che il contenuto degli atti di cessione menzionati, pur se notificati al debitore ceduto, non ha alcuna valenza di intimazione di pagamento e nessun effetto di costituzione in mora, posto che in essi non è richiesto alcun pagamento al debitore ceduto, semplicemente essendogli data notizia della cessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 cc e, quindi, del nuovo creditore a cui pagare, rendendogli opponibile la cessione medesima. In effetti, al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, l'atto del creditore deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il debitore (ex multis Cass. n.
15140/2021, Cass. n. 18546/2020 e Cass. n. 15714/2018). Conseguentemente e secondo quanto correttamente argomentato dal Tribunale, i crediti oggetto di questione debbono reputarsi prescritti, essendo in ogni caso tardivi gli ulteriori atti dimessi in giudizio, interventi tra il 29 novembre 2018 ed il 2020, anno quest'ultimo a cui è risalente lo stesso atto introduttivo del giudizio di prime cure.
3 – E' fondato, di converso, l'appello incidentale proposto dal In Controparte_1 argomento, deve darsi applicazione al principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 comma 2 cpc (Cass. Sez. Un. n. 32061/2022 e Cass. n. 13827/2024). Va, poi, osservato che, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018, l'art. 92 comma 2 cpc è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistono altre analoghe gravi ed
8 eccezionali ragioni. Nel caso di specie, dette gravi ed eccezionali, giustificanti l'integrale compensazione delle spese di primo grado, si ravvisano nel fatto che, a fronte di una domanda di condanna per l'importo capitale di euro 43.825,01.=, la pretesa attorea è stata accolta per l'importo capitale del tutto irrisorio di euro 128,15.=. Conseguentemente le spese del giudizio di prime cure andavano correttamente compensate, dovendosi condannare a Parte_1 restituire al comune di quanto a questo titolo il medesimo abbia versato. CP_1
4 - Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza di e vanno Pt_1 liquidate secondo il valore della pretesa reiterata dall'appellante nella presente sede, applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni. Infine, il rigetto dell'appello principale comporta la necessità di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale modifica della sentenza n. 635/2024 del Tribunale di Rovigo, pubblicata in data 5 settembre
2024 che per il resto si conferma, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2. accoglie l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
3. compensa integralmente, per l'effetto, le spese di lite del giudizio di prime cure, condannando a restituire al comune di quanto dello stesso corrisposto a detto Parte_1 CP_1 titolo;
4. condanna l'appellante a pagare in favore del le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di appello che si liquidano in euro 6.946,00.= per compensi professionali ed euro 777,00.= per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
9 5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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